CS
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08830/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00180 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08830/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8830 del 2024, proposto dalla società Total
Gest S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 08830/2024 REG.RIC.
IM MA Compagnia di Navigazione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio RI Di
Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 2754/2024 del 23 aprile 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del IM MA Compagnia di
Navigazione S.p.A. e del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CH e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
RI Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di AN come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. 24/2012 a carico della MA Compagnia di Navigazione S.p.A., in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 dicembre 2019, 2 febbraio
2021 e 15 maggio 2021, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato
“Sporting Poseidon”, ubicato in AN, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 154: lotto 2 (ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto). N. 08830/2024 REG.RIC.
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società Sporting Club Vesuvio) sia da parte dell'odierna appellante (in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 4.
Tale lotto ricomprende alcuni campi da tennis e relative pertinenze – realizzati in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. 58/82 del 1° febbraio 1985 – per i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di AN, in data 14 aprile 2020, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
4. Con determinazione dirigenziale prot. n. 14061 del 10 marzo 2022, il Comune di
AN ha respinto l'istanza di condono.
5. Successivamente, con ordinanza dirigenziale n. 70 del 2 dicembre 2022, il Comune di AN ingiungeva la demolizione delle opere abusive contestate. Le opere di cui
è stata ingiunta la demolizione sono le seguenti:
(i) diversa distribuzione interna del locale posto sul lato nord-ovest del corpo di fabbrica autorizzato con la concessione edilizia in deroga n. 58/82 (rilasciata il 1° febbraio 1985), attualmente composto da un ambiente segreteria di circa mq. 40, un bagno con antibagno e piccolo ripostiglio, un piccolo ufficio posto al primo piano (con altezza interna di ml 2,35) che apre sul lastrico solare; quest'abuso viene dichiarato come risalente al 1985; N. 08830/2024 REG.RIC.
(ii) nuovo corpo spogliatoio uomini e alloggio custode, consistente in un piccolo fabbricato su due livelli adibito al piano terra a spogliatoio, docce, wc (altezza pari a mt 2,25) e deposito (altezza pari a mt 1,80) per una superficie netta pari a 30,55 mq e superficie coperta pari a 43,85 mq, nonché volumetria pari a 105,75 mc; il piano superiore - accessibile mediante scaletta esterna in ferro - è adibito ad alloggio del custode, presenta un'altezza interna variabile da un minimo di mt 2,10 ad un massimo di mt 2,80, con una superficie netta di mq. 31,60 e un volume di mc. 112,80. Anche questo abuso viene dichiarato come risalente al 1985;
(iii) nuovo corpo spogliatoio uomini (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un wc e cinque docce con altezza interna di mt 2,45, superficie netta di mq. 33,20 e volumetria di mc. 132,00;
(iv) nuovo corpo spogliatoio donne (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un anti wc, un wc e quattro docce con altezza interna di mt 2,10, superficie netta di mq. 24,50 e volumetria di mc. 90,25;
(v) ampliamento bar e wc (anch'esso dichiarato risalente al 1985); l'ampliamento è stato realizzato sul corpo di fabbrica originariamente realizzato in conformità alla concessione edilizia in deroga del 1985. L'ampliamento è avvenuto con variazione della sagoma e della destinazione d'uso del deposito inizialmente assentito. La struttura realizzata presenta una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura con altezze interne variabili da mt 2,20 a mt 2,90, con una superficie netta complessiva di mq. 17,00 (detratti mq 14,65 autorizzati) e mc. 54,00 (detratti mc 60 autorizzati);
(vi) realizzazione di una veranda (autorizzata come struttura stagionale con la DIA del
5 luglio 2007, prot. n. 29408) mai più rimossa. La struttura, composta da pilastrini metallici e chiusure con infissi in alluminio e vetro e copertura con struttura leggera, N. 08830/2024 REG.RIC.
è adiacente e collegata al bar di cui al precedente punto (v), presenta una superficie netta di mq 90 e una volumetria di mc 232,50;
(vii) nuovo corpo spogliatoio personale (anch'esso dichiarato risalente al 1985) con struttura in cemento armato composta da un ambiente spogliatoio, un wc e anti wc con altezze interne comprese tra un minimo di mt 5,15 e un massimo di mt 2,60 e misura mq 17,90 di superficie netta e mc 67,35 di volumetria;
(viii) copertura geodetica dei campi da tennis (anch'essa dichiarata risalente al 1985), con struttura portante munita di travature reticolari e copertura in lamiere grecate, lamierati plastici e teli in pvc; la copertura è posta a protezione di due campi da tennis autorizzati (posti sul lato sud-ovest del complesso), ha una superficie in pianta pari a mt 37,00 X mt 37,00 e un'altezza massima interna di mt 13,00. La superficie netta misura mq 1.296, la superficie coperta misura mq 1.369, la volumetria ammonta a mc
8.898,50.
6. Per ovviare all'esecuzione della misura demolitoria, la ricorrente presentava al
Comune di AN, in data 9 marzo 2023, un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ai fini della sanatoria dei manufatti in parola, sulla quale si formava il silenzio rigetto una volta decorso il termine di legge di sessanta giorni.
7. Con il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, la società istante è insorta avverso l'ordinanza demolitoria e il successivo silenzio-diniego serbato dal
Comune sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del
2001.
8. Il Comune di AN si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il IM da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo. N. 08830/2024 REG.RIC.
9. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha da un lato accolto il gravame proposto avverso l'ordinanza di demolizione e, dall'altro lato, respinto il gravame proposto avverso il silenzio-rigetto serbato sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
10. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli) nella parte in cui essa ha respinto l'impugnazione del silenzio-rigetto ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. L'atto di appello è affidato a due distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
11. Il Comune di AN si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il IM della MA
Compagnia di Navigazione S.p.A., il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
12. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il difensore della parte appellante ha:
(i) rappresentato al Collegio che il Comune di AN ha medio tempore adottato un nuovo provvedimento di demolizione e un nuovo diniego di accertamento di conformità (entrambi i provvedimenti impugnati in primo grado in due autonomi giudizi attualmente pendenti dinanzi al T.A.R. per la Campania Napoli, R.G. nn.
