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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3139/23 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Antonio ROMANO per delega dell'avv. Antonio
TESORO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si rimette al Giudicante in ordine alla valutazione della necessità o opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, visto l'espletamento positivo della prova per testi e degli allegati fotografici già versati in atti.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3139 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
Torino, Via Reni Guido, n. 107, c.f. elettivamente domiciliata a C.F._1
mezzo PEC in Messina, Via Nicola Scotto, n. 13, piano T, scala A, int. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio TESORO che la rappresenta e difende ATTRICE
CONTRO
fu fu fu CP_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3
fu fu Per_2 Controparte_4 Per_2 Controparte_5 Per_1 CP_6
fu fu fu
[...] Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8 Per_1 [...]
fu , , nata a [...] il [...], , nata CP_9 CP_8 CP_10 CP_11
a Taormina il 03/04/1978, nato a [...] il [...], CP_12 CP_13
nata a [...] il [...], nato in [...] il
[...] CP_14
30/11/1980, , nato in [...] il [...], , nata a [...] il CP_15 CP_16
03/04/1978, , nato a [...] il [...], Controparte_17 CP_18
, nato a [...] il [...], , nata in [...] il
[...] CP_19
14/07/1912, Fu , nata a [...] il CP_20 CP_17 CP_21
25/10/1948, nata a [...] il [...] CP_22
CONVENUTI CONTUMACI
2 TRIBUNALE di MESSINA avente per OGGETTO: declaratoria di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di fu , fu , CP_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3
fu fu fu , Per_2 Controparte_4 Per_2 Controparte_5 Per_1 Controparte_6
fu , fu fu , fu Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8 Per_1 Controparte_9
, , nata a [...] il [...], , nata a [...] il CP_8 CP_10 CP_11
03/04/1978, , nato a [...] il [...], , nata a CP_12 CP_13
RO VA il 13/01/1952, , nato in [...] il [...], CP_14 [...]
, nato in [...] il [...], , nata a [...] il [...], CP_15 CP_16 CP_17
, nato a [...] il [...], , nato a [...]
[...] CP_18
ME IA il 28/04/1903, nata in [...] il [...], CP_19 CP_20
Fu , nata a [...] il [...],
[...] CP_17 CP_21 CP_22
nata a [...] il [...], finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di
RO VA, contraddistinti al catasto terreni al foglio 34, particelle 104, 108, 133,
134 per l'intera quota e 132, 135, 178 per quota parziale.
L'attrice ha premesso di aver ereditato dai genitori e Controparte_23 CP_24
il terreno sito in c/da Cuminello, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di
[...]
RO VA al foglio 34 particelle 130, 251 e 177, in virtù di atto di divisione della comunione ereditaria con n. 146079 di repertorio e n. 17695 di raccolta, registrato a
Taormina il 20.04.2012 al n.210, che il sopradescritto terreno era stato acquistato dai in data 30.01.1979, con atto a rogito del Notaio , CP_25 Persona_3
n.86619 di repertorio, registrato a Messina il 19.02.1979 con n. 1533 vol.1364, e trascritto a
Messina il 20.02.1979 con n.3174, dall'allora proprietaria che all'atto della CP_19
compravendita non erano state inserite alcune particelle poiché invalse da alluvione e straripamento del fiume adiacente, in particolare: 1) Foglio 34 particella 133; 2) Foglio 34 particella 134 3) Foglio 34 particella 132; 4) Foglio 34 particella 135, che dopo l'acquisto 3 TRIBUNALE di MESSINA del 1979 il padre aveva provveduto a bonificare tutto il terreno Controparte_23
compresa la zona invasa dal fiume ed a recintarlo e piantumarlo delimitandone il confine con rete metallica, cancelli, ed alberi ad alto fusto piantati lungo il confine, che da allora e a tutt'oggi l'intero terreno, unitamente alle particelle oggetto di usucapione, era stato recintato e chiuso da cancelli le cui chiavi erano possedute esclusivamente da lei, che tutto il terreno, compreso di particelle mancanti nell'atto di compravendita, era rimasto nel possesso per oltre trent'anni, in maniera indisturbata, pacifica e pubblica, dei genitori e che, successivamente al decesso di questi ed alla divisione della comunione ereditaria, lei aveva continuato ad esercitare il possesso di tutto il terreno per oltre dieci anni.
Ha concluso chiedendo, appunto, la declaratoria dell'usucapione del diritto di proprietà sulle predette particelle.
Preliminarmente è necessario dichiarare la contumacia di fu , CP_1 Per_1
fu , fu fu Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_2 Controparte_4 Per_2
fu , fu , fu Controparte_5 Per_1 Controparte_6 Per_1 Controparte_7 Per_2
fu , fu , , nata a [...] il CP_8 Per_1 Controparte_9 CP_8 CP_10
10/06/1975, , nata a [...] il [...], nato a CP_11 CP_12
RO VA il 28/05/1947, , nata a [...] il [...], CP_13
, nato in [...] il [...], , nato in [...] il CP_14 CP_15
12/06/1973, , nata a [...] il [...], , nato a [...] CP_16 Controparte_17
ME IA il 02/12/1900, , nato a [...] il CP_18
28/04/1903, nata in [...] il [...], Fu , CP_19 CP_20 CP_17
nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_21 CP_22
01/01/1948 i quali, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
La domanda articolata dall'attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
In ordine alla prova della titolarità, in capo ai convenuti, del diritto di proprietà dei terreni per i quali la ha invocato la declaratoria di maturata usucapione Pt_1
osserva il Tribunale che i suddetti cespiti risultano appartenere ai convenuti sulla base della documentazione versata in atti.
In diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato 4 TRIBUNALE di MESSINA essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo, è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato, altresì, affermato dalla Corte di legittimità che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per
5 TRIBUNALE di MESSINA usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994).
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Ebbene, nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda articolata dall'attrice.
In sede di prova testimoniale la teste figlia dell'attrice, dopo aver Testimone_1
identificato i fondi per cui è causa riconoscendoli nell'estratto di mappa, nella foto satellitare e nelle altre foto a lei esibite, ha dichiarato che il fondo era stato sempre interamente recintato e chiuso da un cancello munito di lucchetto;
ha riferito che i suddetti terreni erano stati sempre nella disponibilità esclusiva della madre-odierna attrice dal 2004, ed ancor prima lo erano stati in quella dei nonni e sin da CP_24 Controparte_23
prima del 1969, confermando che questa disponibilità permane tutt'ora.
Ha confermato che da quando ha memoria i fondi erano stati sempre recintati e chiusi con un cancello munito di lucchetto le cui chiavi erano sempre rimaste nel possesso esclusivo della madre e, prima, dei nonni, e che i fondi erano stati curati e coltivati prima dai nonni e poi sino ad oggi dalla madre.
Il teste , amico di quest'ultimo genitore Testimone_2 Controparte_23
dell'attrice ha riconosciuto nelle foto e nello stralcio di mappa Parte_1
esibitagli il fondo nella disponibilità dell'attrice, pur non riuscendo ad indicarne le particelle catastali.
Ha riferito di pascolare i suoi animali in un terreno vicino al suddetto fondo sito in contrada Comunello, dal 1993 una o due volte alla settimana, e che da tale epoca il fondo 6 TRIBUNALE di MESSINA per cui è causa era rimasto ininterrottamente nella disponibilità prima di CP_23
fino agli inizi degli anni 2000, e poi della figlia, nella cui
[...] Parte_1
disponibilità il fondo era tuttora.
Ha dichiarato che il fondo era stato sempre interamente recintato e chiuso da un cancello di ferro riconosciuto nelle foto esibitegli la cui chiusura era assicurata da un catenaccio e che il fondo nel quale oggi vi sono degli ulivi, alberi da frutta, fichi d'india e pergolati di uva era stato coltivato e curato prima da e poi da Controparte_23
Parte_1
All'esito dell'istruttoria è emersa la prova di un rapporto materiale, continuato ed ultraventennale, dell'attrice con i terreni in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va Parte_1
riconosciuta titolare, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà dei terreni siti nel
Comune di RO VA, contraddistinti al catasto terreni al foglio 34, particelle
104, 108, 133, 134 per l'intera quota e 132, 135, 178 per quota parziale.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione dei convenuti alla quale era condizionata la rifusione di spese e compensi, giusta precisazione dell'attrice contenuta nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di fu , Parte_1 CP_1 Per_1 [...]
