Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 47
CS
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per mancata censura della statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado

    La sentenza di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa impugnazione di alcune specifiche motivazioni del provvedimento, e tale statuizione non è stata censurata dall'appellante. L'appello si limita a riproporre i motivi del ricorso introduttivo senza confrontarsi con la sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per genericità e a-specificità dei motivi

    Il motivo d'impugnazione deve consistere nella enunciazione delle ragioni per cui la decisione è erronea, traducendosi in una critica della decisione impugnata, senza prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso. La mancata considerazione di queste comporta la nullità del motivo per inidoneità allo scopo o la sua genericità.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per carenza di interesse avverso obiter dictum

    L'appello è inammissibile per carenza di interesse in quanto avverso l’obiter dictum, che, in quanto tale, non ha portata dispositiva.

  • Rigettato
    Rigetto dell'istanza di rinvio per motivi aggiunti

    In appello, i motivi aggiunti non possono essere formulati avverso nuovi atti adottati dall’amministrazione resistente, ma solo ed esclusivamente avverso gli atti già impugnati in primo grado, come previsto dall'art. 104, ultimo comma, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 47
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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