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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1904/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1904/2023, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Grosso La Valle, presso il cui studio sito in Belvedere
Marittimo (cs), Via Vetticello n. 213 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza
Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO , (C.F. e P.IVA che subentra in Controparte_2 P.IVA_3 tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a e ad CP_3 Controparte_4
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e per esso Dott.
[...] CP_5
, nella qualità di Responsabile di Gestione del Contezioso Calabria, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Lea Principato, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_6
(C.F. ), in persona del per la Calabria e legale
[...] P.IVA_4 Controparte_7 rappresentante pro-tempore, Dott.ssa , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio CP_8
AC (C.F. ) e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza C.F._2 alla via Isonzo n. 48 (Avvocatura I.N.A.I.L.);
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f. n. ) in Controparte_9 P.IVA_5 persona del direttore pro-tempore, rappresentato congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.ssa , dott.ssa , dott.ssa che Controparte_10 Controparte_11 CP_12 eleggono domicilio presso la sede dell'ente sita in Cosenza alla via P. De Roberto, n. 34;
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 034 2023 90044693 16/000, notificata in data 06.12.2023, emessa da relativamente ai sottesi atti presupposti di seguito elencati per Controparte_13
l'importo di Euro 64.509.71, per quanto di competenza del Tribunale di Paola in funzione del Giudice del Lavoro:
- Cartella di pagamento n. 03420170018229485000, notificata il 25.08.2017; – Cartella Mista CP_6
Con
- Cartella di pagamento n. 03420190005568414000, notificata il 13.03.2019;
- Avviso di addebito n. 33420130002212225000, notificato il 17.12.2013;
- Avviso di addebito n. 33420160001438852000, notificato il 13.05.2016;
- Avviso di addebito n. 33420160002878534000, notificato il 10.08.2016;
- Avviso di addebito n. 33420160004324175000, notificato il 10.11.2016;
- Avviso di addebito n. 33420170002279875000, notificato il 5.10.2017;
- Avviso di addebito n. 33420180002034725000, notificato il 5.08.2018; - Avviso di addebito n. 33420180003105033000, notificato il 28.08.2018;
- Avviso di addebito n. 33420180006303526000, notificato il 21.01.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190000004371000, notificato il 16.01.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190000740889000, notificato il 12.04.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190001296869000, notificato il 4.06.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190001381377000, notificato il 13.06.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190002453814000, notificato il 5.07.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190004222935000 notificato il 28.10.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190005804238000, notificato il 21.12.2019;
- Avviso di addebito n. 33420210000026068000 notificato il 20.10.2021;
- Avviso di addebito n. 33420210000235322000 notificato il 18.11.2021;
- Avviso di addebito n. 33420210001464134000 notificato il 12.01.2022;
- Avviso di addebito n. 33420220000026253000, notificato il 3.05.2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti essendo state le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati notificati in data antecedente al decorso del termine di prescrizione.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento n. 034 2023 90044693 16/000, notificata in data 06.12.2023, per omessa notifica delle cartelle e avvisi di addebito e, in subordine, per intervenuta prescrizione dei crediti resi dai suddetti cartelle di pagamento e avvisi di addebito. Con vittoria di spese da distrarsi
Si costituiva l' , che eccepiva preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Tribunale CP_1 di Paola in favore del Tribunale di Cosenza sulla base dell'art. 444 c.p.c., come riformato dall'art. 86
D.lgs. n. 51/1988, che stabilisce, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, la competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, relativamente ai crediti previdenziali derivanti dalla gestione aziendale DM10. L' ribadiva la notifica degli atti CP_1 presupposti di sua competenza deducendo anche l'avvenuto pagamento parziale di alcune delle poste in oggetto.
Si costituiva l' , che sulla premessa che la posizione assicurativa del (n. 91141084) CP_6 Parte_1 era inquadrata nella gestione Terziario con la polizza dipendenti per la voce di rischio 0111, eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Paola, in favore del Tribunale di Cosenza in funzione del Giudice del lavoro, quanto alla cartella n. 03420170018229485000, relativa ai soli premi per polizza dipendenti per l'anno 2015/2016. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Con Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava la domanda di parte ricorrente evidenziando come il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 03420190005568414000, avesse origini nell'ordinanza ingiunzione n. 54/2015, ritualmente notificata, e già oggetto di impugnazione conclusosi con rigetto e convalida con ordinanza del 5.07.2019 del Tribunale di Paola, G.L. Dott.ssa
Cozzolino e conseguente condanna al pagamento delle spese quantificate in euro 700,0, oltre accessori.
