TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3141 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Giuseppe Mosa e MauroVenturino, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Ester
Balduini e Simonetta De Carolis, come da procura in atti;
-parte convenuta-
NONCHE' CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Mario Costanzo, come da procura in atti;
- terzo chiamato-
E CONTRO in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesco Panni, Francesco Brasca e Tiziano Mariani, come da procura in atti;
- terzo chiamato-
FATTO E DIRITTO
1 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 rappresentando di essere stata sottoposta in data 21.04.2005 presso l'ICOT di Latina ad intervento chirurgico ortopedico finalizzato alla decompressione multilivello per laminoartrectomia e stabilizzazione L4/L5 e L5-S1 con fissatori interspinosi in Ni-Ti-. Deduceva che, a distanza di diversi mesi ed a seguito di un controllo radiografico, veniva evidenziata la rottura dei mezzi di sintesi applicati e veniva sottoposta in data 16.11.2006 ad altro intervento chirurgico, presso la medesima struttura, di “rimozione dei mezzi di sintesi interspinosi L4-L5 e L5-S1 e stabilizzazione dinamica
L4-S1”.
Allegava l'inadempimento dei sanitari che eseguirono il primo intervento e rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia al
Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione degli eventi lesivi subiti dall'attrice in occasione ed in conseguenza degli interventi chirurgici effettuati presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico
Traumatologico I.C.O.T. di Latina come sopra descritti, per le ragioni esplicate in narrativa;
2. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, prudenzialmente quantificati nella somma di € 212.851,00 a titolo di danno biologico – ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere congrua anche a mezzo di C.T.U. medico legale – oltre al danno esistenziale ed a quello morale quantificati anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo sino al saldo;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93
c.p.c.”
Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contestando nel merito le avverse deduzioni e chiedendo al Tribunale “- in via preliminare I. previo differimento dell'udienza, autorizzare a CP_1 chiamare in causa il OF. , per essere Controparte_2 garantita e manlevata da tutte le pretese avversarie, nella
2 denegata ipotesi di soccombenza;
Nel merito, in via principale rigettare la domanda attorea proposta nei confronti di CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto. In via gradata,
[...] nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, ridurre le pretese risarcitorie della Sig.ra
[...]
nei limiti in cui sarà data prova dei danni Parte_1 subiti ed accertato e dichiarato che la responsabilità dei danni lamentati dall'attrice è ascrivibile al OF. CP_2
, condannare il medesimo a pagare quanto
[...] eventualmente dovuto alla Sig.ra manlevando Parte_1 da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole CP_1 dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine al pagamento delle spese e compensi professionali.”.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 attoreo e l'illegittimità della richiesta di manleva in considerazione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della struttura sanitaria convenuta. Contestava nel merito la domanda ritenuta infondata e non provata e così concludeva
“Voglia l'ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, 1) in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni Assicuratrice;
2) in via principale, nel merito respingere la domanda principale perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti nel presente atto;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro del OF.
con all'epoca dell'occorso e, per CP_2 CP_1
l'effetto, dichiarare l'esistenza - a carico della - CP_1 dell'obbligo di rispondere dell'eventuale danno riconosciuto all'attore; Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Autorizzata anche la seconda chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3
l'infondatezza della domanda attorea e l'inoperatività della copertura assicurativa per effetto del rapporto di lavoro subordinato che legava il medico assicurato alla struttura
3 ospedaliera. Rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla SI in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto.
2 - In via di primo subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'azione risarcitoria promossa dalla SI rigettare le domande proposte verso il Parte_1
OF. per la prescrizione di ogni diritto - sia CP_2 risarcitorio diretto (in ipotesi di estensione da parte dell'attrice delle domande proposte verso la che di CP_1 rivalsa (in ipotesi di non estensione).
