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Sentenza 15 settembre 2022
Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2022, n. 34020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34020 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC GE IG, nato a [...]. DOMINICANA) il 10/10/1992 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. GIORGIO COZZOLINO del foro di PAOLA, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Lette le conclusioni e la nota spese, inviate dall'avv. GIOVANNI FALCI, in qualità di difensore delle parti civili, congiunti prossimi di MEDINA PENA SANTA DIOMERYS, con richiesta di condanna del ricorrente al pagamento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre alla condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. NAle Sent. Sez. 1 Num. 34020 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 21/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/3/2021 la Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18/2/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato AN UE RC alla pena di anni sedici di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per l'omicidio di SA OM NA NA, aggravato per essere stata la vittima legata al colpevole da relazione affettiva e con lui stabilmente convivente, fatto commesso in Scalea il 23/12/2018, con contestazione della recidiva reiterata i nfraq ui nquenna le. 1.1. La vicenda - nel suo nucleo essenziale un tipico "femminicidio", essendo stata motivata da conflittualità e dinamiche di gelosia nell'ambito della relazione sentimentale tra l'imputato e la vittima - era avvenuta a seguito di una colluttazione tra i due conviventi, conclusasi con una caduta della donna dal balcone dell'abitazione, sita al quarto piano dello stabile, a causa di una spinta del RC che determinava il decesso della vittima per effetto di politrauma con prevalente trauma cranio-encefalico. 1.2. La Corte territoriale ha confermato l'accertamento di responsabilità, come ricostruito nella sentenza di primo grado, disattendendo la versione difen- siva che propugnava un atto dimostrativo della vittima, postasi al di là della ringhiera del balcone per costringere il RC a recedere dall'intenzione di interrompere il rapporto di convivenza. Invero, a supporto dell'azione omicida dell'imputato militano gli accertamenti tecnici, in specie gli esiti dell'autopsia che davano conto della dinamica della caduta al suolo della donna;
i filmati tratti dalle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi dell'esercizio di ristoro della madre dell'imputato (NI EB), dove nella notte dell'omicidio si era tenuta la festa di compleanno del nonno del RC, alla quale aveva partecipato anche la NA NA;
la messaggistica e le immagini video contenute nel telefono cellulare della ragazza e dell'imputato. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. Giorgio Cozzolino, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, declinati in termini di violazione di legge e vizio della motivazione. 2.1. Con i primi due motivi (nn. 1 e 2) si contesta l'error in iudicando in cui sono incorsi i giudici di merito nella ricostruzione dell'evento, alla stregua della relazione autoptica svolta dai consulenti del Pubblico ministero (dottori Cavalcanti e Vercillo) e della dinamica della caduta illustrata dall'ing. Ciarleglio. Si doveva invece prestare fede alla versione dell'imputato, che aveva parlato di una caduta accidentale della NA NA a seguito della simulazione di suicidio messa in scena sporgendosi dalla parte esterna del balcone, esitata in una rovinosa caduta al suolo. Tale situazione era stata asseverata dalla consulente medico-legale della difesa, dr.ssa Ester De Luca, che aveva rilevato come, nelle precipitazioni da grandi altezze, superiori ai 10 metri, vi era la possibilità per il corpo umano di essere sottoposto a movimenti di rotazione o avvitamento che avrebbero spiegato la posizione finale assunta dal corpo della vittima. 2.2. Gli ulteriori due motivi di impugnazione (nn. 3 e 4) si focalizzano sull'elemento soggettivo del delitto, per il quale si denuncia una palese carenza motivazionale nella mancata illustrazione degli elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che avrebbero condotto alla conclusione della sussistenza di animus necandi da parte dell'imputato. Non è stata illustrata la prova del coefficiente volitivo del dolo eventuale del delitto di omicidio volontario, non essendo sufficiente allo scopo la sola rappresentazione del rischio di accadimento dell'evento letale, e da tale carenza emerge la dimostrazione che la fattispecie diverge dal paradigma dell'omicidio volontario con dolo eventuale. 