TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2641/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2641 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonella Cassoni, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte convenuta-
OGGETTO: NN da cosa in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: Come da note scritte del 7.10.2025
Per il convenuto: Come da note scritte del 16.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il innanzi all'intestato Ufficio, rappresentando che, Controparte_1 in data 06.09.2020, alle ore 22:00 circa, mentre stava percorrendo il marciapiede sito in , via Ariosto, con direzione viale Petrarca, era caduto CP_1 a terra a causa di una sporgenza metallica, dovuta all'errata recisione di un palo di segnaletica verticale che fuoriusciva dal piano di calpestio del marciapiede,
pagina 1 di 6 non visibile né prevedibile, e che, a seguito della caduta ,aveva riportato una frattura scomposta dell'estremità distale del radio sinistro. Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Così concludeva: “Voglial'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.o, in subordine, CP_2 dell'art. 2043 c.c.., responsabile dell'infortunio occorso a
[...]
. Parte_2 Per l'effetto, condannare il a risarcire tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti conseguenza Parte_3 del sinistro, quantificati in € 17.387,70 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto alla notifica del presente atto e successivi interessi moratori ex art. 1284 4° co. C.C. dalla notifica al saldo. Vittoria di spese di giudizio”. Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- nel merito in via principale, rigettare la domanda proposta dal Sig. Parte_1
perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque allo
[...] stato non provata per i motivi esposti in narrativa.
- in via meramente subordinata, nella denegata ed increduta ipotesi in cui dovesse essere accertata un'eventuale responsabilità da parte del CP_1 convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa, liquidare in favore dell'attore i soli eventuali importi per le voci di danno risarcibili, che fossero ritenuti dovuti a titolo risarcimento danni nella giusta misura che sarà provata e liquidata in corso di causa, il tutto comunque con la riduzione proporzionale di tutti gli importi risarcitori in ragione del concorso di colpa, quantomeno maggioritario, imputabile al medesimo ex art. 1227 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, la causa veniva rinviata all'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice veniva tuttavia disposto rinvio al 16.10.2025, anche per discussione orale. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, la causa viene quindi definita con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. La domanda è infondata.
Premesso che spetta al giudice l'identificazione dell'azione esperita attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento pagina 2 di 6 della stessa (v. per tutte Cass. civ. sent. n. 27285/2006), la prospettazione attorea e l'attribuzione sotto il profilo causale dell'accaduto ad anomalie estrinseche della pavimentazione (porzione di palo metallico che fuoriusciva dal piano di calpestio del marciapiede) inducono a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha un effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (Cass. n. 30775/2017; Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008). Tale qualificazione ha trovato definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U - Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Affinché possa operare il regime di cui all'art. 2051 c.c., occorrono dunque tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa medesima;
c) che il danno non sia stato determinato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, operando quale fattore interruttivo del nesso di causalità. La disposizione di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per le cose in custodia, non dispensa infatti il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia dal compito di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011). Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili, finendo il sinistro sostanzialmente per dipendere dal fatto dello stesso danneggiato. Infatti, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
pagina 3 di 6 dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Tutto ciò premesso, è pacifico tra le parti che il tratto di strada ove ha avuto luogo l'evento sia sottoposto alla custodia del difetta, Controparte_1 tuttavia, la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, così come sopra descritto, nulla essendo emerso nel corso dell'istruttoria sulla dinamica esatta del sinistro.