fu , fu fu CP_2 Per_1 Controparte_3 Per_2 Controparte_4 Per_2 CP_5
fu , fu , fu
[...] Per_1 Controparte_6 Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8
fu , fu , , nata a [...] il
[...] Per_1 Controparte_9 CP_8 CP_10
10/06/1975, , nata a [...] il [...], nato a CP_11 CP_12
RO VA il 28/05/1947, , nata a [...] il [...], CP_13
, nato in [...] il [...], , nato in [...] il CP_14 CP_15
7 TRIBUNALE di MESSINA 12/06/1973, , nata a [...] il [...], , nato a [...] CP_16 Controparte_17
ME IA il 02/12/1900, , nato a [...] il CP_18
28/04/1903, nata in [...] il [...], Fu , CP_19 CP_20 CP_17
nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_21 CP_22
01/01/1948
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
fu , fu , fu
[...] Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_2 CP_4
fu fu , fu ,
[...] Per_2 Controparte_5 Per_1 Controparte_6 Per_1 CP_7
fu fu , fu ,
[...] Per_2 CP_8 Per_1 Controparte_9 CP_8 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...], CP_10 CP_11
, nato a [...] il [...], , nata a [...] CP_12 CP_13
VA il 13/01/1952, , nato in [...] il [...], , CP_14 CP_15
nato in [...] il [...], , nata a [...] il [...], CP_16 CP_17
, nato a [...] il [...], , nato a [...]
[...] CP_18
ME IA il 28/04/1903, nata in [...] il [...], CP_19 [...]
, nata a [...] il [...], Controparte_26 CP_21 CP_22
nata a [...] il [...];
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1
intervenuta usucapione, del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di RO
VA, contraddistinti al catasto terreni al foglio 34, particelle 104, 108, 133, 134 per l'intera quota e 132, 135, 178 per quota parziale;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. nulla sulle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3139/23 R.G..
È comparso, per l'attrice, l'avv. Antonio ROMANO per delega dell'avv. Antonio
TESORO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si rimette al Giudicante in ordine alla valutazione della necessità o opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, visto l'espletamento positivo della prova per testi e degli allegati fotografici già versati in atti.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3139 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
Torino, Via Reni Guido, n. 107, c.f. elettivamente domiciliata a C.F._1
mezzo PEC in Messina, Via Nicola Scotto, n. 13, piano T, scala A, int. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio TESORO che la rappresenta e difende ATTRICE
CONTRO
fu fu fu CP_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3
fu fu Per_2 Controparte_4 Per_2 Controparte_5 Per_1 CP_6
fu fu fu
[...] Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8 Per_1 [...]
fu , , nata a [...] il [...], , nata CP_9 CP_8 CP_10 CP_11
a Taormina il 03/04/1978, nato a [...] il [...], CP_12 CP_13
nata a [...] il [...], nato in [...] il
[...] CP_14
30/11/1980, , nato in [...] il [...], , nata a [...] il CP_15 CP_16
03/04/1978, , nato a [...] il [...], Controparte_17 CP_18
, nato a [...] il [...], , nata in [...] il
[...] CP_19
14/07/1912, Fu , nata a [...] il CP_20 CP_17 CP_21
25/10/1948, nata a [...] il [...] CP_22
CONVENUTI CONTUMACI
2 TRIBUNALE di MESSINA avente per OGGETTO: declaratoria di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di fu , fu , CP_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3
fu fu fu , Per_2 Controparte_4 Per_2 Controparte_5 Per_1 Controparte_6
fu , fu fu , fu Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8 Per_1 Controparte_9
, , nata a [...] il [...], , nata a [...] il CP_8 CP_10 CP_11
03/04/1978, , nato a [...] il [...], , nata a CP_12 CP_13
RO VA il 13/01/1952, , nato in [...] il [...], CP_14 [...]
, nato in [...] il [...], , nata a [...] il [...], CP_15 CP_16 CP_17
, nato a [...] il [...], , nato a [...]
[...] CP_18
ME IA il 28/04/1903, nata in [...] il [...], CP_19 CP_20
Fu , nata a [...] il [...],
[...] CP_17 CP_21 CP_22
nata a [...] il [...], finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di
RO VA, contraddistinti al catasto terreni al foglio 34, particelle 104, 108, 133,
134 per l'intera quota e 132, 135, 178 per quota parziale.
