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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10957 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA CI, all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 18958/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il Parte_1 patrocinio degli avv.ti DA De Salvatore e Francesco Elia
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Francesca Granata CP_1
OGGETTO: Ripetizione di indebito previdenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota del 23.12.2024, con cui CP_ l' gli aveva richiesto, quale erede di , la ripetizione della somma di € 6.705,34 Parte_1 corrisposta in eccesso nel periodo 01.01.2005- 30.06.2009 sulla pensione cat. SO n. 23453010 del sig.
per ricalcolo della pensione determinato da accertamento dei redditi personali e/o del Parte_1 coniuge.
A sostegno della domanda lamentava la genericità della richiesta di ripetizione dell'indebito, priva di CP_ parametri reddituali e contabili utilizzati dall' eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione ordinaria, CP_ da applicarsi per le somme anteriori al 23.12.2014; deduceva l'insussistenza del credito per intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/91, non avendo ricevuto prima del CP_2
23.12.2024 alcuna richiesta relativa a tale indebito;
altresì deduceva l'irripetibilità dell'indebito previdenziale per motivi reddituali. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che pregiudizialmente eccepiva il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte dei Conti, rilevando che l'indebito era relativo a somme pagina 1 di 3 corrisposte al dante causa rispetto al dovuto a titolo di pensione di natura pubblica. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la richiesta di indebito al ricorrente, n.q. di erede di Parte_1
, seguiva in ordine cronologico a una serie di trattenute su pensione protrattesi dal 02/2015 al
[...]
11/2015, in esito a comunicazione RC5/S notificata al dante causa il 16/12/2014 e a precedente CP_ provvedimento di accertamento notificato il 06/11/2013; deduceva che al dante causa l' aveva inoltre notificato l'avvio del procedimento di recupero dell'indebito mediante trattenute mensili sulla pensione in godimento pari a 20% a partire dal mese di 02/2015. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti vertendosi in tema di pensione di reversibilità erogata dal FP (Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti). La questione esaminata non attiene quindi al ricalcolo della pensione di un dipendente pubblico.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero la contestazione della parte ricorrente in ordine alla genericità della richiesta deve essere condivisa, in quanto la comunicazione del 23.12.2025 non risulta chiara e completa, non contenendo le specificazioni necessarie al fine di individuare l'esistenza di un indebito. Da tale richiesta di ripetizione non è dato comprendere quale sarebbe stata la rideterminazione del trattamento CP_ pensionistico a seguito del ricalcolo operato dall' e conseguentemente la differenza in eccesso CP_ conteggiata dall'
Certamente, in applicazione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto;
ciò però presuppone la necessità che l'Istituto previdenziale, nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cass. 5 gennaio 2011, n.
198). pagina 2 di 3 Nel caso in scrutinio il provvedimento dell'istituto previdenziale appare invece del tutto generico come sopra evidenziato. CP_ Costituendosi in giudizio, l' nulla ha consentito di chiarire al riguardo, limitandosi ad affermare che la lettera di ripetizione di indebito del 23.12.2024 segue in ordine cronologico a una serie di trattenute su pensione protrattesi dal 02/2015 al 11/2015, in esito a comunicazione RC5/S notificata al dante causa il 16/12/2014 e a precedente provvedimento di accertamento notificato il 06/11/2013.
Nulla però è stato allegato sul punto dalla parte resistente. CP_ La pretesa creditoria dell' appare quindi illegittima e, conseguentemente, in accoglimento del CP_ ricorso, deve essere dichiarata l'insussistenza del debito previdenziale di cui alla nota del
23.12.2024 notificata al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE
DELL'INDEBITO COMUNICATO AL RICORRENTE CON NOTA DEL 23.12.2024. CP_1
PER L'EFFETTO DICHIARA L'IRRIPETIBILITA' DELLA SOMMA DI € 6.705,34 IVI
RICHIESTA A TITOLO DI INDEBITO.
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15% IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 29 ottobre 2025
La Giudice
DA CI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice DA CI, all'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 18958/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il Parte_1 patrocinio degli avv.ti DA De Salvatore e Francesco Elia
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Francesca Granata CP_1
OGGETTO: Ripetizione di indebito previdenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota del 23.12.2024, con cui CP_ l' gli aveva richiesto, quale erede di , la ripetizione della somma di € 6.705,34 Parte_1 corrisposta in eccesso nel periodo 01.01.2005- 30.06.2009 sulla pensione cat. SO n. 23453010 del sig.
per ricalcolo della pensione determinato da accertamento dei redditi personali e/o del Parte_1 coniuge.
A sostegno della domanda lamentava la genericità della richiesta di ripetizione dell'indebito, priva di CP_ parametri reddituali e contabili utilizzati dall' eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione ordinaria, CP_ da applicarsi per le somme anteriori al 23.12.2014; deduceva l'insussistenza del credito per intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/91, non avendo ricevuto prima del CP_2
23.12.2024 alcuna richiesta relativa a tale indebito;
altresì deduceva l'irripetibilità dell'indebito previdenziale per motivi reddituali. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l' che pregiudizialmente eccepiva il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte dei Conti, rilevando che l'indebito era relativo a somme pagina 1 di 3 corrisposte al dante causa rispetto al dovuto a titolo di pensione di natura pubblica. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che la richiesta di indebito al ricorrente, n.q. di erede di Parte_1
, seguiva in ordine cronologico a una serie di trattenute su pensione protrattesi dal 02/2015 al
[...]
11/2015, in esito a comunicazione RC5/S notificata al dante causa il 16/12/2014 e a precedente CP_ provvedimento di accertamento notificato il 06/11/2013; deduceva che al dante causa l' aveva inoltre notificato l'avvio del procedimento di recupero dell'indebito mediante trattenute mensili sulla pensione in godimento pari a 20% a partire dal mese di 02/2015. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti vertendosi in tema di pensione di reversibilità erogata dal FP (Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti). La questione esaminata non attiene quindi al ricalcolo della pensione di un dipendente pubblico.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero la contestazione della parte ricorrente in ordine alla genericità della richiesta deve essere condivisa, in quanto la comunicazione del 23.12.2025 non risulta chiara e completa, non contenendo le specificazioni necessarie al fine di individuare l'esistenza di un indebito. Da tale richiesta di ripetizione non è dato comprendere quale sarebbe stata la rideterminazione del trattamento CP_ pensionistico a seguito del ricalcolo operato dall' e conseguentemente la differenza in eccesso CP_ conteggiata dall'
Certamente, in applicazione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto;
ciò però presuppone la necessità che l'Istituto previdenziale, nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cass. 5 gennaio 2011, n.
198). pagina 2 di 3 Nel caso in scrutinio il provvedimento dell'istituto previdenziale appare invece del tutto generico come sopra evidenziato. CP_ Costituendosi in giudizio, l' nulla ha consentito di chiarire al riguardo, limitandosi ad affermare che la lettera di ripetizione di indebito del 23.12.2024 segue in ordine cronologico a una serie di trattenute su pensione protrattesi dal 02/2015 al 11/2015, in esito a comunicazione RC5/S notificata al dante causa il 16/12/2014 e a precedente provvedimento di accertamento notificato il 06/11/2013.
Nulla però è stato allegato sul punto dalla parte resistente. CP_ La pretesa creditoria dell' appare quindi illegittima e, conseguentemente, in accoglimento del CP_ ricorso, deve essere dichiarata l'insussistenza del debito previdenziale di cui alla nota del
23.12.2024 notificata al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA E DICHIARA ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE
DELL'INDEBITO COMUNICATO AL RICORRENTE CON NOTA DEL 23.12.2024. CP_1
PER L'EFFETTO DICHIARA L'IRRIPETIBILITA' DELLA SOMMA DI € 6.705,34 IVI
RICHIESTA A TITOLO DI INDEBITO.
CONDANNA L' A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE DI LITE, CP_1
CHE LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15% IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 29 ottobre 2025
La Giudice
DA CI
pagina 3 di 3