La teste sentita all'udienza del 28.05.2024, ha infatti riferito Testimone_1 del fatto storico, ovvero della caduta avvenuta sul marciapiede sito in , CP_1 via Ariosto, con direzione viale Petrarca, il giorno 06.09.2020 alle ore 22:00 circa, ma nulla ha saputo riferire sulla dinamica precisa della caduta. Quest'ultima è infatti sopraggiunta sui luoghi di causa allorché il era Pt_1 già caduto e si trovava, dolorante, a terra (cfr. quanto dichiarato da Tes_1 sul cap. 1 della memoria istruttoria di parte attrice: “cap. 1 confermo le
[...] circostanze di tempo e di luogo che mi vengono lette. Io ero presente, mi trovavo sullo stesso marciapiede percorso da . Preciso che al Parte_1 momento del sinistro io mi trovavo nella mia vettura e stavo parcheggiando su via Ariosto. Dopo essere scesa dalla macchina ho camminato sullo stesso marciapiede di e lì ho trovato l'attore per terra, con il polso dolorante. Pt_1 Era quasi in lacrime. Quando io sono arrivata l'attore era già caduto. L'attore era da solo. Oltre a me e all'attore non c'era nessun altro su quel marciapiede. L'illuminazione artificiale era presente ma non era forte. Quando io mi sono avvicinata, l'attore era a terra e si trovava accanto al moncone di un palo di ferro. Quest'ultimo aveva l'altezza di 3-4 cm. Aveva una forma arcuata. Era un arco infilato nella pavimentazione, sporgente di 3-4 c. e aveva colore grigio ferro”). Al suo fianco era inoltre presente il moncone di un palo in ferro, ma - non avendo la assistito alla caduta - non si può escludere che la stessa sia Tes_1 stata provocata da un fattore causale alternativo. D'altra parte, la citata testimone ha fornito indicazioni poco chiare e precise nel descrivere il luogo esatto della caduta. Dapprima, ha dichiarato che “il sinistro si è verificato sul marciapiede che separa una corsia dall'altra, vicino al tronco dell'albero”; subito dopo ha rettificato la deposizione, dichiarando “Anzi guardando anche le altre fotografie con il cerchio rosso, modifico quanto prima detto e preciso che il sinistro si è verificato sull'altro marciapiede laterale”, atteso che “la sporgenza metallica si trovava accanto al palo riportante il cartello con il segnale di senso unico; infine, ha ulteriormente rettificato il contenuto delle proprie dichiarazioni come pagina 4 di 6 segue: “Anzi, guardando meglio le fotografie successive modifico quanto prima detto, affermando che la sporgenza metallica si trovava lateralmente sul marciapiede ed è quella rappresentata dalle ultime due fotografie” (cfr. verbale dell'udienza del 28.05.2024). Né si potrebbero ricavare ulteriori elementi dalla deposizione della teste successivamente escussa, la quale ha affermato di non essere Testimone_2 stata presente al momento del sinistro e di essere sopraggiunta solo in seguito allorché l'attore, suo fratello, l'aveva contattata telefonicamente (cfr. quanto riferito dalla teste sentita anch'ella all'udienza del Testimone_2 28.05.2024, sul cap. 1 della memoria istruttoria dell'attore: “cap.1 io non ero presente quando si è verificato il sinistro. Mio fratello mi ha chiamata. Era il 6 settembre 2020, alle ore 22:00 circa. Io abito lì vicino e mio fratello mi ha detto di essere caduto, di essersi fatto male e mi ha chiesto di andarlo a prendere. Ho raggiunto mio fratello che si trovava sul marciapiede sinistro di via Ariosto, direzione via Petrarca. Quando io sono arrivata era già in piedi. Quando io sono arrivata c'era una signora accanto a lui che l'aveva soccorso. Non abbiamo chiamato l'ambulanza perché mio fratello ha detto che non la voleva e l'ho riaccompagnato a casa. Non l'ho accompagnato io al pronto soccorso quando è andato, se ben ricordo, il giorno seguente. ADR la strada su cui si è verificato il sinistro è illuminata artificialmente ma devo precisare che si tratta di una strada buia, perché i lampioni sono distanziati e perché ci sono luci basse. Conosco bene la strada perché è vicina a casa mia. Anche mio fratello conosceva bene quella strada perché era passato anche altre volte su quello stesso marciapiede”). Vi è dunque un'incolmabile incertezza sulla causa del sinistro, che non può essere supplita neppure in via indiziaria o presuntiva, dal momento che il marciapiede era piuttosto largo, la sporgenza metallica (quale si evince dalla documentazione fotografica) di ridotte dimensioni e, comunque, ubicata sul cordolo di cemento che delimitava il marciapiede. Non si può, pertanto, escludere che la caduta del sia stata provocata da Pt_1 un diverso fattore causale, rimasto ignoto nel corso del giudizio.