L'attrice ha premesso di aver ereditato dai genitori e Controparte_23 CP_24
il terreno sito in c/da Cuminello, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di
[...]
RO VA al foglio 34 particelle 130, 251 e 177, in virtù di atto di divisione della comunione ereditaria con n. 146079 di repertorio e n. 17695 di raccolta, registrato a
Taormina il 20.04.2012 al n.210, che il sopradescritto terreno era stato acquistato dai in data 30.01.1979, con atto a rogito del Notaio , CP_25 Persona_3
n.86619 di repertorio, registrato a Messina il 19.02.1979 con n. 1533 vol.1364, e trascritto a
Messina il 20.02.1979 con n.3174, dall'allora proprietaria che all'atto della CP_19
compravendita non erano state inserite alcune particelle poiché invalse da alluvione e straripamento del fiume adiacente, in particolare: 1) Foglio 34 particella 133; 2) Foglio 34 particella 134 3) Foglio 34 particella 132; 4) Foglio 34 particella 135, che dopo l'acquisto 3 TRIBUNALE di MESSINA del 1979 il padre aveva provveduto a bonificare tutto il terreno Controparte_23
compresa la zona invasa dal fiume ed a recintarlo e piantumarlo delimitandone il confine con rete metallica, cancelli, ed alberi ad alto fusto piantati lungo il confine, che da allora e a tutt'oggi l'intero terreno, unitamente alle particelle oggetto di usucapione, era stato recintato e chiuso da cancelli le cui chiavi erano possedute esclusivamente da lei, che tutto il terreno, compreso di particelle mancanti nell'atto di compravendita, era rimasto nel possesso per oltre trent'anni, in maniera indisturbata, pacifica e pubblica, dei genitori e che, successivamente al decesso di questi ed alla divisione della comunione ereditaria, lei aveva continuato ad esercitare il possesso di tutto il terreno per oltre dieci anni.
Ha concluso chiedendo, appunto, la declaratoria dell'usucapione del diritto di proprietà sulle predette particelle.
Preliminarmente è necessario dichiarare la contumacia di fu , CP_1 Per_1
fu , fu fu Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_2 Controparte_4 Per_2
fu , fu , fu Controparte_5 Per_1 Controparte_6 Per_1 Controparte_7 Per_2
fu , fu , , nata a [...] il CP_8 Per_1 Controparte_9 CP_8 CP_10
10/06/1975, , nata a [...] il [...], nato a CP_11 CP_12
RO VA il 28/05/1947, , nata a [...] il [...], CP_13
, nato in [...] il [...], , nato in [...] il CP_14 CP_15
12/06/1973, , nata a [...] il [...], , nato a [...] CP_16 Controparte_17
ME IA il 02/12/1900, , nato a [...] il CP_18
28/04/1903, nata in [...] il [...], Fu , CP_19 CP_20 CP_17
nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_21 CP_22
01/01/1948 i quali, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
La domanda articolata dall'attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
In ordine alla prova della titolarità, in capo ai convenuti, del diritto di proprietà dei terreni per i quali la ha invocato la declaratoria di maturata usucapione Pt_1
osserva il Tribunale che i suddetti cespiti risultano appartenere ai convenuti sulla base della documentazione versata in atti.
In diritto appare opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato 4 TRIBUNALE di MESSINA essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo, è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato, altresì, affermato dalla Corte di legittimità che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per
5 TRIBUNALE di MESSINA usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994).
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sent. n. 14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
Ebbene, nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, può affermarsi la fondatezza della domanda articolata dall'attrice.
In sede di prova testimoniale la teste figlia dell'attrice, dopo aver Testimone_1
identificato i fondi per cui è causa riconoscendoli nell'estratto di mappa, nella foto satellitare e nelle altre foto a lei esibite, ha dichiarato che il fondo era stato sempre interamente recintato e chiuso da un cancello munito di lucchetto;
ha riferito che i suddetti terreni erano stati sempre nella disponibilità esclusiva della madre-odierna attrice dal 2004, ed ancor prima lo erano stati in quella dei nonni e sin da CP_24 Controparte_23
prima del 1969, confermando che questa disponibilità permane tutt'ora.