Si costituiva , la quale resistiva alla domanda di parte ricorrente Controparte_2 deducendo in particolare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 2. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente agli avvisi di addebito n. 33420130002212225000, n. 33420160002878534000,
33420180003105033000, n. 33420190000004371000, n. 33420190000740889000, n.
33420190001296869000, n. 33420190001381377000, n. 33420190004222935000 n.
33420210000026068000, n. 33420210000235322000, n. 33420220000026253000, in quanto recanti crediti relativi a contributi DM10 in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. la competenza appartiene al Giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Ente impositore CP_ (nel caso di specie di Cosenza), trattandosi di omissioni contributive riconducibili al ricorrente in qualità di datore di lavoro.
Analogamente va accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall' con riferimento alla cartella CP_6 di pagamento n. 03420170018229485000, relativa ai soli premi per polizza dipendenti, per quanto di competenza del giudice del lavoro.
Si precisa che detta cartella ha natura mista contenente anche “Tasse per smaltimento di rifiuti e tributi provinciali”, il cui ruolo è stato emesso dal , non Controparte_15 CP_16 afferente alla cognizione del Giudice del lavoro e che quindi non può essere vagliata dall'odierno giudicante, con conseguente declaratoria di incompetenza per materia in favore della Commissione
Tributaria territorialmente competente.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione del Giudice del lavoro, limitatamente agli avvisi di addebito n.
33420130002212225000, n. 33420160002878534000, 33420180003105033000, n.
33420190000004371000, n. 33420190000740889000, n. 33420190001296869000, n.
33420190001381377000, n. 33420190004222935000 n. 33420210000026068000, n.
33420210000235322000, n. 33420220000026253000 e alla cartella di pagamento n.
03420170018229485000. Va inoltre dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore della CP_17
territorialmente competente, in ordine alle tasse emesse dal
[...] Controparte_15
, Ufficio Tributi, contenute nella cartella di pagamento n. 03420170018229485000.
[...]
§ 3. Ciò posto, vanno ora esaminati gli altri atti presupposti, che residuano di competenza dell'adito
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai CP_18 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_2
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento). Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti ed avente ad oggetto contestazioni relative a fatti estintivi del preteso credito, quindi qualificabile come una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
§ 4. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni dappresso esposte.
Stante la tempestività dell'opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, si rileva la rituale notifica degli atti presupposti da parte di per gli avvisi CP_1 di addebito, ad eccezione di quelli recanti n. 334 2016 00014388 52 000 e n. 334 2016 00043241 75
000 (per i quali ultimi l' ha fornito unicamente dei file di notifica in formato xml non leggibile CP_1
CP_ CP_1
- cfr. fascicolo costituzione e da parte dell' in riferimento alla cartella Con CP_1 03420190005568414000, relativamente ai crediti vantati dall' (cfr. fascicolo costituzione .
L ha poi dedotto di aver interrotto il decorso del termine Controparte_2 prescrizionale mediante invio al ricorrente di vari atti interruttivi, tra i quali, ai fini del presente giudizio, non può tenersi conto del Preavviso di Fermo n. 03480201400001721000 con notifica in data 2.03.2015, in quanto risulta prodotta unicamente la relata senza il relativo atto, circostanza che non consente al Giudice di vagliarne il contenuto. CP_1 Di contro, risultano depositate da le intimazioni di pagamento n. 03420199009417590000 con relativa notifica del 3.10.2019 e n. 03420229005702589000 con relativa notifica del 29.06.2023 quali atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Ne consegue, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420190005568414000, notificata il
13.03.2019 (la cui prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n.
03420229005702589000 notificata il 29.06.2023) e agli avvisi di addebito n.
33420170002279875000, notificato il 5.10.2017; n. 33420180002034725000, notificato il 5.08.2018,
n. 33420180006303526000, notificato il 12.01.2019 (le cui prescrizioni sono state dapprima interrotte con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199009417590000 del 3.10.2019 e successivamente con l'intimazione n. 03420229005702589000 del 29.06.2023) che non è maturata la prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 per i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
In ultimo quanto agli avvisi di addebito n. 33420190005804238000 notificato il 21.12.2019 e n.
33420210001464134000 notificato il 12.01.2022, alcun termine di prescrizione quinquennale può dirsi spirato alla data di notifica dell'intimazione opposta avvenuta il 6.10.2023. Alla luce di quanto innanzi esposto, l'opposizione va accolta limitatamente agli avvisi di addebito n.
334 2016 00014388 52 000 e n. 334 2016 00043241 75 000, per i quali non è stata fornita la prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente e pertanto i relativi crediti in essi contenuti devono essere dichiarati non dovuti, mentre, per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte resistente come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 52.001,00 – 260.000,00), della complessità
(bassa), oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Paola in favore della Commissione
Tributaria territorialmente competente, in ordine alla cartella di pagamento n.
03420170018229485000, assegnando, alla parte ricorrente, termine di 3 mesi dalla comunicazione della presente Sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente individuato;
2) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, in ordine agli avvisi di addebito n.
33420130002212225000, n. 33420160002878534000, 33420180003105033000, n.
33420190000004371000, n. 33420190000740889000, n. 33420190001296869000, n.
33420190001381377000, n. 33420190004222935000 n. 33420210000026068000, n.
33420210000235322000, n. 33420220000026253000, e in ordine alla cartella di pagamento n. 03420170018229485000, per quanto attiene ai premi per polizza dipendenti, assegnando, alla parte ricorrente, termine di 3 mesi dalla comunicazione della presente Sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente individuato;
3) Accoglie l'opposizione limitatamente ai crediti contenuti negli avvisi di addebito n. 334 2016
00014388 52 000 e n. 334 2016 00043241 75 000, che dichiara non dovuti;
4) Rigetta per il resto l'opposizione;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in euro 6.115,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi. Paola, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1904/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1904/2023, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Grosso La Valle, presso il cui studio sito in Belvedere
Marittimo (cs), Via Vetticello n. 213 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello
Carnovale, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza
Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO , (C.F. e P.IVA che subentra in Controparte_2 P.IVA_3 tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a e ad CP_3 Controparte_4
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e per esso Dott.
[...] CP_5
, nella qualità di Responsabile di Gestione del Contezioso Calabria, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Lea Principato, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_6
(C.F. ), in persona del per la Calabria e legale
[...] P.IVA_4 Controparte_7 rappresentante pro-tempore, Dott.ssa , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio CP_8
AC (C.F. ) e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza C.F._2 alla via Isonzo n. 48 (Avvocatura I.N.A.I.L.);
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f. n. ) in Controparte_9 P.IVA_5 persona del direttore pro-tempore, rappresentato congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.ssa , dott.ssa , dott.ssa che Controparte_10 Controparte_11 CP_12 eleggono domicilio presso la sede dell'ente sita in Cosenza alla via P. De Roberto, n. 34;
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 21.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 034 2023 90044693 16/000, notificata in data 06.12.2023, emessa da relativamente ai sottesi atti presupposti di seguito elencati per Controparte_13
l'importo di Euro 64.509.71, per quanto di competenza del Tribunale di Paola in funzione del Giudice del Lavoro:
- Cartella di pagamento n. 03420170018229485000, notificata il 25.08.2017; – Cartella Mista CP_6
Con
- Cartella di pagamento n. 03420190005568414000, notificata il 13.03.2019;
- Avviso di addebito n. 33420130002212225000, notificato il 17.12.2013;
- Avviso di addebito n. 33420160001438852000, notificato il 13.05.2016;
- Avviso di addebito n. 33420160002878534000, notificato il 10.08.2016;
- Avviso di addebito n. 33420160004324175000, notificato il 10.11.2016;
- Avviso di addebito n. 33420170002279875000, notificato il 5.10.2017;
