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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 130/2025
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Il Giudice dott. AT OR,
letto il ricorso che precede, iscritto al n. RG 130/2025, proposto da Parte_1
(C.F. ) nei confronti di (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_1
); C.F._1
considerato che il ricorso monitorio ha ad oggetto un credito che scaturisce da un contratto stipulato tra professionista e consumatore;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, in relazione al criterio del foro del consumatore;
considerato che nei contratti tra professionisti e consumatori il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio la natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto della controversia anche nell'ambito dei procedimenti volti all'emissione del provvedimento di ingiunzione di pagamento e a disapplicarle di ufficio, ove ritenute vessatorie;
ritenuto, inoltre, che il dovere del giudice di disapplicazione di una clausola contrattuale abusiva possa riguardare anche soltanto “una parte del credito fatto valere”, con possibilità per il giudice di respingere parzialmente la domanda, a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun'altra modifica o revisione o integrazione;
ritenuto, infine, che dalla disamina del contratto e tenuto conto dei chiarimenti resi dal ricorrente in data 13/03/2025, il quale ha riferito di aver esclusivamente applicato interessi moratori e nessun altro onere riconducibile all'inadempimento, debba escludersi che le clausole concernenti la determinazione del tasso di interesse corrispettivo e moratorio (artt. 2 del contratto e documento di sintesi), la penale di estinzione anticipata (4 del contratto), la competenza (art. 15) presentino carattere vessatorio, in quanto non comportano un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
INGIUNGE
a , nato/a il 13/02/1972 e residente a [...], C.da Cucco n. 54, CP_1 di pagare alla ricorrente entro quaranta giorni dalla notifica Parte_1 del presente atto, la somma di € 19119,91 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano complessivamente in € 712,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
AVVERTE
il debitore della facoltà di proporre opposizione avverso il presente provvedimento nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata;
il consumatore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle restanti clausole del contratto.
Paola, 15/03/2025.
Il Giudice
AT OR
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Il Giudice dott. AT OR,
letto il ricorso che precede, iscritto al n. RG 130/2025, proposto da Parte_1
(C.F. ) nei confronti di (C.F.
[...] P.IVA_1 CP_1
); C.F._1
considerato che il ricorso monitorio ha ad oggetto un credito che scaturisce da un contratto stipulato tra professionista e consumatore;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, in relazione al criterio del foro del consumatore;
considerato che nei contratti tra professionisti e consumatori il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio la natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all'oggetto della controversia anche nell'ambito dei procedimenti volti all'emissione del provvedimento di ingiunzione di pagamento e a disapplicarle di ufficio, ove ritenute vessatorie;
ritenuto, inoltre, che il dovere del giudice di disapplicazione di una clausola contrattuale abusiva possa riguardare anche soltanto “una parte del credito fatto valere”, con possibilità per il giudice di respingere parzialmente la domanda, a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun'altra modifica o revisione o integrazione;
ritenuto, infine, che dalla disamina del contratto e tenuto conto dei chiarimenti resi dal ricorrente in data 13/03/2025, il quale ha riferito di aver esclusivamente applicato interessi moratori e nessun altro onere riconducibile all'inadempimento, debba escludersi che le clausole concernenti la determinazione del tasso di interesse corrispettivo e moratorio (artt. 2 del contratto e documento di sintesi), la penale di estinzione anticipata (4 del contratto), la competenza (art. 15) presentino carattere vessatorio, in quanto non comportano un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
INGIUNGE
a , nato/a il 13/02/1972 e residente a [...], C.da Cucco n. 54, CP_1 di pagare alla ricorrente entro quaranta giorni dalla notifica Parte_1 del presente atto, la somma di € 19119,91 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano complessivamente in € 712,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
AVVERTE
il debitore della facoltà di proporre opposizione avverso il presente provvedimento nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata;
il consumatore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle restanti clausole del contratto.
Paola, 15/03/2025.
Il Giudice
AT OR