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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/11/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4167 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NO ANGELA Parte_1
MA e NO NI, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
-resistente -
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 31.12.2024, il ricorrente esponeva di prestare attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato delle Risorse
Agricole e Alimentari e di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' sulla base di molteplici e Controparte_2 reiterati contratti a tempo determinato.
Deduceva che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro
1 CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n.
1999/70.
Asseriva, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001.
Lamentava inoltre la violazione della direttiva UE n. 1997/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001. Chiedeva pertanto di: “
1. Che le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel d.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva
1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel d.lgs. 81 del 2015) si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale come la Regione Siciliana e conseguentemente:
2. Previo accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del termine apposto riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione così come da d.l. 131 del 16.09.2024 convertito con legge
166 del 14.11.2024 di una indennità compresa fra 4 e 24 mensilità della retribuzione, o in quella maggiore cifra che riterrà secondo giustizia, quale danno derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo;
3. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo”. Ritualmente citati in giudizio, si costituivano congiuntamente l'
[...]
e Controparte_1
l' , i quali, in via preliminare, CP_1 Controparte_2 eccepivano l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità; nel merito, contestavano variamente la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedevano il rigetto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025.
2 Motivi della decisione
In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, essendo pacifico il principio secondo cui il termine di prescrizione, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizi a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Nel concreto, le parti ricorrenti hanno documentato di aver notificato il ricorso introduttivo in data 31.12.2024 sicché le loro pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 31.12.2019.
Nel merito, quanto alla pretesa risarcitoria, appare opportuno affrontare la questione sia dal punto di vista del diritto interno sia da quello della disciplina eurounitaria.
Alla stregua del diritto interno, le assunzioni dei cc.dd. Forestali nel territorio della
Regione Siciliana sono regolate da una disciplina speciale che deroga al D.lgs. n.
360/01 sotto diversi profili. In forza della L.R. n. 16/96, infatti, l'accesso all'assunzione a tempo indeterminato presuppone il previo inserimento in graduatorie speciali finalizzate a rapporti di lavoro della durata di 101 o 151 giornate annue. La materia, in linea generale, dovrebbe collocarsi nell'ambito della potestà normativa concorrente tra Stato e Regioni, in quanto attinente alla protezione civile;
tuttavia, con riferimento alla Regione Siciliana, lo Statuto speciale attribuisce competenza esclusiva alla Regione, trattandosi di materia che attiene alla tutela del paesaggio. Le finalità della L.R. n. 16/96 sono chiaramente individuate dall'art. 1 del testo normativo, ove si legge: “La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche
a fini ricreativi”.
Il peculiare sistema di reclutamento delineato dalla L.R. n. 16/96 trova dunque giustificazione proprio nella necessità di garantire una costante tutela paesaggistica del territorio siciliano, connessa in particolare alle “emergenze incendi” che si manifestano quasi esclusivamente durante il periodo estivo di maggiore calura. In sostanza, le assunzioni di personale destinate alla prevenzione degli incendi rientrano in una disciplina speciale di fonte regionale, derogatoria rispetto al D.lgs.
n. 368/01, sicché, sul piano del diritto interno, il ricorso deve ritenersi infondato, poiché l'impiego del ricorrente, si è svolto in piena conformità alla normativa regionale prevalente.
3 Va, in secondo luogo, scrutinata, e rigettata, la domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70.
Tale norma, come noto, nel perseguire l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, prevede testualmente che “per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi
e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che
“l'esistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 51)” (p. 103).
Nel caso di specie, va ritenuta sussistente una ragione obiettiva nelle diverse assunzioni della lavoratrice.
Invero - come già sostenuto da altri Tribunali di merito sulla base di argomentazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib.
Trapani, sent. n. 60/2020 nonché, da ultimo, C.d.A. Palermo n. 343/2025 depositata dall'Avvocatura nelle proprie note autorizzate) - la consente Parte_2 di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in
4 particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il Dipartimento regionale delle foreste e dell' demaniali di avvalersi Controparte_3
“per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali
(comma 1).
Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3).
Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale.
Le superiori circostanze rivelano che le prestazioni richieste ai lavoratori corrispondono ad una mera esigenza temporanea legata alla campagna antincendio e conclamano l'assenza di una stabile necessità di impiego alla quale l'ente potrebbe far fronte mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tale forza lavoro.