In ogni caso (e a prescindere dal suddetto profilo), ritiene il Tribunale che il sinistro avrebbe potuto essere evitato dall'attore con l'ordinaria diligenza. Le fotografie versate in atti (cfr. all. 1 e 2 alla memoria istruttoria di parte attrice) rappresentano infatti un marciapiede di ampie dimensioni, sul quale è presente una sporgenza metallica piuttosto ridotta, collocata ai margini del marciapiede;
è inoltre emerso dalla deposizione della teste sorella Pt_1 dell'istante, che quest'ultimo era perfettamente a conoscenza della particolare conformazione della strada essendovi transitato in più occasioni. Vi era, dunque, una condizione di pericolo che l'attore avrebbe agevolmente potuto evitare scegliendo un percorso alternativo. Né possono esservi dubbi circa la visibilità dell'ostacolo dal momento che l'illuminazione artificiale, per quanto ridotta, era pur sempre presente in quello specifico tratto di strada (cfr. quanto dichiarato dalla teste “la strada su Pt_1 cui si è verificato il sinistro è illuminata artificialmente ma devo precisare che si tratta di una strada buia, perché i lampioni sono distanziati e perché ci sono
pagina 5 di 6 luci basse. Conosco bene la strada perché è vicina a casa mia. Anche mio fratello conosceva bene quella strada perché era passato anche altre volte su quello stesso marciapiede”). Se ne ricava che, a prescindere dal superiore e assorbente profilo della mancanza di prova del nesso di causalità, la condotta dell'attore sembra aver avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento. Segue il rigetto della domanda attorea, senza necessità di disporre CTU medico- legale, come richiesto in udienza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, per come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali in ciò considerato: la particolare semplicità delle questioni affrontate;
l'esiguità dell'attività istruttoria svolta;
il modulo decisorio scelto, all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali nei Parte_1 confronti del che liquida in € 2.540,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Latina, 22 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2641 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonella Cassoni, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte convenuta-
OGGETTO: NN da cosa in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: Come da note scritte del 7.10.2025
Per il convenuto: Come da note scritte del 16.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il innanzi all'intestato Ufficio, rappresentando che, Controparte_1 in data 06.09.2020, alle ore 22:00 circa, mentre stava percorrendo il marciapiede sito in , via Ariosto, con direzione viale Petrarca, era caduto CP_1 a terra a causa di una sporgenza metallica, dovuta all'errata recisione di un palo di segnaletica verticale che fuoriusciva dal piano di calpestio del marciapiede,
pagina 1 di 6 non visibile né prevedibile, e che, a seguito della caduta ,aveva riportato una frattura scomposta dell'estremità distale del radio sinistro. Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Così concludeva: “Voglial'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c.o, in subordine, CP_2 dell'art. 2043 c.c.., responsabile dell'infortunio occorso a
[...]
. Parte_2 Per l'effetto, condannare il a risarcire tutti i danni, Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti conseguenza Parte_3 del sinistro, quantificati in € 17.387,70 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto alla notifica del presente atto e successivi interessi moratori ex art. 1284 4° co. C.C. dalla notifica al saldo. Vittoria di spese di giudizio”. Si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
- nel merito in via principale, rigettare la domanda proposta dal Sig. Parte_1
perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque allo
[...] stato non provata per i motivi esposti in narrativa.
- in via meramente subordinata, nella denegata ed increduta ipotesi in cui dovesse essere accertata un'eventuale responsabilità da parte del CP_1 convenuto nella causazione dell'evento per cui è causa, liquidare in favore dell'attore i soli eventuali importi per le voci di danno risarcibili, che fossero ritenuti dovuti a titolo risarcimento danni nella giusta misura che sarà provata e liquidata in corso di causa, il tutto comunque con la riduzione proporzionale di tutti gli importi risarcitori in ragione del concorso di colpa, quantomeno maggioritario, imputabile al medesimo ex art. 1227 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, la causa veniva rinviata all'udienza del 9.10.2025 per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice veniva tuttavia disposto rinvio al 16.10.2025, anche per discussione orale. A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, la causa viene quindi definita con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. La domanda è infondata.
