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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
17
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca IA SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, ; ; Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
; ; ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
; ; ; ;
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
; ; , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Controparte_10 Controparte_11
AN De LU, RD NE e NO IA OR, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_12
rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Fortunato, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10892/2021 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 22/12/2021.
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, gli odierni appellanti, tutti dipendenti di adibiti presso la CP_12
Metro “A” di Roma, con mansioni di Operatore di stazione e/o di operatore di gestione, rientrante nel
“personale di stazione”, hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società datrice di lavoro chiedendo l'accertamento del loro diritto a percepire il premio di produttività “V.A.P.” di cui all'Accordo Sindacale di secondo livello del 17/07/2015 e, per l'effetto, la condanna della società
resistente al pagamento della somma specificata per ognuno nelle conclusioni dei rispettivi ricorsi,
ovvero nella misura diversa ritenuta di giustizia.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti deducevano che il citato accordo sindacale aveva istituito,
sia per il personale viaggiante che per il personale di stazione, lo specifico emolumento denominato
V.A.P. (Valore Aggiunto Posizione), legato alla produttività individuale;
che tale premio, come previsto nell'Accordo, sarebbe stato corrisposto nella misura del 100% “se tutte le corse
programmate saranno state effettuate nel mese e se tutti i giorni di presenza programmata saranno stati effettivamente lavorati; che l'emolumento era stato corrisposto dalla società datrice di lavoro a tutto il personale viaggiante ma soltanto ad una parte del personale di stazione, nonostante le condizioni per ottenere il premio fossero analoghe per tutto il personale dipendente;
di non aver percepito tale premio di produttività, nonostante i lavoratori avessero correttamente e diligentemente svolto la propria attività lavorativa “per tutti i giorni di presenza programmata”, risultando integrata la condizione soggettiva di cui all'Accordo stesso.
Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo la stretta correlazione funzionale tra la rimodulazione dei turni prevista dal citato accordo e l'erogazione del V.A.P., non essendo automatico il riconoscimento del premio ma solo laddove l'azienda avesse proceduto alla detta rimodulazione,
non effettuata per gli operatori di stazione, e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
Il Tribunale di Roma ha rigettato i ricorsi riuniti e compensato le spese di lite.
Il primo giudice ha respinto le domande argomentando che: i) alla luce di una interpretazione sistematica e complessiva dell'Accordo, assunte anche sommarie informazioni dalle parti sociali, la prospettazione della parte resistente era condivisibile, come già statuito dallo stesso Tribunale con le sentenza 9828/2021 e 8949/2021, rese in identici giudizi;
ii) in tal senso deponeva la collocazione sistematica della previsione istitutiva del VAP all'interno della sezione rubricata “Esercizio metroferroviario” che disciplina proprio l'“Orario e Costruzione dei turni”, diversificati per categorie di personale;
la collocazione del VAP immediatamente dopo la previsione introduttiva per il
PERSONALE DI STAZIONE (ADDETTI ALLA STAZIONE); la circostanza che nell'ambito della rubrica VAP veniva riorganizzato l'orario e i turni delle altre specificità professionali;
iii)
l'informatore segretario regionale della UIL Trasporti Lazio che in tale qualità partecipò Tes_1
all'accordo del 15 luglio 2015, aveva riferito che il VAP era collegato ad una rimodulazione dei turni e che la stessa non era ancora intervenuta per il personale di stazione, mentre l'informatore che Tes_2
aveva negato che il VAP fosse subordinato all'adozione delle modifiche della turnistica, aveva reso dichiarazioni imprecise tanto da far ritenere che lo stesso avesse una conoscenza meno ampia ed approfondita;
iv) gli addetti di stazione, dopo l'accordo del luglio 2015, avevano continuato a percepire l'indennità di galleria che in base al medesimo Accordo avrebbe dovuto essere inglobata nel VAP, mentre ciò non era accaduto per le altre professionalità che avevano percepito il premio;
v) in conclusione riconosciuto lo stretto collegamento tra “rimodulazione oraria del servizio, riorganizzazione della prestazione ed attribuzione del premio VAP” la condotta datoriale concretizzatasi nella mancata erogazione del suddetto premio agli operatori di stazione doveva ritenersi corretta.
