Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5145 del 2025, proposto da NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via Emilio Visconti Venosta, n. 7;
contro
Comune di Abbiategrasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Ugoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8360/2020 pubblicata il 28/12/2020, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Milano, Sez. I, n. 2599/2013 pubblicata il 21/11/2013;
- della sentenza del T.A.R. Milano, sez. IV, n. 2766/2022 pubblicata il 16/12/2022;
e per la declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. della delibera del Consiglio Comunale di Abbiategrasso n. 3 del 22.01.2026;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente
- a provvedere entro trenta giorni o nel termine assegnato giudizialmente;
- al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati sui debiti scaduti;
- al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
e per la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'amministrazione oltre il termine stabilito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Abbiategrasso;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa VA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NE S.r.l. premette di essere risultata vittoriosa nel contenzioso che l’ha vista contrapposta al Comune di Abbiategrasso, nel quale sono state contestate le modalità individuate dall’ente locale per l’esercizio del servizio di illuminazione votiva cimiteriale. In particolare, con la sentenza di questo Tribunale n. 2599 del 21.11.2013, in accoglimento del ricorso presentato dalla predetta società, è stata annullata la deliberazione della Giunta comunale n. 35/2011 che disponeva di gestire il servizio di illuminazione votiva all’interno del territorio comunale mediante personale e mezzi dell’ente, essendo stato ritenuto fondato il vizio di incompetenza del predetto organo a pronunciarsi in materia di servizi pubblici locali, trattandosi di materia riservata al Consiglio Comunale. Tale sentenza ha quindi statuito che, “ nell’esercitare le proprie competenze il Consiglio Comunale dovrà conseguentemente valutare se sussistano le condizioni previste dall’art. 34 del D.L. 179/2012 per la gestione in economia e se tale modalità sia la più conveniente per l’interesse della collettività cittadina ”.
2. All’esito del giudizio di appello, la sentenza del Consiglio di stato n. 8360 del 28.12.2020 ha confermato la pronuncia di primo grado con analogo contenuto, per cui quest’ultima è divenuta definitiva.
3. In seguito al passaggio in giudicato della sentenza n.2599/2013 di questo Tribunale, la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti per ottenere l’ostensione dei provvedimenti adottati dal Comune di Abbiategrasso al fine di dare esecuzione al dictum giudiziale. In mancanza di riscontro, NE ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla predetta istanza, chiedendo l’ostensione della documentazione ivi indicata. Con sentenza n. 2766 del 16.12.2022 – non appellata – il ricorso è stato accolto e, per l’effetto, è stato ordinato all’amministrazione comunale di “ mettere a disposizione della NE Srl la documentazione di cui alla richiesta di accesso (…), mediante esibizione ed estrazione di copia, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o previa notifica della presente sentenza ”.
4. Ritenendo il Comune di Abbiategrasso inadempiente rispetto all’esecuzione di entrambe le pronunce giudiziarie che l’hanno visto soccombente – non avendo l’ente documentato di aver svolto le valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per la gestione in economia del servizio e avendo omesso di ostendere la documentazione richiesta –, con l’odierno ricorso NE ha adito questo Tribunale ai sensi dell’art. 112 c.p.a. onde ottenere la piena esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.2599/2013, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8360/2020, e sulla sentenza n. 2766/2022 in materia di accesso agli atti.
5. L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione volta a dimostrare l’adozione, nel corso del tempo, di plurime iniziative per la definizione delle modalità di affidamento del servizio e quindi per l’esecuzione delle citate sentenze, a partire dall’approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale giusta delibera di Consiglio comunale n. 68 in data 16.11.2023. In particolare, sono stati depositati i seguenti documenti:
a) l’informativa n. 19/2025 assunta in Giunta Comunale, avente ad oggetto “ Relazione tecnica - riqualificazione e affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Abbiategrasso - analisi dello stato attuale ”, in cui si dà atto dell’affidamento a professionista qualificato della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) finalizzato ad individuare – come previsto dall’art. 2 dell’Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici – la soluzione migliore in termini di costi e di benefici, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire, anche attraverso un apposito “ confronto comparato delle alternative progettuali esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento ”;
b) la delibera della Giunta Comunale n. 211 del 29.12.2025, avente a oggetto “ Approvazione documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per i lavori di manutenzione, restauro, risanamento conservativo riqualificazione del cimitero maggiore e del cimitero di Castelletto ”;
c) la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2026 con cui è stato stabilito di procedere, nelle more di tutte le attività necessarie alla scelta della modalità di gestione del complesso dei servizi cimiteriali in ottemperanza all’art. 14 e seguenti del D.Lgs. n. 201/2022, alla gestione in economia del servizio di illuminazione votiva garantendo all’utenza l’espletamento delle richieste di attivazione/disattivazione, di allaccio, di bollettazione e degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti.
6. Con memoria del 2.02.2026, a fronte del deposito in giudizio della citata documentazione, la ricorrente ha chiesto all’adito Tribunale di dichiarare “ nulla per violazione e/o elusione del giudicato la delibera assunta dal Consiglio Comunale il 22 gennaio 2026 ”, ritenendo la stessa atto meramente soprassessorio che non ottempererebbe al giudicato, procrastinando la valutazione delle condizioni ex art. 34 del D.L. 179/2022 imposta dalla sentenza di questo Tribunale n.2599/2013 e da quella confermativa del Consiglio di Stato.
7. L’amministrazione ha depositato memoria difensiva in data 3.02.2026 ed entrambe le parti hanno depositato memoria di replica in data 6.02.2026.
8. Alla camera di consiglio del 18.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In limine litis , come eccepito dal ricorrente nella memoria di replica del 6.02.2026, deve essere rilevata la tardività della memoria difensiva depositata nell’interesse del Comune di Abbiategrasso in data 3.02.2026, in quanto versata in atti dopo la scadenza del termine di legge. Difatti, ai sensi dell’art. 87, commi 2, lett. c) e comma 3 c.p.a., nei giudizi in materia di accesso agli atti da trattarsi in camera di consiglio i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari previsti all’art. 73 c.p.a. (eccezion fatta per quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti). Pertanto, poiché la memoria difensiva è stata depositata solo in data 3.02.2026 e, dunque, dopo il decorso del termine di legge di 15 giorni liberi antecedenti la data della camera di consiglio fissata per il 18.02.2025 (a scadere il 2.02.2026), deve esserne dichiarata l’inutilizzabilità ai fini della decisione.
9.1 Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, difatti, i termini processuali, anche ove dimezzati ai sensi dell’art. 87 c.p.a., “ hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2247; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 12 giugno 2018, n. 3917), con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053; T.A.R. Molise, sez. I, 19 aprile 2018, n. 217) ” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 7.08.2018, n.855).
10. Passando al merito, il Collegio dà atto che la difesa del ricorrente ha dichiarato a verbale che, a seguito della produzione documentale dell’amministrazione, sono stati esibiti gli atti oggetto della pretesa ostensiva, per cui può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di ottemperanza relativa alla sentenza n. 2766/2022 di questo Tribunale.
11. Quanto al resto, ritiene il Collegio che l’azione di ottemperanza per la piena esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8360/2020, confermativa della sentenza n.2599/2013 di questo Tribunale sia fondata e debba essere accolta nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
12. Va premesso che, con la predetta pronuncia, questo Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 18.7.2011, con cui è stato stabilito di “ introitare all’interno della organizzazione comunale il servizio di illuminazione votiva, istituendo un apposito ufficio e modificando il precedente sistema di gestione esterna ”, trattandosi di decisione che “ spettava al Consiglio del Comune di Abbiategrasso o, quantomeno, presupponeva la previa adozione di un atto di indirizzo dell’organo rappresentativo che, nella specie, non vi è stato ”. Difatti, “ ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 le decisioni inerenti all’organizzazione dei servizi pubblici locali (nell’ambito dei quali al momento dei adozione della delibera impugnata veniva pacificamente annoverato quello di illuminazione votiva) appartengono alla competenza del Consiglio Comunale ”. Conseguentemente, la citata sentenza ha stabilito che “ nell’esercitare le proprie competenze il Consiglio comunale dovrà conseguentemente valutare se sussistano le condizioni previste dall’art. 34 del D.L. 179 del 2012 per la gestione in economia e se tale modalità sia la più conveniente per l’interesse della collettività cittadina ”. La pronuncia è stata interamente confermata in appello con il medesimo contenuto, essendo stata ritenuta corretta la statuizione del giudice di primo grado in ordine al prospettato vizio di incompetenza.
