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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 592/2025 Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE, LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro iscritta la n. R.G. 592/2025 Lav. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. BELTRAMO MONICA (C.F. , e dall'avv. C.F._2
VI CO ( ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dell'avv. Beltramo in Cuneo, Piazza Galimberti n. 13
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. dalla CP_2 funzionaria dott.ssa (C.F. ) dell'Ufficio Scolastico Controparte_3 C.F._4
Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, via Massimo D'Azeglio n. 4
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al tribunale civile di Parte_1
Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il per chiedere Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 (c. d. Carta del Docente), per il corrente a.s. 2024/2025 per i motivi di cui al presente ricorso, e per l'effetto
Pagina 1 a 4 Dichiararsi tenuto e condannarsi il al rilascio in favore della parte ricorrente della Carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente, anche, se del caso, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, della complessiva somma di euro 500,00 corrispondente al valore della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025 nel corso del quale la parte ricorrente sta lavorando alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente con contratto a tempo determinato. Con vittoria di spese e onorari di causa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.”
La parte resistente ha invece così concluso: Con
“Nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato, perché il ha riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente, in ottemperanza alle modifiche introdotte dal decretolegge numero 45 del 7 aprile 2025, essendo stata assunta con contratto a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
Con note autorizzate in sostituzione dell'udienza di comparizione, la parte ricorrente ha confermato di aver ricevuto il bonus docente relativo all'anno scolastico 2024/2025 successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
di ritenere illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
Tanto premesso, la formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
Pagina 2 di 4 (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, in esito al sopravvenuto riconoscimento in favore della parte ricorrente del bonus docenti per l'anno scolastico 2024/2025, viene meno l'interesse ad agire nel presente giudizio.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per
Pagina 3 di 4 valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), benchè il principio della soccombenza non risulti assoluto, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Considerato al riguardo che occorre comunque tenere presente che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta sì l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva tuttavia la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Giudice ritiene di dover condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, atteso al riguardo che il riconoscimento del bonus docenti in favore della parte ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025 è sopravvenuto rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 321,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
IVA e CASSA come per legge
Cuneo, 22/10/2025 Il Giudice Dott. Michele Basta
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