CA
Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2024, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Roberto Vignati Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 428/2023 estensore Dott.ssa
Claudia Lojacono promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ELIERTA Parte_1 C.F._1
MYFTARI, elettivamente domiciliata in MILANO,VIA BARTOLOMEO PANIZZA 10, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CLARA TOMMASELLI e dell'avv. ROBERTO MAIO
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso i difensori C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via principale e nel merito
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 428/2023 emessa dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, giudice pagina 1 di 5 Dott.ssa Claudia Lojacono, nell'ambito del giudizio n. 89/2022, comunicata in data 23.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “accertare e dichiarare il CP_ diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale e per l'effetto ,condannare l' convenuto al pagamento, in favore della ricorrente dell'assegno sociale richiesto a far data dalla richiesta avanzata in data 11 gennaio 2021, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo”. in ogni caso
- condannare l'istituto appellato al pagamento, in favore della sig.ra , delle spese, Parte_1
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. in via istruttoria
- si fa riserva di produzione documentale che dovesse rendersi necessaria sulla base delle difese eventualmente svolte dall'istituto resistente.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
- Ad integrale conferma della sent. n. 428/2023 del Tribunale di Monza, rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 428/2023 pubblicata il 18/10/2023 il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso promosso da contro , compensando le spese di lite tra le parti. Parte_1 CP_1
Con ricorso depositato in data 21/01/2022 aveva convenuto in giudizio l , Parte_1 CP_1 rivendicando il diritto alla percezione dell'assegno sociale con decorrenza 11.1.2021. La domanda era stata respinta in via amministrativa per carenza del requisito della permanenza continuativa e legale in
Italia per almeno 10 anni e per natura sussidiaria dell'assegno rispetto agli obblighi degli alimenti.
Nella resistenza dell' , il Tribunale decideva la controversia senza svolgimento di attività CP_1
istruttoria, osservando che parte ricorrente non aveva dimostrato il requisito della permanenza stabile ed effettiva in Italia, ma si era limitata a produrre un certificato storico di residenza dal quale si poteva desumere che sino al 26.4.2017 la stessa era formalmente residente a [...], ma “non è quindi dato di sapere se alla residenza formale corrispondesse una permanenza effettiva in Italia, né dove fosse residente la ricorrente , sia dal punto di vista formale che effettivo dal 2017 al gennaio 2021 ( data della domanda )”.
Inoltre, aveva allegato che dal passaporto della ricorrente si potevano ricavare continui CP_1 movimenti in entrata e in uscita dall'Italia e che anche dall'esame degli estratti del sistema anagrafico pagina 2 di 5 Arca, si desumeva che la ricorrente richiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno dopo diversi mesi che il precedente era scaduto.
con atto depositato in data 07/03/2024 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per errata valutazione degli elementi di prova operata dal primo Giudice circa il requisito della residenza stabile ed effettiva in Italia, ai sensi dell'art. 20, comma 10, D.L. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 (ove è stabilito che, a partire dal
1.1.2009, l'assegno sociale deve essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che “abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”).
Circa il requisito della residenza formale, secondo l'appellante quanto statuito dal Tribunale era smentito dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento al certificato di residenza storico della ricorrente. Dall'analisi del documento emergeva che l'odierna appellante, in data
28.04.2001, era stata iscritta per la prima volta presso il Comune di Giussano in Via Elli n. 40, per immigrazione dal Paese di origine. Successivamente, in data 26.04.2017 veniva cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Giussano per emigrazione verso il Comune di
Desio, dove la stessa ha continuato a risiedere. Tale informazione risultava confermata dai documenti identificativi della stessa appellante, ivi inclusa la carta di identità rilasciata in data 05.09.2017, recante l'indirizzo di residenza in Desio, Corso Italia n. 93. Ed ancora, i dati dell'archivio anagrafico (Arca) prodotti dall'ente davano atto della residenza continua ed ininterrotta di inizialmente nel Parte_1
comune di Giussano e successivamente in quella di Desio.
Pertanto, al momento della presentazione della domanda (gennaio 2021) risultava stabilmente residente in Italia sin dal 28.04.2001.
Con riferimento, invece, al requisito della permanenza stabile ed effettiva in Italia l'appellante cita giurisprudenza di legittimità secondo cui la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”. (Cass. Civ., sez. lav., Sent. n. 15827/2023). A fronte della predetta interpretazione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se e in quale misura gli spostamenti rilevati dai timbri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale determinavano uno spostamento del centro delle relazioni familiari e sociali dell'appellante. Di questo accertamento non vi era traccia alcuna nel provvedimento impugnato ed inoltre i predetti periodi di assenza dal territorio nazionale risultavano del tutto inidonei a fare venire meno il rapporto di stabilità e continuità con il territorio nazionale, quale requisito indispensabile per l'erogazione dell'assegno medesimo, in quanto tale presupposto non poteva essere interpretato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost., comma 2, ed agli pagina 3 di 5 artt. 21 e 45 del T.F.E.U. (ex artt. 18 e 39 del Trattato della Comunità Europea).” (Cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent. n. 16989/2019).