Avverso la detta decisione hanno proposto appello i lavoratori censurando la sentenza impugnata sulla base di due motivi di gravame: a) Errata interpretazione dell'accordo sindacale di II livello del
17/07/2015; b) Errata valutazione delle informative assunte in altro giudizio.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con i ricorsi introduttivi del giudizio.
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello non è fondato per quanto di seguito esposto. Gli odierni appellanti censurano l'interpretazione che il giudice di prime cure ha seguito, motivando per relationem riportandosi criticamente alla sentenza n. 9828/2021, anche questa appellata,
consistente in una lettura sistematica della comune volontà delle parti oltre il dato testuale, in particolare nella parte in cui ha riconosciuto la subordinazione dell'erogazione del V.A.P. ad una rivisitazione dei turni di servizio e ciclazione da applicarsi agli operatori di stazione, non prevista in alcun modo né nel testo dell'accordo sindacale né dell'allegato 2. Sostengono che le uniche condizioni poste dall'Accordo e, in particolare, dall'allegato 2, ai fini dell'erogazione del V.A.P., fossero che “1) il programma di produzione programmato sia stato completamente realizzato
(numero di corse programmate=numero di corse consuntivate)”, che “2) “il dipendente abbia
lavorato per ognuna delle giornate assegnate (numero giorni di lavoro programmati=numero giorni lavoro consuntivati)”. Contestano inoltre la valutazione del Tribunale delle informazioni rese dai due informatori (in altro analogo procedimento), avendo valorizzato le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
segretario regionale della UIL Trasporti Lazio, e considerato irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste segretario della FIT CISL Lazio Mobilità. Tes_2
I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, comune ad altre cause promosse da altri dipendenti in situazione identica a quella degli odierni appellanti, il Collegio non ha ragioni CP_12
per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoga fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. (sentenza n. 4097/2024).
Ritiene il Collegio, infatti, che il giudice di prime cure abbia correttamente interpretato le disposizioni del contratto collettivo di II livello oggetto del presente giudizio, per la cui interpretazione, in considerazione della natura privatistica della contrattazione collettiva (Cass. sent. n. 30420 del 2017),
occorre seguire i principi posti in tema di interpretazione dei contratti e, in particolare, i canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. L'art. 1362 c.c. , intitolato “Intenzione dei contranti” recita che “1.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” mentre l'art. 1363 c.c., “Interpretazione complessiva delle clausole”, statuisce che “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato la Suprema Corte (tra le tante, Ord. n.
30664/2019, in motivazione) che “nell'interpretazione del contratto …. il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362
c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, un'incoerenza con indici
esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti. In tal caso assume valore rilevante anche il
criterio logico1sistematico dell'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai
contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti.”, e più di recente
(pronuncia n. 2996 del 2023) che “In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la
comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso
letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli
(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione
della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in
uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da
ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono
elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga
conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.”
In tema di interpretazione della contrattazione collettiva, invero, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., così che occorrerà tener conto di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. sent. n. 30141
del 2022).
Così stabilito il canone ermeneutico di interpretazione del contratto, ai sensi del quale la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, ex art. 1363 c.c, (Cass. sent. n. 7927 del 2017), ritiene il Collegio che l'interpretazione data dal Tribunale è del tutto corretta.