5056/2024 e 5505/2024);
(ii) rimesso quindi al Collegio ogni valutazione circa un eventuale rinvio dell'udienza pubblica per attendere l'esito dei due giudizi di primo grado sopra richiamati.
Si è poi proceduto alla discussione della causa, all'esito della quale il Collegio ha assunto quest'ultima in decisione.
DIRITTO
13. In limine litis, il Collegio ritiene necessario precisare che non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna esigenza di un rinvio dell'udienza pubblica in attesa della definizione N. 08830/2024 REG.RIC.
dei giudizi di primo grado instaurati dall'appellante avverso i nuovi provvedimenti medio tempore adottati dal Comune di AN.
Tenuto conto, infatti, che gli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio sono antecedenti rispetto a quelli attualmente sub judice dinanzi al T.A.R. per la Campania,
è evidente che è la presente causa di appello ad essere pregiudiziale rispetto a quelle ora pendenti in primo grado (e non viceversa).
Il che conduce a trattenere in decisione la causa de qua e a non disporne alcun rinvio,
a fortiori se si considera che il differimento dell'udienza pubblica può essere disposto
– ai sensi dell'art. 73, co. 1 bis, c.p.a. – soltanto “per casi eccezionali”, casi eccezionali tra i quali certamente non rientra la fattispecie ora in esame.
14. Venendo, quindi, al merito della controversia, con entrambi i motivi di appello la ricorrente censura la sentenza di prime cure nella parte in cui essa ha respinto in parte il gravame di primo grado e, per l'effetto, accertato la legittimità del silenzio-diniego serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n.
380 del 2001.
15. Si riepilogano qui di seguito gli snodi motivazionali essenziali del capo di sentenza appellato:
(i) “pur nel sistema introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza
e, quindi, di silenzio significativo e non di silenzio rifiuto. Ne discende che, una volta decorso il termine di sessanta giorni, si forma il silenzio diniego (o silenzio rigetto), che può essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali i difetti di procedura o la mancanza di motivazione, con la conseguenza che il predetto provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione ed è N. 08830/2024 REG.RIC.
impugnabile non per difetto di motivazione o di istruttoria, bensì per il suo contenuto di rigetto. Pertanto, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, non è rinvenibile in capo all'amministrazione alcun obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla conformità urbanistica o su altri aspetti incidenti sulla sanabilità degli interventi abusivi, essendo dall'ordinamento qualificato il silenzio serbato sulla predetta istanza come tacito rigetto della stessa
(orientamento consolidato: cfr. ex multis TAR Campania Napoli, Sez. II, 9 agosto
2021 n. 5469 e 23 luglio 2012 n. 3507; TAR Campania Napoli, Sez. III, 22 agosto
2016 n. 4088 e 31 marzo 2015 n. 1874; TAR Marche, Sez. I, 12 ottobre 2010 n.
3340)”;
(ii) “non è ravvisabile il lamentato contrasto con il silenzio assenso asseritamente formatosi sull'istanza di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986, giacché, come pacificamente emerge dalla ricostruzione delle situazioni abusive contenuta nelle relazioni tecniche depositate dal IM MA in data 19 dicembre 2023, tale istanza di condono concerneva tutt'altro cespite, ossia una palazzina spogliatoi su due livelli frutto di trasformazione di un preesistente fabbricato rurale”;
(iii) “la censura tesa ad accreditare l'illegittimità del silenzio rigetto sul presupposto della sussistenza delle condizioni di conformità urbanistica delle opere da sanare, va dichiarata inammissibile per genericità: invero, parte ricorrente non illustra nel dettaglio gli elementi di fatto e i parametri urbanistico-edilizi in base ai quali si dovrebbe evincere la doppia conformità delle opere in questione, appunto richiesta dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Né la relazione tecnica allegata all'istanza di accertamento di conformità
(depositata in giudizio il 22 marzo 2023) riesce a fornire valido supporto in tal senso, non chiarendo, mediante il riferimento ad indici di edificabilità e/o a specifiche disposizioni delle strumentazioni urbanistiche, se gli interventi edilizi posti in essere ricadano o meno in zona ancora edificabile e se siano o meno conformi alla disciplina N. 08830/2024 REG.RIC.
urbanistica vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda. Tanto vale a prescindere dall'ulteriore circostanza impeditiva che mancherebbe nello specifico, trattandosi di zona vincolata, anche il presupposto accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n.
42/2004, che va sempre acquisito prima di intraprendere il procedimento di sanatoria edilizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 521 e 27 novembre 2010
n. 8260; TAR Umbria, Sez. I, 4 agosto 2011 n. 261)”;
(iv) “la stessa già citata relazione tecnica allegata all'istanza di accertamento di conformità esclude che la copertura geodetica dei due campi da tennis possa essere stata sanata in via postuma dalla concessione in deroga n. 58/82, laddove tale elaborato, nell'illustrare la consistenza delle opere abusive, riproduce la planimetria del predetto titolo edilizio, in cui non figurava affatto la copertura in parola, e, soprattutto, laddove colloca temporalmente la realizzazione (abusiva) di quest'ultima nel 1985, il che relega il rapporto della Polizia Municipale del 19 dicembre 1983 ad antefatto giuridicamente irrilevante”;
(v) “infine, non possono deporre a favore della ricorrente la dedotta quasi quarantennale inerzia nel provvedere in termini sanzionatori e/o il riferito interessamento del Comune per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche nel complesso sportivo (peraltro in gran parte regolarmente edificato), sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare – in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, degli effetti permanenti della condotta antigiuridica posta in essere – l'edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020 n. 8501; Consiglio di Stato, Sez. II, 13 N. 08830/2024 REG.RIC.
novembre 2020 n. 7015; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto
2016 n. 3750)”.
