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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5225/2024
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
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N. R.G. 5225 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5225 /2024 promossa da:
Controparte_1
c.f. in persona dell'amm.re nonché legale
[...] P.IVA_1 rapp.te p.t. dott. rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Landolfi, Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Marco Evangelista alla
Via G. Amendola n. 12;
PARTE OPPONENTE contro
con sede in Aversa alla Via Arturo Controparte_3
Garofano, 73, Partita IVA , C.F. in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
l.r.p.t. elettivamente dom.to in Torre Annunziata al Corso Umberto I, 148, preso lo studio dell'avv. Vincenzo Mellone, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
pagina 2 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via assorbente e preliminare su ogni questione prospettata, va dichiarata l'incompetenza per valore del giudice adito per il monitorio, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente fatta valere dall'opponente nel proprio atto introduttivo.
Invero la domanda del creditore ha ad oggetto il preteso pagamento di € euro 5.087,64, in forza di contratto di appalto, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare l'art. 7 c.p.c. ha disposto che: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Detta norma, che ha innalzato il limite di valore di competenza del Giudice di Pace, trova applicazione a tutti i giudizi iniziati in data successiva al
28.3.2023:"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Nel caso di specie il ricorso monitorio è stato depositato in data successiva al 28.3.2023 e, nello specifico, in data 2.5.2024.
Per queste ragioni è indubitabile la competenza del Giudice di Pace.
L'eccezione, altrettanto preliminare, prospettata da parte opposta e relativa all'asserita nullità dell'atto di citazione per genericità, non può trovare accoglimento in quanto, al di là del palese errore materiale nell'indicazione del numero di decreto ingiuntivo, non può sorgere alcun dubbio sull'oggetto del presente giudizio e sul contenuto del provvedimento opposto.
pagina 3 di 4 Peraltro, le esigenze difensive della creditrice sono state integralmente salvaguardate come emerge dal contenuto delle difese effettivamente svolte.
Tanto premesso, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo regolando le spese di lite (cfr. sul punto ex plurimis: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio
2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez.
II, 09 novembre 2004, n. 21297).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenendo conto, tuttavia, dell'attività difensiva concretamente svolta e delle ragioni della decisione (di mero rito), circostanze che rendono equa una liquidazione di poco al di sotto dei medi, per le sole prime due fasi. Nulla per esborsi, in quanto non documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1075/2024
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite della presente fase che si liquidano in € 600,00 oltre spese gen (15%) iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Landolfi dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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