In particolare, considerato pacifico tra le parti che per gli Operatori di non è stata attuata né Pt_3
la ciclazione né una nuova articolazione oraria, tale risultato interpretativo deriva dall'analisi complessiva dell'Accordo del 17.7.2015 sottoscritto tra l'azienda e le OO.SS. (in atti). Il testo dell'accordo sindacale del 17.7.2015 (doc. 2 fascicolo parte resistente primo grado) e dell'allegato 2
al suddetto accordo (doc. 4 fascicolo resistente primo grado), complessivamente ed unitariamente considerato, denota chiaramente la comune volontà delle parti contraenti di subordinare l'erogazione del premio VAP alla rimodulazione dell'orario di lavoro e della ciclazione del Personale di Stazione
(cui appartengono gli odierni appellati), prevedendo l'Accordo, nell'ambito della sezione dedicata all'esercizio metroferroviario, l'introduzione di una nuova articolazione dei turni di lavoro sulla base degli orari ivi indicati, nonché l'introduzione di una ciclazione articolata per tratta di linea. L'Accordo
ha poi previsto l'istituzione del premio mensile VAP (Valore Aggiunto Posizione), la cui erogazione era ovviamente connessa alla riorganizzazione della turnazione e della ciclazione, tenuto conto dell'espresso riferimento, nelle premesse generali dell'accordo, dell'impegno delle parti a confrontarsi su “modelli organizzativi da assumere a base per il riequilibrio gestionale e il miglioramento della produttività e quindi dell'efficienza operativa”, “allo scopo di individuare misure e soluzioni condivise in materia soprattutto di organizzazione del lavoro e di salario accessorio”.
L'intenzione e la finalità delle parti perseguita con la conclusione dell'Accordo, quale l'organizzazione del lavoro ai fini del miglioramento della produttività e salario accessorio, non può che portare al riconoscimento, come volontà ed intento effettivo delle parti stipulanti l'accordo, che la riorganizzazione dell'orario di lavoro e la nuova ciclazione fossero la condizione essenziale al fine di poter erogare la misura premiale oggetto di causa, al fine di perseguire il miglioramento della produttività e la qualità delle prestazioni erogate, cui il salario accessorio era finalizzato. Non può, invero, estrapolarsi dall'Accordo in esame la sola previsione relativa all'istituzione del VAP, per come effettuato dagli appellanti, dovendo il contenuto della clausola relativa a tale premio essere interpretata alla luce del contenuto delle ulteriori clausole dell'Accordo (ex art. 13623 c.c), le quali prevedono, con riferimento al personale di stazione, l'istituzione di una diversa turnazione oraria e ciclazione, al fine di raggiungere la finalità di un miglioramento della produttività e della qualità della prestazione erogata. Tale interpretazione dell'Accordo secondo la comune intenzione delle parti,
come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, è stata confermata dalla deposizione resa da (nell'ambito di altro procedimento), segretario regionale della UIL Trasporti Testimone_3
Lazio e firmatario dell'Accordo stesso, il quale ha riferito che l'istituzione del VAP per il solo settore metro-ferroviario “… presupponeva una riorganizzazione aziendale o, meglio, del lavoro in tale settore. In particolare, il VAP era ed è rapportato alla regolarità ed al rispetto del contratto di servizio volto all'implementazione delle corse. Confermo che il VAP riguardava i macchinisti e tutte le figure annesse, compresi gli operatori di stazione. Per ogni figura professionale era stata prevista una riorganizzazione del lavoro, così per esempio per i macchinisti sono stati rimodulati i turni. Anche il personale di stazione era interessato e coinvolto nel VAP ma non si è sino ad ora addivenuti ad una riorganizzazione del lavoro di tale personale ……..”. Non coerente con l'effettiva esegesi dell'Accordo, per come risultante dall'interpretazione complessiva delle clausole è, invece, il contenuto della deposizione resa da , segretario della FIT CISL e pure firmatario Testimone_4
dell'Accordo, il quale ha escluso che il premio VAP fosse subordinato all'adozione delle modifiche dei turni del personale previste dagli allegati all'accordo, pur avendo lo stesso riconosciuto che detto accordo muoveva dall'esigenza di migliorare l'efficienza e le performance relativamente al personale addetto al movimento (cui l'erogazione del premio era funzionale); di nessun rilievo, poi, è la circostanza, riferita dal teste, che il premio era stato pagato a parte del personale e non agli operatori di Stazione, tenuto conto che solo per il personale di stazione era stata introdotta dall'Accordo
l'articolazione dei turni e la ciclazione, che pacificamente è rimasta inattuata.
