Articolo 2 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 1Articolo 3
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28 agosto 1985
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30 maggio 2023
Art. 2.

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione ((e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso))
Entrata in vigore il 30 maggio 2023
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