Decreto cautelare 5 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2022
Sentenza 21 giugno 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03102/2026REG.PROV.COLL.
N. 00864/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2025, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Az. Agricola La Stella S.S. di OS SI e ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00733/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola La Stella S.S. di OS SI e ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. CO OP;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 9/2022 R.R. l’Azienda agricola La Stella S.S. di OS SI e ER impugnava dinanzi al Tar per il Piemonte le seguenti intimazioni di pagamento dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione (di seguito ER) datate 14 ottobre 2021:
n. 110 2021 90007028 75/000 dell’importo di € 906.813,83, notificata a mezzo pec il 29 ottobre 2021, riferita alla cartella di pagamento n. 30020150000008675000 notificata il 16 marzo 2015 dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito GE) avente ad oggetto « Prelievo latte sulle consegne » riferito alle campagne lattiere 2004/05, 2005/06 e 2007/08;
n. 110 2021 90007059 13/000 dell’importo di € 98.424,80, notificata a mezzo pec il 29 ottobre 2021, riferita alla cartella di pagamento n. 30020180000012622000 notificata da GE l’11 dicembre 2018 avente ad oggetto « Prelievo latte sulle consegne » riferita alla campagna lattiera 2008/09;
n. 110 2021 90007066 20/000 dell’importo di € 421.754,29, notificata a mezzo pec il 29 ottobre 2021, riferita alla cartella di pagamento n. 11020080066164816000 asseritamente notificata da GE il 3 novembre 2008 (asseritamente non ricevuta) avente ad oggetto « Prelievo sup. latte di vacca » riferita alla campagna 2007/2008, anch’essa impugnata.
Per esigenze di completezza espositiva e corretto inquadramento della presente controversia, si anticipa sin d’ora che in primo grado:
GE depositava solo le cartelle riferite alle prime due intimazioni sopra elencate;
con decreto presidenziale n. 1 del 5 gennaio 2022, veniva ordinato ad GE e ER di « depositare in giudizio, quanto prima, un documentato e chiaro resoconto sia sulla pregressa proposizione, sull’esito e sulla pendenza di ricorsi aventi a oggetto tutti gli atti costituenti il presupposto delle impugnate intimazioni di pagamento, sia sugli atti stessi che le siano stati notificati, sia sullo stato attuale degli appelli proposti al Consiglio di Stato (prevista data di trattazione della causa, esistenza di ordinanze cautelari e di istanze di prelievo, ecc.), distinti per tipo di provvedimento impugnato relativo al caso adesso in esame »;
con ordinanza n. 256 del 9 febbraio 2022, il Tar disponeva « di rinnovare ad GE e ER l’ordine di depositare in giudizio una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa, ivi inclusa l’esistenza di atti interruttivi dell’eccepita prescrizione con avvertenza che, in caso di accoglimento della eccezione, questo T.A.R. dovrà procedere alla segnalazione del caso alla Corte dei Conti »;
che GE non ottemperava ad alcuno dei due citati ordini istruttori presentando, in data 18 ottobre 2022, istanza di rinvio dell’udienza di merito già fissata allegando generiche difficoltà nel reperimento del materiale istruttorio.
Il Tar, con sentenza n. 733 del 21 giugno 2024, preso atto « dell’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di determinazione del prelievo e delle cartelle di pagamento relativi a tutte le annate rilevanti ai fini del giudizio », accoglieva il ricorso sul rilievo che:
« “è pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria” (Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2022, n. 18003; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 523; Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2172) »
«“poiché l’atto di prelievo è stato annullato con sentenza Cons. Stato … (e poiché esso costituiva unico presupposto degli atti «a valle»), i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quella annualità, emettere l’impugnata intimazione di pagamento. Ciò al di là della intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento. Qui la questione non è … data tanto dal regime dell’atto c.d. anticomunitario (ossia se esso sia nullo o annullabile), quanto dagli effetti del nesso di presupposizione tra atto “impositivo” a monte e atti, “esecutivi”, a valle. In tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina è applicabile alle c.d. “quote latte” giusta art. 1, comma 525, L. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al D.P.R. n. 602 del 1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione. (…) Venuto meno il titolo originario … la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 644, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27 ottobre 2022, n. 909; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2024, n.; Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2172) ».
