Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026REG.PROV.COLL.
N. 02468/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2468 del 2023, proposto da AN NO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Autorità di Bacino Campania Centrale, non costituiti in giudizio;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati AN Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 05586/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. FR AR e uditi per l’appellante l’Avvocato Luisa Acampora;
preso dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.NO AN ha impugnato l’ordinanza del Comune di Napoli n. 107 dell’11 giugno 2018, con cui sono state respinte le sue istanze di condono edilizio (n. 707/8/86, 3821/04, 3822/04, 7863/95) relative ad ampliamenti e modifiche interne dell’immobile di sua proprietà in Napoli, via Petrarca 26 (subalterni 5,6 e 10, distinti da quelli dei fratelli NA RI e SI), contestando anche il verbale di sopralluogo del 2014 e altri atti istruttori e urbanistici richiamati nel provvedimento, nonché la delibera del Comitato Istituzionale del 2015 e la perimetrazione dell’Autorità di Bacino.
Il T.a.r., con sentenza n. 5586 del 2022, dopo aver precisato che gli abusi, pur non essendo automaticamente esclusi dalla sanatoria, stante la loro realizzazione in epoca antecedente alla data di adozione del P.A.I., non sono condonabili, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985, in presenza dei elevati fattori di rischio R3 e degli ulteriori elementi evidenziati nell’ordinanza impugnata, ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa impugnazione di alcune specifiche motivazioni del provvedimento (in particolare gli aspetti di incondonabilità per trasformazioni collegate al territorio, e non previste dalla legge), con condanna del ricorrente alle spese di lite. Nonostante la pronuncia di inammissibilità del ricorso, per completezza la sentenza ha esaminato i motivi – ritenendo inammissibile il primo, avente ad la omessa notifica dell’atto agli altri proprietari; infondati il secondo ed il terzo, in quanto, in assenza di una procedura ex art. 43 norme di attuazione del PAI, il provvedimento comunale era vincolato ed in quanto gli abusi sono stati perpetrati, senza titolo, in spregio a tutti termini di ultimazione delle opere di cui all’originaria domanda; destituiti di fondamento il quarto ed il quinto, visto che le osservazioni del ricorrente risultano e le pratiche di condono sono state valutate con specifiche motivazioni.
Avverso tale sentenza, l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) l’erroneità della sentenza in ordine al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata notifica dell’atto ai proprietari delle altre unità immobiliari, interessati dal provvedimento, stante la natura recettizia dell’atto e la confusione del Comune tra proprietà e pratiche edilizie diverse; 2) l’erroneità della sentenza sul secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il difetto di istruttoria, non essendosi tenuto conto che gli abusi risultano realizzati prima dell’adozione del vincolo e che l’area interessata non ricade pienamente nella perimetrazione del PSAI, che non esclude in assoluto la sanatoria per condono; 3) l’erroneità della sentenza sul secondo motivo di ricorso, non essendosi tenuto conto che il DM 28.3.1985 e la legge n. 431 del 1985 hanno introdotto un vincolo di inedificabilità assoluta temporaneo, che con la scadenza del termine è cessato, con reviviscenza della disciplina previgente, mentre l’Amministrazione, assimilando pratiche diverse, non ha valutato la compatibilità attuale delle opere con il vincolo; 4) l’erroneità della sentenza sul quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata valutazione delle osservazioni presentate, di cui si è ritenuta sufficiente la mera menzione, senza adeguata confutazione; 5) l’erroneità della sentenza sul quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto i vizi della motivazione del provvedimento impugnato, superato in modo generico.
Il Comune costituitosi ha eccepito l’inammissibilità dell’appello.
In data 11.11.2025, il ricorrente ha formulato istanza di rinvio per impugnare con motivi aggiunti la Relazione dell’Ufficio Condono, presentata dal Comune di Napoli in data 06.10.2025.
DIRITTO
2. L’istanza di rinvio formulata dall’appellante non può essere accolta, in quanto, in appello, i motivi aggiunti non possono essere formulati avverso nuovi atti adottati dall’Amministrazione resistente, ma solo ed esclusivamente avverso gli atti già impugnati in primo grado, come si desume dall’art. 104, ultimo comma, c.p.a., che espressamente circoscrive l’ambito applicativo dell’istituto.
3. L’appello è inammissibile, in quanto si limita a riproporre i motivi del ricorso introduttivo, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato i motivi del ricorso ad abundantiam, per completezza, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché non riferito a tutte le motivazioni del provvedimento impugnato. Più precisamente l’appellante non ha formulato alcuna censura avente ad oggetto la statuizione di inammissibilità del ricorso (confermata espressamente nel dispositivo) e la ragione su cui si fonda: statuizione che risulta, pertanto, passata in giudicato (in senso analogo, con riferimento al ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, Cass. civ., 11 ottobre 2022, n. 29529, allorché il giudice, dopo aver rilevato l'inammissibilità del ricorso, così privandosi della "potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali, deve ritenersi inammissibile l’appello con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta "ad abundantiam", senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi" giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato).
Del resto, il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass.civ., 6 aprile 2025, n. 9059) o più semplicemente la sua genericità, per a-specificità, e la conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 101 c.p.a., che prescrive la proposizione di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
Pure va aggiunto che è inammissibile per carenza di interesse l'appello avverso l’obiter dictum, che, in quanto tale, non ha portata dispositiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/06/2025, n. 4790).
4.In conclusione, l’appello va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna AN NO alla refusione, a favore del Comune di Napoli, delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
FR AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AR | Marco PA |
IL SEGRETARIO