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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5362 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
CF ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(CF ) nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
31/08/1963, CF ) nata ad [...] il Parte_3 C.F._3
25/07/1967 e nato ad [...] il [...], rappresentati Parte_4
e difesi dall'avv. Marco Chiarugi ed elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Ancona,
Via Maratta 14; ricorrenti contro
(CF ) e (CF Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) C.F._5 convenuti – contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE.
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI: “Nel merito accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva in favore dei sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e , della quota attualmente intestata ai
[...] Parte_4 Parte_3 sig.ri e (CF ) nata ad [...] il Controparte_1 Controparte_2 C.F._5
- 1 - 24/11/1935, ed ivi residente in [...], relativamente all'immobile meglio descritto al
N.C.E.U. del comune di Ancona al foglio 62 mapp.149 sub.13 per le motivazioni di cui in narrativa. Con ogni consequenziale provvedimento utile e necessario per la trascrizione e volturazione presso gli uffici competenti, ivi compreso l'ordine di cancellazione di qualsivoglia trascrizione pregiudizievole.
Con vittoria di compenso professionale e anticipazioni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, , e Parte_1 Parte_5 Parte_4 hanno convenuto in giudizio e , chiedendo di
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertare il loro acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito ad Ancona in Via
Francesco Ciaraffoni n. 4 e distinto al N.C.E.U. di detto comune al foglio 62 particella 149 sub.13.
2. Alla prima udienza del 20.02.2025 il giudice, verificata la regolarità delle notifiche effettuate in data 29.10.2024 a mani di ed ex art. 143 comma 1 c.p.c. con consegna del Controparte_2 plico il 27.11.2024 presso la casa comunale di Falconara Marittima a (cfr. Controparte_1 originale di notifica depositato dai ricorrenti il 02.04.2025), ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 02.07.2025 è stata espletata la prova testimoniale, all'esito della quale il difensore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e il giudice si è riservato di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione dell'unità immobiliare sita nel comune di
Ancona e distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 62 particella 149 subalterno 13, formalmente intestata a e (doc. 6 allegato al ricorso) e Controparte_1 Controparte_2 adibita a magazzino, come risulta dalle fotografie allegate all'atto introduttivo di parte ricorrente
(doc. 5 allegato al ricorso).
5. A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
- 2 - - di essere proprietari dell'unità immobiliare confinante identificata al NCEU al foglio 62, particella 149, sub. 2 (doc. 7 allegato al ricorso);
- di aver proceduto ad una sanatoria edilizia avente ad oggetto le unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di Via Ciaraffoni n. 4 e, precisamente, quella distinta al foglio 62 particella
149 sub. 2 a loro intestata, nonché quelle distinte al foglio 62 particella 149 sub. 2 sub 13 e 14 intestate a e , come descritto nella relazione tecnica del Controparte_2 Controparte_1
Geom. (doc. 1 allegato al ricorso, pagg. 2 e 3). Persona_1
- di aver presentato domanda di sanatoria a causa della difformità dello stato di fatto delle unità immobiliari rispetto a quello indicato nella planimetria di progetto, approvata e redatta dai tecnici comunali e sanitari in data 21.08.1968 ai fini della concessione dell'abitabilità, poi rilasciata in data 29.08.1968 (doc. 9 allegato al ricorso). Nella planimetria de quo non erano infatti riportate le modifiche apportate alle murature interne che erano state effettuate nella fase di realizzazione del fabbricato e, nello specifico, lo spostamento di circa 1 mt. del muro divisorio dell'unità immobiliare identificata al sub. 2 (proprietà verso la confinante unità immobiliare Parte_1 contraddistinta al sub. 1 (ora sub. 12 proprietà ; CP_1
- di aver quindi definito attraverso la sanatoria l'esatta posizione del muro di confine tra le proprietà dei ricorrenti e quelle dei resistenti e di aver proceduto alla variazione catastale per l'aggiornamento delle planimetrie, rappresentando la corretta divisione interna del sub. 2 e la ridefinizione dell'originario sub. 1, dal quale sono derivati il sub.12 (rappresentante la conformazione del locale così come realizzato in origine) e il sub. 13, che individua la porzione di superficie facente parte dell'unità immobiliare identificata con il sub. 2 (docc. nn. 2, 3, 4, 5, 8 allegati al ricorso);
- di possedere da oltre venti anni l'unità immobiliare sub. 13 che, di fatto, risulta essere un unicum con il sub. 2 e che solo formalmente è di proprietà di e Controparte_1 CP_2
;
[...]