GE impugnava la sentenza con appello depositato il 3 febbraio 2025 deducendo con un unico capo d’impugnazione « Erroneità della decisione laddove ritiene che la cartella n. 11020080066164816000 e la successiva intimazione di pagamento siano riferibili all’annualità 2007 -2008 e non 2006 – 2007 ritenendo applicabili le pronunce di annullamento prodotte da controparte per l’annualità 2007-2008 ».
L’Azienda resistente, costituita formalmente in giudizio il 6 febbraio 2025, sviluppava le proprie difese con memoria depositata il 26 febbraio successivo con la quale:
eccepiva l’irrilevanza e l’inammissibilità dei documenti richiamati dall’amministrazione a sostegno delle proprie deduzioni, prodotti per la prima volta in appello;
insisteva nell’affermare la riferibilità della cartella n. 11020080066164816000 all’annualità 2007/08 e non all’annualità 2006-2007 come dedotto dall’amministrazione;
riproponeva ex art. 101 c.p.a. i motivi di ricorso assorbiti dal Tar.
GE contestava le difese dell’appellata con memoria depositata il 3 marzo 2025.
All’esito della camera di consiglio del 6 marzo 2025, con ordinanza n. 877/2025 veniva fissata l’udienza di discussione ex art. 55, comma 10, c.p.a..
Con memoria del 27 ottobre 2025 l’appellata insisteva per il rigetto dell’appello richiamando le precedenti difese.
All’esito della pubblica udienza del 27 novembre 2025, permanendo una « incertezza circa la riferibilità della cartella di pagamento n. 11020080066164816000 (campagna 2006/07 o 2007/08) » e preso atto che « il documento non figura [va] fra le produzioni delle parti », con ordinanza n. 9580/2025, veniva disposta l’acquisizione della « cartella di pagamento n. 11020080066164816000 (rinumerata 11020207280226853000, come affermato dall’amministrazione e documentato con deposito del “DETTAGLIO DELLA CARTELLA» - «19803 0 13 AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - PRELIEVO LATTE - IO OM - Residui Agea ex D.L. 27/2019» doc. 1 ) [così specificata nell’atto, ndr] ” ».
Preso atto dell’irreperibilità della cartella presso l’Autorità indicata, all’esito della pubblica udienza del 19 marzo 2026, in assenza di ulteriori contributi difensivi e depositi documentali delle parti, la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’Azienda resistente per omessa contestazione del percorso logico-argomentativo svolto dal giudice di primo grado per addivenire alla decisione qui impugnata, posto che dalle complessive difese articolare da GE, che di seguito saranno illustrate, si evince con chiarezza quali siano le statuizioni della decisone di primo grado oggetto di censura.
Sempre in via preliminare deve esser affrontata l’ulteriore eccezione di inammissibilità delle produzioni documentali cui GE provvedeva solo in grado di appello dopo aver disatteso ben due ordini istruttori impartiti dal Tar.
Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., « non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ».
Nel caso di specie, come evidenziato, non ricorre la prima delle due ipotesi prefigurate dalla norma non essendo documentato da parte di GE alcun impedimento non imputabile alla tempestiva produzione del materiale istruttorio in primo grado.
Quanto alla seconda, ovvero l’indispensabilità delle produzioni, deve riconoscersi che in merito alla specifica questione si sono registrate nel passato, anche recente, differenti posizioni nella giurisprudenza.
Tuttavia la giurisprudenza prevalente si è sempre mostrata prudente nell’applicazione del precetto evitando la legittimazione indiscriminata di ingiustificate tardive produzioni con pregiudizio del principio dell’onere della prova e svilimento delle preclusioni processuali.
Come già rilevato in passato, « la declaratoria di indispensabilità della prova, ai fini della decisione della causa, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., deve infatti conseguire ad una valutazione relativa non alla sola rilevanza dei fatti dedotti, ma anche alla verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2567) » (Cons Stato, Sez. III, 6 agosto 2019, n. 5582).
In coerenza con il suesposto principio non può essere priva di ricadute l’inottemperanza della parte a ben due ordini istruttori, peraltro di fatto finalizzati a consentire alla stessa amministrazione di porre rimedio alla lacunosità delle proprie produzioni difensive.
