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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/08/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1392/2023 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Barbara Erminia Bianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rogliano, alla via Patinelli, n. 5; - attrice/opponente - CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., in virtù di Controparte_1 omparsa di risposta dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Covello in Cosenza, alla piazzetta Garibaldi, n. 25. - convenuta/opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2023 emesso dal tribunale di Cosenza.
Conclusioni delle parti Per l'attrice opponente (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo): “in via principale, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 109/2023 del 24/01/2023 per estinzione del contratto n. 56356 a seguito di intervenuta novazione e, per l'effetto, revocarlo od in via riconvenzionale condannare la società opposta alla ripetizione di Euro 929,00 a titolo di somma prelevata dal conto corrente dell'opponente e non dovuta per l'intervenuta estinzione del primo contratto n. 56356 (cedola di commissione 66321) per novazione, al quale, infatti, non seguiva alcuna consegna delle opere;
con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice”. Per la convenuta-opposta (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 17/2/2025): “In via principale e nel merito rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 109/2023 (R.G. 209/2023) emesso dal Tribunale di Cosenza il 24/01/2023 e pubblicato in pari data, ritualmente notificato in data 16/02/2022, per l'importo di € 8.634,85 oltre interessi di mora al tasso legale e spese, IVA e CPA. Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Pt_1 della somma di eressi di mora al tasso legale e, per
[...] emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende”. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2023, con il quale il tribunale di Cosenza le ha ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 8.634,85, corrispondente agli importi ancora dovuti alla data del 31/12/2018 oltre agli interessi convenzionali a titolo di saldo del finanziamento stipulato in data 23/4/2007 (per € 5.000,00) con CP_2
che ha successivamente ceduto il credito a per
[...] Controparte_1
l'acquisto presso dei volumi “Homo via Ecclesiae” e Parte_2
“Biblioteca Ioannes Paulus P.P. II” e compendio. A sostegno dell'opposizione l'attrice ha eccepito l'intervenuta estinzione del contratto stipulato con la società venditrice dei volumi sopra indicati per novazione. Infatti, successivamente alla stipulazione del menzionato contratto, in data 28/6/2007 le parti ne stipulavano un altro individuato col n. 66159, con cui l'oggetto della compravendita veniva modificato, scegliendo l'acquirente di acquistare i volumi “Mille e una notte” e “Cantico dei Cantici” in luogo di “Homo via Ecclesiae” e “Biblioteca Ioannes Paulus P.P. II” e compendio. Nella prospettazione dell'opponente l'intenzione novativa è ravvisabile non solo nell'annotazione riportata sul secondo contratto in cui si legge “la cliente restituirà le opere “Homo Via Ecclesiae e Compendio” alla consegna di “Mille e una notte” e “Cantico dei Cantici”, ma anche dalle due successive lettere trasmesse dalla venditrice in data 13/5/2008 e 16/6/2008 in cui risulta specificamente indicata la volontà delle parti di sostituire il precedente contratto relativo all'opera “Homo Via Ecclesiae e Compendio”. L'intervenuta novazione dell'originario contratto, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe determinato la definitiva estinzione dell'obbligazione gravante sull'acquirente, con conseguente infondatezza della pretesa fatta valere da In virtù della ritenuta estinzione dell'originario Controparte_1 contratto, l'opponente ha vieppiù domandato in via riconvenzionale la restituzione dell'importo di € 929,00 versato mediante il pagamento delle prime rate del finanziamento acceso con Controparte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 16/6/2023, si è costituita in giudizio la quale, premettendo di aver acquisito il credito Controparte_1 per cui è causa da mediante cessione pro soluto a seguito di Controparte_2 operazione di cartolarizzazione (con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018), ha eccepito l'insussistenza del requisito dell'animus novandi e l'impossibilità di ricavare dati certi in ordine all'intento novativo dal complesso della produzione documentale di parte opponente, con
Pagina 2 di 6 conseguente necessaria riviviscenza delle pattuizioni contrattuali contenute nell'originaria negoziazione. Ha, quindi, chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento di € 8.634,85, oltre Parte_1 interessi di mora al tasso legale. All'udienza del 26/9/2023, il giudice originariamente designato, ha disposto la trasmissione del fascicolo al presidente della prima sezione civile per l'assegnazione della causa alla seconda sezione civile, avendo essa ad oggetto un contratto di finanziamento regolato secondo le norme del t.u.b. La causa è, quindi, pervenuta sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare. Con ordinanza del 10/1/2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, reputando la causa di pronta soluzione. Con la stessa ordinanza ha assegnato i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, che è stato effettivamente esperito, anche se con esito negativo, per come si evince dal verbale del 20/7/2023 ritualmente depositato dalla convenuta. Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni davanti alla scrivente all'udienza del 28/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con decreto regolarmente comunicato ai difensori delle parti. Con ordinanza del 28/2/2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va innanzitutto osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali. Quindi spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del contratto indicato nel ricorso monitorio) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio). Nella fattispecie per cui è causa, la società opposta ha fornito la prova della propria legittimazione attiva (peraltro non contestata dagli opponenti) per avere acquistato il credito per cui è causa da mediante la Controparte_2 produzione dell'estratto della G.U. n. 143 dell'11/12/2018. Ha pure fornito la prova del fatto costitutivo del diritto, ottemperando all'onere posto a suo
Pagina 3 di 6 carico dal codice civile attraverso la produzione documentale versata in atti ed allegata al ricorso proposto in via monitoria e pertanto perfettamente utilizzabile nel giudizio di opposizione, per come stabilito dalla corte di cassazione (cfr. cass. n. 21626/2019). Pertanto, per un verso, il contratto di finanziamento stipulato in data 23/4/2007 - non specificamente contestato nella sua materialità dall'opponente e debitamente sottoscritto dalla stessa che ha finanche Pt_1 provveduto al pagamento di alcuni ratei - dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia dell'estratto conto alla data del 4/5/2022, riportando le movimentazioni integrali del rapporto dalla data della sua apertura, fornisce la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitore. Ad analoga conclusione non può giungersi con riguardo alla posizione dell'opponente, le cui doglianze non sono meritevoli d'accoglimento. E invero, risulta per tabulas che in data 23/4/2007 ha Parte_1 sottoscritto con un contratto di finanziamento per il Controparte_2 pagamento dell'importo di € 5.000,00 da versarsi a a Parte_2 titolo di corrispettivo per l'acquisto dei volumi “Homo via Ecclesiae” e “Biblioteca Ioannes Paulus P.P. II” e compendio (il cui prezzo complessivo di acquisto era pari ad € 5.350,00). Non è contestato e risulta dall'estratto conto depositato dalla società opposta che, a seguito della stipulazione del contratto, la Pt_1 ha proceduto al rimborso parziale del credito mediante il versamento di quattro ratei, per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2007 e gennaio 2008, per un totale di € 929,00. Risulta altresì che in data 28/6/2007 la ha sottoscritto con Pt_1 [...] un ulteriore accordo che prevedeva l'acquisto da parte sua dei Parte_2
e una notte” e “Cantico dei Cantici” con permuta dei volumi
“Homo via Ecclesiae” e “Biblioteca Ioannes Paulus P.P. II” e compendio precedentemente acquistati, al prezzo complessivo di € 5.000,00 derivante, per come specificato in contratto, dall'importo di € 10.750,00 (pari alla somma di € 5.900,00 + € 4.850,00 corrispondente al prezzo dei volumi “Mille e una notte” e “Cantico dei Cantici”) meno quello di € 5.350,00 (corrispondente al prezzo dei volumi “Homo via Ecclesiae” e “Biblioteca Ioannes Paulus P.P. II” e compendio) che la si era impegnata a restituire in permuta alla società venditrice. Pt_1
In un ntesto, non può fondatamente sostenersi che le parti abbiano inteso estinguere per novazione il contratto di finanziamento concluso con
Controparte_2
È dirimente a tal fine l'espresso riferimento, contenuto nel secondo contratto, alla “permuta” dei libri acquistati dalla col primo contratto: è evidente, Pt_1 infatti, che la permuta presupponeva la titolarità dei volumi in capo alla che li aveva effettivamente acquistati in virtù del primo contratto Pt_1 concluso con Se le parti avessero effettivamente voluto Parte_2
Pagina 4 di 6 estinguere il primo contratto mediante la stipulazione del secondo, la Pt_1 non avrebbe giuridicamente potuto abbattere il prezzo pattuito per i volumi di cui al secondo contratto (pari pressoché al doppio di quello stabilito per l'acquisto dei volumi di cui al primo contratto) con la permuta dei volumi acquistati col primo contratto, perché non avrebbe potuto vantarne la proprietà e, in mancanza di titolarità del diritto di proprietà dei volumi “Homo via Ecclesiae” e “Biblioteca Ioannes Paulus P.P. II” e compendio, non avrebbe potuto restituirli in permuta. È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 1552 c.c. la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. L'espresso riferimento operato alla “permuta” dei volumi “Homo via Ecclesiae” e “Compendio” impone, pertanto, di ritenere che le parti, lungi dal voler estinguere il precedente contratto di acquisto, ne abbiano invece confermato la perdurante validità ed efficacia, riconoscendo la come proprietaria dei volumi acquistati col primo contratto e, in tale Pt_1 qualità, legittimata a darli in permuta al fine di abbattere il prezzo di acquisto dei volumi acquistati col secondo contratto. E poiché la ha incontestatamente acquistato la proprietà dei primi Pt_1 volumi, che rmutato per abbattere il prezzo dei secondi, mediante l'accensione di un finanziamento con (che ha Controparte_2 successivamente ceduto il credito a , non residua alcun Controparte_1 dubbio sulla fondatezza della pretesa fatta valere dalla società finanziaria opposta. A nulla rilevano i riferimenti alla “sostituzione” del primo contratto operati nelle lettere del 13/5/2008 e 16/6/2008 e le lamentele relative alla mancata consegna dei volumi di cui al secondo contratto. E invero, pur volendo prescindere dalla circostanza che le lettere del 13/5/2008 e del 16/6/2008 sono state inviate alla da Pt_1 Parte_2
e non certo dalla società finanziaria, esse non appaiono sufficienti a
[...] sostenere la tesi della novazione, dovendosi ritenere, in virtù del principio di buona fede nell'interpretazione del contratto di cui all'art. 1366 c.c. che le parti abbiano inteso “sostituire” non il primo contratto, ma esclusivamente e mediante permuta le opere inizialmente acquistate con quelle di cui al secondo contratto. L'art. 1366 c.c. impone all'interprete di attribuire alle clausole del contratto il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle, secondo le regole della buona fede. Nel caso di specie, la circostanza che le opere acquistate col secondo contratto costassero il doppio rispetto ai volumi acquistati col primo contratto e l'espresso riferimento, a giustificazione dell'abbattimento significativo del prezzo pattuito per i secondi, alla “permuta” dei primi volumi (che – come detto – presuppone la proprietà in capo al permutante) induce univocamente a
Pagina 5 di 6 ritenere che le parti abbiano inteso esclusivamente “scambiare” mediante permuta i volumi inizialmente acquistati con altri più costosi al fine di abbattere il prezzo di acquisto, lasciando inalterati gli effetti dell'originario contratto in forza del quale la ha effettivamente acquistato, in virtù del Pt_1 principio consensualistico di cui all'art. 1376 c.c. e a prescindere dalla consegna, i volumi che ha poi deciso di ritrasferire in permuta alla società che glieli aveva venduti.
3. Conclusivamente l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale, non potendo ovviamente la ottenere la restituzione di quanto versato a Pt_1 titolo di rimborso del finanziamento concesso per l'acquisto dei volumi di cui al primo contratto, che va ritenuto valido ed efficace per le motivazioni di cui al precedente punto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite in virtù delle obiettive difficoltà riscontrate nell'interpretazione dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 109/2023 emesso da questo tribunale che dichiara definitivamente esecutivo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 26 agosto 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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