Articolo 7 della Legge 25 luglio 1966, n. 574
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 agosto 1966
Art. 7.
Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.
Entrata in vigore il 13 agosto 1966