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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LE IO, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2401/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100138-2022 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3909/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe n. 82/2023 la CGT di Rieti ha accolto il ricorso della signora Resistente_1 (accollando all'ufficio le spese del giudizio per euro 2.100) avverso l'avviso di accertamento n. TKH010100138/2022, notificato in data 16.09.22, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione, ex art. 47 TUIR 917/86, in capo alla succitata socia Resistente_1 detentrice del 25% delle quote sociali, l'importo di € 22.298,00 a titolo di maggiore imposta IRPEF dovuta (comprensiva delle addizionali di legge), oltre interessi ed irrogazione delle conseguenti sanzioni. Quanto sopra accadeva a seguito di verifica fiscale operata da militari della Guardia di Finanza Ufficio di Rieti nei confronti della soc. “
Società_1”, in esito alla quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione prov.le di Rieti aveva fatto notificare alla stessa l'avviso di accertamento n. TKH030100054/2022, con cui venivano accertati, per l'anno d'imposta 2016, maggiori redditi d'impresa imponibili IRES, IRAP ed IVA, maggiori imposte per complessivi € 110.700,00 ed irrogato sanzioni conseguenti alle maggiori imposte e ad irregolarità ed omissioni di natura contabile. Ciò perché la stessa società veniva considerata come una società di capitali a ristretta base azionaria e, in conseguenza, l'Ufficio presumeva che i maggiori redditi accertati fossero stati occultati e distribuiti ai 4 soci, come utili extra contabili, in ragione del 25% ciascuno.
La decisione di accoglimento veniva adottata esclusivamente in base al fatto che, in accoglimento del ricorso promosso dalla Società_1, con la precedente sentenza n. 38/2023, relativa alla società già citata, pronunciata il 17/04/2023 e depositata il 19/05/2023, in parziale accoglimento del ricorso, veniva annullato l'avviso n. TKH030100054/2022 nella parte in cui erano stati accertati maggiori imponibili IRES IRAP ed IVA per l'annualità 2016, di tal che venendo meno gli effetti del suddetto atto impositivo notificato alla coop. agricola, di cui l'odierna ricorrente è socia, risultava priva di ogni presupposto la presunzione, derivante dalla ristretta base azionaria, con cui l'Ufficio aveva ritenuto che i maggiori redditi accertati alla compagine fossero stati occultati e distribuiti ai n. 4 soci come utili extra-bilancio.
La DP di Rieti impugna la sentenza 82/2023 per gli stessi motivi già fatti oggetto di impugnazione della precedente sentenza (emessa nei confronti della società) n. 38/2023 e cioè:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 e 34 del DPR 917/86, dell'art. 2, commi 1, 4 e 4-bis D.Lgs.
99/2004, dell'art. 1, comma 1093 Legge n. 296/2006 e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 3 D.P.R.
442/1997. Violazione degli artt. 2135 e 2697 cc.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del DPR 917/86. Violazione dell'art. 25 del D.Lgs 446/1997 e degli artt. 1,6, 13, 20, 21, 25, 28 e 54 del DPR 633/72 e degli artt. 46 comma 1 e 47 comma 1 del D.L.
331/1993 nonché degli artt. 50, comma 6 d.l. 331/1993 e dell'art. 11 comma 4 DLgs 471 del 18/12/1997.
Violazione dell'art. 2697 cc.. la Corte di Giustizia di primo grado di Rieti (oltre a non rilevare la differenza di imponibile ai fini IRES rilevata anche dalla parte) non ha motivato neanche in merito all'annullamento dei recuperi ai fini IVA, considerato, peraltro, che la stessa parte aveva presentato la dichiarazione IVA determinando in maniera analitica l'imposta.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. e dell'art. 36 del D.Lgs 546/1992. Carenza di motivazione.
Avverso la citata sentenza n. 82/2023 depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti,
Sez. 1, il 17/10/2023 l'Ufficio propone appello anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 44 e
47 del DPR 917/1986. , in quanto la Giurisprudenza apicale concordemente ritiene che l'accertamento compiuto nei confronti della società a ristretta base azionaria riverberi i suoi effetti sui soci. “E ciò, in considerazione della complicità che normalmente caratterizza una siffatta compagine societaria”. Risulta depositata la sentenza n. 298/2025 che accoglie l'appello dell'Ufficio avverso la citata sentenza n.
32/2023 sotto il terzo motivo di gravame sopra citato (violazione dell'art. 112 cpc – carenza di motivazione), compensando le spese.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In rito, le statuizioni contenute nella sentenza emanata dalla CGT del Lazio avverso la citata sentenza n.
32/2023, riguardante la società di cui l'odierna appellata è socia al 25%, peraltro favorevoli alle ragioni dell'ufficio sotto il profilo dichiarato di violazione dell'art. 112 cpc, non impediscono a questa Corte di pronunciarsi pienamente su tutti i motivi di appello interposti dalla DP di Rieti che sono fondati per le ragioni che seguono, non contrastate dalla contribuente (che non risulta essersi costituita nel presente giudizio di impugnazione).
In primis, si rileva che l'Ufficio ha ampiamente dimostrato la perdita e l'insussistenza dei requisiti della mutualità in capo alla società “Società_1”, di cui la signora Resistente_1 è socia al 25%, atteso che, per l'anno d'imposta 2016, la società verificata non è risultata più iscritta ex art. 2188 e segg. del c.c. nella sezione speciale delle imprese agricole del Ministero dello Sviluppo Economico e non
è più una Società a mutualità prevalente, a seguito della verifica periodica biennale, eseguita nel 2017 dagli ispettori del Mi.S.E. per i periodi amministrativi 2015 e 2016, le cui motivazioni sono state riportate nel Processo Verbale di Constatazione redatto in data 13.06.2019. La parte non poteva più beneficiare – per tale assorbente motivo - delle agevolazioni fiscali previste per le società a mutualità prevalente e per quelle agricole. Quindi, risulta provata da parte dell'Ufficio la preclusione all'esercizio dell'opzione per la tassazione ai sensi dell'art. 32 del DPR 917/1986. Si evidenzia in proposito che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di agevolazioni tributaria l'onere di provare i presupposti che giustificano l'agevolazione è a carico del soggetto che invoca il beneficio ex art. 2697 c.c.
Risulta, altresì, che: 1) la società verificata ha omesso la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile;
2) la contabilità risulta essere inattendibile nel suo complesso per le argomentazioni già indicate nell'avviso di accertamento;
3) a seguito della verifica periodica biennale, eseguita nel 2017 dagli ispettori del Mi.S.E., ne è derivata la perdita dei requisiti previsti per una Società a mutualità prevalente;
4) la ristretta base societaria, ed il vicolo di parentela esistente tra alcuni soci appare dimostrata, anche alla luce della incontroversa giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto.
Sussiste, infatti, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci della società lucrativa a ristretta base sociale poiché in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Ne deriva la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché́ il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società̀, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà̀ e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 33976 del 19/12/2019). Tale prova non appare essere stata fornita dalla contribuente nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
3.500,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 4.500,00, per il presente grado di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LE IO, RE
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2401/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100138-2022 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3909/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe n. 82/2023 la CGT di Rieti ha accolto il ricorso della signora Resistente_1 (accollando all'ufficio le spese del giudizio per euro 2.100) avverso l'avviso di accertamento n. TKH010100138/2022, notificato in data 16.09.22, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione, ex art. 47 TUIR 917/86, in capo alla succitata socia Resistente_1 detentrice del 25% delle quote sociali, l'importo di € 22.298,00 a titolo di maggiore imposta IRPEF dovuta (comprensiva delle addizionali di legge), oltre interessi ed irrogazione delle conseguenti sanzioni. Quanto sopra accadeva a seguito di verifica fiscale operata da militari della Guardia di Finanza Ufficio di Rieti nei confronti della soc. “
Società_1”, in esito alla quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione prov.le di Rieti aveva fatto notificare alla stessa l'avviso di accertamento n. TKH030100054/2022, con cui venivano accertati, per l'anno d'imposta 2016, maggiori redditi d'impresa imponibili IRES, IRAP ed IVA, maggiori imposte per complessivi € 110.700,00 ed irrogato sanzioni conseguenti alle maggiori imposte e ad irregolarità ed omissioni di natura contabile. Ciò perché la stessa società veniva considerata come una società di capitali a ristretta base azionaria e, in conseguenza, l'Ufficio presumeva che i maggiori redditi accertati fossero stati occultati e distribuiti ai 4 soci, come utili extra contabili, in ragione del 25% ciascuno.
La decisione di accoglimento veniva adottata esclusivamente in base al fatto che, in accoglimento del ricorso promosso dalla Società_1, con la precedente sentenza n. 38/2023, relativa alla società già citata, pronunciata il 17/04/2023 e depositata il 19/05/2023, in parziale accoglimento del ricorso, veniva annullato l'avviso n. TKH030100054/2022 nella parte in cui erano stati accertati maggiori imponibili IRES IRAP ed IVA per l'annualità 2016, di tal che venendo meno gli effetti del suddetto atto impositivo notificato alla coop. agricola, di cui l'odierna ricorrente è socia, risultava priva di ogni presupposto la presunzione, derivante dalla ristretta base azionaria, con cui l'Ufficio aveva ritenuto che i maggiori redditi accertati alla compagine fossero stati occultati e distribuiti ai n. 4 soci come utili extra-bilancio.
