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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4774 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4774/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti LOFRESE FABIO e DE MARTINO Parte_1 LE Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Resistente
Oggetto: carta docente;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.04.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precaria, attualmente in servizio alle dipendenze del in quanto titolare Controparte_1
1 di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per i periodi e negli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo del giudizio. Lamentava di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità indicate in ricorso, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione alla parte ricorrente CP_1 dell'importo nominale di Euro 1.000,00, oltre ad interessi sino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
*
Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
03.04.2025 da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 21/10/2025
Il Giudice
UD TA
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4774/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti LOFRESE FABIO e DE MARTINO Parte_1 LE Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Resistente
Oggetto: carta docente;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.04.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precaria, attualmente in servizio alle dipendenze del in quanto titolare Controparte_1
1 di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per i periodi e negli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo del giudizio. Lamentava di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità indicate in ricorso, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione alla parte ricorrente CP_1 dell'importo nominale di Euro 1.000,00, oltre ad interessi sino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
*
Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
03.04.2025 da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 21/10/2025
Il Giudice
UD TA
2