- Avviso di addebito n. 33420180002034725000, notificato il 5.08.2018; - Avviso di addebito n. 33420180003105033000, notificato il 28.08.2018;
- Avviso di addebito n. 33420180006303526000, notificato il 21.01.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190000004371000, notificato il 16.01.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190000740889000, notificato il 12.04.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190001296869000, notificato il 4.06.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190001381377000, notificato il 13.06.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190002453814000, notificato il 5.07.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190004222935000 notificato il 28.10.2019;
- Avviso di addebito n. 33420190005804238000, notificato il 21.12.2019;
- Avviso di addebito n. 33420210000026068000 notificato il 20.10.2021;
- Avviso di addebito n. 33420210000235322000 notificato il 18.11.2021;
- Avviso di addebito n. 33420210001464134000 notificato il 12.01.2022;
- Avviso di addebito n. 33420220000026253000, notificato il 3.05.2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti essendo state le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati notificati in data antecedente al decorso del termine di prescrizione.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta intimazione di pagamento n. 034 2023 90044693 16/000, notificata in data 06.12.2023, per omessa notifica delle cartelle e avvisi di addebito e, in subordine, per intervenuta prescrizione dei crediti resi dai suddetti cartelle di pagamento e avvisi di addebito. Con vittoria di spese da distrarsi
Si costituiva l' , che eccepiva preliminarmente il difetto di competenza territoriale del Tribunale CP_1 di Paola in favore del Tribunale di Cosenza sulla base dell'art. 444 c.p.c., come riformato dall'art. 86
D.lgs. n. 51/1988, che stabilisce, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, la competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, relativamente ai crediti previdenziali derivanti dalla gestione aziendale DM10. L' ribadiva la notifica degli atti CP_1 presupposti di sua competenza deducendo anche l'avvenuto pagamento parziale di alcune delle poste in oggetto.
Si costituiva l' , che sulla premessa che la posizione assicurativa del (n. 91141084) CP_6 Parte_1 era inquadrata nella gestione Terziario con la polizza dipendenti per la voce di rischio 0111, eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Paola, in favore del Tribunale di Cosenza in funzione del Giudice del lavoro, quanto alla cartella n. 03420170018229485000, relativa ai soli premi per polizza dipendenti per l'anno 2015/2016. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Con Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava la domanda di parte ricorrente evidenziando come il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 03420190005568414000, avesse origini nell'ordinanza ingiunzione n. 54/2015, ritualmente notificata, e già oggetto di impugnazione conclusosi con rigetto e convalida con ordinanza del 5.07.2019 del Tribunale di Paola, G.L. Dott.ssa
Cozzolino e conseguente condanna al pagamento delle spese quantificate in euro 700,0, oltre accessori.
Si costituiva , la quale resistiva alla domanda di parte ricorrente Controparte_2 deducendo in particolare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 2. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente agli avvisi di addebito n. 33420130002212225000, n. 33420160002878534000,
33420180003105033000, n. 33420190000004371000, n. 33420190000740889000, n.
33420190001296869000, n. 33420190001381377000, n. 33420190004222935000 n.
33420210000026068000, n. 33420210000235322000, n. 33420220000026253000, in quanto recanti crediti relativi a contributi DM10 in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. la competenza appartiene al Giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Ente impositore CP_ (nel caso di specie di Cosenza), trattandosi di omissioni contributive riconducibili al ricorrente in qualità di datore di lavoro.
Analogamente va accolta l'eccezione di incompetenza sollevata dall' con riferimento alla cartella CP_6 di pagamento n. 03420170018229485000, relativa ai soli premi per polizza dipendenti, per quanto di competenza del giudice del lavoro.
Si precisa che detta cartella ha natura mista contenente anche “Tasse per smaltimento di rifiuti e tributi provinciali”, il cui ruolo è stato emesso dal , non Controparte_15 CP_16 afferente alla cognizione del Giudice del lavoro e che quindi non può essere vagliata dall'odierno giudicante, con conseguente declaratoria di incompetenza per materia in favore della Commissione
Tributaria territorialmente competente.
Pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione del Giudice del lavoro, limitatamente agli avvisi di addebito n.
33420130002212225000, n. 33420160002878534000, 33420180003105033000, n.
33420190000004371000, n. 33420190000740889000, n. 33420190001296869000, n.
33420190001381377000, n. 33420190004222935000 n. 33420210000026068000, n.
33420210000235322000, n. 33420220000026253000 e alla cartella di pagamento n.
