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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/11/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3475/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3475/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino Parte_1 C.F._1
Marina (RC), via Garibaldi n. 94, presso lo studio degli avv.ti Antonio Romeo e Lorenzo Mario
Zangari che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
Oggetto: congedo straordinario art. 42 D. Lgs. 151/2001 - L. 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/10/2022, deduceva: - di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato dell' in qualità di operaio idraulico forestale;
- di aver inoltrato Parte_2 all'INPS, in data 13/02/2020, istanza per congedo straordinario legge 104/1992 al fine di poter assistere in via continuativa il padre convivente portatore di handicap in situazione Persona_1 di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992; - che l'istanza veniva accolta dalla sede Inps di
Locri in data 20.04.2020; - che, in data 11/08/2020, con istanza inoltrata al datore di lavoro chiedeva di essere posta in congedo straordinario per anni due ex art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza
01.09.2021; - che il collocamento per il congedo straordinario terminava in data 29.04.2021 stante il decesso del padre disabile;
- che il datore di lavoro non provvedeva al pagamento delle mensilità a far data dall'01.09.2020 al 30.04.2021; - che in data 04.10.2021 diffidava al pagamento sia l'istituto previdenziale che il datore di lavoro;
- che in data 06.10.2021, comunicava Parte_2 che “l'indennità richiesta, deve essere corrisposta direttamente dall'Inps a seguito di domanda della ricorrente (Circ. 64/2021, punto 6, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)”; - che inoltrava nuova diffida all'INPS; - che l'Agenzia di Locri in data 14.12.2021 confermava l'accoglimento della domanda e comunicava che ai fini dell'erogazione del trattamento economico risultava necessaria la presentazione del modello HAND/Agr – SR 12 compilato;
- che il modello HAND/Agr veniva trasmesso all'Agenzia Inps di Locri in data 10.05.2022; - che in data 23.05.2022 l'Inps comunicava di provvedere alla definizione della pratica;
- che però l'INPS non liquidava le somme spettanti;
- di avere diritto alla complessiva somma pari ad € 19.679,12, corrispondente alla retribuzione mensile
(€ 2.454,89) moltiplicata per otto mensilità.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e comma Parte_1
5 ter del D. Lgs. 151/2001, con una indennità corrispondente alla retribuzione, nei suoi elementi fissi
e continuativi, relativamente all'ultima retribuzione effettivamente percepita e cioè agosto 2020, pari ad € 2.454,89 lordi per un totale complessivo di € 19.679,12; 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici per il Parte_1 periodo 01.09.2020 al 29.04.2021; 2) Condannare quindi l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione e corresponsione dell'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 per la complessiva somma di €
19.679,12, nonché al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici;
3) Condannare inoltre, l'INPS al pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati e rivalutazione monetaria, dal
01.09.2020 al soddisfo, nonchè al pagamento di tutte le spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, nonchè alle spese per contributo unificato pari ad € 118,50».
L'INPS, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e della stessa veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 10.08.2023.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 07.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto a fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5 e comma 5 ter del D. Lgs. 151/2001, con la relativa indennità e contribuzione figurativa, nonché per la condanna dell' all'erogazione degli importi CP_1 dovuti a detto titolo.
Il suddetto art. 42, in particolare, prevede: “Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000 n. 53, articoli 4, comma 4-bis e 20).
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi
i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'ARTICOLO 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
((5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016 n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo
1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.))
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980 n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4 , comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53.7
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.”.
Emerge dalla documentazione allegata in atti dalla ricorrente che la stessa possiede i requisiti di cui al suddetto articolo, avendo altresì provveduto agli adempimenti previsti al fine di conseguire la prestazione per cui è causa, come riconosciuto dallo stesso resistente che infatti per il tramite CP_1 dell'Agenzia INPS di Locri, preso atto altresì dell'dell'invio del modello Hand/Agr -SR 12, a mezzo
PEC del 23.05.2022 ha confermato la definizione concernente la prestazione (doc. 9).