13. Chiarito quanto sopra, risulta dagli atti di causa che il Comune di Abbiategrasso si è attivato nel corso del 2025 per provvedere alla complessiva riorganizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, nell’ambito dei quali si colloca l’esercizio dell’illuminazione votiva. In particolare, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.01.2025, avente ad oggetto “ Gestione dei servizi cimiteriali, indirizzo per la predisposizione di una istruttoria tecnica volta a valutare, le diverse soluzioni operative possibili che consentano di assicurare vantaggi per la collettività in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche ”, è stato dato specifico mandato agli uffici dell’amministrazione di elaborare una complessiva proposta gestionale per il servizio pubblico cimiteriale, tenendo conto dello stato attuale e del fabbisogno specifico, comprensiva dell’“ Analisi delle diverse modalità di gestione del servizio (affidamento in house, affidamento a terzi, gestione diretta), con particolare attenzione ai vantaggi e agli svantaggi di ciascuna opzione ” in vista dell’individuazione della migliore soluzione per la collettività. Successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 29.12.2025 è stato approvato il “ documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) ”, documento che “ ha lo scopo di individuare – come previsto dall’art. 2 dell’Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici – la soluzione migliore sia per l’ambiente che per la collettività in termini di costi e di benefici, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire ”, includendo anche un “ confronto comparato delle alternative progettuali esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell’intervento ”.
13.1 Secondo il cronoprogramma riportato nella “ RELAZIONE TECNICA Riqualificazione e Affidamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Abbiategrasso Analisi dello stato attuale ” allegata all’informativa n. 19/2025 presentata alla Giunta Comunale, è prevista la “ presentazione alla Giunta del documento di analisi delle diverse modalità di gestione del servizio ” per il 30.06.2026 e la “ pubblicazione procedura per affidamento nuovo servizio pubblico cimiteriale ” entro il 31.12.2026.
14. Ritiene il Collegio che i provvedimenti sinora adottati – e, in particolare, l’approvazione del DOCFAP – debbano essere collocati nel quadro della complessa istruttoria che l’amministrazione comunale ha in corso per l’individuazione, in termini globali, di un’adeguata proposta di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa l’illuminazione votiva, non potendosi tuttavia ritenere che gli stessi costituiscano espressione delle valutazioni conclusive dei competenti organi amministrativi in ordine all’individuazione delle modalità che meglio rispondono al pubblico interesse.
14.1 L’amministrazione è dunque ancora tenuta a completare la fase istruttoria e, sulla scorta di tutte le informazioni acquisite, ad assumere una deliberazione espressa in cui venga motivatamente indicata la soluzione prescelta per l’erogazione del servizio di illuminazione votiva, anche laddove quest’ultimo rientri all’interno della gestione dei servizi cimiteriali nel complesso considerati e ne costituisca una componente. Peraltro, sebbene i provvedimenti sopra richiamati sembrino prospettare, anche in considerazione della predisposizione del DOCFAP ai sensi dell’Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, il ricorso a modalità gestionali che si collocano nel quadro degli affidamenti pubblici tramite modalità competitive, non vi è alcuna certezza in merito alla determinazione conclusiva che verrà assunta dall’amministrazione e ai suoi contenuti.
14.2 Ne consegue che, allo stato, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8360/2020, confermativa della pronuncia di questo Tribunale n.2599/2013, non ha ancora ricevuto piena esecuzione nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dal passaggio in giudicato della stessa.
15. Alla luce di quanto precede, la domanda di ottemperanza in relazione alla piena esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8360/2020, come confermativa della sentenza di questo Tribunale n.2599/2013, è fondata e va accolta nei termini che ut supra chiariti, dovendosi per l’effetto ordinare al Comune di Abbiategrasso di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulle predette pronunce, individuando motivatamente la soluzione prescelta per la gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, anche quale parte della complessiva gestione dei servizi cimiteriali, entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione se anteriore.
16. Per il caso di ulteriore inadempienza e, dunque, alla scadenza del termine di cui al punto che precede, viene nominato quale commissario ad acta deputato all’esecuzione della predetta sentenza il Prefetto di Milano o un funzionario dal medesimo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 60 giorni, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato.
17. Deve invece essere rigettata la richiesta di fissare una somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., tenuto conto che l’ente locale si è già attivato prima della proposizione del presente ricorso per dare ottemperanza alle succitate sentenze nell’ambito di una complessiva riorganizzazione dei servizi cimiteriali, alla quale sta attendendo.
