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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16093/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Giotto n. 22, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe
Petrenga, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento della non debenza dei crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 328 2024 000
45725 74 000 e n. 328 2023 00037875 53 000.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito esclusivamente nel primo giudizio CP_2 instaurato dal ricorrente ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha confermato l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Tra l' ed il ricorrente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, sulla CP_2 base delle allegazioni delle parti.
1 La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Sulla base delle considerazioni appena svolte, essendo intervenuto lo sgravio solo in una data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto parte virtualmente soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16093/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Giotto n. 22, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe
Petrenga, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento della non debenza dei crediti contenuti nell'avviso di addebito n. 328 2024 000
45725 74 000 e n. 328 2023 00037875 53 000.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito esclusivamente nel primo giudizio CP_2 instaurato dal ricorrente ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha confermato l'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Tra l' ed il ricorrente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, sulla CP_2 base delle allegazioni delle parti.
1 La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Sulla base delle considerazioni appena svolte, essendo intervenuto lo sgravio solo in una data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto parte virtualmente soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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