La Sezione ha già avuto modo di affermare, in presenza di un ordine istruttorio del giudice in primo grado rimasto inadempiuto, il principio per il quale «“ il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all'art. 104, comma 2, cod. proc. amm., è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello. Solo se la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado, è ammissibile l’integrazione istruttoria in appello, ma non quando - come avvenuto nel caso di specie - è avvenuto esattamente il contrario: il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito della prova, ma l'amministrazione pubblica ha ignorato completamente tale incombente istruttorio (in termini Cons. Stato, sez. IV, n. 5560/2021) ”» (Cons. Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 907; nei medesimi sensi, 21 luglio 2025, n. 6387; 15 aprile 2025, n. 3221; 21 febbraio 2025, n. 1455; 9 agosto 2024, n. 7079; 20 dicembre 2023, n. 11049).
Il fondamento della suesposta posizione è da rinvenirsi nella necessità di evitare che i poteri istruttori del giudice si traducano in una sorta di supplenza a vantaggio delle parti che vengono meno ai propri doveri di allegazione, in special modo in appello quando, come nel caso di specie, la parte sia rimasta inerte nonostante il soccorso già intervenuto in primo grado.
Ne deriva che, pur considerando che il giudizio di indispensabilità presenti margini di discrezionalità risultando condizionato dalla specificità di ciascuna singola controversia, a fronte dell’inerzia serbata in presenza delle integrazioni istruttorie disposte in primo grado, non possano essere ammessi elementi di prova per la prima volta in appello senza giustificato motivo.
La questione tuttavia può essere superata nella presente fattispecie atteso che le produzioni dell’appellante, come si argomenterà di seguito, sono incomplete e, in ogni caso, inidonee a supportare le censure svolte in appello.
Nella presente fattispecie, infatti, GE, pur provvedendo al deposito di copiosa documentazione, ometteva la produzione della cartella di pagamento riferita al controverso credito vantato nei confronti del produttore della quale non è comprovata in giudizio, come meglio si argomenterà di seguito, nemmeno la ricezione da parte della destinataria.
Detta omissione non consente di comprovare l’imputabilità del credito vantato alle produzioni in esubero della campagna lattiera 2006/07, come affermato in appello, o alla campagna 2007/08 come statuito dal Tar (risultando inoltre contraddittorie le indicazioni circa l’amministrazione emittente, specificata erroneamente in atti e nelle difese).
Sotto altro e decisivo profilo, quanto prodotto non comprova con sufficiente grado di certezza quanto sostenuto in appello.
In punto di merito della controversia, deve premettersi che la presente impugnazione è circoscritta alla decisione di primo grado nella parte in cui accoglieva il ricorso relativamente all’intimazione n. 110 2021 90007066 20/000 riferita alla cartella di pagamento n. 11020080066164816000, asseritamente notificata da GE il 3 novembre 2008, come anticipato, in assenza di prova della effettiva ricezione.
A sostegno della posizione esposta GE allega che la riferibilità del debito portato dalla cartella alla campagna lattiera 2006/07 emergerebbe dall’allegato n. 1 all’atto di appello, recante « DETTAGLIO DELLA CARTELLA N. 11020207280226853000 », ove si raffrontino gli importi ivi riportati alle voci « carico affidato » e « residuo carico », pari a € 251.143,45, con quello esposto nel Registro Debitori alla voce « Prelievo » 2006/07 (all. n. 2).
La concordanza dell’importo non conforta tuttavia la deduzione di parte appellante posto che il citato doc. 1, a tacere del fatto che reca un diverso numero di cartella (11020207280226853000 in luogo di 11020080066164816000), non contiene riferimenti ad alcuna campagna lattiera.
GE deduce altresì « che, dall’esame del documento relativo ai dati di accertamento delle iscrizioni a ruolo 2007 – cfr. doc. 3 – emerge che, con riferimento alla suddetta cartella n. 11020080066164816000, tali dati risalgono al 19 luglio 2007 ». La circostanza smentirebbe la tesi fatta propria dal Tar per la quale il prelievo in questione dovrebbe essere riferito alla campagna 2007/08 i cui dati venivano comunicati l’anno successivo.
L’allegazione non trova piena conferma in atti stante la perplessità dei contenuti riportati nel documento che peraltro consiste in una generica videata priva di ulteriori indicazioni di sorta.