2.3. Gli ultimi due motivi (nn. 5 e 6) affrontano il tema della qualificazione giuridica del fatto, che la difesa ritiene inquadrabile nell'omicidio preterinten- zionale ex art. 584 cod. pen., in considerazione dell'assenza dell'intenzione di uccidere. Il punto è stato illustrato con richiamo della concitata colluttazione intercorsa tra l'imputato e la vittima, negandosi che il RC si fosse rappre- sentato l'evento morte, essendo invece animato dalla mera volontà di ledere il contraddittore in una lite di natura esclusivamente familiare. Eccessivo rilievo è stato attribuito dai giudici di merito alla circostanza della caduta dal terrazzo, che di per sé rientra tra le conseguenze non volute della condotta dell'imputato. 2.4. Con memoria del 14/4/2022, di replica alla requisitoria del Procura- tore generale, la difesa dell'imputato ha ricapitolato le argomentazioni illustrate nei motivi di impugnazione, concludendo nel senso dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge, per essere ripetitivi delle censure già vagliate come motivi di gravame, in quanto tali generici e rivalutativi. Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di 3 motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato e l'assenza di manifesto travisamento delle prove. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. Ciò premesso, iniziando l'analisi dal motivo che ripropone le critiche alla ricostruzione della dinamica della caduta della vittima, si osserva che tale motivo riproduce la discussione tecnica tra i consulenti, con evidente riedizione di quanto illustrato nel corrispondente motivo di appello. In entrambe le sentenze è stata considerata ed esclusa l'ipotesi della simulazione del suicidio, attuata appendendosi la NA NA alla parte esterna del balcone, con corollario del moto rotatorio della vittima nella fase di caduta dall'alto: in particolare, alle pagg. 33 - 34 della sentenza impugnata, si rileva come il consulente abbia categoricamente escluso detta eventualità, in ragione non tanto della posizione finale assunta dal corpo quanto della natura e posizione delle lesioni riportate dalla donna alla testa e agli arti superiori, mentre le gambe erano prive di lesioni, da ciò deducendosi logicamente che la vittima fosse preci- pitata dal balcone a testa in giù e si fosse istintivamente protetta con le braccia. 4 A definitiva smentita di una caduta accidentale a seguito di un'azione dimostrativa della vittima, si richiamano le macchie ematiche all'interno dell'abi- tazione, oltre che sulla vetrata esterna di un infisso del balcone e sul coperchio del contenitore della spazzatura, pure collocato sul balcone (pag. 32 sentenza), a conferma che il trauma da precipitazione era stato preceduto da un altro evento traumatico idoneo a cagionare perdite ematiche (pag. 28 sentenza). La valutazione conclusiva dei giudici di appello è stata nel senso che "la ventilata ipotesi che il corpo della donna possa avere effettuato un capovolgi- mento nel corso della caduta, trovandosi così ad impattare al suolo con la testa, è prospettata in modo generico e rimane, appunto, nel solo ambito delle ipotesi, non essendo supportata da un elemento concreto". La medesima genericità presenta il motivo di ricorso qui in esame, inteso a ripercorrere le medesime critiche, in un'ottica di mera confutazione degli argo- menti puntuali e logici dell'impugnata sentenza, con conseguente inammissibilità dello stesso. 3. I motivi che contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto sono parimenti generici per mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e manifestamente infondati nella denuncia di un vizio motivazionale inesistente. Ambedue le sentenze hanno esaustivamente esaminato l'atteggiamento mentale del RC, analizzandone la genesi radicata nella forte conflittualità tra i due conviventi nel periodo antecedente il delitto a causa degli atteggiamenti di morbosa possessività della donna, nonché nella circostanza che i due si fossero allontanati separatamente dalla festa, la sera del delitto;
indicativa sul punto anche la fuga dell'imputato subito dopo l'omicidio. A fronte di tali dati, la tesi della caduta accidentale per una spinta nel corso della lite (della quale il RC non faceva menzione neanche nel colloquio in carcere con la madre, allorché ammetteva il litigio), non risulta suffragata da alcun elemento. Rimane un'affermazione unilaterale dell'imputato la ricostruzione secondo cui egli si prodigò per impedire la caduta dal balcone, praticò poi alla donna un massaggio cardiaco e suonò ripetutamente i citofoni condominiali per cercare aiuto senza ricevere risposta (condotta smentita dai vicini che non avevano udito alcun suono di campanello y dal comportamento successivo del RC, il quale si era dato alla fuga riparando in casa della madre, e contraddetta anche nell'interrogatorio reso al Pubblico ministero, allorquando egli negava qualsiasi tipo di conflitto con la compagna e giustificava fantasiosamente le tracce di colluttazione, come la rottura della catenina d'oro che portava al collo, salvo poi ammettere che tale catenina si era rotta perché strappatagli dalla NA. 5 Quanto poi alla prova del dolo eventuale, che il ricorrente ritiene insuffi- ciente, si osserva che i giudici di merito hanno ritenuto il dolo del RC come dolo d'impeto, caratterizzato da intensità ridotta per l'influenza di uno stato d'ira (sentenza di primo grado, pag. 36), così concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Nella sentenza di appello, poi, si è rilevato anche che l'animus necandi è stato espresso dal comportamento dell'imputato, che spingeva giù dal balcone posto al quarto piano dello stabile la sua compagna, in un accesso d'ira nel corso di una lite, condotta senz'altro sintomatica dell'accettazione del rischio della sua morte. Trattasi di affermazioni logiche e aderenti alle risultanze probatorie, sicché non è ravvisabile la pretesa insufficienza motivazionale. 4. Nell'ultimo insieme di motivi si è dedotto il tema della qualificazione giuridica del reato, secondo il ricorrente inquadrabile nell'omicidio preterin- tenzionale ex art. 584 cod. pen., in considerazione dell'assenza dell'intenzione di uccidere. In stretta connessione con le osservazioni da ultimo espresse in merito al dolo ritenuto nelle sentenze di merito, tale critica deve essere disattesa. È noto che il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, mentre, nel secondo, la previsione dell'evento è necessaria e deve essere accertata in concreto, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità dello stesso (Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013, dep. 2014, Cutrufello e altri, Rv. 259014; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini e altri, Rv. 272050). Le modalità accertate nella vicenda processuale in esame non lasciano dubbi in ordine al dolo, quanto meno eventuale, dell'imputato che - a seguito della violenta lite con la convivente - la defenestrava da un'altezza tale da fare ritenere pressocché certa la morte della vittima. Del resto, il tentativo di accreditare la tesi del suicidio simulato era funzionale proprio ad escludere che il RC avesse posto le premesse di tale precipitazione, che avrebbe determinato senz'altro il decesso, come ha significativamente illustrato l'impugnata sentenza. 5. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. 6 Il Consigliere estensore L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese processuali affrontate dalle parti civili costituite, nelle rispettive qualità, liquidate nel dispositivo ai sensi dell'art. 12 del DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 14.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il giorno 21 aprile 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. GIORGIO COZZOLINO del foro di PAOLA, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza. Lette le conclusioni e la nota spese, inviate dall'avv. GIOVANNI FALCI, in qualità di difensore delle parti civili, congiunti prossimi di MEDINA PENA SANTA DIOMERYS, con richiesta di condanna del ricorrente al pagamento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre alla condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. NAle Sent. Sez. 1 Num. 34020 Anno 2022 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 21/04/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/3/2021 la Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18/2/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato AN UE RC alla pena di anni sedici di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per l'omicidio di SA OM NA NA, aggravato per essere stata la vittima legata al colpevole da relazione affettiva e con lui stabilmente convivente, fatto commesso in Scalea il 23/12/2018, con contestazione della recidiva reiterata i nfraq ui nquenna le. 1.1. La vicenda - nel suo nucleo essenziale un tipico "femminicidio", essendo stata motivata da conflittualità e dinamiche di gelosia nell'ambito della relazione sentimentale tra l'imputato e la vittima - era avvenuta a seguito di una colluttazione tra i due conviventi, conclusasi con una caduta della donna dal balcone dell'abitazione, sita al quarto piano dello stabile, a causa di una spinta del RC che determinava il decesso della vittima per effetto di politrauma con prevalente trauma cranio-encefalico. 1.2. La Corte territoriale ha confermato l'accertamento di responsabilità, come ricostruito nella sentenza di primo grado, disattendendo la versione difen- siva che propugnava un atto dimostrativo della vittima, postasi al di là della ringhiera del balcone per costringere il RC a recedere dall'intenzione di interrompere il rapporto di convivenza. Invero, a supporto dell'azione omicida dell'imputato militano gli accertamenti tecnici, in specie gli esiti dell'autopsia che davano conto della dinamica della caduta al suolo della donna;
i filmati tratti dalle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi dell'esercizio di ristoro della madre dell'imputato (NI EB), dove nella notte dell'omicidio si era tenuta la festa di compleanno del nonno del RC, alla quale aveva partecipato anche la NA NA;
la messaggistica e le immagini video contenute nel telefono cellulare della ragazza e dell'imputato. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. Giorgio Cozzolino, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, declinati in termini di violazione di legge e vizio della motivazione. 2.1. Con i primi due motivi (nn. 1 e 2) si contesta l'error in iudicando in cui sono incorsi i giudici di merito nella ricostruzione dell'evento, alla stregua della relazione autoptica svolta dai consulenti del Pubblico ministero (dottori Cavalcanti e Vercillo) e della dinamica della caduta illustrata dall'ing. Ciarleglio. Si doveva invece prestare fede alla versione dell'imputato, che aveva parlato di una caduta accidentale della NA NA a seguito della simulazione di suicidio messa in scena sporgendosi dalla parte esterna del balcone, esitata in una rovinosa caduta al suolo. Tale situazione era stata asseverata dalla consulente medico-legale della difesa, dr.ssa Ester De Luca, che aveva rilevato come, nelle precipitazioni da grandi altezze, superiori ai 10 metri, vi era la possibilità per il corpo umano di essere sottoposto a movimenti di rotazione o avvitamento che avrebbero spiegato la posizione finale assunta dal corpo della vittima. 2.2. Gli ulteriori due motivi di impugnazione (nn. 3 e 4) si focalizzano sull'elemento soggettivo del delitto, per il quale si denuncia una palese carenza motivazionale nella mancata illustrazione degli elementi di natura obiettiva, desumibili dalle modalità dell'azione, che avrebbero condotto alla conclusione della sussistenza di animus necandi da parte dell'imputato. Non è stata illustrata la prova del coefficiente volitivo del dolo eventuale del delitto di omicidio volontario, non essendo sufficiente allo scopo la sola rappresentazione del rischio di accadimento dell'evento letale, e da tale carenza emerge la dimostrazione che la fattispecie diverge dal paradigma dell'omicidio volontario con dolo eventuale. 2.3. Gli ultimi due motivi (nn. 5 e 6) affrontano il tema della qualificazione giuridica del fatto, che la difesa ritiene inquadrabile nell'omicidio preterinten- zionale ex art. 584 cod. pen., in considerazione dell'assenza dell'intenzione di uccidere. Il punto è stato illustrato con richiamo della concitata colluttazione intercorsa tra l'imputato e la vittima, negandosi che il RC si fosse rappre- sentato l'evento morte, essendo invece animato dalla mera volontà di ledere il contraddittore in una lite di natura esclusivamente familiare. Eccessivo rilievo è stato attribuito dai giudici di merito alla circostanza della caduta dal terrazzo, che di per sé rientra tra le conseguenze non volute della condotta dell'imputato. 2.4. Con memoria del 14/4/2022, di replica alla requisitoria del Procura- tore generale, la difesa dell'imputato ha ricapitolato le argomentazioni illustrate nei motivi di impugnazione, concludendo nel senso dell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi non consentiti dalla legge, per essere ripetitivi delle censure già vagliate come motivi di gravame, in quanto tali generici e rivalutativi. Preliminarmente si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di 3 motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Nel caso in esame, l'indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato e l'assenza di manifesto travisamento delle prove. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 2. Ciò premesso, iniziando l'analisi dal motivo che ripropone le critiche alla ricostruzione della dinamica della caduta della vittima, si osserva che tale motivo riproduce la discussione tecnica tra i consulenti, con evidente riedizione di quanto illustrato nel corrispondente motivo di appello. In entrambe le sentenze è stata considerata ed esclusa l'ipotesi della simulazione del suicidio, attuata appendendosi la NA NA alla parte esterna del balcone, con corollario del moto rotatorio della vittima nella fase di caduta dall'alto: in particolare, alle pagg. 33 - 34 della sentenza impugnata, si rileva come il consulente abbia categoricamente escluso detta eventualità, in ragione non tanto della posizione finale assunta dal corpo quanto della natura e posizione delle lesioni riportate dalla donna alla testa e agli arti superiori, mentre le gambe erano prive di lesioni, da ciò deducendosi logicamente che la vittima fosse preci- pitata dal balcone a testa in giù e si fosse istintivamente protetta con le braccia. 