16. Con il primo motivo di appello, la società ricorrente – per vero senza procedere ad alcuna preliminare specifica contestazione degli snodi motivazionali contenuti nella sentenza appellata – ripropone molte delle censure che erano già state formulate con il ricorso di primo grado; in particolare, l'appellante deduce che:
(i) l'Amministrazione avrebbe lasciato inutilmente decorrere il termine di conclusione del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, senza effettuare alcuna valutazione né approfondimento istruttorio, demandando in sostanza al giudice la verifica della legittimità degli atti trasmessi per l'accertamento di conformità edilizia;
(ii) il diniego tacito di sanatoria risulterebbe apertamente contraddetto dal fatto che nel caso di specie non esisterebbe alcun vincolo paesaggistico e che, comunque, quand'anche un vincolo esistesse, si sarebbe in ogni caso formato il silenzio-assenso orizzontale dell'autorità paesaggistica competente (applicandosi in tesi – nell'ambito del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 – il meccanismo del silenzio- orizzontale tra Comune e Soprintendenza ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e art. 17 bis della legge n. 241 del 1990);
(iii) ad ogni modo il Comune di AN, con nota sindacale prot. 9450 del 12 marzo
1991 (in atti) aveva già attestato – in relazione alla pratica di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986 – che non vi erano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
(iv) in ogni caso gli interventi edilizi di cui ora si controverte sarebbero pienamente conformi all'attuale strumentazione urbanistica, lì dove il vigente P.U.C. di AN censisce l'intero sito del Complesso Poseidon in Ambito III – Frammento Urbano e
Produttivo Commerciale (cfr. Tav. 8), e i due campi di calcetto abusivi tra le
Attrezzature sportive scoperte (cfr. Tav. 11). N. 08830/2024 REG.RIC.
17. Con il secondo motivo di appello, inoltre, l'appellante – sempre senza procedere ad alcuna preliminare specifica contestazione degli snodi motivazionali contenuti nella sentenza appellata – reitera le seguenti censure già articolate in primo grado (ed in parte già esposte con il primo motivo di appello):
(i) l'area in oggetto ricadeva in zona agricola del PRG del Comune di AN, approvato in data 15 luglio 1975; tuttavia, con delibera del 7 ottobre 1974 del CTA del Provveditorato alle Opere Pubbliche, veniva contemplata la possibilità - per la fascia a monte dell'autostrada dove si trova l'area di sedime del complesso immobiliare in esame - di ricorrere alla procedura di permesso di costruire in deroga per interventi di rilevante interesse pubblico; in base a tale possibilità, su istanza avanzata dalla Società Sporting Club Vesuvio in data 20 luglio 1982, il consiglio comunale di AN autorizzava il Sindaco al rilascio della concessione edilizia in deroga per la costruzione del complesso sportivo de quo, concessione poi resa in data
1° febbraio 1985 (prot. n. 5625), previo parere favorevole della commissione edilizia integrata espresso con il verbale del 17 marzo 1982. Ad avviso dell'appellante, pertanto, siccome il complesso sportivo de quo è stato realizzato in forza di un permesso di costruire in deroga (la cui fonte normativa attuale è l'art. 14 del d.P.R. n.
380/2001) anche il permesso di costruire in sanatoria (adesso richiesto per gli abusi realizzati sul complesso in questione) dovrebbe “seguire lo stesso iter di
“eccezionalità” previsto all'art. 14 del 380/2001” e, dunque, essere rilasciato in deroga alle previsioni urbanistiche dell'area, vieppiù ove si consideri il rilevante interesse pubblico del Comune a favorire l'attività sportiva del complesso de quo (cfr. pagg. 13 e 14 dell'atto di appello);
(ii) infine, “non meno rilevante è la considerazione che la demolizione dei manufatti in oggetto è dal punto di vista tecnico estremamente complesso attesa la difficile accessibilità alle aree interne al complesso” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello). N. 08830/2024 REG.RIC.
18. Tutte le censure di appello sviluppate dalla ricorrente – in disparte la questione della loro possibile inammissibilità (non contenendo, le stesse, alcuna specifica contestazione dei capi della sentenza gravata, ciò in violazione dell'art. 101, co. 1,
c.p.a.) – sono comunque infondate.
18.1. Per quel che concerne il prospettato deficit di motivazione e istruttoria sull'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, va condiviso l'indirizzo espresso dal giudice di prime cure circa l'incompatibilità logica di tali vizi provvedimentali con il meccanismo del silenzio-diniego contemplato dalla norma sopra richiamata.
In proposito, l'indirizzo di questo Consiglio di Stato (cfr. ab origine Cons St. n. 401 del 2006) è ormai consolidato nel senso di ritenere che il silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (prima art. 13 della legge n. 47 del 1985) non richiede motivazione, con la conseguenza che esso è impugnabile per il suo intrinseco contenuto reiettivo (ove ne sussistano i presupposti sostanziali) ma non per difetto di motivazione o per vizi istruttori e procedimentali.
Pertanto, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, non
è rinvenibile in capo all'amministrazione – come condivisibilmente rilevato dal primo giudice – alcun obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla conformità urbanistica o su altri aspetti incidenti sulla sanabilità degli interventi abusivi, essendo dall'ordinamento qualificato il silenzio serbato sulla predetta istanza come tacito rigetto della stessa.
18.2. Per quel che concerne, poi, la prospettata conformità urbanistica delle opere abusive de quibus, vanno innanzitutto richiamati i consolidati principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di accertamento di conformità (dapprima contemplato dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985 e, poi, dall'art. 36 del TUE).