Non può, inoltre, non prendersi in considerazione - ai fini della corretta interpretazione dell'Accordo
- anche il comportamento posteriore tenuto dalle parti, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1362 del c.c., al fine di determinarne la comune intenzione, essendo pacifico (per come argomentato dalla società datrice di lavoro e non contestato dalle controparti) che nessuna delle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo aziendale oggetto della presente controversia abbia mai avanzato pretese o rivendicazioni di sorta in merito alla mancata erogazione del V.A.P. agli operatori di stazione, o fatto valere un'interpretazione diversa alle previsioni di cui al medesimo accordo che consentisse di prescindere dall'esecuzione delle modifiche ai turni e alle ciclazioni del personale interessato, che anzi ha continuato a prestare l'attività lavorativa secondo lo schema della turnazione preesistente. Priva di rilievo, infine, è la circostanza – dedotta dagli appellanti nell'atto di gravame - che in data 26.4.2022 è stato sottoscritto tra l' (cessionaria del ramo di azienda CP_13
destinato alla gestione delle ferrovie regionale “Roma-Ostia Lido e Roma-Viterbo”) e le n Pt_4
Accordo di Armonizzazione, in base al quale era stata prevista la corresponsione dell'indennità
mensile di produttività denominata VAP per il personale destinato ad ivi compresi gli CP_13
Operatori di Stazione, prevedendo l'art. 12 di tale accordo la conferma della corresponsione della suddetta indennità solo nei confronti dei lavoratori che già percepivano l'indennità stessa (“Si conferma, in via transitoria, la corresponsione dell'indennità mensile di produttività denominata VAP
….. per gli importi ad oggi corrisposti da ..”). (all. 3 atto di appello).
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, in considerazione della novità e della complessità della questione oggetto di causa, sono integralmente compensate tra le parti.
Deve, infine darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. m. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca IA Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
17
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca IA SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, ; ; Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
; ; ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
; ; ; ;
[...] CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
; ; , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Controparte_10 Controparte_11
AN De LU, RD NE e NO IA OR, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_12
rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Fortunato, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10892/2021 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 22/12/2021.
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, gli odierni appellanti, tutti dipendenti di adibiti presso la CP_12
Metro “A” di Roma, con mansioni di Operatore di stazione e/o di operatore di gestione, rientrante nel
“personale di stazione”, hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società datrice di lavoro chiedendo l'accertamento del loro diritto a percepire il premio di produttività “V.A.P.” di cui all'Accordo Sindacale di secondo livello del 17/07/2015 e, per l'effetto, la condanna della società
resistente al pagamento della somma specificata per ognuno nelle conclusioni dei rispettivi ricorsi,
ovvero nella misura diversa ritenuta di giustizia.
A sostegno della loro domanda i ricorrenti deducevano che il citato accordo sindacale aveva istituito,
sia per il personale viaggiante che per il personale di stazione, lo specifico emolumento denominato
V.A.P. (Valore Aggiunto Posizione), legato alla produttività individuale;
che tale premio, come previsto nell'Accordo, sarebbe stato corrisposto nella misura del 100% “se tutte le corse
programmate saranno state effettuate nel mese e se tutti i giorni di presenza programmata saranno stati effettivamente lavorati; che l'emolumento era stato corrisposto dalla società datrice di lavoro a tutto il personale viaggiante ma soltanto ad una parte del personale di stazione, nonostante le condizioni per ottenere il premio fossero analoghe per tutto il personale dipendente;
di non aver percepito tale premio di produttività, nonostante i lavoratori avessero correttamente e diligentemente svolto la propria attività lavorativa “per tutti i giorni di presenza programmata”, risultando integrata la condizione soggettiva di cui all'Accordo stesso.
Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo la stretta correlazione funzionale tra la rimodulazione dei turni prevista dal citato accordo e l'erogazione del V.A.P., non essendo automatico il riconoscimento del premio ma solo laddove l'azienda avesse proceduto alla detta rimodulazione,
non effettuata per gli operatori di stazione, e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
Il Tribunale di Roma ha rigettato i ricorsi riuniti e compensato le spese di lite.