In precedenza, la stessa Agenzia INPS di Locri, risulta aver riscontrato la domanda amministrativa della ricorrente dando conto dell'accoglimento della stessa e della sussistenza dei relativi requisiti previsti ai fini dell'indennità per congedo straordinario richiesta (docc. 1,2 e 6).
Sul punto merita anche precisare che trattandosi di lavoratrice agricola a tempo indeterminato,
l'erogazione dell'indennità richiesta e degli accessori di legge è demandata direttamente all'INPS, non essendo prevista in tale specifica ipotesi l'anticipazione da parte del datore del datore di lavoro
(v. circolare n. 64/2001 INPS).
Per come emerge dalle risultanze documentali in atti, l'indennità in questione non è stata ad oggi corrisposta alla ricorrente, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento ritenendo condivisibile e correttamente predisposto altresì il conteggio di cui al ricorso introduttivo al fine di quantificare l'importo dovuto, rispondente ai criteri di calcolo di cui all'art. 42 D. Lgs. 151/2001, motivo per il quale si è ritenuto di don dover disporre consulenza tecnico- contabile sul punto. La domanda della ricorrente, per tutti i motivi sopra richiamati deve quindi essere accolta, anche con riferimento al diritto alla corrispondente contribuzione figurativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia dell' resistente, CP_1 dovendosi liquidare le stesse secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità e di attività istruttoria (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3475/2022, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a fruire del congedo straordinario ai sensi Parte_1 dell'art. 42, comma 5 e comma 5 ter del D. Lgs. 151/2001, con l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (agosto 2020) e con diritto al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici per il periodo 01.09.2020 al 29.04.2021;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione e corresponsione dell'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D.
Lgs. 151/2001 per la complessiva somma di € 19.679,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con rimborso altresì di quanto versato per il contributo unificato pari ad € 118,50.
Locri, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3475/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3475/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovalino Parte_1 C.F._1
Marina (RC), via Garibaldi n. 94, presso lo studio degli avv.ti Antonio Romeo e Lorenzo Mario
Zangari che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
Oggetto: congedo straordinario art. 42 D. Lgs. 151/2001 - L. 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/10/2022, deduceva: - di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato dell' in qualità di operaio idraulico forestale;
- di aver inoltrato Parte_2 all'INPS, in data 13/02/2020, istanza per congedo straordinario legge 104/1992 al fine di poter assistere in via continuativa il padre convivente portatore di handicap in situazione Persona_1 di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992; - che l'istanza veniva accolta dalla sede Inps di
Locri in data 20.04.2020; - che, in data 11/08/2020, con istanza inoltrata al datore di lavoro chiedeva di essere posta in congedo straordinario per anni due ex art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza
01.09.2021; - che il collocamento per il congedo straordinario terminava in data 29.04.2021 stante il decesso del padre disabile;
- che il datore di lavoro non provvedeva al pagamento delle mensilità a far data dall'01.09.2020 al 30.04.2021; - che in data 04.10.2021 diffidava al pagamento sia l'istituto previdenziale che il datore di lavoro;
- che in data 06.10.2021, comunicava Parte_2 che “l'indennità richiesta, deve essere corrisposta direttamente dall'Inps a seguito di domanda della ricorrente (Circ. 64/2021, punto 6, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)”; - che inoltrava nuova diffida all'INPS; - che l'Agenzia di Locri in data 14.12.2021 confermava l'accoglimento della domanda e comunicava che ai fini dell'erogazione del trattamento economico risultava necessaria la presentazione del modello HAND/Agr – SR 12 compilato;
- che il modello HAND/Agr veniva trasmesso all'Agenzia Inps di Locri in data 10.05.2022; - che in data 23.05.2022 l'Inps comunicava di provvedere alla definizione della pratica;
- che però l'INPS non liquidava le somme spettanti;
- di avere diritto alla complessiva somma pari ad € 19.679,12, corrispondente alla retribuzione mensile
(€ 2.454,89) moltiplicata per otto mensilità.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e comma Parte_1
5 ter del D. Lgs. 151/2001, con una indennità corrispondente alla retribuzione, nei suoi elementi fissi
e continuativi, relativamente all'ultima retribuzione effettivamente percepita e cioè agosto 2020, pari ad € 2.454,89 lordi per un totale complessivo di € 19.679,12; 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici per il Parte_1 periodo 01.09.2020 al 29.04.2021; 2) Condannare quindi l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione e corresponsione dell'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 per la complessiva somma di €
19.679,12, nonché al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici;
3) Condannare inoltre, l'INPS al pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati e rivalutazione monetaria, dal
01.09.2020 al soddisfo, nonchè al pagamento di tutte le spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, nonchè alle spese per contributo unificato pari ad € 118,50».