Orbene, la figura in questione ha trovato, per la prima volta, la propria esplicita previsione normativa proprio nel summenzionato art. 13 della l. n. 47/1985, nella rubrica del quale si faceva espressamente menzione della dizione “accertamento di N. 08830/2024 REG.RIC.
conformità”, con la quale la misura in esame è nota ancora adesso, con un'accentuata enfasi sul presupposto fondamentale per l'applicazione della norma, ovvero la verifica di conformità dell'intervento edilizio abusivo agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
I requisiti che l'art. 36 del DPR 380 del 2001 pone per il rilascio in sanatoria del titolo edilizio – in sostanziale continuità con il proprio antecedente normativo (id est l'art. 13 della legge n. 47 del 1985) – sono i seguenti:
- la proposizione della domanda entro precisi termini legislativamente previsti, che non possono oltrepassare il “momento ultimo” costituito dall'emanazione del provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione amministrativa per l'abuso edilizio perpetrato;
- l'esercizio del potere di decidere sulla domanda entro precisi limiti temporali, sussistendo, in difetto, un'ipotesi normativamente prevista di silenzio-rigetto;
- l'accertamento della c.d. “doppia conformità” dell'intervento edilizio, che deve rispettare le prescrizioni urbanistiche vigenti tanto al momento della realizzazione dell'abuso quanto al momento della presentazione della domanda;
- il versamento dell'oblazione.
Ciascuno di questi requisiti pone specifici problemi, i più significativi dei quali attengono all'accertamento della “doppia conformità”, elemento questo in passato revocato in dubbio da coloro i quali hanno sostenuto l'ammissibilità della c.d.
“sanatoria giurisprudenziale” degli abusi edilizi.
Ormai è però del tutto pacifico che la normativa in materia di accertamento di conformità (sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 36 del DPR n. 380 del
2001) “nel disciplinare l'accertamento di conformità, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria. Tale approdo, che richiede la verifica della “doppia conformità”, deve N. 08830/2024 REG.RIC.
considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità” (così Cons. St., sez. VII, 13.12.2022, n. 10908).
Ne discende che ciò che deve essere scrutinato dall'Amministrazione a fronte di un'istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 – ovverossia a fronte di una richiesta di sanatoria di un intervento edilizio realizzato in assenza (o in difformità) dal permesso di costruire – è la sua “doppia” conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione dell'istanza.
Orbene, nel caso di specie gli abusi di cui è stato chiesto l'accertamento di conformità risalgono – come dichiarato in atti dalla stessa ricorrente – al più tardi al 1985.
In base agli atti di causa, i parametri urbanistici che vengono in rilievo nel caso di specie sono due, e cioè da un lato il PRG del Comune di AN del 1975 e, dall'altro lato, il P.U.C. di AN risalente al 2019.
Nel 1985 (anno di realizzazione degli abusi) era in vigore soltanto il PRG del 1975 e non anche il P.U.C. del 2019.
Va da sé che la conformità urbanistica dell'area in questione deve valutarsi - con riferimento all'epoca di realizzazione degli abusi - soltanto in relazione al PRG del
1975: orbene, è pacifico che in base a detto PRG l'area in questione è soggetta a destinazione agricola, ciò che esclude in radice la conformità urbanistica delle opere abusive in contestazione (realizzate per scopi tutt'altro che agricoli) alla data della loro realizzazione.
18.3. Ugualmente infondate, inoltre, sono le censure incentrate sui profili paesaggistici. N. 08830/2024 REG.RIC.
Una volta acclarato, infatti, che gli ampliamenti abusivi de quibus non soddisfano il requisito della “doppia” conformità urbanistica, a nulla rileva la lamentata assenza del vincolo paesaggistico, né tanto meno la subordinata allegazione del silenzio-assenso dell'autorità paesaggistica.
L'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone, infatti, la “doppia” conformità urbanistico-edilizia delle opere abusive (prima ancora che la conformità paesaggistica).
Ne discende che la mancanza della conformità urbanistica rende irrilevante l'eventuale presenza della conformità paesaggistica.
18.4. Va disattesa, inoltre, anche la doglianza basata sull'applicabilità al caso di specie del permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001 (permesso rilasciabile per opere da realizzare in deroga agli strumenti urbanistici, in ossequio ad alcuni specifici limiti normativamente previsti e per il perseguimento di rilevanti interessi pubblici).
La censura si infrange sul fatto che tale istituto è stato previsto soltanto per assentire opere edilizie ancora da realizzare, e non per sanare ex post abusi edilizi già realizzati
(quali quelli che vengono in rilievo nel caso di specie).
Va da sé che l'accertamento di conformità postuma – così come disciplinato dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 nella sua versione ratione temporis applicabile al caso di specie – non può prescindere dalla piena conformità urbanistica (peraltro “doppia”) degli abusi realizzati (conformità che, come visto, è assente nel caso di specie).
18.5. Né ha rilievo l'obiezione secondo cui il Comune di AN, con nota sindacale prot. 9450 del 12 marzo 1991, avrebbe già attestato – in relazione alla pratica di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986 – che non vi erano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice con un capo di sentenza non specificamente contestato, non è ravvisabile alcun contrasto con il silenzio assenso N. 08830/2024 REG.RIC.
asseritamente formatosi sull'istanza di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986, giacché tale istanza di condono concerneva tutt'altro cespite, ossia una palazzina spogliatoi su due livelli frutto di trasformazione di un preesistente fabbricato rurale.
18.6. Ugualmente irrilevante è il fatto che la demolizione dei manufatti in oggetto sarebbe estremamente complessa, visto che non si tratta di una questione afferente alla legittimità del diniego di sanatoria edilizia, bensì di un profilo afferente alla fase esecutiva dell'ordine di demolizione, id est qualcosa di molto diverso rispetto al provvedimento venuto in rilievo nel presente giudizio di appello.
19. In conclusione, pertanto, l'appello va respinto in quanto infondato.
20. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo.
Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il
IM e il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Spese compensate tra il IM e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere N. 08830/2024 REG.RIC.
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele CH
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL Di LO
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00180 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08830/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8830 del 2024, proposto dalla società Total
Gest S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 08830/2024 REG.RIC.