- di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare oggetto di usucapione;
- di essere gli unici ad accedere ai sub. 2 e sub. 13 attraverso la sola porta d'ingresso munita di serranda, come risulta dalle fotografie prodotte agli atti (doc. 5 allegato al ricorso);
- di essere gli unici possessori dell'unità immobiliare in modo pieno ed esclusivo;
- 3 - - di essere interessati ad ottenere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione a titolo originario, unendo il possesso esercitato dai genitori al proprio;
- di aver esperito il tentativo di mediazione, regolarmente notificato, che ha avuto esito negativo a causa della mancata comparizione di e . Controparte_1 Controparte_2
6. La domanda è fondata ed è meritevole di accoglimento.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
7. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che i ricorrenti da almeno venti anni stanno possedendo la porzione di immobile pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Nella relazione del geometra llegata al ricorso è stato evidenziato che: Per_1
- i ricorrenti avevano proceduto ad una sanatoria edilizia avente ad oggetto le unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di Via Ciaraffoni n. 4 e, precisamente, quella distinta al foglio 62 particella 149 sub. 2 a loro intestata, nonché quelle distinte al foglio 62 particella 149 sub. 2 sub
13 e 14 intestate a e;
Controparte_2 Controparte_1
- la necessità di effettuare la sanatoria è dipesa dalla difformità dello stato di fatto delle unità immobiliari rispetto a quello indicato nella planimetria di progetto, approvata e redatta dai tecnici comunali e sanitari il 21.08.1968 ai fini della concessione dell'abitabilità, poi rilasciata in data
29.08.1968 (doc. 9 allegato al ricorso), considerato che nella planimetria in questione non erano state riportate le modifiche apportate alle murature interne che erano state effettuate nella fase di realizzazione del fabbricato e, nello specifico, lo spostamento di circa 1 mt. del muro divisorio
- 4 - dell'unità immobiliare identificata al sub. 2 (proprietà verso la confinante unità Parte_1 immobiliare contraddistinta al sub. 1 (ora sub. 12 proprietà ; CP_1
- è stata poi effettuata la variazione catastale per l'aggiornamento delle planimetrie e dall'originario sub. 1 sono derivati il sub.12 (rappresentante la corretta conformazione del locale garage così come realizzato in origine) ed il sub.13 che individua la porzione di superficie di fatto facente parte del garage identificato con il sub.2, che da progetto originario ricadeva però all'interno del sub.1:
- il sub 13 è un tutt'uno con il sub 2, mentre è separato da un muro con il sub 12 di proprietà
(doc.ti 03 - 08). CP_1
Il testimone che frequenta la famiglia già dal 1985 ed è sposato Testimone_1 Parte_1 con dal 1990, ha dichiarato che da sempre i ricorrenti utilizzano in maniera Parte_3 esclusiva il locale come magazzino e deposito di attrezzatura da campeggio, occupandosi della sua manutenzione e pulizia. Lo stesso ha confermato che il locale identificato dal sub. Tes_1
13 è unito al sub. 2 e che c'è un muro divisorio tra questi e il locale contraddistinto al sub. 12 di proprietà di parte resistente.
