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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2025 promossa da:
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PILI DANIELA C.F._1
e
Controparte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ZONCHELLO SIMONA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“a) I coniugi si sono uniti in matrimonio civile in data 27.02.2004 in Assemini – Anno 2004 Atto n.3,
Parte I.
b) Dal matrimonio sono nati i figli ( 05.04.2005) e (Cagliari, 22.06.2009). Per_1 Per_2 Per_3
c) Con decreto di omologa del 18-19.04.2013, cronol. 5228/2013 le parti si separavano consensualmente alle condizioni riportata a verbale, modificate con decreto del 09.07.2019, cronol.
n.4976/2019 ed ulteriormente modificate con decreto del 22.11.2022.
d) Con sentenza n.715/2023 del 31.03-03.04.2023, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale,
pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Assemini il 27.02.2004 con il rito civile, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Assemini, anno 2004, parte I, atto n.3
alle seguenti condizioni congiunte:
- affido ad entrambi i genitori dei figli minori ( 05/04/2005) e (Cagliari Per_1 Per_2 Per_3
22/06/2009), con collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre. Per_3 Per_1
Entrambi i genitori continueranno ad assicurare ai figli cura, educazione ed istruzione,
impegnandosi altresì a mantenere con i medesimi rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che i minori abbiano, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e ad adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche,
le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ma solo in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- il Sig. – salvo diverso accordo con la Sig.ra – potrà tenere con CP_1 Controparte_2
sé la minore durante la settimana con le seguenti modalità: - nel periodo scolastico: due Per_3
pomeriggi ed esattamente il martedì ed il giovedì - dall'uscita dalla scuola alle 21:00;
- nel periodo non scolastico: due giorni, sempre il martedì ed il giovedì, ma qualora lo Per_3
desideri potrà rimane a dormire presso l'abitazione del padre con rientro presso l'abitazione della madre alle 10.30;
- nel fine settimana: nel periodo scolastico: a settimane alterne dalle 10:30 del sabato o dall'uscita dalla scuola alla domenica alle 20;00; in quello non scolastico: sempre a settimane alterne, dalle
10:30 del sabato alle 21;00 della domenica;
- durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, la notte della Vigilia e la giornata del Natale o il Capodanno ed il 1"giorno del Nuovo Anno;
ferme, per il resto, fino al rientro a scuola,
le modalità sopra stabilite;
- in occasione delle festività pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, per la giornata della
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo starà per 7 giorni consecutivi del mese di luglio o agosto da Per_3
concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
- nelle giornate di festeggiamento dei suoi genitori (compleanni, onomastici, Festa della Mamma e
Festa del Papà) la minore starà con quello interessato in deroga ai giorni e agli orari sopra stabiliti;
- in relazione al giorno del compleanno di , salvo diversi accordi e/o richieste della stessa, Per_3
ciascun genitore trascorrerà con lei la metà della giornata (la mattina compresa la consumazione del pranzo o la sera compresa la consumazione della cena) alternativamente di anno in anno;
4. dispone che , prossimo alla maggiore età, concordi direttamente con la madre le modalità Per_1
ed i tempi di permanenza presso la stessa;
5. dispone che versi, in favore di , entro il giorno 30 di ogni mese, CP_1 Controparte_2
la somma di euro 275,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore . Per_3
Somma che verrà aggiornata secondo gli indici ISTAT;
6. dispone che sosterrà il 100% delle spese straordinarie dallo stesso ritenute CP_1
necessarie per la minore . A mero titolo esemplificativo: spese mediche: a) visite Per_3
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
h) cure termali e fisioterapiche;
i) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
1) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
l) gite scolastiche con pernottamento;
m) corsi di recupero e lezioni private;
n) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; o) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); 1) spese per attività ludiche e ricreative;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Allorquando la ritenesse che una CP_2
determinata spesa straordinaria sia stata omessa/dimenticata e vada, quindi, nell'interesse della minore, sostenuta - ne formulerà istanza scritta a (a mezzo sms, messaggio WhatsApp, CP_1
mail) che, immediatamente se trattasi di spesa urgente ed entro tre giorni negli altri casi, dovrà
provvedere; in difetto tale spesa verrà sostenuta da che la ripeterà da Controparte_2 CP_1
;
[...]