Circa le risultanze dei permessi di soggiorno l'appellante evidenzia che ai fini delle tempistiche di rinnovo del permesso di soggiorno, l'art. 5, ai commi 9 e 9 bis TUI, prevede espressamente che il rinnovo del titolo di soggiorno possa essere regolarmente richiesto a partire da sessanta giorni prima della scadenza e fino a sessanta giorni dopo la scadenza del titolo precedente e, per l'effetto, lo straniero si trova in una posizione di regolarità sul territorio nazionale. Il fatto che la Sig.ra Pt_1
abbia sempre posseduto un permesso di soggiorno costituisce prova del fatto che i rinnovi sono stati richiesti nei termini. In ogni caso l'appellante rileva che i tempi del rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Monza sono particolarmente lunghi ma ciò non può andare a detrimento del richiedente la prestazione assistenziale.
Con memoria depositata in data 11/04/2024 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto CP_1
del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. L' evidenzia che ci sono dei CP_1
vuoti nei periodi di attribuzione del permesso di soggiorno come da estratti Arca prodotti: dal
18/03/2012 al 09/06/2014, dal 08/06/2016 al 03/10/2016 nonché dal 02/10/2018 al 08/02/2019.
All'udienza del 22.5.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene l'appello infondato
Il requisito per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 6 l. 335/1995 oggetto di appello è il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale ( art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008).
Le prove offerte dalla ricorrente in primo grado sono costituite dal certificato di residenza storico del
Comune di Giussano attestante la residenza ivi dal 28.4.2001 al 26.4.2017, dalla carta di identità rilasciata il 5.9.2017 recante l'indirizzo di residenza in Desio, Corso Italia 93 e dal doc. 7 ( denominato ricevute di rinnovo del permesso di soggiorno) costituite tuttavia dalla ricevuta di un bollettino postale del 2021 e da un altro documento non identificabile e senza data.
La ricorrente aveva anche dedotto circostanze circa la convivenza con la figlia e il genero a Desio, ma non ha articolato prove su tali fatti.
Ciò premesso, il Collegio osserva che anche se è vero che le certificazioni anagrafiche attestano l'iscrizione ai registri anagrafici nei comuni di Giussano dal 28.4.2001 al 26.4.2017 e di Desio per il periodo successivo, è anche vero che, da un lato le certificazioni anagrafiche di per sé hanno un valore soltanto presuntivo superabile attraverso qualsiasi altra fonte di convincimento del Giudice, (cfr. Cass.,
Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422)
pagina 4 di 5 dall'altro il requisito legale oggetto di lite fa chiaro riferimento ad una situazione di fatto e di diritto, ovvero il soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni, requisito che non può essere provato attraverso documentazione relativa alla residenza anagrafica, che può valere eventualmente solo come indice sintomatico (cfr. la sentenza di questa Corte n. 707/2019, in un caso analogo al presente).
L' ha prodotto un estratto dalla anagrafe unica Arca da cui risulta che non tutto il periodo CP_1
rivendicato è coperto da permessi di soggiorno e che, in particolare, vi è un periodo di più di due anni, dal 18/03/2012 al 09/06/2014 in cui non risulta che la sig.ra avesse il permesso di soggiorno. In Pt_1
pratica, solo dal 10.6.2014 si ha una certa continuità dei titoli di soggiorno (a parte il periodo dal
08/06/2016 al 03/10/2016), per cui non sono raggiunti i dieci anni a ritroso dal momento della domanda;
il fatto che nel riquadro relativo al permesso di soggiorno del 2014 sia indicata la dizione rinnovo non è sufficiente a fare presumere la sussistenza di altri provvedimenti a copertura di tutto il periodo. Né la ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante, quanto meno, le varie richieste dei titoli di permanenza legale sul territorio nazionale.
