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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1871/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via ettore pellegrino, 46 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FAZIO MARCO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/06/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio status di invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagno, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore.
Contestava che dalla visita dell'Istituto, seppur riconosciuta un'invalidità del
100% non veniva riconosciuto il presupposto per l'indennità di accompagnamento. Depositato ricorso per ATPO contestava che il CTU della prima fase non aveva adeguatamente valutato il grave quadro patologico di parte ricorrente;
che il CTU aveva sottovalutato le patologie emerse dalla visita geriatrica del 13 dicembre 2023, a grave incidenza funzionale. Chiedeva, dunque, il riconoscimento dello status di invalido nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 9 dicembre 2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza delle seguenti patologie: POLIARTROSI CON DISCOSPONDILOARTROSI
VERTEBRALE ED IMPEGNO ERNIARIO FORAMINALE DX IN L4-L5
E BILATERALE IN L2-L3 IN OBESA LIEVE (IMB 31). BUONI ESITI DI
ARTROPROTESI GINOCCHIO SN. LEUCEMIA LINFATICA CRONICA
IN ESCLUSIVO FOLLOW-UP. DIABETE MELLITO 2^ NON INSULINO
DIPENDENTE. PREGRESSO ICTUS SENZA RELIQUATI IN
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA COMPATIBILE CON L'ETÀ.
2 Cont IPERTENSIONE ARTERIOSA. IN TRATTAMENTO
CONSERVATIVO. IPOTIROIDISMO COMPENSATO DA
TRATTAMENTO SOSTITUTIVO. Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al beneficio della indennità di accompagnamento.
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga infatti osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò, invero, è stato anche ribadito dalla giurisprudenza secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne
i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445
3 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma
- è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (vedi Cass. n. 12332 del 2015).
Nel caso che occupa, parte ricorrente censura la consulenza tecnica d'ufficio in maniera assolutamente generica, limitandosi a riportare le patologie dalle quali
è affetto ed affermando sic et simpliciter che le stesse lo renderebbero impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita.
Sul punto però, occorre inoltre rilevare che il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo;
le conclusioni cui giunge il
CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e la documentazione medica esaminata, né parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente. Difatti, la visita geriatrica del 13 dicembre 2023 è stata valutata dal CTU. Ancora, lo stesso ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni anche con riferimento alle singole patologie più importanti (menomazioni artrosiche, cardiopatia ipertensiva, leucemia linfatica, ictus ed obesità).
Concludendo rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Infine, la nuova documentazione prodotta fa riferimento al medesimo quadro patologico individuato dal CTU senza che, dall'analisi delle certificazioni, emerga un peggioramento delle condizioni di salute della perizianda o patologie
(vasculopatia, limitazioni derivanti dalla protesi di ginocchio ecc) non indicate e valutate dal CTU o aggravatesi nel corso del tempo.
4 La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di ATP, già liquidata con
CP_ separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 17/06/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 20/01/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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