Il primo giudice ha respinto le domande argomentando che: i) alla luce di una interpretazione sistematica e complessiva dell'Accordo, assunte anche sommarie informazioni dalle parti sociali, la prospettazione della parte resistente era condivisibile, come già statuito dallo stesso Tribunale con le sentenza 9828/2021 e 8949/2021, rese in identici giudizi;
ii) in tal senso deponeva la collocazione sistematica della previsione istitutiva del VAP all'interno della sezione rubricata “Esercizio metroferroviario” che disciplina proprio l'“Orario e Costruzione dei turni”, diversificati per categorie di personale;
la collocazione del VAP immediatamente dopo la previsione introduttiva per il
PERSONALE DI STAZIONE (ADDETTI ALLA STAZIONE); la circostanza che nell'ambito della rubrica VAP veniva riorganizzato l'orario e i turni delle altre specificità professionali;
iii)
l'informatore segretario regionale della UIL Trasporti Lazio che in tale qualità partecipò Tes_1
all'accordo del 15 luglio 2015, aveva riferito che il VAP era collegato ad una rimodulazione dei turni e che la stessa non era ancora intervenuta per il personale di stazione, mentre l'informatore che Tes_2
aveva negato che il VAP fosse subordinato all'adozione delle modifiche della turnistica, aveva reso dichiarazioni imprecise tanto da far ritenere che lo stesso avesse una conoscenza meno ampia ed approfondita;
iv) gli addetti di stazione, dopo l'accordo del luglio 2015, avevano continuato a percepire l'indennità di galleria che in base al medesimo Accordo avrebbe dovuto essere inglobata nel VAP, mentre ciò non era accaduto per le altre professionalità che avevano percepito il premio;
v) in conclusione riconosciuto lo stretto collegamento tra “rimodulazione oraria del servizio, riorganizzazione della prestazione ed attribuzione del premio VAP” la condotta datoriale concretizzatasi nella mancata erogazione del suddetto premio agli operatori di stazione doveva ritenersi corretta.
Avverso la detta decisione hanno proposto appello i lavoratori censurando la sentenza impugnata sulla base di due motivi di gravame: a) Errata interpretazione dell'accordo sindacale di II livello del
17/07/2015; b) Errata valutazione delle informative assunte in altro giudizio.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con i ricorsi introduttivi del giudizio.
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello non è fondato per quanto di seguito esposto. Gli odierni appellanti censurano l'interpretazione che il giudice di prime cure ha seguito, motivando per relationem riportandosi criticamente alla sentenza n. 9828/2021, anche questa appellata,
consistente in una lettura sistematica della comune volontà delle parti oltre il dato testuale, in particolare nella parte in cui ha riconosciuto la subordinazione dell'erogazione del V.A.P. ad una rivisitazione dei turni di servizio e ciclazione da applicarsi agli operatori di stazione, non prevista in alcun modo né nel testo dell'accordo sindacale né dell'allegato 2. Sostengono che le uniche condizioni poste dall'Accordo e, in particolare, dall'allegato 2, ai fini dell'erogazione del V.A.P., fossero che “1) il programma di produzione programmato sia stato completamente realizzato
(numero di corse programmate=numero di corse consuntivate)”, che “2) “il dipendente abbia
lavorato per ognuna delle giornate assegnate (numero giorni di lavoro programmati=numero giorni lavoro consuntivati)”. Contestano inoltre la valutazione del Tribunale delle informazioni rese dai due informatori (in altro analogo procedimento), avendo valorizzato le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
segretario regionale della UIL Trasporti Lazio, e considerato irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste segretario della FIT CISL Lazio Mobilità. Tes_2
I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
In merito alla questione oggetto del presente giudizio, comune ad altre cause promosse da altri dipendenti in situazione identica a quella degli odierni appellanti, il Collegio non ha ragioni CP_12
per discostarsi dall'indirizzo già assunto dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro con riferimento ad analoga fattispecie, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. (sentenza n. 4097/2024).