18. Va adesso esaminata la richiesta del ricorrente di dichiarare la nullità, per elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. b) c.p.a., della Delibera del Consiglio Comunale di Abbiategrasso n. 3 del 22.01.2026 con cui è stato deliberato che l’ente, “ nelle more di tutte le attività necessarie alla scelta della modalità di gestione del complesso dei servizi cimiteriali in ottemperanza all’art. 14 e seguenti del D.Lgs. n. 201/2022 ”, possa utilmente provvedere in regime di economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva, “ garantendo all’utenza il corretto espletamento delle richieste di attivazione/disattivazione, di allaccio, di bollettazione e degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti ”.
18.1 Va premesso che, come correttamente evidenziato dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, la declaratoria di nullità per elusione del giudicato non è impedita dalla mancata impugnazione dei predetti provvedimenti, dovendosi fare applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto (al giudicato ed al ricorso d’esecuzione) un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum, non è necessaria la sua formale impugnazione perché il giudice dell’ottemperanza sia ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt.21 septies, l. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a. ”. Pertanto, “ la mancata proposizione, con atto notificato, di una domanda intesa all’accertamento della nullità del provvedimento sopravvenuto (ed elusivo del decisum di cui si chiede l’attuazione) non impedisce lo scrutinio del merito dell’azione di giudicato e, soprattutto, non preclude al giudice la declaratoria (d’ufficio) della nullità dell’atto elusivo ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 22.06.2016, n.2769).
18.2 Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di nullità formulata dalla ricorrente debba essere disattesa e che la delibera di Consiglio Comunale n. 3/2026 non rappresenti, in relazione ai suoi contenuti, un atto soprassessorio finalizzato all’elusione o violazione del giudicato. Il citato provvedimento, difatti, ha carattere meramente provvisorio, essendo assunto espressamente “ nelle more di tutte le attività necessarie alla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale in ottemperanza all’art. 14 e seguenti del D.Lgs. n. 201/2022 ”, allo scopo di garantire la continuità e la regolarità dell’illuminazione votiva nei cimiteri comunali in attesa di completare l’istruttoria in corso e addivenire alla definitiva decisione in ordine all’individuazione della modalità di gestione del servizio.
18.2 Tale deliberazione, pertanto, non rappresenta un atto correlato all’esecuzione dei giudicati sulle pronunce del T.A.R. e del Consiglio di Stato di cui la ricorrente chiede l’ottemperanza, ma menziona queste ultime come presupposto dell’obbligo per il Comune di pervenire a una scelta sulla modalità di gestione del servizio, limitandosi a disciplinare il periodo intercorrente fino all’adozione della decisione in merito. Né l’impegno dell’amministrazione a concludere il complesso procedimento dalla stessa attivato può venir meno a seguito dell’adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2026, tenuto conto non solo dei concreti contenuti che la stessa presenta, ma anche dell’attuale pendenza dell’iter in corso per l’individuazione del modello gestorio dei servizi cimiteriali più rispondente all’interesse pubblico e alle esigenze della collettività. Da ciò consegue che non sussistono i presupposti per ritenere che detto provvedimento abbia carattere elusivo del giudicato nei termini prospettatati dalla ricorrente, per cui eventuali ragioni di illegittimità del medesimo potranno essere in ipotesi prospettate nell’ambito di un ordinario giudizio di legittimità.
19. In conclusione:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all’azione di ottemperanza relativa alla sentenza del T.A.R. Milano, Sez. IV, n. 2766/2022;
- la domanda di ottemperanza è fondata e va accolta, nei sensi sopra precisati, con riferimento alla corretta esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8360/2020, confermativa con analogo contenuto della sentenza del T.A.R. Milano, Sez. I, n. 2599/2013;
- per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, è nominato sin d’ora commissario ad acta per l’esecuzione della predetta sentenza il Prefetto di Milano o funzionario da questi delegato, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni, previa istanza dell’interessato;
- la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4 lett. b) c.p.a. e la domanda di declaratoria di nullità della delibera di Consiglio Comunale n. 3/2026 ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. devono essere respinte;
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Milano, Sez. IV, n. 2766/2022;
- accoglie la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8360/2020, confermativa con analogo contenuto della sentenza del T.A.R. Milano, Sez. I, n. 2599/2013, e per l’effetto ordina al Comune di Abbiategrasso di dare integrale esecuzione alle predette pronunce entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione amministrativa, o notificazione se antecedente, della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta , nel caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Milano, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza;
- respinge la domanda di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a., come da motivazione;
- respinge la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4 lett. b) c.p.a.;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD SS, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
VA CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CC | AR AD SS |
IL SEGRETARIO