IM MA Compagnia di Navigazione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio RI Di
Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 2754/2024 del 23 aprile 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del IM MA Compagnia di
Navigazione S.p.A. e del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
CH e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
RI Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di AN come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. 24/2012 a carico della MA Compagnia di Navigazione S.p.A., in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 dicembre 2019, 2 febbraio
2021 e 15 maggio 2021, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato
“Sporting Poseidon”, ubicato in AN, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 154: lotto 2 (ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto). N. 08830/2024 REG.RIC.
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società Sporting Club Vesuvio) sia da parte dell'odierna appellante (in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 4.
Tale lotto ricomprende alcuni campi da tennis e relative pertinenze – realizzati in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. 58/82 del 1° febbraio 1985 – per i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di AN, in data 14 aprile 2020, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
4. Con determinazione dirigenziale prot. n. 14061 del 10 marzo 2022, il Comune di
AN ha respinto l'istanza di condono.
5. Successivamente, con ordinanza dirigenziale n. 70 del 2 dicembre 2022, il Comune di AN ingiungeva la demolizione delle opere abusive contestate. Le opere di cui
è stata ingiunta la demolizione sono le seguenti:
(i) diversa distribuzione interna del locale posto sul lato nord-ovest del corpo di fabbrica autorizzato con la concessione edilizia in deroga n. 58/82 (rilasciata il 1° febbraio 1985), attualmente composto da un ambiente segreteria di circa mq. 40, un bagno con antibagno e piccolo ripostiglio, un piccolo ufficio posto al primo piano (con altezza interna di ml 2,35) che apre sul lastrico solare; quest'abuso viene dichiarato come risalente al 1985; N. 08830/2024 REG.RIC.
(ii) nuovo corpo spogliatoio uomini e alloggio custode, consistente in un piccolo fabbricato su due livelli adibito al piano terra a spogliatoio, docce, wc (altezza pari a mt 2,25) e deposito (altezza pari a mt 1,80) per una superficie netta pari a 30,55 mq e superficie coperta pari a 43,85 mq, nonché volumetria pari a 105,75 mc; il piano superiore - accessibile mediante scaletta esterna in ferro - è adibito ad alloggio del custode, presenta un'altezza interna variabile da un minimo di mt 2,10 ad un massimo di mt 2,80, con una superficie netta di mq. 31,60 e un volume di mc. 112,80. Anche questo abuso viene dichiarato come risalente al 1985;
(iii) nuovo corpo spogliatoio uomini (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un wc e cinque docce con altezza interna di mt 2,45, superficie netta di mq. 33,20 e volumetria di mc. 132,00;
(iv) nuovo corpo spogliatoio donne (dichiarato risalente al 1985) che si sviluppa al solo piano terra con una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura; tale corpo è composto da un ambiente spogliatoio, un anti wc, un wc e quattro docce con altezza interna di mt 2,10, superficie netta di mq. 24,50 e volumetria di mc. 90,25;
(v) ampliamento bar e wc (anch'esso dichiarato risalente al 1985); l'ampliamento è stato realizzato sul corpo di fabbrica originariamente realizzato in conformità alla concessione edilizia in deroga del 1985. L'ampliamento è avvenuto con variazione della sagoma e della destinazione d'uso del deposito inizialmente assentito. La struttura realizzata presenta una muratura portante in tufo e un solaio piano di copertura con altezze interne variabili da mt 2,20 a mt 2,90, con una superficie netta complessiva di mq. 17,00 (detratti mq 14,65 autorizzati) e mc. 54,00 (detratti mc 60 autorizzati);
(vi) realizzazione di una veranda (autorizzata come struttura stagionale con la DIA del
5 luglio 2007, prot. n. 29408) mai più rimossa. La struttura, composta da pilastrini metallici e chiusure con infissi in alluminio e vetro e copertura con struttura leggera, N. 08830/2024 REG.RIC.
è adiacente e collegata al bar di cui al precedente punto (v), presenta una superficie netta di mq 90 e una volumetria di mc 232,50;
(vii) nuovo corpo spogliatoio personale (anch'esso dichiarato risalente al 1985) con struttura in cemento armato composta da un ambiente spogliatoio, un wc e anti wc con altezze interne comprese tra un minimo di mt 5,15 e un massimo di mt 2,60 e misura mq 17,90 di superficie netta e mc 67,35 di volumetria;
(viii) copertura geodetica dei campi da tennis (anch'essa dichiarata risalente al 1985), con struttura portante munita di travature reticolari e copertura in lamiere grecate, lamierati plastici e teli in pvc; la copertura è posta a protezione di due campi da tennis autorizzati (posti sul lato sud-ovest del complesso), ha una superficie in pianta pari a mt 37,00 X mt 37,00 e un'altezza massima interna di mt 13,00. La superficie netta misura mq 1.296, la superficie coperta misura mq 1.369, la volumetria ammonta a mc
8.898,50.
6. Per ovviare all'esecuzione della misura demolitoria, la ricorrente presentava al
Comune di AN, in data 9 marzo 2023, un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ai fini della sanatoria dei manufatti in parola, sulla quale si formava il silenzio rigetto una volta decorso il termine di legge di sessanta giorni.
7. Con il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, la società istante è insorta avverso l'ordinanza demolitoria e il successivo silenzio-diniego serbato dal
Comune sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del
2001.
8. Il Comune di AN si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il IM da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo. N. 08830/2024 REG.RIC.
9. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha da un lato accolto il gravame proposto avverso l'ordinanza di demolizione e, dall'altro lato, respinto il gravame proposto avverso il silenzio-rigetto serbato sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
10. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli) nella parte in cui essa ha respinto l'impugnazione del silenzio-rigetto ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. L'atto di appello è affidato a due distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
11. Il Comune di AN si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il IM della MA
Compagnia di Navigazione S.p.A., il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
12. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il difensore della parte appellante ha:
(i) rappresentato al Collegio che il Comune di AN ha medio tempore adottato un nuovo provvedimento di demolizione e un nuovo diniego di accertamento di conformità (entrambi i provvedimenti impugnati in primo grado in due autonomi giudizi attualmente pendenti dinanzi al T.A.R. per la Campania Napoli, R.G. nn.