7. dà atto che, a decorrere dal mese di maggio 2022, le parti hanno convenuto la revoca del contributo pari ad euro 250,00 posto a carico di e a favore di per CP_1 Controparte_2
il mantenimento del figlio di cui si farà integralmente carico e che nulla Per_1 CP_1 [...]
dovrà versare a titolo di contributo per il suo mantenimento né rimborsargli alcunché CP_2
per le spese straordinarie;
8. dà atto che le parti convengono che percepirà integralmente l'assegno unico Controparte_2
erogato in favore della minore mentre, , percepirà integralmente l'assegno Per_3 CP_1
unico erogato in favore di;
Per_1
9. dà atto che le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per i figli e si impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
10. dichiara compensate le spese di giudizio. e) È intenzione delle parti pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio in virtù del raggiungimento della maggiore età del figlio e del Per_1
collocamento prevalente anche della figlia minore presso il padre da Gennaio del corrente Per_3
anno, essendo venuto meno il presupposto per il versamento del contributo a carico del padre per il suo mantenimento ordinario pari ad €.275,00.
************ Tutto ciò premesso i Signori e , informati delle modalità di Controparte_2 CP_1
svolgimento ordinario del procedimento in epigrafe che prevede la comparizione personale nanti il
Presidente all'udienza all'uopo fissata e della facoltà di rinunciare alla stessa che verrà sostituita da note scritte
DICHIARANO
- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stati resi edotti della possibilità di rinunciare alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di confermare le condizioni di cui al presene ricorso introduttivo.
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
Che l'Ill.mo Presidente dell'intestato Tribunale, previa fissazione dell'udienza di trattazione scritta del procedimento in epigrafe, Voglia pronunciare la modifica delle condizioni di scioglimento del loro matrimonio contratto in Assemini in data 27.02.2004 con il rito civile – Anno 2004 Atto n.3,
Parte I – alle seguenti condizioni:
1) confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Persona_4
(Cagliari 22.06.2009) con collocamento prevalente della stessa presso il padre, ove trasferirà la sua residenza anagrafica;
2) disporre che ambo i genitori continueranno ad assicurarle cura, educazione ed istruzione,
impegnandosi a far mantenere alla stessa rapporti equilibrati e significativi anche con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e ad adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia (tra cui le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla sua formazione); entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ma solo in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) disporre che la minore, avendo raggiunto il sufficiente grado di maturità, concordi autonomamente con la madre i tempi e le modalità di frequentazione con nel rispetto del principio dell'alternanza, compresi i pernottamenti infrasettimanali, il fine settimana e le festività principali
(Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e festività civili), oltre che le vacanze estive;
confermare che le ricorrenze del compleanno, onomastico, festa della mamma, del papà e dei nonni, la minore le trascorrerà con gli interessati mentre in relazione al giorno del compleanno di – salvo Per_3
diversi accordi e/o richieste della stessa – ciascun genitore trascorrerà con lei la metà della giornata
(la mattina compresa la consumazione del pranzo o la sera compresa la consumazione della cena)
alternativamente di anno in anno;
4) disporre la revoca del contributo pari ad € 275,00 finora versato dal in favore della CP_1
per il mantenimento indiretto della figlia minore con decorrenza dal Controparte_2 Per_3
mese di Febbraio 2024;
5) confermare che il continui a sostenere nella misura del 100% le spese straordinarie CP_1
dallo stesso ritenute necessarie per entrambi i figli, con rinuncia alla richiesta del rimborso di quanto anticipato alla CP_2
6) disporre che l'assegno unico eventualmente erogato dall' e/o ogni eventuale agevolazione o CP_3
contributo per i figli a carico siano percepiti nella misura del 100% dal , comprese le detrazioni CP_1
fiscali;
7) compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 715/2023
del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 03.04.2023 nel procedimento RG 1698/2023,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Si comunichi
Il Presidente
Giorgio Latti