3 - In via di ulteriore subordine, accertata la natura sostanziale di rapporto di lavoro dipendente del rapporto in essere tra il OF. e la all'epoca della CP_2 CP_1 vicenda clinica della SI e quindi accertato Parte_1
l'obbligo della di stipulare una polizza di CP_1 assicurazione della responsabilità civile verso terzi operante anche a favore dei medici propri di-pendenti, e dunque pure dello stesso OF. , dichiarare la non operatività, in CP_2 concreto, rispetto al presente sinistro, della copertura assicurativa prestata da con la Polizza Controparte_3
a favore del OF. ai sensi dell'art. 16, 3° comma, CP_2 delle condizioni generali, ciò sia con riferimento all'azione risarcitoria promossa dalla SI - in ipotesi di Parte_1 estensione da parte dell'attrice delle domande proposte verso la – che con riguardo alla domanda di rivalsa CP_1 proposta dalla stessa CP_1
4 - In via di estremo subordine, per la denegata duplice ipotesi di ritenuta responsabilità risarcitoria del OF. non- CP_2 ché di operatività, rispetto ad essa, della copertura assicurativa prestata da , Controparte_3
4a – da un lato, con riferimento ai danni risarcibili alla SI previo accertamento del danno diretta- Parte_1 mente e immediatamente riconducibile alla condotta illecita del OF. , condannare lo stesso OF. a CP_2 CP_2 pagare, o direttamente all'attrice in ipotesi di sua estensione delle domande proposte verso la ed in solido con CP_1
4 quest'ultima, o alla in via di rivalsa, la somma così CP_1 determinata a titolo di risarcimento del danno;
4b – dall'altro lato, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal OF. verso , CP_2 Controparte_3 accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizza-re
l'assicurato nei seguenti limiti:
4b1 – per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà;
4b2 - in via espressamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 3, con ripartizione pro-porzionale ex art.
1910 c.c. con la polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata dalla anche a favore dei CP_1 medici propri dipendenti, e dunque pure a favore del OF.
; CP_2
4b3 - fino alla concorrenza del massimale assicurato di €
1.000.000,00, unico per sinistro ed anno assicurativo.
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico:
- della SI , in caso di accoglimento Parte_1 delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 - in ipotesi
l'attrice non abbia dichiarato di voler espressa-mente escludere che le proprie domande si debbano estende-re al terzo chiamato dalla convenuta;
- della in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 - in ipotesi l'attrice abbia dichiarato di voler espressamente escludere che le proprie domande si debbano estendere al terzo chiamato dalla convenuta;
- del OF. in caso di accoglimento delle Controparte_2 conclusioni di cui al precedente punto 3.”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta ctu medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario ed all'udienza del 22.10.2024 la causa è stata
5 trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da terzo Controparte_2 chiamato.
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere ed il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Affinché possa dirsi integrato il vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2908 del
27/02/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6501 del 07/05/2002). Nel caso di specie dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata emergono con sufficiente chiarezza le ragioni di doglianza della parte attrice e le richieste formulate nei confronti di parte convenuta: viene descritto lo svolgimento dei fatti di causa (secondo la ricostruzione di parte), viene allegato il danno sofferto, si formula nelle conclusioni la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in base alla ricostruzione di parte attrice. Dall'esame degli scritti difensivi sia della parte convenuta che del terzo, inoltre, emerge che gli stessi hanno svolto analitiche e puntuali controdeduzioni rispetto alla domanda ed alle argomentazioni in fatto ed in diritto elaborate da parte attrice.
6 Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda e non risulta alcun vulnus al diritto di difesa della parte convenuta. Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Nel merito la domanda non è fondata.
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame.
Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti oggetto di causa si riferiscono alle prestazioni sanitarie rese in relazione ad un intervento chirurgico a cui l'attrice fu sottoposta in data 21.04.2005, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che all'art. 7, terzo comma, dispone: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.” Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale.
“L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 589 del
22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004).
Analogamente era riconosciuta la natura contrattuale della struttura sanitaria in esecuzione del cd. contratto di spedalità.
7 In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ratione temporis vigenti, considerata l'epoca di verificazione dei fatti di causa e degli eventi dannosi, occorre inquadrare nell'alveo della responsabilità contrattuale la condotta dei convenuti e dei terzi chiamati e delibare la fondatezza delle domande risarcitorie, tenendo conto della relativa ripartizione degli oneri probatori.
