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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, EF ST, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 454/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Apollinaro Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti
-resistente-
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone che, in data 18/12/2024, gli è stata notificata, da parte di (d'ora in avanti, anche , la Controparte_2 CP_3 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03020231460000059007, avente ad oggetto due immobili di sua proprietà, in relazione, per quel che in questa sede rileva, ai debiti portati da n. 7 cartelle di pagamento, maturati per contribuzioni dovute alla (d'ora in avanti anche Controparte_1
Cassa o CNDC), per un totale di € 53.836,58.
Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria, l'omessa rituale notifica degli atti prodromici, la mancata indicazione del valore degli immobili ipotecati in base alla loro rendita, l'illegittimità dell'iscrizione su beni non costituenti immobili di lusso,
l'illegittimità della comunicazione per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione delle sanzioni.
2. La e eccepiscono l'inammissibilità e l'infondatezza CP_4 CP_3 dell'avversa domanda e ne chiedono il rigetto.
2.1. La ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale condizionata sia nei CP_1 confronti della ricorrente, sia nei confronti di chiedendo, nel caso di CP_3 accoglimento delle eccezioni sollevate nell'atto introduttivo del giudizio, la condanna delle controparti al pagamento diretto in favore della degli importi CP_4 di cui quest'ultima è creditrice.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'iscrizione ipotecaria, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare la
CP_1
4. Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva di entrambe le odierne parti resistenti.
Pag. 2 a 9 Quanto alla CNDC, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, alla legittimità formale dell'atto opposto.
4. Ancora in limine litis, devono, poi, essere dichiarate inammissibili le eccezioni di natura formale proposte dalla ricorrente (ossia, l'omessa rituale notifica degli atti prodromici, la mancata indicazione del valore degli immobili ipotecati in base alla loro rendita, l'illegittimità dell'iscrizione su beni non costituenti immobili di lusso, l'illegittimità della comunicazione per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione delle sanzioni).
Tali motivi di doglianza, infatti, qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In particolare, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una
Pag. 3 a 9 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 18/12/2024 ed ha proposto il ricorso in data 20/2/2025, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, il ricorso è infondato.
In particolare, dagli atti di causa emerge che:
1. la cartella n. 03020150003944105000 è stata notificata, ex art. 140
c.p.c. in data 4/9/2015 (doc. n. 3 del fascicolo di . Quanto alla CP_3 ritualità del procedimento notificatorio, occorre osservare che, in base all'art. 140 c.p.c., in caso di temporanea irreperibilità del destinatario della notifica, occorre effettuare il deposito di copia dell'atto nella casa del
Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento. La notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. Inoltre, “la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo, a tal fine, sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (si v., per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012). Nel
Pag. 4 a 9 caso in esame, tutte le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. sono state compiute: in data 20/8/2015 – dopo due tentativi di accesso infruttuosi – è stata constatata l'irreperibilità relativa della ricorrente e, stante l'assenza di altre persone idonee a ricevere la notifica, si è provveduto al deposito del plico in Comune ed alla affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata (l'annotazione, da parte del soggetto notificatore, del compimento delle suddette formalità fa fede dell'attività espletata fino a querela di falso, nella specie non proposta), nonché alla spedizione della raccomandata informativa n. 68921325397-0, ricevuta dalla stessa in data 4/9/2015; Parte_1
2. la cartella n. 03020160004858417000 è stata notificata 27/8/2016 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 4);
3. la cartella n. 03020170007978243000 è stata notificata in data
6/9/2017 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 5);
4. la cartella n. 03020180008333747000 è stata notificata in data
10/10/2018 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 6);
5. la cartella n. 03020190010600405000 è stata notificata in data
29/8/2019 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 7);
6. la cartella n. 03020210005521553000 è stata notificata in data
28/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 8), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ); C.F._1
7. la cartella n. 03020220006543425000 è stata notificata in data
29/7/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 8), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ). C.F._1
Posta, dunque, la ritualità della notifica delle richiamate cartelle, ogni questione attinente alla prescrizione delle pretese contributive maturata anteriormente alla
Pag. 5 a 9 notifica dei suddetti titoli avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione avverso gli stessi, da esperire nel termine di 40 giorni dalla loro ricezione, ex art. 24
d.lgs. n. 46/1999.
Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente, il decorso del relativo termine quinquennale, è stato interrotto dalla notifica al ricorrente dei seguenti atti:
- in relazione alla cartella n. 1, notificata il 4/9/2015: intimazione di pagamento n. 03020169004207815000, notificata in data 10/12/2016 a mani della destinataria (doc. n. 10 del fascicolo di;
pignoramento presso CP_3 terzi n.03084201700000358001, notificato in data 28/4/2017 a mani della destinataria (doc. n. 14 del fascicolo di;
intimazione di pagamento CP_3
n. 03020179001997226000, notificata in data 5/6/2017 a mani della destinataria (doc. n. 11 del fascicolo di;
intimazione di pagamento CP_3
n. 03020199005056581000, notificata in data 21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
intimazione di pagamento CP_3
n. 03020229002053236000, notificata in data 8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 13), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria C.F._1
n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 15), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 2, notificata in data 27/8/2016: intimazione di pagamento n. 03020199005056581000, notificata in data
21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
CP_3 intimazione di pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data
8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale
Pag. 6 a 9 della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di C.F._1 iscrizione ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 3, notificata il 6/9/2017: intimazione di pagamento n. 03020199005056581000, notificata in data 21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
intimazione di CP_3 pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data 8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di iscrizione C.F._1 ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 4, notificata in data 10/10/2018: intimazione di pagamento n. 03020199005056581000, notificata in data
21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
CP_3 intimazione di pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data
8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di C.F._1 iscrizione ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 5, notificata in data 29/8/2019: intimazione di pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data
Pag. 7 a 9 8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di C.F._1 iscrizione ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 6, notificata in data 28/6/2022: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 15), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 7, notificata in data 29/7/2022: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 15), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ). C.F._1
Alla data di notifica dell'iscrizione ipotecaria opposta (18/12/2024), dunque, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto di causa.
Conclusivamente, dalle considerazioni su esposte, discende il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla ed espressamente subordinata all'accoglimento della domanda proposta CP_4 dalla ricorrente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, dalla tipologia di
Pag. 8 a 9 controversia (causa di previdenza), del valore della causa (€ 53.836,58), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 43,00 per esborsi ed € 4.201,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di Controparte_5
, delle spese di lite, liquidate in € 4.201,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 12/12/2025
Il Giudice del lavoro
EF ST
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, EF ST, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 454/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Apollinaro Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dagli
[...] avv.ti prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti
-resistente-
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone che, in data 18/12/2024, gli è stata notificata, da parte di (d'ora in avanti, anche , la Controparte_2 CP_3 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 03020231460000059007, avente ad oggetto due immobili di sua proprietà, in relazione, per quel che in questa sede rileva, ai debiti portati da n. 7 cartelle di pagamento, maturati per contribuzioni dovute alla (d'ora in avanti anche Controparte_1
Cassa o CNDC), per un totale di € 53.836,58.
Eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria, l'omessa rituale notifica degli atti prodromici, la mancata indicazione del valore degli immobili ipotecati in base alla loro rendita, l'illegittimità dell'iscrizione su beni non costituenti immobili di lusso,
l'illegittimità della comunicazione per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione delle sanzioni.
2. La e eccepiscono l'inammissibilità e l'infondatezza CP_4 CP_3 dell'avversa domanda e ne chiedono il rigetto.
2.1. La ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale condizionata sia nei CP_1 confronti della ricorrente, sia nei confronti di chiedendo, nel caso di CP_3 accoglimento delle eccezioni sollevate nell'atto introduttivo del giudizio, la condanna delle controparti al pagamento diretto in favore della degli importi CP_4 di cui quest'ultima è creditrice.
3. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'iscrizione ipotecaria, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare la
CP_1
4. Sempre in via preliminare, va affermata la legittimazione passiva di entrambe le odierne parti resistenti.
Pag. 2 a 9 Quanto alla CNDC, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
Nel caso in esame sussiste, inoltre, la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione, in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, alla legittimità formale dell'atto opposto.
4. Ancora in limine litis, devono, poi, essere dichiarate inammissibili le eccezioni di natura formale proposte dalla ricorrente (ossia, l'omessa rituale notifica degli atti prodromici, la mancata indicazione del valore degli immobili ipotecati in base alla loro rendita, l'illegittimità dell'iscrizione su beni non costituenti immobili di lusso, l'illegittimità della comunicazione per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione delle sanzioni).
Tali motivi di doglianza, infatti, qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
In particolare, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una
Pag. 3 a 9 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 18/12/2024 ed ha proposto il ricorso in data 20/2/2025, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, il ricorso è infondato.