Ritiene il Collegio, infatti, che il giudice di prime cure abbia correttamente interpretato le disposizioni del contratto collettivo di II livello oggetto del presente giudizio, per la cui interpretazione, in considerazione della natura privatistica della contrattazione collettiva (Cass. sent. n. 30420 del 2017),
occorre seguire i principi posti in tema di interpretazione dei contratti e, in particolare, i canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. L'art. 1362 c.c. , intitolato “Intenzione dei contranti” recita che “1.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” mentre l'art. 1363 c.c., “Interpretazione complessiva delle clausole”, statuisce che “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato la Suprema Corte (tra le tante, Ord. n.
30664/2019, in motivazione) che “nell'interpretazione del contratto …. il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362
c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, un'incoerenza con indici
esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti. In tal caso assume valore rilevante anche il
criterio logico1sistematico dell'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai
contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti.”, e più di recente
(pronuncia n. 2996 del 2023) che “In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la
comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso
letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli
(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione
della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in
uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da
ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono
elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga
conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.”
In tema di interpretazione della contrattazione collettiva, invero, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., così che occorrerà tener conto di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. sent. n. 30141
del 2022).
Così stabilito il canone ermeneutico di interpretazione del contratto, ai sensi del quale la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, ex art. 1363 c.c, (Cass. sent. n. 7927 del 2017), ritiene il Collegio che l'interpretazione data dal Tribunale è del tutto corretta.
In particolare, considerato pacifico tra le parti che per gli Operatori di non è stata attuata né Pt_3
la ciclazione né una nuova articolazione oraria, tale risultato interpretativo deriva dall'analisi complessiva dell'Accordo del 17.7.2015 sottoscritto tra l'azienda e le OO.SS. (in atti). Il testo dell'accordo sindacale del 17.7.2015 (doc. 2 fascicolo parte resistente primo grado) e dell'allegato 2
al suddetto accordo (doc. 4 fascicolo resistente primo grado), complessivamente ed unitariamente considerato, denota chiaramente la comune volontà delle parti contraenti di subordinare l'erogazione del premio VAP alla rimodulazione dell'orario di lavoro e della ciclazione del Personale di Stazione
(cui appartengono gli odierni appellati), prevedendo l'Accordo, nell'ambito della sezione dedicata all'esercizio metroferroviario, l'introduzione di una nuova articolazione dei turni di lavoro sulla base degli orari ivi indicati, nonché l'introduzione di una ciclazione articolata per tratta di linea. L'Accordo
ha poi previsto l'istituzione del premio mensile VAP (Valore Aggiunto Posizione), la cui erogazione era ovviamente connessa alla riorganizzazione della turnazione e della ciclazione, tenuto conto dell'espresso riferimento, nelle premesse generali dell'accordo, dell'impegno delle parti a confrontarsi su “modelli organizzativi da assumere a base per il riequilibrio gestionale e il miglioramento della produttività e quindi dell'efficienza operativa”, “allo scopo di individuare misure e soluzioni condivise in materia soprattutto di organizzazione del lavoro e di salario accessorio”.
L'intenzione e la finalità delle parti perseguita con la conclusione dell'Accordo, quale l'organizzazione del lavoro ai fini del miglioramento della produttività e salario accessorio, non può che portare al riconoscimento, come volontà ed intento effettivo delle parti stipulanti l'accordo, che la riorganizzazione dell'orario di lavoro e la nuova ciclazione fossero la condizione essenziale al fine di poter erogare la misura premiale oggetto di causa, al fine di perseguire il miglioramento della produttività e la qualità delle prestazioni erogate, cui il salario accessorio era finalizzato. Non può, invero, estrapolarsi dall'Accordo in esame la sola previsione relativa all'istituzione del VAP, per come effettuato dagli appellanti, dovendo il contenuto della clausola relativa a tale premio essere interpretata alla luce del contenuto delle ulteriori clausole dell'Accordo (ex art. 13623 c.c), le quali prevedono, con riferimento al personale di stazione, l'istituzione di una diversa turnazione oraria e ciclazione, al fine di raggiungere la finalità di un miglioramento della produttività e della qualità della prestazione erogata. Tale interpretazione dell'Accordo secondo la comune intenzione delle parti,
come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, è stata confermata dalla deposizione resa da (nell'ambito di altro procedimento), segretario regionale della UIL Trasporti Testimone_3
Lazio e firmatario dell'Accordo stesso, il quale ha riferito che l'istituzione del VAP per il solo settore metro-ferroviario “… presupponeva una riorganizzazione aziendale o, meglio, del lavoro in tale settore. In particolare, il VAP era ed è rapportato alla regolarità ed al rispetto del contratto di servizio volto all'implementazione delle corse. Confermo che il VAP riguardava i macchinisti e tutte le figure annesse, compresi gli operatori di stazione. Per ogni figura professionale era stata prevista una riorganizzazione del lavoro, così per esempio per i macchinisti sono stati rimodulati i turni. Anche il personale di stazione era interessato e coinvolto nel VAP ma non si è sino ad ora addivenuti ad una riorganizzazione del lavoro di tale personale ……..”. Non coerente con l'effettiva esegesi dell'Accordo, per come risultante dall'interpretazione complessiva delle clausole è, invece, il contenuto della deposizione resa da , segretario della FIT CISL e pure firmatario Testimone_4
dell'Accordo, il quale ha escluso che il premio VAP fosse subordinato all'adozione delle modifiche dei turni del personale previste dagli allegati all'accordo, pur avendo lo stesso riconosciuto che detto accordo muoveva dall'esigenza di migliorare l'efficienza e le performance relativamente al personale addetto al movimento (cui l'erogazione del premio era funzionale); di nessun rilievo, poi, è la circostanza, riferita dal teste, che il premio era stato pagato a parte del personale e non agli operatori di Stazione, tenuto conto che solo per il personale di stazione era stata introdotta dall'Accordo
l'articolazione dei turni e la ciclazione, che pacificamente è rimasta inattuata.
Non può, inoltre, non prendersi in considerazione - ai fini della corretta interpretazione dell'Accordo
- anche il comportamento posteriore tenuto dalle parti, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1362 del c.c., al fine di determinarne la comune intenzione, essendo pacifico (per come argomentato dalla società datrice di lavoro e non contestato dalle controparti) che nessuna delle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo aziendale oggetto della presente controversia abbia mai avanzato pretese o rivendicazioni di sorta in merito alla mancata erogazione del V.A.P. agli operatori di stazione, o fatto valere un'interpretazione diversa alle previsioni di cui al medesimo accordo che consentisse di prescindere dall'esecuzione delle modifiche ai turni e alle ciclazioni del personale interessato, che anzi ha continuato a prestare l'attività lavorativa secondo lo schema della turnazione preesistente. Priva di rilievo, infine, è la circostanza – dedotta dagli appellanti nell'atto di gravame - che in data 26.4.2022 è stato sottoscritto tra l' (cessionaria del ramo di azienda CP_13
destinato alla gestione delle ferrovie regionale “Roma-Ostia Lido e Roma-Viterbo”) e le n Pt_4
Accordo di Armonizzazione, in base al quale era stata prevista la corresponsione dell'indennità
mensile di produttività denominata VAP per il personale destinato ad ivi compresi gli CP_13
Operatori di Stazione, prevedendo l'art. 12 di tale accordo la conferma della corresponsione della suddetta indennità solo nei confronti dei lavoratori che già percepivano l'indennità stessa (“Si conferma, in via transitoria, la corresponsione dell'indennità mensile di produttività denominata VAP
….. per gli importi ad oggi corrisposti da ..”). (all. 3 atto di appello).
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, in considerazione della novità e della complessità della questione oggetto di causa, sono integralmente compensate tra le parti.
Deve, infine darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. m. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma lì 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca IA Serafini dott. Guido Rosa