Tanto premesso, è opportuno chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143;
20 ottobre 2015, n. 21177).
Risultano infatti definitamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità i seguenti principi di diritto: “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti
d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico(…)L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa
a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere”.
8 “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.”
(cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del
15/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21090 del 19/10/2015; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007).
In tema di responsabilità medico sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno
(aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura.
Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.
Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del "più probabile che non" (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del
15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Analizzando il caso di specie e la documentazione medica allegata, si rileva innanzitutto come a causa della spondolistesi, in data 21.04.2005 l'attrice si sottopose ad in
9 intervento chirurgico di “decompressione multilivello per laminoartotromia e stabilizzazione L4-L5 e L5-S1 cofissatori interspinosi in NI-Ti” presso l'ospedale Icot di Latina.
Non c'è inoltre contestazione tra le parti e, in ogni caso, vi è in atti adeguata documentazione medica in ordine al complessivo iter clinico, nonché alla circostanza che a seguito di un ulteriore controllo eseguito con RX della colonna, in data
30.03.2006, veniva evidenziata la rottura del mezzo di sintesi applicato tra le spinose L4 e L5. A seguito di tale controllo la veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico Parte_1 diretto alla “rimozione dei mezzi di sintesi interspinosi ed impianto di artrodesi dinamica peduncolare L4-L5-S1” presso la medesima struttura sanitaria e la medesima equipe del medico chirurgo OF. . CP_2
In primo luogo la condotta inadempiente attribuita da parte attrice alla convenuta consiste nell'aver eseguito CP_1 in modo imperito, negligente e imprudente il primo intervento di applicazione di mezzi di sintesi metallici elastici interspinosi L4-L5 e L5-S1, la cui successiva rottura dovrebbe ritenersi imputabile, secondo le prospettazioni attoree, all'inidoneità delle protesi istallate, all'errata esecuzione degli interventi chirurgici ed, infine, all'omesso controllo circa la stabilità, la tenuta e l'efficacia della sintesi metallica applicata.
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Si condividono le valutazioni del perito medico-legale, perché adeguatamente motivate, aderenti ai fatti storici rappresentati dalla parte attrice e documentati in atti, prive di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnico-scientifica.
Il ctu ha innanzitutto descritto il quadro clinico dell'attrice. Al momento dell'accesso all'ospedale Icot di Latina la paziente presentava lombosciatalgia cronica e difficoltà allo stazionamento ortostatico;
era quindi sottoposta ad intervento
“di decompressione multilivello per laminoartrectomia e stabilizzazione L4/L5 e L5-S1 con fissatori interspinosi in Ni-
Ti”.
10 Il ctu ha evidenziato l'idoneità del primo intervento rispetto al quadro clinico dell'attrice; ha in particolare definito “il primo intervento effettuato in maniera appropriata al quadro anatomo-patologico”.
Il ctu ha inoltre valutato corretta la diagnosi e corrispondente alle leges artis la scelta del trattamento chirurgico e, nel dettaglio, corretta la decisione del chirurgo operatore di eseguire detto intervento con decompressione multilivello per laminoartrectomia e stabilizzazione L4/L5 e L5-S1 con fissatori interspinosi in Ni-Ti.
Ritiene il Tribunale che siano condivisibili - per le ragioni sopra esposte - le valutazioni del ctu, secondo cui “l'intervento era indicato e correttamente eseguito, l'assistenza pre e post operatoria è stata adeguata” e che “ il sanitario ha osservato le linee guida”.
Occorre dunque chiedersi se la rottura del distrattore interspinoso posizionato con il primo intervento e la necessità del secondo intervento siano state cagionate da azione colposa dei medici e se una diversa condotta di questi ultimi avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose del secondo intervento.