A ciò si aggiunga che, alla luce della documentazione prodotta dall'Avvocatura distrettuale nelle note da ultimo depositate (v. doc. Informativa UE infrazione nelle note del 31.10.25) il Dipartimento per gli Affari Europei presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha trasmesso (in data 2.4.25, e quindi in un momento successivo all'introduzione del presente giudizio) alla Regione Siciliana, la nota avente ad oggetto “Procedura d'infrazione 2014/4231 - non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato - Questioni ancora in fase di valutazione da parte della Commissione - Personale forestale”.
In tale nota si afferma che, secondo la Commissione Europea, non è ravvisabile abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato successivi ai sensi dell'Accordo Quadro, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i contratti siano stipulati con il personale forestale da parte delle Amministrazioni regionali per un numero limitato di mesi all'anno
5 b) tra un contratto e l'altro vi sia un lasso di tempo pari generalmente a 60 giorni
(cfr. cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13, ). Per_1
Secondo quanto è dato leggere nella informativa provvisoria già richiamata,
“sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. Non v'è dubbio che il rapporto del ricorrente con gli Assessorati resistenti –tenuto conto delle modalità di svolgimento eminentemente stagionale emergente dagli attestati di servizio in atti- rientri nella fattispecie esaminata dalla Commissione e dalla stessa ritenuta non abusiva.
In ultima analisi, “le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal D.lgs. n. 368/2001 (come peraltro espressamente previsto dall'art. 5, comma 4 ter, del menzionato testo legislativo – secondo cui “le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525” – e dall'art. 10 comma 2 del medesimo testo normativo a norma del quale “sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375”) quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, nel caso in esame invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione” (v. sentenza n. 496/2025 del
Tribunale Agrigento, est. Di Salvo)
Alla luce di quanto esposto, ne consegue che, in mancanza di un comportamento illegittimo, non può sorgere il diritto al risarcimento del danno.
In secondo luogo va scrutinata la domanda attorea volta al riconoscimento – in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi
6 mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Sul punto la CGUE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
“comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza dei ricorrenti (cfr. buste paga in atti ove si legge che i ricorrenti sono “lavoratori a tempo determinato”).
Va rammentato che le categorie di operai forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. L'art. 46 di tale corpus prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto:
a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Gli artt. 47 e 48 regolano la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato e degli operai con garanzia occupazione di centocinquantuno e centouno giornate lavorative. L'art. 56 – con specifico riferimento ai lavoratori impegnati nei servizi antincendio – prevede che “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali” (comma 1) nonché che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2). Il comma 3 stabilisce altresì che “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori,
7 essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue”.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n.
31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattualcollettiva (cfr. sul punto anche Corte di
Appello di Catania, sent. n. 150/2020). Inoltre, la limitazione dell'attività di intervento dei ricorrenti a soli determinati periodi dell'anno non attinge di per sé la natura dell'attività ma la sua estensione quantitativa. Si osserva, sul punto, che nessuna differenza qualitativa è stata eccepita tra le mansioni dell'operatore svolte a tempo determinato e quelle svolte a tempo indeterminato sicché non possono essere ravvisate differenze obiettive nelle modalità di svolgimento delle mansioni che rendano il servizio svolto a termine incomparabile con quello a tempo indeterminato.
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente, seppur nel corso della campagna antincendio, contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla
“natura agricola e stagionale del rapporto e dalla sussistenza di ragioni di politica sociale che ispirano il reclutamento” o dal “sistema di reclutamento” trattandosi quest'ultime di circostanze che attengono non tanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
In conclusione, ai ricorrenti, in relazione all'attività lavorativa svolta per l'Amministrazione resistente, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del
8 contratto collettivo integrativo regionale, tenuto conto della prescrizione maturata.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. In altri termini, l'indennità mensile di €. 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. A tale somma vanno aggiunti i soli interessi, a mente della regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del 1994.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere parzialmente accolto e l' va condannato al pagamento Controparte_2 in favore dei ricorrenti delle indennità previste in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dal 5 agosto 2019 alla data di deposito del ricorso (5.8.2024), calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni.
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti atteso l'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
rigetta la richiesta di risarcimento del danno;
dichiara il diritto della parte ricorrente, in relazione al periodo di lavoro intercorso successivamente al 31.12.2019, di percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
condanna l' , al pagamento Controparte_2 in favore delle parti ricorrenti delle differenze maturate a tale titolo, oltre interessi, dal dovuto al soddisfo;
dichiara prescritte le pretese antecedenti al 31.12.2019;
compensa le spese di lite;
Così deciso in Agrigento, 12/11/2025
Il Giudice
EM Di AN
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