TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/12/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
RG 629/2023
Oggi 22 dicembre 2025 ore 12.30 innanzi al got IN MA Di IO sono comparsi:
Per l'attrice è presente l'avv. CANESTRELLA ANITA
Per il convenuto è presente per l'Avvocatura di Stato l'avv. ELIA CP_1 CAMILLI
Per il terzo evocato in giudizio è presente in sostituzione dell'avv. CP_2 Ciammaichella
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
I difensori ribadiscono di avere già precisato le conclusioni. I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo. Chiedono, inoltre, provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il giudice onorario si ritira per deliberare;
esonera le parti dal comparire nuovamente da remoto.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario IN MA Di IO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 629/2023 R.G. promossa da
( ) -divenuto maggiorenne Parte_2 C.F._1 in corso di causa (ex art. 2 c.c. e 75 c.p.c.) in sostituzione del padre e attore
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Canestrella Antonella e con domicilio digitale Parte_3 elettivamente indicato in atti
ATTORE Contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_4 PERUGIA elettivamente domiciliato ex lege in Perugia Via Degli Offici 14 con domicilio digitale indicato in atti
CONVENUTO
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ciammaichella con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
ZO AT
Oggetto:Azione contrattuale ex art. 1218 c.c.
2
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni ed ha integralmente invocato le richieste formulate con atto introduttivo.
Il ha ribadito le conclusioni contenute nella Controparte_3 comparsa costitutiva. Con La IA di assicurazioni ha richiamato le richieste di cui alla propria comparsa costitutiva.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 27.1.23 con cui ha evocato in giudizio il al fine di Pt_2 Controparte_3 sentire
A. Accertare e dichiarare che il sig. ha subìto un infortunio in Parte_2 data 30/01/2013 mentre si trovava nella classe II A della Scuola Primaria Don IL sita a Terni in Via Vodice n. 23 e che, a seguito dell'infortunio, ha riportato danni quantificati complessivamente nella somma pari ad pari a complessivi € 17.630,00 (di cui € 605,00 per visita specialistica e redazione peritale, € 1.500,00 per spese immediate
d'anticipo per l'inizio della riparazione oltre ad € 15.525,00 per spese a sostenersi per cure da effettuarsi ciclicamente così come previsto dal piano di cura);
B. Per l'effetto condannare il (già Controparte_3 [...]
), in persona del pro-tempore, Controparte_6 CP_4 con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/a, c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ubicata in Perugia in Via degli Offici n. 14, pec al Email_1 pagamento a favore del sig. , nella qualità di padre esercente la Parte_3 potestà genitoriale sul figlio minore della somma Parte_2 complessiva € 17.630,00€ (€ dieciassettemilaseicentotrenta/00) a titolo di danno biologico, patrimoniale e morale ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che
3 riterrà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
C. Condannare il (già Controparte_3 [...]
), in persona del pro-tempore, al pagamento Controparte_6 CP_4 delle spese legali del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge, anche alla luce della comunicazione di non adesione all'istanza di negoziazione assistita.
L'attore ha testualmente dedotto il seguente accadimento:
“…durante l'ora di inglese, mentre il piccolo stava in piedi Parte_2
a lato della cattedra, veniva spinto dall'insegnante la quale, alzandosi Controparte_7 repentinamente dalla sedia per raggiungere un alunno disabile, metteva un piede in fallo e, cascando a terra, urtava l'alunno che cadeva Parte_2 rovinosamente a terra sbattendo il viso contro il pavimento così come, peraltro, dettagliatamente descritto nella “Comunicazione infortunio” prot. 558 del 31/1/2013,
a firma proprio della docente (v. doc. 1 in citazione)”. CP_7
L'udienza prefissata in citazione è stata differita ex art. 168-bis co. 4 al 5.7.23.
Con comparsa costituiva del 6.6.23, il ha impugnato e Controparte_3 contestato l'intera domanda attorea.
In particolare, nel corpo della comparsa il ha, in primo luogo, qualificato il CP_3 fatto alla stregua dell'art. 2048 c.c. e, in via consequenziale, ha eccepito la prescrizione quinquennale rispetto all'accadimento occorso il 26.5.10.
