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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2838/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13659/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057289 CONTRIBUTO BONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3075/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 26.9.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- Avviso di Intimazione n. 202500057289--
- Ufficio impositore: Consorzio di Bonifica Volturno--
- Ufficio esattore/notificatore: Resistente_1 spa--
- Data di notifica: 16.4.2025--
- Oggetto: CONTRIBUTI CONSORTILI--
Assumeva a sostegno:
- La prescrizione quinquennale
- La richiesta illegittima di spese per notifiche di atti precedenti
La Resistente_1 spa si è costituita in giudizio, depositando fascicolo e controdeduzioni eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio di questa Corte e nel merito l'infondatezza del ricorso
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'incompetenza per territorio di questa Corte, per come eccepita dalla resistente Resistente_1 (ed invero da rilevare anche ex officio) e ciò prima dell'esame delle altre eccezioni (che incidentalmente apparivano prima facie fondate)
Infatti a norma dell'art. 4 D. L.vo 546/92 (per come modificato dalla Corte Costituzionale 44/2016) la competenza per le controversie degli Enti Territoriali si appartiene alla CTP – ora Corte di Giustizia – del luogo ove ha sede l'Ente Territoriale medesimo.
Pertanto la competenza va individuata nella Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate fra le parti, attesa la decisione in rito ed il necessario regolamento che dovrà essere fatto dal giudice ad quem
P.Q.M.
la Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte do goistizia tributaria di
Caserta, assegnando i termini di legge per la riassunzione. Compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13659/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500057289 CONTRIBUTO BONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3075/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 26.9.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- Avviso di Intimazione n. 202500057289--
- Ufficio impositore: Consorzio di Bonifica Volturno--
- Ufficio esattore/notificatore: Resistente_1 spa--
- Data di notifica: 16.4.2025--
- Oggetto: CONTRIBUTI CONSORTILI--
Assumeva a sostegno:
- La prescrizione quinquennale
- La richiesta illegittima di spese per notifiche di atti precedenti
La Resistente_1 spa si è costituita in giudizio, depositando fascicolo e controdeduzioni eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio di questa Corte e nel merito l'infondatezza del ricorso
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'incompetenza per territorio di questa Corte, per come eccepita dalla resistente Resistente_1 (ed invero da rilevare anche ex officio) e ciò prima dell'esame delle altre eccezioni (che incidentalmente apparivano prima facie fondate)
Infatti a norma dell'art. 4 D. L.vo 546/92 (per come modificato dalla Corte Costituzionale 44/2016) la competenza per le controversie degli Enti Territoriali si appartiene alla CTP – ora Corte di Giustizia – del luogo ove ha sede l'Ente Territoriale medesimo.
Pertanto la competenza va individuata nella Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate fra le parti, attesa la decisione in rito ed il necessario regolamento che dovrà essere fatto dal giudice ad quem
P.Q.M.
la Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte do goistizia tributaria di
Caserta, assegnando i termini di legge per la riassunzione. Compensa le spese.