Premesso che spetta al giudice l'identificazione dell'azione esperita attraverso l'interpretazione e la qualificazione dei fatti costitutivi dedotti a fondamento pagina 2 di 6 della stessa (v. per tutte Cass. civ. sent. n. 27285/2006), la prospettazione attorea e l'attribuzione sotto il profilo causale dell'accaduto ad anomalie estrinseche della pavimentazione (porzione di palo metallico che fuoriusciva dal piano di calpestio del marciapiede) inducono a configurare un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha un effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (Cass. n. 30775/2017; Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008). Tale qualificazione ha trovato definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno recentemente ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U - Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Affinché possa operare il regime di cui all'art. 2051 c.c., occorrono dunque tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa medesima;
c) che il danno non sia stato determinato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, operando quale fattore interruttivo del nesso di causalità. La disposizione di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per le cose in custodia, non dispensa infatti il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia dal compito di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011). Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili, finendo il sinistro sostanzialmente per dipendere dal fatto dello stesso danneggiato. Infatti, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
pagina 3 di 6 dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Tutto ciò premesso, è pacifico tra le parti che il tratto di strada ove ha avuto luogo l'evento sia sottoposto alla custodia del difetta, Controparte_1 tuttavia, la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento, così come sopra descritto, nulla essendo emerso nel corso dell'istruttoria sulla dinamica esatta del sinistro.
La teste sentita all'udienza del 28.05.2024, ha infatti riferito Testimone_1 del fatto storico, ovvero della caduta avvenuta sul marciapiede sito in , CP_1 via Ariosto, con direzione viale Petrarca, il giorno 06.09.2020 alle ore 22:00 circa, ma nulla ha saputo riferire sulla dinamica precisa della caduta. Quest'ultima è infatti sopraggiunta sui luoghi di causa allorché il era Pt_1 già caduto e si trovava, dolorante, a terra (cfr. quanto dichiarato da Tes_1 sul cap. 1 della memoria istruttoria di parte attrice: “cap. 1 confermo le
[...] circostanze di tempo e di luogo che mi vengono lette. Io ero presente, mi trovavo sullo stesso marciapiede percorso da . Preciso che al Parte_1 momento del sinistro io mi trovavo nella mia vettura e stavo parcheggiando su via Ariosto. Dopo essere scesa dalla macchina ho camminato sullo stesso marciapiede di e lì ho trovato l'attore per terra, con il polso dolorante. Pt_1 Era quasi in lacrime. Quando io sono arrivata l'attore era già caduto. L'attore era da solo. Oltre a me e all'attore non c'era nessun altro su quel marciapiede. L'illuminazione artificiale era presente ma non era forte. Quando io mi sono avvicinata, l'attore era a terra e si trovava accanto al moncone di un palo di ferro. Quest'ultimo aveva l'altezza di 3-4 cm. Aveva una forma arcuata. Era un arco infilato nella pavimentazione, sporgente di 3-4 c. e aveva colore grigio ferro”). Al suo fianco era inoltre presente il moncone di un palo in ferro, ma - non avendo la assistito alla caduta - non si può escludere che la stessa sia Tes_1 stata provocata da un fattore causale alternativo. D'altra parte, la citata testimone ha fornito indicazioni poco chiare e precise nel descrivere il luogo esatto della caduta. Dapprima, ha dichiarato che “il sinistro si è verificato sul marciapiede che separa una corsia dall'altra, vicino al tronco dell'albero”; subito dopo ha rettificato la deposizione, dichiarando “Anzi guardando anche le altre fotografie con il cerchio rosso, modifico quanto prima detto e preciso che il sinistro si è verificato sull'altro marciapiede laterale”, atteso che “la sporgenza metallica si trovava accanto al palo riportante il cartello con il segnale di senso unico; infine, ha ulteriormente rettificato il contenuto delle proprie dichiarazioni come pagina 4 di 6 segue: “Anzi, guardando meglio le fotografie