Ha eccepito il soccorso necessitato della insegnante precisando quanto segue:
La caduta accidentale del non si è verificata a causa di negligenza, imperizia Pt_2
o imprudenza della docente nella sorveglianza degli alunni, ma per tutelare un CP_7 alunno disabile da un pericolo concreto ed attuale. L'insegnante, infatti, si è prontamente attivata per evitare che il predetto alunno subisse un grave danno dalla caduta dal passeggino: alunno che si è svegliato dal sonno e che, improvvisamente, in modo imprevedibile, è sceso dal passeggino costituendo pericolo per sé stesso e per gli altri, a causa delle notevoli difficoltà motorie dovute alla sua disagiata condizione. La docente, infatti, non avrebbe potuto agire in modo diverso poichè l'alunno affetto da disabilità, a causa del suo comportamento imprevedibile, ha creato una situazione di pericolo attuale e grave. Attuale in quanto richiedeva un intervento immediato, e grave, poiché dal suo comportamento avrebbe potuto causare un notevole danno alla propria
4 persona e agli altri alunni che si trovavano nelle immediate vicinanze. La prontezza nell'agire della docente dimostra che ha adempiuto ai doveri derivanti dal suo CP_7 ruolo di insegnante: la caduta del , anche per ipotesi ove riconducibile Pt_2 all'azione della non risulta essere imputabile alla predetta docente. CP_7
Il ha chiesto il differimento della prima udienza in ragione della richiesta CP_3 autorizzativa per la chiamata del terzo-garante d ha formulato le Controparte_5 seguenti conclusioni:
“respingersi le avversarie domande perché infondate;
per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la
[...]
, tenuta a manlevare la parte Controparte_8 convenuta per quanto all'attore dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU. Vinte le spese di lite”.
Con Con comparsa costitutiva del 31.10.23, ha formulato le seguenti richieste:
“in via principale rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea con conseguente condanna della IA a manlevare l'assicurato, circoscrivere l'indennizzo nei limiti del massimale, applicando ogni altra clausola del contratto assicurativo, negando il ristoro dei danni insussistenti, inammissibili, non provati e non imputabili, e la rimborsabilità delle spese legali voluttuariamente sostenute dall'assicurato, infine, ridimensionando nel giusto e nell'equo l'avversa pretesa, con vittoria o compensazione delle spese e competenze processuali”.
In seno alla prima udienza di comparizione e di trattazione del 16.1.24 sono stati concessi, in favore delle parti, i termini dettati dall'art. 183, co. 6° c.p.c..
Successivamente è stata pronunciata ordinanza del 19.11.24 afferente alla ammissione delle prove orali.
Parte attrice ha chiesto l'ammissione di un unico testimone (insegnante). CP_7
La causa è stata più volte differita per impedimento del predetto testimone.
5 In base alla certificazione medica datata 24.11.24 e del 23.1.25 è stato appurato che la testimone indotta dalla parte attrice era affetta da “patologia psichiatrica”. CP_7
In atti è stata acquisita documentazione dalla quale si evince, a chiare lettere, che il testimone non avrebbe potuto assolvere il compito di rendere testimonianza e CP_7 che l'assolvimento di detto compito sarebbe potuto essere dannoso (v. Certificato medico Dott. del 14.11.2024). Persona_1
Ciò ha dato luogo, ex art. 177 c.p.c., alla modifica della ordinanza ammissiva delle prove orali.
Con tale ordinanza questo giudice onorario ha fatto uso del potere discrezionale in relazione alla riduzione della lista-testi definitivamente epurata dal testimone CP_7 evocato dalla parte attrice e non comparso per le documentate ostative ragioni medico- sanitarie.
Il provvedimento in questione è stato adottato sulla base, altresì, del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che consente al giudicante di ritenere superflua l'assunzione della prova per ragioni impeditive (v. Cass. 11810/16; Cass.
9551/09 e Cass., 13375/09).