Anche l'altro testimone ascoltato, che ha dichiarato di conoscere lo stato dei luoghi Tes_2 da circa ventotto anni, ha confermato che l'immobile viene occupato unicamente dai ricorrenti che lo usano come magazzino, dove ricoverano ordinatamente i materiali da campeggio e gli attrezzi per coltivare l'orto.
Ha ribadito inoltre che il locale è sempre stato così come risulta dalle fotografie che gli sono state mostrate, e cioè che il sub. 2 e il sub. 13 sono uniti e che vi è un unico accesso dalla porta con serranda scorrevole.
Ed infatti va evidenziato che dalle fotografie allegate al ricorso si evince la presenza di un'unica porta di accesso al locale dei ricorrenti, che risulta unito alla porzione di immobile di proprietà dei oggetto della presente domanda. CP_1
Vi è dunque piena prova del fatto incontestato che i ricorrenti siano nel possesso dell'unità immobiliare ad oggi contraddistinta con il sub 13 da almeno venti anni.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
8. Nulla sulle spese di lite, considerato che come ampiamente indicato nel ricorso l'introduzione del presente giudizio non è dipesa dalla condotta dei convenuti, i quali peraltro non hanno
- 5 - adottato una condotta ostruzionistica, sicché nei loro confronti non è ravvisabile una situazione di sostanziale soccombenza tale da giustificare una condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprietari esclusivi per intervenuta usucapione del bene immobile distinto al Nuovo
[...]
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ancona al foglio 62 particella 149 sub. 13, piano terra, rendita: Euro 65,80, Zona censuaria 1, Categoria C/6a), Classe 5, Consistenza 7 m2 ; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5362 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 e promossa da
CF ) nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(CF ) nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
31/08/1963, CF ) nata ad [...] il Parte_3 C.F._3
25/07/1967 e nato ad [...] il [...], rappresentati Parte_4
e difesi dall'avv. Marco Chiarugi ed elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Ancona,
Via Maratta 14; ricorrenti contro
(CF ) e (CF Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) C.F._5 convenuti – contumaci
OGGETTO: USUCAPIONE.
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI: “Nel merito accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva in favore dei sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e , della quota attualmente intestata ai
[...] Parte_4 Parte_3 sig.ri e (CF ) nata ad [...] il Controparte_1 Controparte_2 C.F._5
- 1 - 24/11/1935, ed ivi residente in [...], relativamente all'immobile meglio descritto al
N.C.E.U. del comune di Ancona al foglio 62 mapp.149 sub.13 per le motivazioni di cui in narrativa. Con ogni consequenziale provvedimento utile e necessario per la trascrizione e volturazione presso gli uffici competenti, ivi compreso l'ordine di cancellazione di qualsivoglia trascrizione pregiudizievole.
Con vittoria di compenso professionale e anticipazioni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, , e Parte_1 Parte_5 Parte_4 hanno convenuto in giudizio e , chiedendo di
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertare il loro acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito ad Ancona in Via
Francesco Ciaraffoni n. 4 e distinto al N.C.E.U. di detto comune al foglio 62 particella 149 sub.13.
2. Alla prima udienza del 20.02.2025 il giudice, verificata la regolarità delle notifiche effettuate in data 29.10.2024 a mani di ed ex art. 143 comma 1 c.p.c. con consegna del Controparte_2 plico il 27.11.2024 presso la casa comunale di Falconara Marittima a (cfr. Controparte_1 originale di notifica depositato dai ricorrenti il 02.04.2025), ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio.
3. La causa è stata istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 02.07.2025 è stata espletata la prova testimoniale, all'esito della quale il difensore dei ricorrenti ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e il giudice si è riservato di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il presente giudizio ha ad oggetto l'usucapione dell'unità immobiliare sita nel comune di
Ancona e distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 62 particella 149 subalterno 13, formalmente intestata a e (doc. 6 allegato al ricorso) e Controparte_1 Controparte_2 adibita a magazzino, come risulta dalle fotografie allegate all'atto introduttivo di parte ricorrente
(doc. 5 allegato al ricorso).