In particolare, dagli atti di causa emerge che:
1. la cartella n. 03020150003944105000 è stata notificata, ex art. 140
c.p.c. in data 4/9/2015 (doc. n. 3 del fascicolo di . Quanto alla CP_3 ritualità del procedimento notificatorio, occorre osservare che, in base all'art. 140 c.p.c., in caso di temporanea irreperibilità del destinatario della notifica, occorre effettuare il deposito di copia dell'atto nella casa del
Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento. La notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. Inoltre, “la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo, a tal fine, sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (si v., per tutte, Cass. civ., Sez. Un., 15/04/2021, n. 10012). Nel
Pag. 4 a 9 caso in esame, tutte le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. sono state compiute: in data 20/8/2015 – dopo due tentativi di accesso infruttuosi – è stata constatata l'irreperibilità relativa della ricorrente e, stante l'assenza di altre persone idonee a ricevere la notifica, si è provveduto al deposito del plico in Comune ed alla affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata (l'annotazione, da parte del soggetto notificatore, del compimento delle suddette formalità fa fede dell'attività espletata fino a querela di falso, nella specie non proposta), nonché alla spedizione della raccomandata informativa n. 68921325397-0, ricevuta dalla stessa in data 4/9/2015; Parte_1
2. la cartella n. 03020160004858417000 è stata notificata 27/8/2016 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 4);
3. la cartella n. 03020170007978243000 è stata notificata in data
6/9/2017 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 5);
4. la cartella n. 03020180008333747000 è stata notificata in data
10/10/2018 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 6);
5. la cartella n. 03020190010600405000 è stata notificata in data
29/8/2019 personalmente a mani della ricorrente (doc. n. 7);
6. la cartella n. 03020210005521553000 è stata notificata in data
28/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 8), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ); C.F._1
7. la cartella n. 03020220006543425000 è stata notificata in data
29/7/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 8), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ). C.F._1
Posta, dunque, la ritualità della notifica delle richiamate cartelle, ogni questione attinente alla prescrizione delle pretese contributive maturata anteriormente alla
Pag. 5 a 9 notifica dei suddetti titoli avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione avverso gli stessi, da esperire nel termine di 40 giorni dalla loro ricezione, ex art. 24
d.lgs. n. 46/1999.
Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente, il decorso del relativo termine quinquennale, è stato interrotto dalla notifica al ricorrente dei seguenti atti:
- in relazione alla cartella n. 1, notificata il 4/9/2015: intimazione di pagamento n. 03020169004207815000, notificata in data 10/12/2016 a mani della destinataria (doc. n. 10 del fascicolo di;
pignoramento presso CP_3 terzi n.03084201700000358001, notificato in data 28/4/2017 a mani della destinataria (doc. n. 14 del fascicolo di;
intimazione di pagamento CP_3
n. 03020179001997226000, notificata in data 5/6/2017 a mani della destinataria (doc. n. 11 del fascicolo di;
intimazione di pagamento CP_3
n. 03020199005056581000, notificata in data 21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
intimazione di pagamento CP_3
n. 03020229002053236000, notificata in data 8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 13), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ); comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria C.F._1
n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 15), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 2, notificata in data 27/8/2016: intimazione di pagamento n. 03020199005056581000, notificata in data
21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
CP_3 intimazione di pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data
8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale
Pag. 6 a 9 della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di C.F._1 iscrizione ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 3, notificata il 6/9/2017: intimazione di pagamento n. 03020199005056581000, notificata in data 21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
intimazione di CP_3 pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data 8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di iscrizione C.F._1 ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 4, notificata in data 10/10/2018: intimazione di pagamento n. 03020199005056581000, notificata in data
21/11/2019 a mani della destinataria (doc. n. 12 del fascicolo di;
CP_3 intimazione di pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data
8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di C.F._1 iscrizione ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 5, notificata in data 29/8/2019: intimazione di pagamento n. 03020229002053236000, notificata in data
Pag. 7 a 9 8/6/2022 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 13), estratto Email_1 dal pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); comunicazione preventiva di C.F._1 iscrizione ipotecaria n. 03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c. (doc. n. 15), estratto dal Email_1 pubblico registro PE (doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente ( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 6, notificata in data 28/6/2022: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 15), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ); C.F._1
- in relazione alla cartella n. 7, notificata in data 29/7/2022: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202300000759000, notificata in data 6/9/2023 all'indirizzo di p.e.c.
(doc. n. 15), estratto dal pubblico registro PE Email_1
(doc. n. 16) ed associato al codice fiscale della ricorrente
( ). C.F._1
Alla data di notifica dell'iscrizione ipotecaria opposta (18/12/2024), dunque, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi oggetto di causa.
Conclusivamente, dalle considerazioni su esposte, discende il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla ed espressamente subordinata all'accoglimento della domanda proposta CP_4 dalla ricorrente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, dalla tipologia di
Pag. 8 a 9 controversia (causa di previdenza), del valore della causa (€ 53.836,58), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 43,00 per esborsi ed € 4.201,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di Controparte_5
, delle spese di lite, liquidate in € 4.201,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 12/12/2025
Il Giudice del lavoro
EF ST
Pag. 9 a 9