Ha confermato che da quando ha memoria i fondi erano stati sempre recintati e chiusi con un cancello munito di lucchetto le cui chiavi erano sempre rimaste nel possesso esclusivo della madre e, prima, dei nonni, e che i fondi erano stati curati e coltivati prima dai nonni e poi sino ad oggi dalla madre.
Il teste , amico di quest'ultimo genitore Testimone_2 Controparte_23
dell'attrice ha riconosciuto nelle foto e nello stralcio di mappa Parte_1
esibitagli il fondo nella disponibilità dell'attrice, pur non riuscendo ad indicarne le particelle catastali.
Ha riferito di pascolare i suoi animali in un terreno vicino al suddetto fondo sito in contrada Comunello, dal 1993 una o due volte alla settimana, e che da tale epoca il fondo 6 TRIBUNALE di MESSINA per cui è causa era rimasto ininterrottamente nella disponibilità prima di CP_23
fino agli inizi degli anni 2000, e poi della figlia, nella cui
[...] Parte_1
disponibilità il fondo era tuttora.
Ha dichiarato che il fondo era stato sempre interamente recintato e chiuso da un cancello di ferro riconosciuto nelle foto esibitegli la cui chiusura era assicurata da un catenaccio e che il fondo nel quale oggi vi sono degli ulivi, alberi da frutta, fichi d'india e pergolati di uva era stato coltivato e curato prima da e poi da Controparte_23
Parte_1
All'esito dell'istruttoria è emersa la prova di un rapporto materiale, continuato ed ultraventennale, dell'attrice con i terreni in esame che, unitamente alla presunzione relativa di animus possidendi di cui all'art. 1141 c.c., consente di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto di proprietà.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, va Parte_1
riconosciuta titolare, per intervenuta usucapione, del diritto di proprietà dei terreni siti nel
Comune di RO VA, contraddistinti al catasto terreni al foglio 34, particelle
104, 108, 133, 134 per l'intera quota e 132, 135, 178 per quota parziale.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nulla sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione dei convenuti alla quale era condizionata la rifusione di spese e compensi, giusta precisazione dell'attrice contenuta nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di fu , Parte_1 CP_1 Per_1 [...]
fu , fu fu CP_2 Per_1 Controparte_3 Per_2 Controparte_4 Per_2 CP_5
fu , fu , fu
[...] Per_1 Controparte_6 Per_1 Controparte_7 Per_2 CP_8
fu , fu , , nata a [...] il
[...] Per_1 Controparte_9 CP_8 CP_10
10/06/1975, , nata a [...] il [...], nato a CP_11 CP_12
RO VA il 28/05/1947, , nata a [...] il [...], CP_13
, nato in [...] il [...], , nato in [...] il CP_14 CP_15
7 TRIBUNALE di MESSINA 12/06/1973, , nata a [...] il [...], , nato a [...] CP_16 Controparte_17
ME IA il 02/12/1900, , nato a [...] il CP_18
28/04/1903, nata in [...] il [...], Fu , CP_19 CP_20 CP_17
nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_21 CP_22
01/01/1948
1. accoglie la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
fu , fu , fu
[...] Per_1 Controparte_2 Per_1 Controparte_3 Per_2 CP_4
fu fu , fu ,
[...] Per_2 Controparte_5 Per_1 Controparte_6 Per_1 CP_7
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[...] Per_2 CP_8 Per_1 Controparte_9 CP_8 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...], CP_10 CP_11
, nato a [...] il [...], , nata a [...] CP_12 CP_13
VA il 13/01/1952, , nato in [...] il [...], , CP_14 CP_15
nato in [...] il [...], , nata a [...] il [...], CP_16 CP_17
, nato a [...] il [...], , nato a [...]
[...] CP_18
ME IA il 28/04/1903, nata in [...] il [...], CP_19 [...]
, nata a [...] il [...], Controparte_26 CP_21 CP_22
nata a [...] il [...];
2. per l'effetto, accerta e dichiara che è titolare, per Parte_1
intervenuta usucapione, del diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di RO
VA, contraddistinti al catasto terreni al foglio 34, particelle 104, 108, 133, 134 per l'intera quota e 132, 135, 178 per quota parziale;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
4. nulla sulle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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