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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. r.g. 3236/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
ON
e
RR AN (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
SA GA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore (n. a Roma il 8.9.2015), Persona_1 chiedendo che i rapporti siano disciplinati come segue: “A) SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE DEL MINORE E DIRITTO/DOVERE DI VISITA GENITORIALE - Il figlio minore avrà residenza anagrafica in Velletri Via Appia Antica, n. 247 ed avrà Persona_1 collocamento preferenziale presso la madre, rimanendo affidato ad entrambi i genitori che, quindi, eserciteranno la responsabilità genitoriale con l'obbligo di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative, ad esempio, all'istruzione, alla salute ed all'indirizzo educativo da adottare. - I ricorrenti garantiranno al figlio il diritto di frequentare il più liberamente possibile entrambi i genitori così da assicurargli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti tra fratelli, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, tuttavia, per garantire al figlio di trascorrere con entrambi i genitori tempi sufficienti per mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo ed evitare che ciò interferisca con la necessaria organizzazione degli impegni quotidiani di ciascun membro della famiglia, i ricorrenti osserveranno modi e tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore secondo le indicazioni che di seguito si riportano: - il minore trascorrerà con il padre, due Week End alternati al mese dal venerdì pomeriggio quando il padre lo preleverà da scuola alle ore 16.00 alla domenica sera quando lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 20.30, mentre durante il periodo estivo, dalla fine della scuola alla ripresa delle lezioni il padre riporterà il figlio presso la sua abitazione il lunedì mattina entro le ore
11,30 - uno o due pomeriggi a settimana in base ai turni lavorativi del padre e agli impegni scolastici del figlio, concordandosi direttamente con la madre e dando alla stessa un preavviso di 7 giorni;
- durante le vacanze natalizie il figlio starà ad anni alterni dal 24 al 30 con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Durante questi periodi continuativi il figlio si alternerà il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro così come il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro e il 26 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro. Durante le festività Pasquali il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, alternandosi di anno in anno. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo “esclusivo”, continuativo o anche non continuativo di giorni 15. I genitori dovranno comunicarsi i periodi in cui potranno fruire delle ferie estive entro il 31 maggio. Durante il periodo estivo a far data da giugno a settembre, con esclusione del mese di agosto, i genitori potranno accordarsi fra loro affinché il padre possa tenere il figlio un'ulteriore settimana;
- durante le vacanze estive, fatta eccezione per i periodi trascorsi dal minore con ogni singolo genitore, il calendario delle visite paterne resterà immutato;
- il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come i compleanni dei genitori, mentre, nel giorno del compleanno del minore, i genitori organizzeranno ciascuno una festa per il figlio, così come per ogni altra occasione considerata unica e irripetibile (comunione, cresima, recite scolastiche o teatrali e competizioni sportive) assumendo le relative spese individualmente;
- entrambi i genitori si fanno obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore riguardo ogni trasferimento anche temporaneo sia in
Italia che all'estero. In ogni caso i tempi di permanenza del minore presso il padre anche con eventuale ulteriore pernotto potranno essere integrati ed aumentati in base agli accordi che i genitori assumeranno in collaborazione e che sono già in atto da diverso tempo;
- entrambi i genitori avranno la possibilità di chiamare al telefono nei giorni in cui non terranno con sé il minore al fine di parlare con lo stesso. - entrambi i genitori si impegnano a garantire ai figli la massima serenità e a non ostacolare in alcun modo i rapporti dei figli con l'altro genitore e con i rispettivi rami familiari. B)
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE - Il Sig. si obbliga a Per_1 corrispondere alla Sig.ra l'assegno periodico mensile pari ad € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento del figlio Tale somma verrà accreditata su conto corrente Persona_1 bancario intestato alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario IBAN Pt_1
[...] entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. - I genitori contribuiranno nella misura del 50% a carico del TA
ON e del 50% a carico della alle c.d. "spese straordinarie" del figlio Parte_1 [...]
per la cui individuazione si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa del 30 marzo Per_1
2015 in uso presso il Tribunale di Velletri;
i genitori si impegnano a far proseguire l'attività sportiva già intrapresa dal minore. Si precisa che le spese per l'attività sportiva sia in merito alla retta, alla visita medica, al kit verranno versate direttamente alla scuola calcio a mezzo bonifico bancario nella misura del 50% da ciascun genitore, all'IBAN IT92W0510439498CC0080532021 – intestato alla scuola calcio Vjs Velletri - causale retta alle scadenze che verranno Persona_1 comunicate dalla scuola calcio. I genitori concorderanno di anno in anno la frequentazione del figlio della scuola calcio o altra attività sportiva che il minore vorrà frequentare. Il Sig. Persona_1 si occuperà di comprare direttamente gli scarpini da calcio per il figlio. - L'assegno unico Per_1
a favore del figlio verrà percepito al 50% da ciascun genitore a far data dal mese di Persona_1 ottobre 2025 al mese di maggio 2026. Dal giugno 2026 verrà versato nella misura del 100% alla
Sig.ra I genitori si autorizzano sin da ora a consentire la richiesta del 50% ciascuno Pt_1 dell'assegno fino al mese di maggio 2026 e del 100% alla sola Sig.ra dal mese di giugno 2026. Pt_1
Eventuali indennità riconosciute dallo Stato a favore del figlio verranno gestite da Persona_1 entrambi i genitori che si occuperanno di aprire un conto corrente postale per il figlio su cui transiteranno le eventuali somme riconosciute e utilizzare per le cure mediche, sanitarie e psicoterapiche del figlio - Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma Persona_1 Per_1 Pt_1 di € 230,00 quale quota parte pari al 50% degli arretrati della mensa scolastica del figlio
[...] versando direttamente la somma a mezzo bonifico bancario entro le scadenze del piano di Per_1 rientro che l'istituto scolastico potrà concedere alla Sig.ra la quale darà evidenza al Sig. Pt_1 della regolarizzazione della refezione;
- I genitori danno atto che tutte le pendenze Per_1 economiche fra le parti sono state definite e non ci sono più somme che il Sig. deve versare Per_1 alla Sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio a far data dal settembre 2015 Pt_1 Persona_1 all'attuale mese di luglio 2025 o somme dovute per le spese straordinarie del figlio anche esse a far data dal settembre 2015 all'attuale mese di luglio 2025. A fronte della rinuncia la Sig.ra alle Pt_1 somme pregresse, il Sig. TA ON si impegna per il solo anno scolastico futuro 2025/2026
(quinta elementare del minore a versare il 50% della mensa scolastica, in aggiunta Persona_1 alla somma dovuta per il mantenimento ordinario ed in deroga alle disposizioni del Protocollo del
Tribunale di Velletri. Si precisa che la Sig.ra provvederà ad inviare al Sig. all'inizio Pt_1 Per_1 di ogni mese un prospetto delle spese straordinarie contenente anche la richiesta di pagamento della mensa che verrà comunicata dal Comune di Velletri e che lo stesso rifonderà nella misura del 50% direttamente alla stessa a mezzo bonifico bancario. La Sig.ra con cadenza mensile, invierà al Pt_1 evidenza della regolarità dei pagamenti della refezione. Dal successivo anno scolastico Per_1
2026/2027 inizierà le scuole superiori ove non è previsto il servizio di mensa. - Le Persona_1 spese per il percorso di psicoterapia di con la Dott.ssa verranno Persona_1 Persona_2 divise al 50% fra i genitori. Si precisa che i genitori, qualora dovessero ritenere che la Dott.ssa non sia di aiuto per il figlio, decideranno di comune accordo un terapeuta diverso. Tutti i Per_2 successivi percorsi verranno di volta in volta concordati fra i genitori. - contatterà il Persona_1 padre utilizzando il cellulare di cui è stato dotato dal Sig. ome e quando vorrà e comunque Per_1 ogni giorno sia al termine della scuola che durante la serata;
- Le comunicazioni fra i Sig.ri Per_1
e avverranno prevalentemente via mail al fine di accordarsi su ogni scelta e decisione Pt_1 riguardante il figlio - Tutte le condizioni come sopra concordate e specificate alle Persona_1 lettere da a) a i) devono intendersi valevoli fin dal deposito del presente ricorso, così con decorrenza dell'obbligo del contributo al mantenimento posto a carico del Sig. da versare fin dal mese Per_1 di agosto 2025. C) ALTRE DISPOSIZIONI - Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altra qualsiasi cambiamento significativo relativo alla residenza, al domicilio, al numero di telefono e alle condizioni di salute proprie o del figlio minore. - Le Parti si impegnano a favorire il rapporto del figlio con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. - Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sopra riportate sono state liberamente e consensualmente pattuite, nell'esclusivo interesse del figlio minore, e che esse costituiscono l'espressione di un equilibrato bilanciamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Le parti dichiarano che tra le stesse non sono pendenti procedimenti né civili né penali aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse. Con compensazione delle spese di procedura”.
Valutata la rispondenza delle condizioni di cui al ricorso all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR UN RD RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. r.g. 3236/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
ON
e
RR AN (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
SA GA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore (n. a Roma il 8.9.2015), Persona_1 chiedendo che i rapporti siano disciplinati come segue: “A) SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE DEL MINORE E DIRITTO/DOVERE DI VISITA GENITORIALE - Il figlio minore avrà residenza anagrafica in Velletri Via Appia Antica, n. 247 ed avrà Persona_1 collocamento preferenziale presso la madre, rimanendo affidato ad entrambi i genitori che, quindi, eserciteranno la responsabilità genitoriale con l'obbligo di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative, ad esempio, all'istruzione, alla salute ed all'indirizzo educativo da adottare. - I ricorrenti garantiranno al figlio il diritto di frequentare il più liberamente possibile entrambi i genitori così da assicurargli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti tra fratelli, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, tuttavia, per garantire al figlio di trascorrere con entrambi i genitori tempi sufficienti per mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo ed evitare che ciò interferisca con la necessaria organizzazione degli impegni quotidiani di ciascun membro della famiglia, i ricorrenti osserveranno modi e tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore secondo le indicazioni che di seguito si riportano: - il minore trascorrerà con il padre, due Week End alternati al mese dal venerdì pomeriggio quando il padre lo preleverà da scuola alle ore 16.00 alla domenica sera quando lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 20.30, mentre durante il periodo estivo, dalla fine della scuola alla ripresa delle lezioni il padre riporterà il figlio presso la sua abitazione il lunedì mattina entro le ore
11,30 - uno o due pomeriggi a settimana in base ai turni lavorativi del padre e agli impegni scolastici del figlio, concordandosi direttamente con la madre e dando alla stessa un preavviso di 7 giorni;
- durante le vacanze natalizie il figlio starà ad anni alterni dal 24 al 30 con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Durante questi periodi continuativi il figlio si alternerà il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro così come il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro e il 26 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro. Durante le festività Pasquali il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, alternandosi di anno in anno. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo “esclusivo”, continuativo o anche non continuativo di giorni 15. I genitori dovranno comunicarsi i periodi in cui potranno fruire delle ferie estive entro il 31 maggio. Durante il periodo estivo a far data da giugno a settembre, con esclusione del mese di agosto, i genitori potranno accordarsi fra loro affinché il padre possa tenere il figlio un'ulteriore settimana;
- durante le vacanze estive, fatta eccezione per i periodi trascorsi dal minore con ogni singolo genitore, il calendario delle visite paterne resterà immutato;
- il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come i compleanni dei genitori, mentre, nel giorno del compleanno del minore, i genitori organizzeranno ciascuno una festa per il figlio, così come per ogni altra occasione considerata unica e irripetibile (comunione, cresima, recite scolastiche o teatrali e competizioni sportive) assumendo le relative spese individualmente;
- entrambi i genitori si fanno obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore riguardo ogni trasferimento anche temporaneo sia in
Italia che all'estero. In ogni caso i tempi di permanenza del minore presso il padre anche con eventuale ulteriore pernotto potranno essere integrati ed aumentati in base agli accordi che i genitori assumeranno in collaborazione e che sono già in atto da diverso tempo;
- entrambi i genitori avranno la possibilità di chiamare al telefono nei giorni in cui non terranno con sé il minore al fine di parlare con lo stesso. - entrambi i genitori si impegnano a garantire ai figli la massima serenità e a non ostacolare in alcun modo i rapporti dei figli con l'altro genitore e con i rispettivi rami familiari. B)
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE - Il Sig. si obbliga a Per_1 corrispondere alla Sig.ra l'assegno periodico mensile pari ad € 200,00 a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento del figlio Tale somma verrà accreditata su conto corrente Persona_1 bancario intestato alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario IBAN Pt_1
[...] entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. - I genitori contribuiranno nella misura del 50% a carico del TA
ON e del 50% a carico della alle c.d. "spese straordinarie" del figlio Parte_1 [...]