L'INPS, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio e della stessa veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 10.08.2023.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 07.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del proprio diritto a fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5 e comma 5 ter del D. Lgs. 151/2001, con la relativa indennità e contribuzione figurativa, nonché per la condanna dell' all'erogazione degli importi CP_1 dovuti a detto titolo.
Il suddetto art. 42, in particolare, prevede: “Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000 n. 53, articoli 4, comma 4-bis e 20).
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi
i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'ARTICOLO 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
((5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016 n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo
1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.))
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980 n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4 , comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53.7
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.”.
Emerge dalla documentazione allegata in atti dalla ricorrente che la stessa possiede i requisiti di cui al suddetto articolo, avendo altresì provveduto agli adempimenti previsti al fine di conseguire la prestazione per cui è causa, come riconosciuto dallo stesso resistente che infatti per il tramite CP_1 dell'Agenzia INPS di Locri, preso atto altresì dell'dell'invio del modello Hand/Agr -SR 12, a mezzo
PEC del 23.05.2022 ha confermato la definizione concernente la prestazione (doc. 9).
In precedenza, la stessa Agenzia INPS di Locri, risulta aver riscontrato la domanda amministrativa della ricorrente dando conto dell'accoglimento della stessa e della sussistenza dei relativi requisiti previsti ai fini dell'indennità per congedo straordinario richiesta (docc. 1,2 e 6).
Sul punto merita anche precisare che trattandosi di lavoratrice agricola a tempo indeterminato,
l'erogazione dell'indennità richiesta e degli accessori di legge è demandata direttamente all'INPS, non essendo prevista in tale specifica ipotesi l'anticipazione da parte del datore del datore di lavoro
(v. circolare n. 64/2001 INPS).
Per come emerge dalle risultanze documentali in atti, l'indennità in questione non è stata ad oggi corrisposta alla ricorrente, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento ritenendo condivisibile e correttamente predisposto altresì il conteggio di cui al ricorso introduttivo al fine di quantificare l'importo dovuto, rispondente ai criteri di calcolo di cui all'art. 42 D. Lgs. 151/2001, motivo per il quale si è ritenuto di don dover disporre consulenza tecnico- contabile sul punto. La domanda della ricorrente, per tutti i motivi sopra richiamati deve quindi essere accolta, anche con riferimento al diritto alla corrispondente contribuzione figurativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a ciò non ostando la contumacia dell' resistente, CP_1 dovendosi liquidare le stesse secondo i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità e di attività istruttoria (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3475/2022, disattesa ogni Parte_1 C.F._1 contraria istanza, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di a fruire del congedo straordinario ai sensi Parte_1 dell'art. 42, comma 5 e comma 5 ter del D. Lgs. 151/2001, con l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (agosto 2020) e con diritto al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici per il periodo 01.09.2020 al 29.04.2021;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla liquidazione e corresponsione dell'indennità per congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D.
Lgs. 151/2001 per la complessiva somma di € 19.679,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici;
- condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con rimborso altresì di quanto versato per il contributo unificato pari ad € 118,50.
Locri, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli