Articolo 27 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
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Versione
15 maggio 1980
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Versione
21 marzo 1981
Art. 27.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in lire 39.000.000.000. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)

La L. 20 marzo 1981, n. 78 ha disposto (con l'art. 2) che "L'autorizzazione di spesa, di cui all' articolo 27 della legge 30 aprile 1980, n. 149 , per l'assegnazione a favore dell'istituto centrale di statistica e' aumentata di L. 2.215.000.000."
Entrata in vigore il 21 marzo 1981