Quanto al primo profilo, si richiamano le valutazioni del ctu, secondo cui “il distrattore impiantato nel primo intervento non ha retto alla instabilità prodotta dalla laminoartrectomia, quindi il giusto intento dei sanitari di non irrigidire il rachide, ma di mantenere una certa elasticità con l'impianto dello spaziatore interspinoso, non ha dato i frutti sperati visto la rottura dello stesso, condizione che certamente può avverarsi”. L'evento lesivo oggetto di causa, pertanto, integra una delle possibili complicazioni dell'intervento chirurgico.
È utile sul punto richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della
"preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del
"più probabile che non") - implica una valutazione della
11 idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12516 del 17/06/2016). In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20806 del 29/09/2009).
Ne consegue che nel caso di specie, la rottura dei distrattori impiantati non può attribuirsi alla condotta imperita dei sanitari che eseguirono il primo intervento, ma ad una possibile complicazione, causa esclusiva dell'evento dannoso, della cui possibile verificazione – peraltro - la paziente era stata resa edotta secondo quanto emerge dalla documentazione medica prodotta.
Quanto al secondo profilo, il ctu ha evidenziato come i sanitari con il primo intervento abbiano voluto stabilizzare in maniera dinamica il tratto di colonna lombare interessato dalla patologia, al fine di mantenere elasticità con l'impianto dello spaziatore interspinoso. Tuttavia, per cause estrinseche, il distrattore impiantato non ha retto all'instabilità prodotta dalla laminoartrectomia. Si è reso quindi necessario un secondo intervento per la revisione definiva e la stabilizzazione dello spazio L4-L5,L5-S1, con viti peduncolari e barre.
12 In conclusione, alla luce delle precedenti valutazioni, tenuto conto della correttezza nella scelta della tipologia del primo intervento chirurgico, della tecnica scelta per la esecuzione in relazione al quadro clinico della paziente, delle concrete modalità di esecuzione, della insorgenza di complicazioni conseguenti alla rottura dell'impianto spaziatore interspinoso alla condotta dei sanitari, e della risolutiva esecuzione del secondo intervento, conclude il Tribunale che il danno lamentato dalla attrice non sia eziologicamente imputabile a condotta negligente, imprudente o imperita dei sanitari che ebbero in cura l'attrice, e che con elevata probabilità sia imputabile non ad errore nella esecuzione dell'intervento chirurgico, ma ad una complicanza dell'intervento.
La domanda risarcitoria, pertanto, non può essere accolta, non essendovi prova del nesso eziologico tra il danno lamentato e la condotta attiva e omissiva dei sanitari.
Per quanto riguarda l'ulteriore allegazione mossa da parte attrice ed attinente al cd. consenso informato si ritiene che la domanda risarcitoria sia, anche sotto tale profilo, infondata nel merito.
Si osserva che in materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti -rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica- pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015; Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 16503 del 05/07/2017). Inoltre, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del
13 paziente, grava sul medico l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligo informativo preventivo. Nel caso in cui tale prova non venga fornita, è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l'ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui invece il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile ex ante, nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria. In quest'ultimo caso, ai fini dell'accertamento del danno, graverà sul paziente l'onere della prova, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24074 del
13/10/2017).
Nel caso di specie parte attrice non ha allegato in modo specifico né ha provato la sussistenza di un alcun vulnus al diritto all'autodeterminazione della paziente né è stato dedotto che, se l'attrice avesse saputo esattamente le percentuali medie di verificazione della rottura degli stabilizzatori quale conseguenza dell'intervento, non si sarebbe sottoposta a detto intervento.
In merito al consenso informato, inoltre, il ctu ha precisato che l'attrice “Ha avuto modo di considerare quanto gli è stato proposto e quanto gli è stato fatto firmare ai fini del consenso all'intervento sia nel primo che nel secondo trattamento”.
Ne deriva che la domanda risarcitoria non è fondata e non può essere accolta.
Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento delle domande avanzate dal convenuto e dai terzi chiamati in giudizio.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
14 Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità dei fatti oggetto di accertamento e delle oggettive difficoltà di dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotta attiva o omissiva del personale sanitario e l'evento lesivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta le domande;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 13.02.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3141 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Giuseppe Mosa e MauroVenturino, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Ester
Balduini e Simonetta De Carolis, come da procura in atti;
-parte convenuta-
NONCHE' CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Mario Costanzo, come da procura in atti;
- terzo chiamato-
E CONTRO in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesco Panni, Francesco Brasca e Tiziano Mariani, come da procura in atti;
- terzo chiamato-
FATTO E DIRITTO
1 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 rappresentando di essere stata sottoposta in data 21.04.2005 presso l'ICOT di Latina ad intervento chirurgico ortopedico finalizzato alla decompressione multilivello per laminoartrectomia e stabilizzazione L4/L5 e L5-S1 con fissatori interspinosi in Ni-Ti-. Deduceva che, a distanza di diversi mesi ed a seguito di un controllo radiografico, veniva evidenziata la rottura dei mezzi di sintesi applicati e veniva sottoposta in data 16.11.2006 ad altro intervento chirurgico, presso la medesima struttura, di “rimozione dei mezzi di sintesi interspinosi L4-L5 e L5-S1 e stabilizzazione dinamica
L4-S1”.
Allegava l'inadempimento dei sanitari che eseguirono il primo intervento e rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia al
Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione degli eventi lesivi subiti dall'attrice in occasione ed in conseguenza degli interventi chirurgici effettuati presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico
Traumatologico I.C.O.T. di Latina come sopra descritti, per le ragioni esplicate in narrativa;
2. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, prudenzialmente quantificati nella somma di € 212.851,00 a titolo di danno biologico – ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice dovesse ritenere congrua anche a mezzo di C.T.U. medico legale – oltre al danno esistenziale ed a quello morale quantificati anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo sino al saldo;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93
c.p.c.”
Si costituiva in giudizio in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contestando nel merito le avverse deduzioni e chiedendo al Tribunale “- in via preliminare I. previo differimento dell'udienza, autorizzare a CP_1 chiamare in causa il OF. , per essere Controparte_2 garantita e manlevata da tutte le pretese avversarie, nella
2 denegata ipotesi di soccombenza;
Nel merito, in via principale rigettare la domanda attorea proposta nei confronti di CP_1 perché infondata in fatto ed in diritto. In via gradata,
[...] nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, ridurre le pretese risarcitorie della Sig.ra
[...]
nei limiti in cui sarà data prova dei danni Parte_1 subiti ed accertato e dichiarato che la responsabilità dei danni lamentati dall'attrice è ascrivibile al OF. CP_2
, condannare il medesimo a pagare quanto
[...] eventualmente dovuto alla Sig.ra manlevando Parte_1 da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole CP_1 dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine al pagamento delle spese e compensi professionali.”.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 attoreo e l'illegittimità della richiesta di manleva in considerazione del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della struttura sanitaria convenuta. Contestava nel merito la domanda ritenuta infondata e non provata e così concludeva
“Voglia l'ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, 1) in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni Assicuratrice;
2) in via principale, nel merito respingere la domanda principale perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti nel presente atto;
4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro del OF.
con all'epoca dell'occorso e, per CP_2 CP_1
l'effetto, dichiarare l'esistenza - a carico della - CP_1 dell'obbligo di rispondere dell'eventuale danno riconosciuto all'attore; Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Autorizzata anche la seconda chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_3
l'infondatezza della domanda attorea e l'inoperatività della copertura assicurativa per effetto del rapporto di lavoro subordinato che legava il medico assicurato alla struttura
3 ospedaliera. Rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla SI in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto.
2 - In via di primo subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'azione risarcitoria promossa dalla SI rigettare le domande proposte verso il Parte_1
OF. per la prescrizione di ogni diritto - sia CP_2 risarcitorio diretto (in ipotesi di estensione da parte dell'attrice delle domande proposte verso la che di CP_1 rivalsa (in ipotesi di non estensione).