5056/2024 e 5505/2024);
(ii) rimesso quindi al Collegio ogni valutazione circa un eventuale rinvio dell'udienza pubblica per attendere l'esito dei due giudizi di primo grado sopra richiamati.
Si è poi proceduto alla discussione della causa, all'esito della quale il Collegio ha assunto quest'ultima in decisione.
DIRITTO
13. In limine litis, il Collegio ritiene necessario precisare che non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna esigenza di un rinvio dell'udienza pubblica in attesa della definizione N. 08830/2024 REG.RIC.
dei giudizi di primo grado instaurati dall'appellante avverso i nuovi provvedimenti medio tempore adottati dal Comune di AN.
Tenuto conto, infatti, che gli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio sono antecedenti rispetto a quelli attualmente sub judice dinanzi al T.A.R. per la Campania,
è evidente che è la presente causa di appello ad essere pregiudiziale rispetto a quelle ora pendenti in primo grado (e non viceversa).
Il che conduce a trattenere in decisione la causa de qua e a non disporne alcun rinvio,
a fortiori se si considera che il differimento dell'udienza pubblica può essere disposto
– ai sensi dell'art. 73, co. 1 bis, c.p.a. – soltanto “per casi eccezionali”, casi eccezionali tra i quali certamente non rientra la fattispecie ora in esame.
14. Venendo, quindi, al merito della controversia, con entrambi i motivi di appello la ricorrente censura la sentenza di prime cure nella parte in cui essa ha respinto in parte il gravame di primo grado e, per l'effetto, accertato la legittimità del silenzio-diniego serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n.
380 del 2001.
15. Si riepilogano qui di seguito gli snodi motivazionali essenziali del capo di sentenza appellato:
(i) “pur nel sistema introdotto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza
e, quindi, di silenzio significativo e non di silenzio rifiuto. Ne discende che, una volta decorso il termine di sessanta giorni, si forma il silenzio diniego (o silenzio rigetto), che può essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali i difetti di procedura o la mancanza di motivazione, con la conseguenza che il predetto provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione ed è N. 08830/2024 REG.RIC.
impugnabile non per difetto di motivazione o di istruttoria, bensì per il suo contenuto di rigetto. Pertanto, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, non è rinvenibile in capo all'amministrazione alcun obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla conformità urbanistica o su altri aspetti incidenti sulla sanabilità degli interventi abusivi, essendo dall'ordinamento qualificato il silenzio serbato sulla predetta istanza come tacito rigetto della stessa
(orientamento consolidato: cfr. ex multis TAR Campania Napoli, Sez. II, 9 agosto
2021 n. 5469 e 23 luglio 2012 n. 3507; TAR Campania Napoli, Sez. III, 22 agosto
2016 n. 4088 e 31 marzo 2015 n. 1874; TAR Marche, Sez. I, 12 ottobre 2010 n.
3340)”;
(ii) “non è ravvisabile il lamentato contrasto con il silenzio assenso asseritamente formatosi sull'istanza di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986, giacché, come pacificamente emerge dalla ricostruzione delle situazioni abusive contenuta nelle relazioni tecniche depositate dal IM MA in data 19 dicembre 2023, tale istanza di condono concerneva tutt'altro cespite, ossia una palazzina spogliatoi su due livelli frutto di trasformazione di un preesistente fabbricato rurale”;
(iii) “la censura tesa ad accreditare l'illegittimità del silenzio rigetto sul presupposto della sussistenza delle condizioni di conformità urbanistica delle opere da sanare, va dichiarata inammissibile per genericità: invero, parte ricorrente non illustra nel dettaglio gli elementi di fatto e i parametri urbanistico-edilizi in base ai quali si dovrebbe evincere la doppia conformità delle opere in questione, appunto richiesta dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Né la relazione tecnica allegata all'istanza di accertamento di conformità
(depositata in giudizio il 22 marzo 2023) riesce a fornire valido supporto in tal senso, non chiarendo, mediante il riferimento ad indici di edificabilità e/o a specifiche disposizioni delle strumentazioni urbanistiche, se gli interventi edilizi posti in essere ricadano o meno in zona ancora edificabile e se siano o meno conformi alla disciplina N. 08830/2024 REG.RIC.
urbanistica vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda. Tanto vale a prescindere dall'ulteriore circostanza impeditiva che mancherebbe nello specifico, trattandosi di zona vincolata, anche il presupposto accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n.
42/2004, che va sempre acquisito prima di intraprendere il procedimento di sanatoria edilizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 521 e 27 novembre 2010
n. 8260; TAR Umbria, Sez. I, 4 agosto 2011 n. 261)”;
(iv) “la stessa già citata relazione tecnica allegata all'istanza di accertamento di conformità esclude che la copertura geodetica dei due campi da tennis possa essere stata sanata in via postuma dalla concessione in deroga n. 58/82, laddove tale elaborato, nell'illustrare la consistenza delle opere abusive, riproduce la planimetria del predetto titolo edilizio, in cui non figurava affatto la copertura in parola, e, soprattutto, laddove colloca temporalmente la realizzazione (abusiva) di quest'ultima nel 1985, il che relega il rapporto della Polizia Municipale del 19 dicembre 1983 ad antefatto giuridicamente irrilevante”;
(v) “infine, non possono deporre a favore della ricorrente la dedotta quasi quarantennale inerzia nel provvedere in termini sanzionatori e/o il riferito interessamento del Comune per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche nel complesso sportivo (peraltro in gran parte regolarmente edificato), sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare – in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, degli effetti permanenti della condotta antigiuridica posta in essere – l'edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2020 n. 8501; Consiglio di Stato, Sez. II, 13 N. 08830/2024 REG.RIC.
novembre 2020 n. 7015; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto
2016 n. 3750)”.
