Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 33665
CASS
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Legittimità del recesso esercitato dall'Azienda per i contratti conclusi nel 2012

    Il motivo è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la scadenza del contratto non determinasse la cessazione della materia del contendere e che il giudice di prime cure avesse il potere di pronunciarsi sul merito del recesso.

  • Inammissibile
    Legittimità della richiesta della documentazione antimafia per i contratti del 2015

    Il motivo è inammissibile perché si rivolge avverso un'affermazione della motivazione svolta ad abundantiam, senza minare la concludenza del dictum della sentenza. La Corte territoriale ha reputato legittima l'acquisizione dell'informativa antimafia in base alla ratio dell'istituto, finalizzato a precludere o paralizzare rapporti contrattuali.

  • Rigettato
    Vessatorietà della clausola n. 19 del contratto dell'11/05/2015

    Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la clausola n. 19 non fosse vessatoria poiché riproduceva una prescrizione contenuta nell'avviso pubblico di licitazione, alla quale i ricorrenti avevano partecipato, importando ciò accettazione delle condizioni stabilite.

  • Inammissibile
    Valore della liberatoria del dicembre 2016

    Il motivo è inammissibile perché non contesta l'autonoma ratio decidendi secondo cui il recesso dai contratti era già esecutivo ed efficace prima del provvedimento prefettizio, il quale non poteva avere influenza su rapporti ormai cessati. Inoltre, la sentenza ha ritenuto che il provvedimento fosse un mero 'aggiornamento' con efficacia ex nunc e non un annullamento retroattivo.

  • Inammissibile
    Omesso esame della sentenza del Tribunale di Patti n. 573/2018

    Il motivo è inammissibile perché i ricorrenti non illustrano il contenuto della sentenza di assoluzione né ne apprezzano l'asserita decisività. Inoltre, si sottolinea l'ontologica diversità tra procedimento amministrativo e penale, per cui l'assoluzione penale non inficia la legittimità dell'interdittiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 33665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33665
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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