3 - In via di ulteriore subordine, accertata la natura sostanziale di rapporto di lavoro dipendente del rapporto in essere tra il OF. e la all'epoca della CP_2 CP_1 vicenda clinica della SI e quindi accertato Parte_1
l'obbligo della di stipulare una polizza di CP_1 assicurazione della responsabilità civile verso terzi operante anche a favore dei medici propri di-pendenti, e dunque pure dello stesso OF. , dichiarare la non operatività, in CP_2 concreto, rispetto al presente sinistro, della copertura assicurativa prestata da con la Polizza Controparte_3
a favore del OF. ai sensi dell'art. 16, 3° comma, CP_2 delle condizioni generali, ciò sia con riferimento all'azione risarcitoria promossa dalla SI - in ipotesi di Parte_1 estensione da parte dell'attrice delle domande proposte verso la – che con riguardo alla domanda di rivalsa CP_1 proposta dalla stessa CP_1
4 - In via di estremo subordine, per la denegata duplice ipotesi di ritenuta responsabilità risarcitoria del OF. non- CP_2 ché di operatività, rispetto ad essa, della copertura assicurativa prestata da , Controparte_3
4a – da un lato, con riferimento ai danni risarcibili alla SI previo accertamento del danno diretta- Parte_1 mente e immediatamente riconducibile alla condotta illecita del OF. , condannare lo stesso OF. a CP_2 CP_2 pagare, o direttamente all'attrice in ipotesi di sua estensione delle domande proposte verso la ed in solido con CP_1
4 quest'ultima, o alla in via di rivalsa, la somma così CP_1 determinata a titolo di risarcimento del danno;
4b – dall'altro lato, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal OF. verso , CP_2 Controparte_3 accertare essere la Compagnia tenuta ad indennizza-re
l'assicurato nei seguenti limiti:
4b1 – per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà;
4b2 - in via espressamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 3, con ripartizione pro-porzionale ex art.
1910 c.c. con la polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata dalla anche a favore dei CP_1 medici propri dipendenti, e dunque pure a favore del OF.
; CP_2
4b3 - fino alla concorrenza del massimale assicurato di €
1.000.000,00, unico per sinistro ed anno assicurativo.
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico:
- della SI , in caso di accoglimento Parte_1 delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 - in ipotesi
l'attrice non abbia dichiarato di voler espressa-mente escludere che le proprie domande si debbano estende-re al terzo chiamato dalla convenuta;
- della in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 - in ipotesi l'attrice abbia dichiarato di voler espressamente escludere che le proprie domande si debbano estendere al terzo chiamato dalla convenuta;
- del OF. in caso di accoglimento delle Controparte_2 conclusioni di cui al precedente punto 3.”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta ctu medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario ed all'udienza del 22.10.2024 la causa è stata
5 trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da terzo Controparte_2 chiamato.
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere ed il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
Affinché possa dirsi integrato il vizio di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2908 del
27/02/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6501 del 07/05/2002). Nel caso di specie dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata emergono con sufficiente chiarezza le ragioni di doglianza della parte attrice e le richieste formulate nei confronti di parte convenuta: viene descritto lo svolgimento dei fatti di causa (secondo la ricostruzione di parte), viene allegato il danno sofferto, si formula nelle conclusioni la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in base alla ricostruzione di parte attrice. Dall'esame degli scritti difensivi sia della parte convenuta che del terzo, inoltre, emerge che gli stessi hanno svolto analitiche e puntuali controdeduzioni rispetto alla domanda ed alle argomentazioni in fatto ed in diritto elaborate da parte attrice.
6 Risultano pertanto sufficientemente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda e non risulta alcun vulnus al diritto di difesa della parte convenuta. Per tali ragioni si ritiene che l'eccezione preliminare non meriti accoglimento.
Nel merito la domanda non è fondata.
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame.
Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti oggetto di causa si riferiscono alle prestazioni sanitarie rese in relazione ad un intervento chirurgico a cui l'attrice fu sottoposta in data 21.04.2005, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che all'art. 7, terzo comma, dispone: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.” Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale.
“L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 589 del
22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004).
Analogamente era riconosciuta la natura contrattuale della struttura sanitaria in esecuzione del cd. contratto di spedalità.