03420170018229485000. Va inoltre dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore della CP_17
territorialmente competente, in ordine alle tasse emesse dal
[...] Controparte_15
, Ufficio Tributi, contenute nella cartella di pagamento n. 03420170018229485000.
[...]
§ 3. Ciò posto, vanno ora esaminati gli altri atti presupposti, che residuano di competenza dell'adito
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai CP_18 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_2
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento). Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti ed avente ad oggetto contestazioni relative a fatti estintivi del preteso credito, quindi qualificabile come una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
§ 4. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni dappresso esposte.
Stante la tempestività dell'opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, si rileva la rituale notifica degli atti presupposti da parte di per gli avvisi CP_1 di addebito, ad eccezione di quelli recanti n. 334 2016 00014388 52 000 e n. 334 2016 00043241 75
000 (per i quali ultimi l' ha fornito unicamente dei file di notifica in formato xml non leggibile CP_1
CP_ CP_1
- cfr. fascicolo costituzione e da parte dell' in riferimento alla cartella Con CP_1 03420190005568414000, relativamente ai crediti vantati dall' (cfr. fascicolo costituzione .
L ha poi dedotto di aver interrotto il decorso del termine Controparte_2 prescrizionale mediante invio al ricorrente di vari atti interruttivi, tra i quali, ai fini del presente giudizio, non può tenersi conto del Preavviso di Fermo n. 03480201400001721000 con notifica in data 2.03.2015, in quanto risulta prodotta unicamente la relata senza il relativo atto, circostanza che non consente al Giudice di vagliarne il contenuto. CP_1 Di contro, risultano depositate da le intimazioni di pagamento n. 03420199009417590000 con relativa notifica del 3.10.2019 e n. 03420229005702589000 con relativa notifica del 29.06.2023 quali atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Ne consegue, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420190005568414000, notificata il
13.03.2019 (la cui prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n.
03420229005702589000 notificata il 29.06.2023) e agli avvisi di addebito n.
33420170002279875000, notificato il 5.10.2017; n. 33420180002034725000, notificato il 5.08.2018,
n. 33420180006303526000, notificato il 12.01.2019 (le cui prescrizioni sono state dapprima interrotte con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199009417590000 del 3.10.2019 e successivamente con l'intimazione n. 03420229005702589000 del 29.06.2023) che non è maturata la prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 per i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
In ultimo quanto agli avvisi di addebito n. 33420190005804238000 notificato il 21.12.2019 e n.
33420210001464134000 notificato il 12.01.2022, alcun termine di prescrizione quinquennale può dirsi spirato alla data di notifica dell'intimazione opposta avvenuta il 6.10.2023. Alla luce di quanto innanzi esposto, l'opposizione va accolta limitatamente agli avvisi di addebito n.
334 2016 00014388 52 000 e n. 334 2016 00043241 75 000, per i quali non è stata fornita la prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente e pertanto i relativi crediti in essi contenuti devono essere dichiarati non dovuti, mentre, per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuna parte resistente come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 52.001,00 – 260.000,00), della complessità
(bassa), oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Paola in favore della Commissione
Tributaria territorialmente competente, in ordine alla cartella di pagamento n.
03420170018229485000, assegnando, alla parte ricorrente, termine di 3 mesi dalla comunicazione della presente Sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente individuato;
2) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di
Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, in ordine agli avvisi di addebito n.
33420130002212225000, n. 33420160002878534000, 33420180003105033000, n.
33420190000004371000, n. 33420190000740889000, n. 33420190001296869000, n.
33420190001381377000, n. 33420190004222935000 n. 33420210000026068000, n.
33420210000235322000, n. 33420220000026253000, e in ordine alla cartella di pagamento n. 03420170018229485000, per quanto attiene ai premi per polizza dipendenti, assegnando, alla parte ricorrente, termine di 3 mesi dalla comunicazione della presente Sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente individuato;
3) Accoglie l'opposizione limitatamente ai crediti contenuti negli avvisi di addebito n. 334 2016
00014388 52 000 e n. 334 2016 00043241 75 000, che dichiara non dovuti;
4) Rigetta per il resto l'opposizione;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente, che si liquidano in euro 6.115,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi. Paola, 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso