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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1035/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BASSO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4966/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza N. 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000000875 TICKET SANITARI 2016
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000001311 TICKET SANITARI 2017
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000001110 TICKET SANITARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/9/2025 Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di pagamento n.0188380525000000875 di € 696,34, n.0188380525000001311 di € 751,09 e n.0188380525000001110 di
€ 646,40 per la somma complessiva di € 2.093,83, emessi per il “recupero ticket esenzioni fruite indebitamente codice di esenzione E04”, relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018. La parte ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa previsto dall'art.7 L.212/2000 per genericità degli atti e l'infondatezza nel merito della pretesa erariale azionata. Chiedeva inoltre la condanna dell'ASL di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Salerno al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e diritto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze di merito mosse dalla ricorrente.
Non si costituiva l'ASL di Salerno.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In via preliminare, a riprova dell'impugnabilità degli avvisi di pagamento di cui trattasi, giova richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 15941 del 14/06/2025) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento)”.
Passando all'esame del merito, l'ASL di Salerno, quale ente impositore, non si è costituita in giudizio, in tal modo rinunciando a dimostrare la sussistenza dei presupposti della pretesa fiscale azionata. In particolare, non è stata fornita la prova dell'inesistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione ticket E04.
Dal canto suo, invece, la parte ricorrente ha documentato che per gli anni 2016, 2017 e 2018 era in possesso dell'esenzione E04 per motivi di reddito (cfr. certificati allegati agli atti).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, accoglie il ricorso. Atteso il tenore dell'adottata decisione, la novità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali che segnano la materia, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE DI GIUDIZIO.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BASSO CLAUDIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4966/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza N. 146 84124 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000000875 TICKET SANITARI 2016
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000001311 TICKET SANITARI 2017
- AVVISO DI PAGAM n. 0188380525000001110 TICKET SANITARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/9/2025 Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di pagamento n.0188380525000000875 di € 696,34, n.0188380525000001311 di € 751,09 e n.0188380525000001110 di
€ 646,40 per la somma complessiva di € 2.093,83, emessi per il “recupero ticket esenzioni fruite indebitamente codice di esenzione E04”, relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018. La parte ricorrente deduceva la violazione del diritto di difesa previsto dall'art.7 L.212/2000 per genericità degli atti e l'infondatezza nel merito della pretesa erariale azionata. Chiedeva inoltre la condanna dell'ASL di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Salerno al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e diritto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze di merito mosse dalla ricorrente.
Non si costituiva l'ASL di Salerno.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
In via preliminare, a riprova dell'impugnabilità degli avvisi di pagamento di cui trattasi, giova richiamare l'indirizzo consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 15941 del 14/06/2025) secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento)”.
Passando all'esame del merito, l'ASL di Salerno, quale ente impositore, non si è costituita in giudizio, in tal modo rinunciando a dimostrare la sussistenza dei presupposti della pretesa fiscale azionata. In particolare, non è stata fornita la prova dell'inesistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione ticket E04.
Dal canto suo, invece, la parte ricorrente ha documentato che per gli anni 2016, 2017 e 2018 era in possesso dell'esenzione E04 per motivi di reddito (cfr. certificati allegati agli atti).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, accoglie il ricorso. Atteso il tenore dell'adottata decisione, la novità delle questioni trattate ed i contrasti giurisprudenziali che segnano la materia, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO. COMPENSA LE SPESE DI GIUDIZIO.