La DP di Rieti impugna la sentenza 82/2023 per gli stessi motivi già fatti oggetto di impugnazione della precedente sentenza (emessa nei confronti della società) n. 38/2023 e cioè:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 e 34 del DPR 917/86, dell'art. 2, commi 1, 4 e 4-bis D.Lgs.
99/2004, dell'art. 1, comma 1093 Legge n. 296/2006 e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 3 D.P.R.
442/1997. Violazione degli artt. 2135 e 2697 cc.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del DPR 917/86. Violazione dell'art. 25 del D.Lgs 446/1997 e degli artt. 1,6, 13, 20, 21, 25, 28 e 54 del DPR 633/72 e degli artt. 46 comma 1 e 47 comma 1 del D.L.
331/1993 nonché degli artt. 50, comma 6 d.l. 331/1993 e dell'art. 11 comma 4 DLgs 471 del 18/12/1997.
Violazione dell'art. 2697 cc.. la Corte di Giustizia di primo grado di Rieti (oltre a non rilevare la differenza di imponibile ai fini IRES rilevata anche dalla parte) non ha motivato neanche in merito all'annullamento dei recuperi ai fini IVA, considerato, peraltro, che la stessa parte aveva presentato la dichiarazione IVA determinando in maniera analitica l'imposta.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. e dell'art. 36 del D.Lgs 546/1992. Carenza di motivazione.
Avverso la citata sentenza n. 82/2023 depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti,
Sez. 1, il 17/10/2023 l'Ufficio propone appello anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 44 e
47 del DPR 917/1986. , in quanto la Giurisprudenza apicale concordemente ritiene che l'accertamento compiuto nei confronti della società a ristretta base azionaria riverberi i suoi effetti sui soci. “E ciò, in considerazione della complicità che normalmente caratterizza una siffatta compagine societaria”. Risulta depositata la sentenza n. 298/2025 che accoglie l'appello dell'Ufficio avverso la citata sentenza n.
32/2023 sotto il terzo motivo di gravame sopra citato (violazione dell'art. 112 cpc – carenza di motivazione), compensando le spese.
Non si è costituita la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
In rito, le statuizioni contenute nella sentenza emanata dalla CGT del Lazio avverso la citata sentenza n.
32/2023, riguardante la società di cui l'odierna appellata è socia al 25%, peraltro favorevoli alle ragioni dell'ufficio sotto il profilo dichiarato di violazione dell'art. 112 cpc, non impediscono a questa Corte di pronunciarsi pienamente su tutti i motivi di appello interposti dalla DP di Rieti che sono fondati per le ragioni che seguono, non contrastate dalla contribuente (che non risulta essersi costituita nel presente giudizio di impugnazione).
In primis, si rileva che l'Ufficio ha ampiamente dimostrato la perdita e l'insussistenza dei requisiti della mutualità in capo alla società “Società_1”, di cui la signora Resistente_1 è socia al 25%, atteso che, per l'anno d'imposta 2016, la società verificata non è risultata più iscritta ex art. 2188 e segg. del c.c. nella sezione speciale delle imprese agricole del Ministero dello Sviluppo Economico e non
è più una Società a mutualità prevalente, a seguito della verifica periodica biennale, eseguita nel 2017 dagli ispettori del Mi.S.E. per i periodi amministrativi 2015 e 2016, le cui motivazioni sono state riportate nel Processo Verbale di Constatazione redatto in data 13.06.2019. La parte non poteva più beneficiare – per tale assorbente motivo - delle agevolazioni fiscali previste per le società a mutualità prevalente e per quelle agricole. Quindi, risulta provata da parte dell'Ufficio la preclusione all'esercizio dell'opzione per la tassazione ai sensi dell'art. 32 del DPR 917/1986. Si evidenzia in proposito che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di agevolazioni tributaria l'onere di provare i presupposti che giustificano l'agevolazione è a carico del soggetto che invoca il beneficio ex art. 2697 c.c.
Risulta, altresì, che: 1) la società verificata ha omesso la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile;
2) la contabilità risulta essere inattendibile nel suo complesso per le argomentazioni già indicate nell'avviso di accertamento;
3) a seguito della verifica periodica biennale, eseguita nel 2017 dagli ispettori del Mi.S.E., ne è derivata la perdita dei requisiti previsti per una Società a mutualità prevalente;
4) la ristretta base societaria, ed il vicolo di parentela esistente tra alcuni soci appare dimostrata, anche alla luce della incontroversa giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto.
Sussiste, infatti, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci della società lucrativa a ristretta base sociale poiché in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Ne deriva la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché́ il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società̀, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà̀ e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 33976 del 19/12/2019). Tale prova non appare essere stata fornita dalla contribuente nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro
3.500,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 4.500,00, per il presente grado di giudizio.