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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa SA TI ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1862 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella PIETROFORTE Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
EL OB
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Tribunale di accertare e riconoscere in proprio favore il diritto alla percezione dei crediti diversi, da parte del Fondo di Garanzia come da domanda del 14 novembre 2022, oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio rilevando di aver accolto la domanda presentata dal ricorrente, CP_2 chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuta liquidazione del 16 ottobre 2025 e richiamando il precedente diniego dell' che CP_2 aveva reso necessari sia l'istanza in autotutela che il successivo ricorso di merito, nonché la circostanza TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che la liquidazione è intervenuta solo recentemente, ha chiesto la condanna dell' alle spese di lite, CP_2 anche per lite temeraria, da distrarsi.
2. Il Giudice, all'udienza odierna, ha deciso la causa con sentenza. CP_
3.
Considerato che
l come si evince dalla documentazione in atti depositata dal ricorrente, nelle more del giudizio, ha provveduto alla liquidazione della prestazione oggetto del presente ricorso non residua alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di giudizio - liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) - seguono come di regola la soccombenza e vanno poste a carico di dal momento che la liquidazione della somma richiesta è avvenuto soltanto in data 16 CP_2 ottobre 2025 e, dunque, in un momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo (19 settembre
2024).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non essendo stati dedotti né dimostrati danni ulteriori subiti dall'opposto rispetto a quelli refusi dalla statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in CP_2 complessivi euro 2.144,75 di cui € 1.865,00 per compensi ed € 279,75 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE
SA TI
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa SA TI ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1862 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella PIETROFORTE Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
EL OB
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Tribunale di accertare e riconoscere in proprio favore il diritto alla percezione dei crediti diversi, da parte del Fondo di Garanzia come da domanda del 14 novembre 2022, oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria sino al soddisfo, e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e spese di lite, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio rilevando di aver accolto la domanda presentata dal ricorrente, CP_2 chiedendo pertanto che venga dichiarata la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.2 Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuta liquidazione del 16 ottobre 2025 e richiamando il precedente diniego dell' che CP_2 aveva reso necessari sia l'istanza in autotutela che il successivo ricorso di merito, nonché la circostanza TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
che la liquidazione è intervenuta solo recentemente, ha chiesto la condanna dell' alle spese di lite, CP_2 anche per lite temeraria, da distrarsi.
2. Il Giudice, all'udienza odierna, ha deciso la causa con sentenza. CP_
3.
Considerato che
l come si evince dalla documentazione in atti depositata dal ricorrente, nelle more del giudizio, ha provveduto alla liquidazione della prestazione oggetto del presente ricorso non residua alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Le spese di giudizio - liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) - seguono come di regola la soccombenza e vanno poste a carico di dal momento che la liquidazione della somma richiesta è avvenuto soltanto in data 16 CP_2 ottobre 2025 e, dunque, in un momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo (19 settembre
2024).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c., non essendo stati dedotti né dimostrati danni ulteriori subiti dall'opposto rispetto a quelli refusi dalla statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in CP_2 complessivi euro 2.144,75 di cui € 1.865,00 per compensi ed € 279,75 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 4 dicembre 2025
GIUDICE
SA TI
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