16. Con il primo motivo di appello, la società ricorrente – per vero senza procedere ad alcuna preliminare specifica contestazione degli snodi motivazionali contenuti nella sentenza appellata – ripropone molte delle censure che erano già state formulate con il ricorso di primo grado; in particolare, l'appellante deduce che:
(i) l'Amministrazione avrebbe lasciato inutilmente decorrere il termine di conclusione del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, senza effettuare alcuna valutazione né approfondimento istruttorio, demandando in sostanza al giudice la verifica della legittimità degli atti trasmessi per l'accertamento di conformità edilizia;
(ii) il diniego tacito di sanatoria risulterebbe apertamente contraddetto dal fatto che nel caso di specie non esisterebbe alcun vincolo paesaggistico e che, comunque, quand'anche un vincolo esistesse, si sarebbe in ogni caso formato il silenzio-assenso orizzontale dell'autorità paesaggistica competente (applicandosi in tesi – nell'ambito del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 – il meccanismo del silenzio- orizzontale tra Comune e Soprintendenza ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e art. 17 bis della legge n. 241 del 1990);
(iii) ad ogni modo il Comune di AN, con nota sindacale prot. 9450 del 12 marzo
1991 (in atti) aveva già attestato – in relazione alla pratica di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986 – che non vi erano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
(iv) in ogni caso gli interventi edilizi di cui ora si controverte sarebbero pienamente conformi all'attuale strumentazione urbanistica, lì dove il vigente P.U.C. di AN censisce l'intero sito del Complesso Poseidon in Ambito III – Frammento Urbano e
Produttivo Commerciale (cfr. Tav. 8), e i due campi di calcetto abusivi tra le
Attrezzature sportive scoperte (cfr. Tav. 11). N. 08830/2024 REG.RIC.
17. Con il secondo motivo di appello, inoltre, l'appellante – sempre senza procedere ad alcuna preliminare specifica contestazione degli snodi motivazionali contenuti nella sentenza appellata – reitera le seguenti censure già articolate in primo grado (ed in parte già esposte con il primo motivo di appello):
(i) l'area in oggetto ricadeva in zona agricola del PRG del Comune di AN, approvato in data 15 luglio 1975; tuttavia, con delibera del 7 ottobre 1974 del CTA del Provveditorato alle Opere Pubbliche, veniva contemplata la possibilità - per la fascia a monte dell'autostrada dove si trova l'area di sedime del complesso immobiliare in esame - di ricorrere alla procedura di permesso di costruire in deroga per interventi di rilevante interesse pubblico; in base a tale possibilità, su istanza avanzata dalla Società Sporting Club Vesuvio in data 20 luglio 1982, il consiglio comunale di AN autorizzava il Sindaco al rilascio della concessione edilizia in deroga per la costruzione del complesso sportivo de quo, concessione poi resa in data
1° febbraio 1985 (prot. n. 5625), previo parere favorevole della commissione edilizia integrata espresso con il verbale del 17 marzo 1982. Ad avviso dell'appellante, pertanto, siccome il complesso sportivo de quo è stato realizzato in forza di un permesso di costruire in deroga (la cui fonte normativa attuale è l'art. 14 del d.P.R. n.
380/2001) anche il permesso di costruire in sanatoria (adesso richiesto per gli abusi realizzati sul complesso in questione) dovrebbe “seguire lo stesso iter di
“eccezionalità” previsto all'art. 14 del 380/2001” e, dunque, essere rilasciato in deroga alle previsioni urbanistiche dell'area, vieppiù ove si consideri il rilevante interesse pubblico del Comune a favorire l'attività sportiva del complesso de quo (cfr. pagg. 13 e 14 dell'atto di appello);
(ii) infine, “non meno rilevante è la considerazione che la demolizione dei manufatti in oggetto è dal punto di vista tecnico estremamente complesso attesa la difficile accessibilità alle aree interne al complesso” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello). N. 08830/2024 REG.RIC.
18. Tutte le censure di appello sviluppate dalla ricorrente – in disparte la questione della loro possibile inammissibilità (non contenendo, le stesse, alcuna specifica contestazione dei capi della sentenza gravata, ciò in violazione dell'art. 101, co. 1,
c.p.a.) – sono comunque infondate.
18.1. Per quel che concerne il prospettato deficit di motivazione e istruttoria sull'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, va condiviso l'indirizzo espresso dal giudice di prime cure circa l'incompatibilità logica di tali vizi provvedimentali con il meccanismo del silenzio-diniego contemplato dalla norma sopra richiamata.
In proposito, l'indirizzo di questo Consiglio di Stato (cfr. ab origine Cons St. n. 401 del 2006) è ormai consolidato nel senso di ritenere che il silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (prima art. 13 della legge n. 47 del 1985) non richiede motivazione, con la conseguenza che esso è impugnabile per il suo intrinseco contenuto reiettivo (ove ne sussistano i presupposti sostanziali) ma non per difetto di motivazione o per vizi istruttori e procedimentali.
Pertanto, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, non
è rinvenibile in capo all'amministrazione – come condivisibilmente rilevato dal primo giudice – alcun obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla conformità urbanistica o su altri aspetti incidenti sulla sanabilità degli interventi abusivi, essendo dall'ordinamento qualificato il silenzio serbato sulla predetta istanza come tacito rigetto della stessa.
18.2. Per quel che concerne, poi, la prospettata conformità urbanistica delle opere abusive de quibus, vanno innanzitutto richiamati i consolidati principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di accertamento di conformità (dapprima contemplato dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985 e, poi, dall'art. 36 del TUE).