successive modifico quanto prima detto, affermando che la sporgenza metallica si trovava lateralmente sul marciapiede ed è quella rappresentata dalle ultime due fotografie” (cfr. verbale dell'udienza del 28.05.2024). Né si potrebbero ricavare ulteriori elementi dalla deposizione della teste successivamente escussa, la quale ha affermato di non essere Testimone_2 stata presente al momento del sinistro e di essere sopraggiunta solo in seguito allorché l'attore, suo fratello, l'aveva contattata telefonicamente (cfr. quanto riferito dalla teste sentita anch'ella all'udienza del Testimone_2 28.05.2024, sul cap. 1 della memoria istruttoria dell'attore: “cap.1 io non ero presente quando si è verificato il sinistro. Mio fratello mi ha chiamata. Era il 6 settembre 2020, alle ore 22:00 circa. Io abito lì vicino e mio fratello mi ha detto di essere caduto, di essersi fatto male e mi ha chiesto di andarlo a prendere. Ho raggiunto mio fratello che si trovava sul marciapiede sinistro di via Ariosto, direzione via Petrarca. Quando io sono arrivata era già in piedi. Quando io sono arrivata c'era una signora accanto a lui che l'aveva soccorso. Non abbiamo chiamato l'ambulanza perché mio fratello ha detto che non la voleva e l'ho riaccompagnato a casa. Non l'ho accompagnato io al pronto soccorso quando è andato, se ben ricordo, il giorno seguente. ADR la strada su cui si è verificato il sinistro è illuminata artificialmente ma devo precisare che si tratta di una strada buia, perché i lampioni sono distanziati e perché ci sono luci basse. Conosco bene la strada perché è vicina a casa mia. Anche mio fratello conosceva bene quella strada perché era passato anche altre volte su quello stesso marciapiede”). Vi è dunque un'incolmabile incertezza sulla causa del sinistro, che non può essere supplita neppure in via indiziaria o presuntiva, dal momento che il marciapiede era piuttosto largo, la sporgenza metallica (quale si evince dalla documentazione fotografica) di ridotte dimensioni e, comunque, ubicata sul cordolo di cemento che delimitava il marciapiede. Non si può, pertanto, escludere che la caduta del sia stata provocata da Pt_1 un diverso fattore causale, rimasto ignoto nel corso del giudizio.
In ogni caso (e a prescindere dal suddetto profilo), ritiene il Tribunale che il sinistro avrebbe potuto essere evitato dall'attore con l'ordinaria diligenza. Le fotografie versate in atti (cfr. all. 1 e 2 alla memoria istruttoria di parte attrice) rappresentano infatti un marciapiede di ampie dimensioni, sul quale è presente una sporgenza metallica piuttosto ridotta, collocata ai margini del marciapiede;
è inoltre emerso dalla deposizione della teste sorella Pt_1 dell'istante, che quest'ultimo era perfettamente a conoscenza della particolare conformazione della strada essendovi transitato in più occasioni. Vi era, dunque, una condizione di pericolo che l'attore avrebbe agevolmente potuto evitare scegliendo un percorso alternativo. Né possono esservi dubbi circa la visibilità dell'ostacolo dal momento che l'illuminazione artificiale, per quanto ridotta, era pur sempre presente in quello specifico tratto di strada (cfr. quanto dichiarato dalla teste “la strada su Pt_1 cui si è verificato il sinistro è illuminata artificialmente ma devo precisare che si tratta di una strada buia, perché i lampioni sono distanziati e perché ci sono
pagina 5 di 6 luci basse. Conosco bene la strada perché è vicina a casa mia. Anche mio fratello conosceva bene quella strada perché era passato anche altre volte su quello stesso marciapiede”). Se ne ricava che, a prescindere dal superiore e assorbente profilo della mancanza di prova del nesso di causalità, la condotta dell'attore sembra aver avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento. Segue il rigetto della domanda attorea, senza necessità di disporre CTU medico- legale, come richiesto in udienza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, per come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali in ciò considerato: la particolare semplicità delle questioni affrontate;
l'esiguità dell'attività istruttoria svolta;
il modulo decisorio scelto, all'esito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali nei Parte_1 confronti del che liquida in € 2.540,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Latina, 22 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6