Tali osservazioni sono sufficienti a far ritenere corretta la decisione del primo Giudice laddove ha ritenuto che la ricorrente non abbia compiutamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante circa il requisito di legge.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che sussistano le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. e alla sentenza Corte
Cost. n. 77/2018 per la compensazione delle spese di lite, stante la condizione personale dell'appellante e la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 428/2023 del Tribunale di Monza.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Milano, 22/05/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Roberto Vignati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Roberto Vignati Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 428/2023 estensore Dott.ssa
Claudia Lojacono promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ELIERTA Parte_1 C.F._1
MYFTARI, elettivamente domiciliata in MILANO,VIA BARTOLOMEO PANIZZA 10, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CLARA TOMMASELLI e dell'avv. ROBERTO MAIO
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso i difensori C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: in via principale e nel merito
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 428/2023 emessa dal Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, giudice pagina 1 di 5 Dott.ssa Claudia Lojacono, nell'ambito del giudizio n. 89/2022, comunicata in data 23.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano “accertare e dichiarare il CP_ diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale e per l'effetto ,condannare l' convenuto al pagamento, in favore della ricorrente dell'assegno sociale richiesto a far data dalla richiesta avanzata in data 11 gennaio 2021, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo”. in ogni caso
- condannare l'istituto appellato al pagamento, in favore della sig.ra , delle spese, Parte_1
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. in via istruttoria
- si fa riserva di produzione documentale che dovesse rendersi necessaria sulla base delle difese eventualmente svolte dall'istituto resistente.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
- Ad integrale conferma della sent. n. 428/2023 del Tribunale di Monza, rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 428/2023 pubblicata il 18/10/2023 il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso promosso da contro , compensando le spese di lite tra le parti. Parte_1 CP_1
Con ricorso depositato in data 21/01/2022 aveva convenuto in giudizio l , Parte_1 CP_1 rivendicando il diritto alla percezione dell'assegno sociale con decorrenza 11.1.2021. La domanda era stata respinta in via amministrativa per carenza del requisito della permanenza continuativa e legale in
Italia per almeno 10 anni e per natura sussidiaria dell'assegno rispetto agli obblighi degli alimenti.
Nella resistenza dell' , il Tribunale decideva la controversia senza svolgimento di attività CP_1
istruttoria, osservando che parte ricorrente non aveva dimostrato il requisito della permanenza stabile ed effettiva in Italia, ma si era limitata a produrre un certificato storico di residenza dal quale si poteva desumere che sino al 26.4.2017 la stessa era formalmente residente a [...], ma “non è quindi dato di sapere se alla residenza formale corrispondesse una permanenza effettiva in Italia, né dove fosse residente la ricorrente , sia dal punto di vista formale che effettivo dal 2017 al gennaio 2021 ( data della domanda )”.
Inoltre, aveva allegato che dal passaporto della ricorrente si potevano ricavare continui CP_1 movimenti in entrata e in uscita dall'Italia e che anche dall'esame degli estratti del sistema anagrafico pagina 2 di 5 Arca, si desumeva che la ricorrente richiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno dopo diversi mesi che il precedente era scaduto.
con atto depositato in data 07/03/2024 ha proposto appello, insistendo per la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per errata valutazione degli elementi di prova operata dal primo Giudice circa il requisito della residenza stabile ed effettiva in Italia, ai sensi dell'art. 20, comma 10, D.L. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 (ove è stabilito che, a partire dal
1.1.2009, l'assegno sociale deve essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che “abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”).
Circa il requisito della residenza formale, secondo l'appellante quanto statuito dal Tribunale era smentito dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento al certificato di residenza storico della ricorrente. Dall'analisi del documento emergeva che l'odierna appellante, in data
28.04.2001, era stata iscritta per la prima volta presso il Comune di Giussano in Via Elli n. 40, per immigrazione dal Paese di origine. Successivamente, in data 26.04.2017 veniva cancellata dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Giussano per emigrazione verso il Comune di
Desio, dove la stessa ha continuato a risiedere. Tale informazione risultava confermata dai documenti identificativi della stessa appellante, ivi inclusa la carta di identità rilasciata in data 05.09.2017, recante l'indirizzo di residenza in Desio, Corso Italia n. 93. Ed ancora, i dati dell'archivio anagrafico (Arca) prodotti dall'ente davano atto della residenza continua ed ininterrotta di inizialmente nel Parte_1
comune di Giussano e successivamente in quella di Desio.
Pertanto, al momento della presentazione della domanda (gennaio 2021) risultava stabilmente residente in Italia sin dal 28.04.2001.
Con riferimento, invece, al requisito della permanenza stabile ed effettiva in Italia l'appellante cita giurisprudenza di legittimità secondo cui la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”. (Cass. Civ., sez. lav., Sent. n. 15827/2023). A fronte della predetta interpretazione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se e in quale misura gli spostamenti rilevati dai timbri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale determinavano uno spostamento del centro delle relazioni familiari e sociali dell'appellante. Di questo accertamento non vi era traccia alcuna nel provvedimento impugnato ed inoltre i predetti periodi di assenza dal territorio nazionale risultavano del tutto inidonei a fare venire meno il rapporto di stabilità e continuità con il territorio nazionale, quale requisito indispensabile per l'erogazione dell'assegno medesimo, in quanto tale presupposto non poteva essere interpretato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost., comma 2, ed agli pagina 3 di 5 artt. 21 e 45 del T.F.E.U. (ex artt. 18 e 39 del Trattato della Comunità Europea).” (Cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent. n. 16989/2019).