In ogni caso, l’allegato richiamato alla voce « Riepilogo partita » riporta l’indicazione « n. Cartella 11020080066164816 » (numero corretto, ad eccezione degli ultimi tre zeri non riportati), nonché alla voce « Anno ruolo » l’indicazione « 2008 » e alla voce « Anno di Riferimento » l’indicazione « 2007 », precisando nel 19 luglio 2007 la data di notifica dell’atto.
Pur essendo ragionevole ritenere che la data del 19 luglio 2007 non possa essere riferita alla campagna 2007/08, a quel momento non ancora esaurita, non può che rilevarsi come il documento:
indichi quale ente impositore la IO OM che, in esito alla citata ordinanza istruttoria n. 9580/2025, negava di essere in possesso della cartella in questione non essedo « competente all’iscrizione a ruolo » della stessa;
non contenga alcuna indicazione dell’importo;
non consenta, in base alle generiche indicazioni « Anno ruolo » 2008 e « Anno di Riferimento » 2007, di stabilire con la certa riferibilità dell’atto ad una precisa campagna lattiera.
A ulteriore sostegno della propria impugnazione GE afferma che « sempre dall’esame del suddetto documento, si evince che il numero atto è 133592793610, corrispondente a sua volta al numero della raccomandata inviata da GE al produttore per la comunicazione del prelievo supplementare relativo alla campagna 2006/07 (cfr. infra doc. 4 pag. 05) ».
Il richiamato doc. 4, alla pagina 5, riporta la « Tabella 1 – Elenco delle imputazioni di prelievo iscritte nel registro nazionale dei debiti » che, in relazione alla campagna 2006/2007, alla colonna « Estremi notifica (n. raccomandata) » riporta il sopra citato numero di atto 133592793610.
Tuttavia, nella tabella in questione, non è indicato il nome del produttore appellato né sono presenti elementi certi per ricondurre gli importi esposti alla cartella di interesse.
Inoltre, l’indicato importo di € 251.143,45, corrisponde al già illustrato « DETTAGLIO DELLA CARTELLA N. 11020207280226853000 » (doc. 1) che come già evidenziato è riferito ad una cartella con diverso numero.
GE deduce infine sotto altro profilo l’erroneità della decisione del Tar laddove fonda la propria decisione sull’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di determinazione del prelievo e della cartella di pagamento relativi a tutte le annate rilevanti ai fini del giudizio.
La censura viene tuttavia supportata mediante produzione di provvedimenti giurisdizionali (ammissibile in grado di appello, v. fra le tante Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2025, n. 7175)
che smentirebbero l’affermazione del Tar relativamente all’annualità 2006/07 mentre, come già evidenziato, è proprio la mancata prova certa circa la riferibilità della cartella controversa a detta campagna che mina in radice la pretesa dell’amministrazione.
Come già rilevato, GE, sotto un primo profilo, non comprova la non riferibilità della cartella cui è riferita l’intimazione impugnata alla campagna 2007/08; sotto altro profilo, non documenta la notifica della stessa al produttore all’indicata data del 3 novembre 2008.
Né è stato possibile trarre decisivi elementi dalla cartella di pagamento controversa posto che il documento non veniva dalla parte depositato né nel giudizio di primo grado, nonostante ben due integrazioni istruttorie in detta sede disposte (decreto n. 1/2022 e ordinanza n. 256/22, copra citati), né nel presente giudizio. Né ancora l’amministrazione forniva utili indicazioni per il reperimento della stessa (alla quale in ogni caso non provvedeva in proprio, come sarebbe stato suo onere fare) posto che veniva a più riprese indicato come nel possesso della IO OM (in coerenza con quanto risultante dal « DETTAGLIO DELLA CARTELLA » depositato come doc. 1, che, come anticipato, quale « Ente creditore » indica « AGENZIA PER LE EROGAZZIONI IN AGRICOLTURA – PRELIEVO LATTE – REGIONE LOMBARDIA -Residui Agea ex D.L. 27/2019 ») che interpellata smentiva tuttavia la circostanza.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna dell’amministrazione al pagamento al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna GE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
CO OP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO OP | RI TI |
IL SEGRETARIO