7 In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ratione temporis vigenti, considerata l'epoca di verificazione dei fatti di causa e degli eventi dannosi, occorre inquadrare nell'alveo della responsabilità contrattuale la condotta dei convenuti e dei terzi chiamati e delibare la fondatezza delle domande risarcitorie, tenendo conto della relativa ripartizione degli oneri probatori.
Tanto premesso, è opportuno chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143;
20 ottobre 2015, n. 21177).
Risultano infatti definitamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità i seguenti principi di diritto: “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti
d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico(…)L'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa
a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere”.
8 “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.”
(cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del
15/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21090 del 19/10/2015; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007).
In tema di responsabilità medico sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno
(aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura.
Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.
Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del "più probabile che non" (Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del
15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Analizzando il caso di specie e la documentazione medica allegata, si rileva innanzitutto come a causa della spondolistesi, in data 21.04.2005 l'attrice si sottopose ad in
9 intervento chirurgico di “decompressione multilivello per laminoartotromia e stabilizzazione L4-L5 e L5-S1 cofissatori interspinosi in NI-Ti” presso l'ospedale Icot di Latina.
Non c'è inoltre contestazione tra le parti e, in ogni caso, vi è in atti adeguata documentazione medica in ordine al complessivo iter clinico, nonché alla circostanza che a seguito di un ulteriore controllo eseguito con RX della colonna, in data
30.03.2006, veniva evidenziata la rottura del mezzo di sintesi applicato tra le spinose L4 e L5. A seguito di tale controllo la veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico Parte_1 diretto alla “rimozione dei mezzi di sintesi interspinosi ed impianto di artrodesi dinamica peduncolare L4-L5-S1” presso la medesima struttura sanitaria e la medesima equipe del medico chirurgo OF. . CP_2
In primo luogo la condotta inadempiente attribuita da parte attrice alla convenuta consiste nell'aver eseguito CP_1 in modo imperito, negligente e imprudente il primo intervento di applicazione di mezzi di sintesi metallici elastici interspinosi L4-L5 e L5-S1, la cui successiva rottura dovrebbe ritenersi imputabile, secondo le prospettazioni attoree, all'inidoneità delle protesi istallate, all'errata esecuzione degli interventi chirurgici ed, infine, all'omesso controllo circa la stabilità, la tenuta e l'efficacia della sintesi metallica applicata.
Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Si condividono le valutazioni del perito medico-legale, perché adeguatamente motivate, aderenti ai fatti storici rappresentati dalla parte attrice e documentati in atti, prive di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnico-scientifica.
Il ctu ha innanzitutto descritto il quadro clinico dell'attrice. Al momento dell'accesso all'ospedale Icot di Latina la paziente presentava lombosciatalgia cronica e difficoltà allo stazionamento ortostatico;
era quindi sottoposta ad intervento
“di decompressione multilivello per laminoartrectomia e stabilizzazione L4/L5 e L5-S1 con fissatori interspinosi in Ni-
Ti”.
10 Il ctu ha evidenziato l'idoneità del primo intervento rispetto al quadro clinico dell'attrice; ha in particolare definito “il primo intervento effettuato in maniera appropriata al quadro anatomo-patologico”.
Il ctu ha inoltre valutato corretta la diagnosi e corrispondente alle leges artis la scelta del trattamento chirurgico e, nel dettaglio, corretta la decisione del chirurgo operatore di eseguire detto intervento con decompressione multilivello per laminoartrectomia e stabilizzazione L4/L5 e L5-S1 con fissatori interspinosi in Ni-Ti.
Ritiene il Tribunale che siano condivisibili - per le ragioni sopra esposte - le valutazioni del ctu, secondo cui “l'intervento era indicato e correttamente eseguito, l'assistenza pre e post operatoria è stata adeguata” e che “ il sanitario ha osservato le linee guida”.
Occorre dunque chiedersi se la rottura del distrattore interspinoso posizionato con il primo intervento e la necessità del secondo intervento siano state cagionate da azione colposa dei medici e se una diversa condotta di questi ultimi avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose del secondo intervento.
