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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2364/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
P.IVA e C.F. , con sede in Civita Castellana, via S. Felicissima n. 3, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Picciolini e Lara Cerni e con questi elettivamente domiciliata in Terni, via Petroni n. 40, studio dei legali;
Attrice
Nei confronti di
, P.IVA e C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Cesare Pascoletti n. 25;
Convenuta-contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha introdotto il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva proposta nel CP_1 procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi (R.G. 166/2024) in cui il G.E., con provvedimento del 09.10.2024, aveva negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
1 giudiziale – costituito dal decreto ingiuntivo n. 628/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo nel procedimento n. 1823/23 R.G. – ed aveva assegnato il termine di 60 giorni per la riassunzione.
A fondamento della domanda ha premesso di non aver opposto tempestivamente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 628/2023, con cui le veniva intimato di pagare la somma di €
31.024,00 alla quale compenso dovuto per l'esecuzione dei Controparte_2 lavori edili, subappaltati con il contratto del 13.02.2023, presso il cantiere sito in Montalto di
Castro, via delle Spugne, giacchè solo a seguito del deposito della relazione conclusiva nel procedimento per ATP n. 2194/23, svoltosi presso il Tribunale di Civitavecchia, era emerso che detti lavori non erano stati correttamente eseguiti.
Segnatamente, il CTU Ing. aveva riscontrato che i lavori di anti sfondellamento Persona_1 del solaio di copertura del locale adibito a sede del supermercato e quelli aventi ad oggetto l'antiribaltamento delle pareti non erano stati realizzati a regola d'arte.
A causa delle indicate carenze, la aveva dapprima subito una riduzione del compenso CP_1 pagato dalla committente e poi la risoluzione del contratto di appalto stipulato Parte_1 il 15.07.2022 per grave inadempimento.
Alla luce del descritto svolgimento dei fatti, ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale della per inadempimento del contratto di subappalto Controparte_2 concluso il 13.02.2023, di dichiarare l'insussistenza delle ragioni di credito azionate in sede esecutiva e di condannare la società convenuta la risarcimento integrale del danno subito.
2. Nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio la Controparte_2
[...]
3. Nello svolgimento al processo, dopo la prima udienza del 15.05.2025, la causa, essendo di natura documentale e non necessitando di istruttoria, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
17.12.2025 che, in assenza di opposizione delle parti, si è svolta nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
4. L'opposizione esecutiva proposta da è infondata e non può essere accolta. CP_1
Preliminarmente si conferma la dichiarazione di contumacia, resa all'udienza del 15.05.2025, della convenuta Controparte_2
Con riferimento ai motivi della domanda il Giudice osserva che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale - qual è il decreto ingiuntivo n. 628/2023 del Tribunale di Viterbo sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 647 c.p.c. -
2 la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, coltivando i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (da ultimo, Cass. Ord. 24927/2024).
Ebbene, nel caso in esame, la con l'opposizione esecutiva, ha lamentato l'ingiustizia CP_1 del monitorio laddove non tiene conto dell'inadempimento contrattuale della convenuta
[...]
asseritamente accertato dopo il deposito della relazione del CTU Controparte_2 nominato nel procedimento per ATP n. 2194/23, svoltosi presso il Tribunale di Civitavecchia.
Invero le doglianze proposte da parte attrice investono direttamente il contenuto decisorio del titolo giudiziale e non possono essere fatte valere lo strumento previsto dall'art. 615 c.p.c. ma, soltanto, con l'opposizione accordata dagli artt. 645 e 650 c.p.c., ovvero con l'impugnazione prevista dall'art. 656 c.p.c.
Peraltro, parte attrice non ha depositato agli atti la notifica del decreto ingiuntivo n. 628/2023, né tantomeno ha indicato la data del deposito della relazione del CTU nominato nel procedimento per
ATP n. 2194/23; il che non consente di verificare se, al momento di tale deposito, fosse ancora pendente il termine assegnato ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
Tantomeno la società attrice ha dimostrato che l'omessa opposizione al monitorio sia effettivamente dipesa dalla incolpevole tardiva conoscenza dell'inadempimento della Controparte_2
non avendo fornito elementi istruttori utili ad escludere che i vizi dell'opera fossero
[...] già conosciuti o riconoscibili prima del deposito della relazione nel procedimento per ATP.
In particolare, difetta la prova del carattere occulto dei vizi dell'opera, tale da non consentire la loro conoscenza anteriormente agli accertamenti peritali.
In conclusione, la domanda di merito deve essere rigettata;
tuttavia, essendo rimasta contumace la società convenuta vittoriosa, che non ha svolto attività difensiva, non si procede alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro CP_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
3 2. Nulla sulle spese, essendo rimasta contumace la parte vittoriosa.