4 A definitiva smentita di una caduta accidentale a seguito di un'azione dimostrativa della vittima, si richiamano le macchie ematiche all'interno dell'abi- tazione, oltre che sulla vetrata esterna di un infisso del balcone e sul coperchio del contenitore della spazzatura, pure collocato sul balcone (pag. 32 sentenza), a conferma che il trauma da precipitazione era stato preceduto da un altro evento traumatico idoneo a cagionare perdite ematiche (pag. 28 sentenza). La valutazione conclusiva dei giudici di appello è stata nel senso che "la ventilata ipotesi che il corpo della donna possa avere effettuato un capovolgi- mento nel corso della caduta, trovandosi così ad impattare al suolo con la testa, è prospettata in modo generico e rimane, appunto, nel solo ambito delle ipotesi, non essendo supportata da un elemento concreto". La medesima genericità presenta il motivo di ricorso qui in esame, inteso a ripercorrere le medesime critiche, in un'ottica di mera confutazione degli argo- menti puntuali e logici dell'impugnata sentenza, con conseguente inammissibilità dello stesso. 3. I motivi che contestano la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto sono parimenti generici per mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e manifestamente infondati nella denuncia di un vizio motivazionale inesistente. Ambedue le sentenze hanno esaustivamente esaminato l'atteggiamento mentale del RC, analizzandone la genesi radicata nella forte conflittualità tra i due conviventi nel periodo antecedente il delitto a causa degli atteggiamenti di morbosa possessività della donna, nonché nella circostanza che i due si fossero allontanati separatamente dalla festa, la sera del delitto;
indicativa sul punto anche la fuga dell'imputato subito dopo l'omicidio. A fronte di tali dati, la tesi della caduta accidentale per una spinta nel corso della lite (della quale il RC non faceva menzione neanche nel colloquio in carcere con la madre, allorché ammetteva il litigio), non risulta suffragata da alcun elemento. Rimane un'affermazione unilaterale dell'imputato la ricostruzione secondo cui egli si prodigò per impedire la caduta dal balcone, praticò poi alla donna un massaggio cardiaco e suonò ripetutamente i citofoni condominiali per cercare aiuto senza ricevere risposta (condotta smentita dai vicini che non avevano udito alcun suono di campanello y dal comportamento successivo del RC, il quale si era dato alla fuga riparando in casa della madre, e contraddetta anche nell'interrogatorio reso al Pubblico ministero, allorquando egli negava qualsiasi tipo di conflitto con la compagna e giustificava fantasiosamente le tracce di colluttazione, come la rottura della catenina d'oro che portava al collo, salvo poi ammettere che tale catenina si era rotta perché strappatagli dalla NA. 5 Quanto poi alla prova del dolo eventuale, che il ricorrente ritiene insuffi- ciente, si osserva che i giudici di merito hanno ritenuto il dolo del RC come dolo d'impeto, caratterizzato da intensità ridotta per l'influenza di uno stato d'ira (sentenza di primo grado, pag. 36), così concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Nella sentenza di appello, poi, si è rilevato anche che l'animus necandi è stato espresso dal comportamento dell'imputato, che spingeva giù dal balcone posto al quarto piano dello stabile la sua compagna, in un accesso d'ira nel corso di una lite, condotta senz'altro sintomatica dell'accettazione del rischio della sua morte. Trattasi di affermazioni logiche e aderenti alle risultanze probatorie, sicché non è ravvisabile la pretesa insufficienza motivazionale. 4. Nell'ultimo insieme di motivi si è dedotto il tema della qualificazione giuridica del reato, secondo il ricorrente inquadrabile nell'omicidio preterin- tenzionale ex art. 584 cod. pen., in considerazione dell'assenza dell'intenzione di uccidere. In stretta connessione con le osservazioni da ultimo espresse in merito al dolo ritenuto nelle sentenze di merito, tale critica deve essere disattesa. È noto che il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, mentre, nel secondo, la previsione dell'evento è necessaria e deve essere accertata in concreto, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità dello stesso (Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013, dep. 2014, Cutrufello e altri, Rv. 259014; Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Marini e altri, Rv. 272050). Le modalità accertate nella vicenda processuale in esame non lasciano dubbi in ordine al dolo, quanto meno eventuale, dell'imputato che - a seguito della violenta lite con la convivente - la defenestrava da un'altezza tale da fare ritenere pressocché certa la morte della vittima. Del resto, il tentativo di accreditare la tesi del suicidio simulato era funzionale proprio ad escludere che il RC avesse posto le premesse di tale precipitazione, che avrebbe determinato senz'altro il decesso, come ha significativamente illustrato l'impugnata sentenza. 5. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. 6 Il Consigliere estensore L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese processuali affrontate dalle parti civili costituite, nelle rispettive qualità, liquidate nel dispositivo ai sensi dell'art. 12 del DM 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 14.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il giorno 21 aprile 2022