Quanto al primo profilo, si richiamano le valutazioni del ctu, secondo cui “il distrattore impiantato nel primo intervento non ha retto alla instabilità prodotta dalla laminoartrectomia, quindi il giusto intento dei sanitari di non irrigidire il rachide, ma di mantenere una certa elasticità con l'impianto dello spaziatore interspinoso, non ha dato i frutti sperati visto la rottura dello stesso, condizione che certamente può avverarsi”. L'evento lesivo oggetto di causa, pertanto, integra una delle possibili complicazioni dell'intervento chirurgico.
È utile sul punto richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della
"preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del
"più probabile che non") - implica una valutazione della
11 idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12516 del 17/06/2016). In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20806 del 29/09/2009).
Ne consegue che nel caso di specie, la rottura dei distrattori impiantati non può attribuirsi alla condotta imperita dei sanitari che eseguirono il primo intervento, ma ad una possibile complicazione, causa esclusiva dell'evento dannoso, della cui possibile verificazione – peraltro - la paziente era stata resa edotta secondo quanto emerge dalla documentazione medica prodotta.
Quanto al secondo profilo, il ctu ha evidenziato come i sanitari con il primo intervento abbiano voluto stabilizzare in maniera dinamica il tratto di colonna lombare interessato dalla patologia, al fine di mantenere elasticità con l'impianto dello spaziatore interspinoso. Tuttavia, per cause estrinseche, il distrattore impiantato non ha retto all'instabilità prodotta dalla laminoartrectomia. Si è reso quindi necessario un secondo intervento per la revisione definiva e la stabilizzazione dello spazio L4-L5,L5-S1, con viti peduncolari e barre.
12 In conclusione, alla luce delle precedenti valutazioni, tenuto conto della correttezza nella scelta della tipologia del primo intervento chirurgico, della tecnica scelta per la esecuzione in relazione al quadro clinico della paziente, delle concrete modalità di esecuzione, della insorgenza di complicazioni conseguenti alla rottura dell'impianto spaziatore interspinoso alla condotta dei sanitari, e della risolutiva esecuzione del secondo intervento, conclude il Tribunale che il danno lamentato dalla attrice non sia eziologicamente imputabile a condotta negligente, imprudente o imperita dei sanitari che ebbero in cura l'attrice, e che con elevata probabilità sia imputabile non ad errore nella esecuzione dell'intervento chirurgico, ma ad una complicanza dell'intervento.
La domanda risarcitoria, pertanto, non può essere accolta, non essendovi prova del nesso eziologico tra il danno lamentato e la condotta attiva e omissiva dei sanitari.
Per quanto riguarda l'ulteriore allegazione mossa da parte attrice ed attinente al cd. consenso informato si ritiene che la domanda risarcitoria sia, anche sotto tale profilo, infondata nel merito.
Si osserva che in materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti -rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica- pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015; Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 16503 del 05/07/2017). Inoltre, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del
13 paziente, grava sul medico l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligo informativo preventivo. Nel caso in cui tale prova non venga fornita, è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l'ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui invece il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile ex ante, nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria. In quest'ultimo caso, ai fini dell'accertamento del danno, graverà sul paziente l'onere della prova, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24074 del
13/10/2017).
Nel caso di specie parte attrice non ha allegato in modo specifico né ha provato la sussistenza di un alcun vulnus al diritto all'autodeterminazione della paziente né è stato dedotto che, se l'attrice avesse saputo esattamente le percentuali medie di verificazione della rottura degli stabilizzatori quale conseguenza dell'intervento, non si sarebbe sottoposta a detto intervento.
In merito al consenso informato, inoltre, il ctu ha precisato che l'attrice “Ha avuto modo di considerare quanto gli è stato proposto e quanto gli è stato fatto firmare ai fini del consenso all'intervento sia nel primo che nel secondo trattamento”.
Ne deriva che la domanda risarcitoria non è fondata e non può essere accolta.
Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento delle domande avanzate dal convenuto e dai terzi chiamati in giudizio.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
14 Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità dei fatti oggetto di accertamento e delle oggettive difficoltà di dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotta attiva o omissiva del personale sanitario e l'evento lesivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta le domande;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 13.02.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
15