Orbene, la figura in questione ha trovato, per la prima volta, la propria esplicita previsione normativa proprio nel summenzionato art. 13 della l. n. 47/1985, nella rubrica del quale si faceva espressamente menzione della dizione “accertamento di N. 08830/2024 REG.RIC.
conformità”, con la quale la misura in esame è nota ancora adesso, con un'accentuata enfasi sul presupposto fondamentale per l'applicazione della norma, ovvero la verifica di conformità dell'intervento edilizio abusivo agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
I requisiti che l'art. 36 del DPR 380 del 2001 pone per il rilascio in sanatoria del titolo edilizio – in sostanziale continuità con il proprio antecedente normativo (id est l'art. 13 della legge n. 47 del 1985) – sono i seguenti:
- la proposizione della domanda entro precisi termini legislativamente previsti, che non possono oltrepassare il “momento ultimo” costituito dall'emanazione del provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione amministrativa per l'abuso edilizio perpetrato;
- l'esercizio del potere di decidere sulla domanda entro precisi limiti temporali, sussistendo, in difetto, un'ipotesi normativamente prevista di silenzio-rigetto;
- l'accertamento della c.d. “doppia conformità” dell'intervento edilizio, che deve rispettare le prescrizioni urbanistiche vigenti tanto al momento della realizzazione dell'abuso quanto al momento della presentazione della domanda;
- il versamento dell'oblazione.
Ciascuno di questi requisiti pone specifici problemi, i più significativi dei quali attengono all'accertamento della “doppia conformità”, elemento questo in passato revocato in dubbio da coloro i quali hanno sostenuto l'ammissibilità della c.d.
“sanatoria giurisprudenziale” degli abusi edilizi.
Ormai è però del tutto pacifico che la normativa in materia di accertamento di conformità (sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 36 del DPR n. 380 del
2001) “nel disciplinare l'accertamento di conformità, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria. Tale approdo, che richiede la verifica della “doppia conformità”, deve N. 08830/2024 REG.RIC.
considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità” (così Cons. St., sez. VII, 13.12.2022, n. 10908).
Ne discende che ciò che deve essere scrutinato dall'Amministrazione a fronte di un'istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 – ovverossia a fronte di una richiesta di sanatoria di un intervento edilizio realizzato in assenza (o in difformità) dal permesso di costruire – è la sua “doppia” conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione dell'istanza.
Orbene, nel caso di specie gli abusi di cui è stato chiesto l'accertamento di conformità risalgono – come dichiarato in atti dalla stessa ricorrente – al più tardi al 1985.
In base agli atti di causa, i parametri urbanistici che vengono in rilievo nel caso di specie sono due, e cioè da un lato il PRG del Comune di AN del 1975 e, dall'altro lato, il P.U.C. di AN risalente al 2019.
Nel 1985 (anno di realizzazione degli abusi) era in vigore soltanto il PRG del 1975 e non anche il P.U.C. del 2019.
Va da sé che la conformità urbanistica dell'area in questione deve valutarsi - con riferimento all'epoca di realizzazione degli abusi - soltanto in relazione al PRG del
1975: orbene, è pacifico che in base a detto PRG l'area in questione è soggetta a destinazione agricola, ciò che esclude in radice la conformità urbanistica delle opere abusive in contestazione (realizzate per scopi tutt'altro che agricoli) alla data della loro realizzazione.
18.3. Ugualmente infondate, inoltre, sono le censure incentrate sui profili paesaggistici. N. 08830/2024 REG.RIC.
Una volta acclarato, infatti, che gli ampliamenti abusivi de quibus non soddisfano il requisito della “doppia” conformità urbanistica, a nulla rileva la lamentata assenza del vincolo paesaggistico, né tanto meno la subordinata allegazione del silenzio-assenso dell'autorità paesaggistica.
L'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone, infatti, la “doppia” conformità urbanistico-edilizia delle opere abusive (prima ancora che la conformità paesaggistica).
Ne discende che la mancanza della conformità urbanistica rende irrilevante l'eventuale presenza della conformità paesaggistica.
18.4. Va disattesa, inoltre, anche la doglianza basata sull'applicabilità al caso di specie del permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001 (permesso rilasciabile per opere da realizzare in deroga agli strumenti urbanistici, in ossequio ad alcuni specifici limiti normativamente previsti e per il perseguimento di rilevanti interessi pubblici).
La censura si infrange sul fatto che tale istituto è stato previsto soltanto per assentire opere edilizie ancora da realizzare, e non per sanare ex post abusi edilizi già realizzati
(quali quelli che vengono in rilievo nel caso di specie).
Va da sé che l'accertamento di conformità postuma – così come disciplinato dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 nella sua versione ratione temporis applicabile al caso di specie – non può prescindere dalla piena conformità urbanistica (peraltro “doppia”) degli abusi realizzati (conformità che, come visto, è assente nel caso di specie).
18.5. Né ha rilievo l'obiezione secondo cui il Comune di AN, con nota sindacale prot. 9450 del 12 marzo 1991, avrebbe già attestato – in relazione alla pratica di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986 – che non vi erano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice con un capo di sentenza non specificamente contestato, non è ravvisabile alcun contrasto con il silenzio assenso N. 08830/2024 REG.RIC.
asseritamente formatosi sull'istanza di condono prot. n. 15752 del 25 giugno 1986, giacché tale istanza di condono concerneva tutt'altro cespite, ossia una palazzina spogliatoi su due livelli frutto di trasformazione di un preesistente fabbricato rurale.
18.6. Ugualmente irrilevante è il fatto che la demolizione dei manufatti in oggetto sarebbe estremamente complessa, visto che non si tratta di una questione afferente alla legittimità del diniego di sanatoria edilizia, bensì di un profilo afferente alla fase esecutiva dell'ordine di demolizione, id est qualcosa di molto diverso rispetto al provvedimento venuto in rilievo nel presente giudizio di appello.
19. In conclusione, pertanto, l'appello va respinto in quanto infondato.
20. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo.
Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il
IM e il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Spese compensate tra il IM e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere N. 08830/2024 REG.RIC.
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele CH
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL Di LO