5. A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
- 2 - - di essere proprietari dell'unità immobiliare confinante identificata al NCEU al foglio 62, particella 149, sub. 2 (doc. 7 allegato al ricorso);
- di aver proceduto ad una sanatoria edilizia avente ad oggetto le unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di Via Ciaraffoni n. 4 e, precisamente, quella distinta al foglio 62 particella
149 sub. 2 a loro intestata, nonché quelle distinte al foglio 62 particella 149 sub. 2 sub 13 e 14 intestate a e , come descritto nella relazione tecnica del Controparte_2 Controparte_1
Geom. (doc. 1 allegato al ricorso, pagg. 2 e 3). Persona_1
- di aver presentato domanda di sanatoria a causa della difformità dello stato di fatto delle unità immobiliari rispetto a quello indicato nella planimetria di progetto, approvata e redatta dai tecnici comunali e sanitari in data 21.08.1968 ai fini della concessione dell'abitabilità, poi rilasciata in data 29.08.1968 (doc. 9 allegato al ricorso). Nella planimetria de quo non erano infatti riportate le modifiche apportate alle murature interne che erano state effettuate nella fase di realizzazione del fabbricato e, nello specifico, lo spostamento di circa 1 mt. del muro divisorio dell'unità immobiliare identificata al sub. 2 (proprietà verso la confinante unità immobiliare Parte_1 contraddistinta al sub. 1 (ora sub. 12 proprietà ; CP_1
- di aver quindi definito attraverso la sanatoria l'esatta posizione del muro di confine tra le proprietà dei ricorrenti e quelle dei resistenti e di aver proceduto alla variazione catastale per l'aggiornamento delle planimetrie, rappresentando la corretta divisione interna del sub. 2 e la ridefinizione dell'originario sub. 1, dal quale sono derivati il sub.12 (rappresentante la conformazione del locale così come realizzato in origine) e il sub. 13, che individua la porzione di superficie facente parte dell'unità immobiliare identificata con il sub. 2 (docc. nn. 2, 3, 4, 5, 8 allegati al ricorso);
- di possedere da oltre venti anni l'unità immobiliare sub. 13 che, di fatto, risulta essere un unicum con il sub. 2 e che solo formalmente è di proprietà di e Controparte_1 CP_2
;
[...]
- di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare oggetto di usucapione;
- di essere gli unici ad accedere ai sub. 2 e sub. 13 attraverso la sola porta d'ingresso munita di serranda, come risulta dalle fotografie prodotte agli atti (doc. 5 allegato al ricorso);
- di essere gli unici possessori dell'unità immobiliare in modo pieno ed esclusivo;
- 3 - - di essere interessati ad ottenere il riconoscimento dell'acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione a titolo originario, unendo il possesso esercitato dai genitori al proprio;
- di aver esperito il tentativo di mediazione, regolarmente notificato, che ha avuto esito negativo a causa della mancata comparizione di e . Controparte_1 Controparte_2
6. La domanda è fondata ed è meritevole di accoglimento.
L'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene per il tempo indicato dalla legge.
Fondamento dell'usucapione è dunque il possesso, cioè una situazione di fatto che si sostanzia nell'esercizio ininterrotto delle facoltà proprie del diritto reale da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto.
Contestualmente al possesso è poi necessario che vi sia il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, tra cui vi rientra il terreno oggetto di causa, avviene in virtù del possesso continuato per venti anni. In caso di successione nel possesso, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini del decorso del termine utile all'usucapione il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
7. Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha permesso di accertare che i ricorrenti da almeno venti anni stanno possedendo la porzione di immobile pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente.