per la cui individuazione si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa del 30 marzo Per_1
2015 in uso presso il Tribunale di Velletri;
i genitori si impegnano a far proseguire l'attività sportiva già intrapresa dal minore. Si precisa che le spese per l'attività sportiva sia in merito alla retta, alla visita medica, al kit verranno versate direttamente alla scuola calcio a mezzo bonifico bancario nella misura del 50% da ciascun genitore, all'IBAN IT92W0510439498CC0080532021 – intestato alla scuola calcio Vjs Velletri - causale retta alle scadenze che verranno Persona_1 comunicate dalla scuola calcio. I genitori concorderanno di anno in anno la frequentazione del figlio della scuola calcio o altra attività sportiva che il minore vorrà frequentare. Il Sig. Persona_1 si occuperà di comprare direttamente gli scarpini da calcio per il figlio. - L'assegno unico Per_1
a favore del figlio verrà percepito al 50% da ciascun genitore a far data dal mese di Persona_1 ottobre 2025 al mese di maggio 2026. Dal giugno 2026 verrà versato nella misura del 100% alla
Sig.ra I genitori si autorizzano sin da ora a consentire la richiesta del 50% ciascuno Pt_1 dell'assegno fino al mese di maggio 2026 e del 100% alla sola Sig.ra dal mese di giugno 2026. Pt_1
Eventuali indennità riconosciute dallo Stato a favore del figlio verranno gestite da Persona_1 entrambi i genitori che si occuperanno di aprire un conto corrente postale per il figlio su cui transiteranno le eventuali somme riconosciute e utilizzare per le cure mediche, sanitarie e psicoterapiche del figlio - Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma Persona_1 Per_1 Pt_1 di € 230,00 quale quota parte pari al 50% degli arretrati della mensa scolastica del figlio
[...] versando direttamente la somma a mezzo bonifico bancario entro le scadenze del piano di Per_1 rientro che l'istituto scolastico potrà concedere alla Sig.ra la quale darà evidenza al Sig. Pt_1 della regolarizzazione della refezione;
- I genitori danno atto che tutte le pendenze Per_1 economiche fra le parti sono state definite e non ci sono più somme che il Sig. deve versare Per_1 alla Sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio a far data dal settembre 2015 Pt_1 Persona_1 all'attuale mese di luglio 2025 o somme dovute per le spese straordinarie del figlio anche esse a far data dal settembre 2015 all'attuale mese di luglio 2025. A fronte della rinuncia la Sig.ra alle Pt_1 somme pregresse, il Sig. TA ON si impegna per il solo anno scolastico futuro 2025/2026
(quinta elementare del minore a versare il 50% della mensa scolastica, in aggiunta Persona_1 alla somma dovuta per il mantenimento ordinario ed in deroga alle disposizioni del Protocollo del
Tribunale di Velletri. Si precisa che la Sig.ra provvederà ad inviare al Sig. all'inizio Pt_1 Per_1 di ogni mese un prospetto delle spese straordinarie contenente anche la richiesta di pagamento della mensa che verrà comunicata dal Comune di Velletri e che lo stesso rifonderà nella misura del 50% direttamente alla stessa a mezzo bonifico bancario. La Sig.ra con cadenza mensile, invierà al Pt_1 evidenza della regolarità dei pagamenti della refezione. Dal successivo anno scolastico Per_1
2026/2027 inizierà le scuole superiori ove non è previsto il servizio di mensa. - Le Persona_1 spese per il percorso di psicoterapia di con la Dott.ssa verranno Persona_1 Persona_2 divise al 50% fra i genitori. Si precisa che i genitori, qualora dovessero ritenere che la Dott.ssa non sia di aiuto per il figlio, decideranno di comune accordo un terapeuta diverso. Tutti i Per_2 successivi percorsi verranno di volta in volta concordati fra i genitori. - contatterà il Persona_1 padre utilizzando il cellulare di cui è stato dotato dal Sig. ome e quando vorrà e comunque Per_1 ogni giorno sia al termine della scuola che durante la serata;
- Le comunicazioni fra i Sig.ri Per_1
e avverranno prevalentemente via mail al fine di accordarsi su ogni scelta e decisione Pt_1 riguardante il figlio - Tutte le condizioni come sopra concordate e specificate alle Persona_1 lettere da a) a i) devono intendersi valevoli fin dal deposito del presente ricorso, così con decorrenza dell'obbligo del contributo al mantenimento posto a carico del Sig. da versare fin dal mese Per_1 di agosto 2025. C) ALTRE DISPOSIZIONI - Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altra qualsiasi cambiamento significativo relativo alla residenza, al domicilio, al numero di telefono e alle condizioni di salute proprie o del figlio minore. - Le Parti si impegnano a favorire il rapporto del figlio con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. - Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sopra riportate sono state liberamente e consensualmente pattuite, nell'esclusivo interesse del figlio minore, e che esse costituiscono l'espressione di un equilibrato bilanciamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Le parti dichiarano che tra le stesse non sono pendenti procedimenti né civili né penali aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse. Con compensazione delle spese di procedura”.
Valutata la rispondenza delle condizioni di cui al ricorso all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto del minore deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR UN RD RA