Così deciso in Viterbo, il 18.12.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2364/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
P.IVA e C.F. , con sede in Civita Castellana, via S. Felicissima n. 3, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Picciolini e Lara Cerni e con questi elettivamente domiciliata in Terni, via Petroni n. 40, studio dei legali;
Attrice
Nei confronti di
, P.IVA e C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Cesare Pascoletti n. 25;
Convenuta-contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha introdotto il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva proposta nel CP_1 procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi (R.G. 166/2024) in cui il G.E., con provvedimento del 09.10.2024, aveva negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
1 giudiziale – costituito dal decreto ingiuntivo n. 628/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo nel procedimento n. 1823/23 R.G. – ed aveva assegnato il termine di 60 giorni per la riassunzione.
A fondamento della domanda ha premesso di non aver opposto tempestivamente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 628/2023, con cui le veniva intimato di pagare la somma di €
31.024,00 alla quale compenso dovuto per l'esecuzione dei Controparte_2 lavori edili, subappaltati con il contratto del 13.02.2023, presso il cantiere sito in Montalto di
Castro, via delle Spugne, giacchè solo a seguito del deposito della relazione conclusiva nel procedimento per ATP n. 2194/23, svoltosi presso il Tribunale di Civitavecchia, era emerso che detti lavori non erano stati correttamente eseguiti.
Segnatamente, il CTU Ing. aveva riscontrato che i lavori di anti sfondellamento Persona_1 del solaio di copertura del locale adibito a sede del supermercato e quelli aventi ad oggetto l'antiribaltamento delle pareti non erano stati realizzati a regola d'arte.
A causa delle indicate carenze, la aveva dapprima subito una riduzione del compenso CP_1 pagato dalla committente e poi la risoluzione del contratto di appalto stipulato Parte_1 il 15.07.2022 per grave inadempimento.
Alla luce del descritto svolgimento dei fatti, ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale della per inadempimento del contratto di subappalto Controparte_2 concluso il 13.02.2023, di dichiarare l'insussistenza delle ragioni di credito azionate in sede esecutiva e di condannare la società convenuta la risarcimento integrale del danno subito.
2. Nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio la Controparte_2
[...]
3. Nello svolgimento al processo, dopo la prima udienza del 15.05.2025, la causa, essendo di natura documentale e non necessitando di istruttoria, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
17.12.2025 che, in assenza di opposizione delle parti, si è svolta nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
4. L'opposizione esecutiva proposta da è infondata e non può essere accolta. CP_1
Preliminarmente si conferma la dichiarazione di contumacia, resa all'udienza del 15.05.2025, della convenuta Controparte_2
Con riferimento ai motivi della domanda il Giudice osserva che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale - qual è il decreto ingiuntivo n. 628/2023 del Tribunale di Viterbo sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 647 c.p.c. -
2 la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso, coltivando i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento (da ultimo, Cass. Ord. 24927/2024).
Ebbene, nel caso in esame, la con l'opposizione esecutiva, ha lamentato l'ingiustizia CP_1 del monitorio laddove non tiene conto dell'inadempimento contrattuale della convenuta
[...]
asseritamente accertato dopo il deposito della relazione del CTU Controparte_2 nominato nel procedimento per ATP n. 2194/23, svoltosi presso il Tribunale di Civitavecchia.
Invero le doglianze proposte da parte attrice investono direttamente il contenuto decisorio del titolo giudiziale e non possono essere fatte valere lo strumento previsto dall'art. 615 c.p.c. ma, soltanto, con l'opposizione accordata dagli artt. 645 e 650 c.p.c., ovvero con l'impugnazione prevista dall'art. 656 c.p.c.
Peraltro, parte attrice non ha depositato agli atti la notifica del decreto ingiuntivo n. 628/2023, né tantomeno ha indicato la data del deposito della relazione del CTU nominato nel procedimento per
ATP n. 2194/23; il che non consente di verificare se, al momento di tale deposito, fosse ancora pendente il termine assegnato ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
Tantomeno la società attrice ha dimostrato che l'omessa opposizione al monitorio sia effettivamente dipesa dalla incolpevole tardiva conoscenza dell'inadempimento della Controparte_2
non avendo fornito elementi istruttori utili ad escludere che i vizi dell'opera fossero
[...] già conosciuti o riconoscibili prima del deposito della relazione nel procedimento per ATP.
In particolare, difetta la prova del carattere occulto dei vizi dell'opera, tale da non consentire la loro conoscenza anteriormente agli accertamenti peritali.
In conclusione, la domanda di merito deve essere rigettata;
tuttavia, essendo rimasta contumace la società convenuta vittoriosa, che non ha svolto attività difensiva, non si procede alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro CP_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
3 2. Nulla sulle spese, essendo rimasta contumace la parte vittoriosa.
Così deciso in Viterbo, il 18.12.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
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