Circa le risultanze dei permessi di soggiorno l'appellante evidenzia che ai fini delle tempistiche di rinnovo del permesso di soggiorno, l'art. 5, ai commi 9 e 9 bis TUI, prevede espressamente che il rinnovo del titolo di soggiorno possa essere regolarmente richiesto a partire da sessanta giorni prima della scadenza e fino a sessanta giorni dopo la scadenza del titolo precedente e, per l'effetto, lo straniero si trova in una posizione di regolarità sul territorio nazionale. Il fatto che la Sig.ra Pt_1
abbia sempre posseduto un permesso di soggiorno costituisce prova del fatto che i rinnovi sono stati richiesti nei termini. In ogni caso l'appellante rileva che i tempi del rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Monza sono particolarmente lunghi ma ciò non può andare a detrimento del richiedente la prestazione assistenziale.
Con memoria depositata in data 11/04/2024 si è costituito in giudizio l insistendo per il rigetto CP_1
del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure. L' evidenzia che ci sono dei CP_1
vuoti nei periodi di attribuzione del permesso di soggiorno come da estratti Arca prodotti: dal
18/03/2012 al 09/06/2014, dal 08/06/2016 al 03/10/2016 nonché dal 02/10/2018 al 08/02/2019.
All'udienza del 22.5.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene l'appello infondato
Il requisito per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 6 l. 335/1995 oggetto di appello è il soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale ( art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008).
Le prove offerte dalla ricorrente in primo grado sono costituite dal certificato di residenza storico del
Comune di Giussano attestante la residenza ivi dal 28.4.2001 al 26.4.2017, dalla carta di identità rilasciata il 5.9.2017 recante l'indirizzo di residenza in Desio, Corso Italia 93 e dal doc. 7 ( denominato ricevute di rinnovo del permesso di soggiorno) costituite tuttavia dalla ricevuta di un bollettino postale del 2021 e da un altro documento non identificabile e senza data.
La ricorrente aveva anche dedotto circostanze circa la convivenza con la figlia e il genero a Desio, ma non ha articolato prove su tali fatti.
Ciò premesso, il Collegio osserva che anche se è vero che le certificazioni anagrafiche attestano l'iscrizione ai registri anagrafici nei comuni di Giussano dal 28.4.2001 al 26.4.2017 e di Desio per il periodo successivo, è anche vero che, da un lato le certificazioni anagrafiche di per sé hanno un valore soltanto presuntivo superabile attraverso qualsiasi altra fonte di convincimento del Giudice, (cfr. Cass.,
Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422)
pagina 4 di 5 dall'altro il requisito legale oggetto di lite fa chiaro riferimento ad una situazione di fatto e di diritto, ovvero il soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni, requisito che non può essere provato attraverso documentazione relativa alla residenza anagrafica, che può valere eventualmente solo come indice sintomatico (cfr. la sentenza di questa Corte n. 707/2019, in un caso analogo al presente).
L' ha prodotto un estratto dalla anagrafe unica Arca da cui risulta che non tutto il periodo CP_1
rivendicato è coperto da permessi di soggiorno e che, in particolare, vi è un periodo di più di due anni, dal 18/03/2012 al 09/06/2014 in cui non risulta che la sig.ra avesse il permesso di soggiorno. In Pt_1
pratica, solo dal 10.6.2014 si ha una certa continuità dei titoli di soggiorno (a parte il periodo dal
08/06/2016 al 03/10/2016), per cui non sono raggiunti i dieci anni a ritroso dal momento della domanda;
il fatto che nel riquadro relativo al permesso di soggiorno del 2014 sia indicata la dizione rinnovo non è sufficiente a fare presumere la sussistenza di altri provvedimenti a copertura di tutto il periodo. Né la ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante, quanto meno, le varie richieste dei titoli di permanenza legale sul territorio nazionale.
Tali osservazioni sono sufficienti a far ritenere corretta la decisione del primo Giudice laddove ha ritenuto che la ricorrente non abbia compiutamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante circa il requisito di legge.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che sussistano le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. e alla sentenza Corte
Cost. n. 77/2018 per la compensazione delle spese di lite, stante la condizione personale dell'appellante e la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 428/2023 del Tribunale di Monza.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Milano, 22/05/2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Roberto Vignati
pagina 5 di 5