Art. 2. (Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29) 1. All' articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29 , sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173")) ;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. ((. . .)) .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.
(( a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173")) ;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. ((. . .)) .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.