Art. 2.
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione ((e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso))
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione ((e possono esercitare le attivita' di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso))