Articolo 104 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 103Articolo 105
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13 novembre 1960
Art. 104. Sanzioni disciplinari

Il funzionario delle carriere direttiva e di concetto e il dattilografo che violano i loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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