Nella relazione del geometra llegata al ricorso è stato evidenziato che: Per_1
- i ricorrenti avevano proceduto ad una sanatoria edilizia avente ad oggetto le unità immobiliari site al piano terra dell'edificio di Via Ciaraffoni n. 4 e, precisamente, quella distinta al foglio 62 particella 149 sub. 2 a loro intestata, nonché quelle distinte al foglio 62 particella 149 sub. 2 sub
13 e 14 intestate a e;
Controparte_2 Controparte_1
- la necessità di effettuare la sanatoria è dipesa dalla difformità dello stato di fatto delle unità immobiliari rispetto a quello indicato nella planimetria di progetto, approvata e redatta dai tecnici comunali e sanitari il 21.08.1968 ai fini della concessione dell'abitabilità, poi rilasciata in data
29.08.1968 (doc. 9 allegato al ricorso), considerato che nella planimetria in questione non erano state riportate le modifiche apportate alle murature interne che erano state effettuate nella fase di realizzazione del fabbricato e, nello specifico, lo spostamento di circa 1 mt. del muro divisorio
- 4 - dell'unità immobiliare identificata al sub. 2 (proprietà verso la confinante unità Parte_1 immobiliare contraddistinta al sub. 1 (ora sub. 12 proprietà ; CP_1
- è stata poi effettuata la variazione catastale per l'aggiornamento delle planimetrie e dall'originario sub. 1 sono derivati il sub.12 (rappresentante la corretta conformazione del locale garage così come realizzato in origine) ed il sub.13 che individua la porzione di superficie di fatto facente parte del garage identificato con il sub.2, che da progetto originario ricadeva però all'interno del sub.1:
- il sub 13 è un tutt'uno con il sub 2, mentre è separato da un muro con il sub 12 di proprietà
(doc.ti 03 - 08). CP_1
Il testimone che frequenta la famiglia già dal 1985 ed è sposato Testimone_1 Parte_1 con dal 1990, ha dichiarato che da sempre i ricorrenti utilizzano in maniera Parte_3 esclusiva il locale come magazzino e deposito di attrezzatura da campeggio, occupandosi della sua manutenzione e pulizia. Lo stesso ha confermato che il locale identificato dal sub. Tes_1
13 è unito al sub. 2 e che c'è un muro divisorio tra questi e il locale contraddistinto al sub. 12 di proprietà di parte resistente.
Anche l'altro testimone ascoltato, che ha dichiarato di conoscere lo stato dei luoghi Tes_2 da circa ventotto anni, ha confermato che l'immobile viene occupato unicamente dai ricorrenti che lo usano come magazzino, dove ricoverano ordinatamente i materiali da campeggio e gli attrezzi per coltivare l'orto.
Ha ribadito inoltre che il locale è sempre stato così come risulta dalle fotografie che gli sono state mostrate, e cioè che il sub. 2 e il sub. 13 sono uniti e che vi è un unico accesso dalla porta con serranda scorrevole.
Ed infatti va evidenziato che dalle fotografie allegate al ricorso si evince la presenza di un'unica porta di accesso al locale dei ricorrenti, che risulta unito alla porzione di immobile di proprietà dei oggetto della presente domanda. CP_1
Vi è dunque piena prova del fatto incontestato che i ricorrenti siano nel possesso dell'unità immobiliare ad oggi contraddistinta con il sub 13 da almeno venti anni.
Va infine dato atto che i convenuti non si sono costituiti e non hanno quindi rivendicato la proprietà del bene in questione.
8. Nulla sulle spese di lite, considerato che come ampiamente indicato nel ricorso l'introduzione del presente giudizio non è dipesa dalla condotta dei convenuti, i quali peraltro non hanno
- 5 - adottato una condotta ostruzionistica, sicché nei loro confronti non è ravvisabile una situazione di sostanziale soccombenza tale da giustificare una condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprietari esclusivi per intervenuta usucapione del bene immobile distinto al Nuovo
[...]
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ancona al foglio 62 particella 149 sub. 13, piano terra, rendita: Euro 65,80, Zona censuaria 1, Categoria C/6a), Classe 5, Consistenza 7 m2 ; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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