Le parti hanno precisato le conclusioni alla successiva udienza del 17.6.25 e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione, in favore delle parti, dei termini di rito ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 1° ottobre 2025 questo giudice onorario ha rimesso la causa sul ruolo per i seguenti motivi:
• , in qualità di rappresentante legale del figlio minore Parte_3
(nato il [...]), ha instaurato il Parte_2 contraddittorio con gli odierni convenuti mediante notifica del libello introduttivo in data 27.1.23;
• il successivo 5 luglio dell'anno 2023 il predetto minore è divenuto maggiorenne;
• La prosecuzione degli atti da parte del padre, nonostante la maggiore età raggiunta dal figlio nel corso del processo, dà luogo al difetto di legittimazione
6 processuale ex art. 75 c.p.c. coincidente con la totale inidoneità del padre al compimento degli atti del processo riconducibili al figlio per effetto della piena capacità di agire, ex art. 2 c.c.;
• giacché tale presupposto è un elemento costitutivo dell'odierno processo ne deriva che il vizio predetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
• il mancato rilievo di tale vizio dà luogo a nullità della sentenza (v. Cass.
16370/24 e Trib. Civitavecchia 1204/16);
• la eventuale regolarizzazione dell'atto nel perentorio termine di un mese concesso in favore del figlio ha effetto retroattivo sanante della suesposta irregolarità al punto da rendere validi gli atti processuali compiuti illegittimamente dal genitore a far data dal 5.7.23 ossia dal raggiungimento della maggiore età del minore (v. Cass. 16370/24 e nn. 28824/2019; 27481/2018;
26948/2017; 17683/2010 e 20052/2010).
A seguito di tale ordinanza il figlio in data 29 Parte_2 ottobre 2025 ha depositato atto di costituzione ribadendo tutta la difesa spiegata dal padre ed insistendo per l'accoglimento delle domande di cui all'originario libello introduttivo.
Di conseguenza è stata fissata nuova udienza per il 22 dicembre 2025 ai fini degli incombenti dettati dall'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Della questione preliminare di merito: eccezione di prescrizione quinquennale.
Va, in primo luogo, sgombrato il campo dalla questione preliminare afferente alla invocata prescrizione quinquennale in base alla difesa articolata dal e dalla CP_3
Con IA di assicurazioni .
La questione è priva di pregio e, va pertanto, respinta.
È noto che la responsabilità per i danni subiti dall'allievo sia auto-cagionati che etero- cagionati è di tipo contrattuale (rectius, da contatto-sociale) (v. Cass. 10516/2021 e
Cass. 2114/2024) con la conseguenza che la prescrizione è ordinaria e non quinquennale
(V. Cass. 24835/24 e Trib. Catanzato, sez. I, 18.5.09).
Da tale argomentazione discende, pertanto, il rigetto della eccezione sollevata dalla parte convenuta.
7 Della soluzione nel merito.
Quanto alla prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto prioritario ribadire l'inquadramento del caso in esame nel novero della fattispecie di cui all'art.
1218 c.c. con le correlate precisazioni in tema di onere probatorio incombente alla parte attrice (ex art. 2697 c.c.).
L'inquadramento che precede discende da un ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;
quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona (Cass. SSUU 9346/02; Cass. 5067/10 e Cass. 8325/10)”.
La scuola deve dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile ovvero al di fuori della sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione.
L'art. 1218 c.c. in relazione al caso di specie dà luogo ad un ulteriore chiarimento in tema di onere probatorio incombente alla parte attrice.
L'attore avrebbe dovuto dimostrare il nesso causale (materiale) fra condotta dell'obbligato inadempiente e pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova.
Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227 c.c..
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., ma con un atteggiamento particolare dell'onere della prova incombente alla parte attrice rispetto alla regola dettata per l'inadempimento in generale.
Se per un verso, la responsabilità dedotta ricade nell'alveo della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), per un altro verso, la distribuzione dell'onere della prova fa sì che non possa dirsi sufficiente, al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, la
8 mera allegazione dell'inadempimento secondo il noto principio di cui alle SSUU
13533/01.
Sul punto, questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui è, invece, doverosa e necessaria la prova che il danno occorso all'alunno sia legato dal nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha, pertanto, l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. Pertanto, la generale previsione dell'art. 1218 c.c. che esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta non vale nel caso in esame in ordine al quale l'obbligazione di garanzia nei confronti dell'alunno dà luogo all'onere di provare non già la colpa del debitore, ma il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ragion per cui il noto principio valido in sede contrattuale (pura) (v. SSUU 13533/01) non predicabile con riguardo al nesso causale fra condotta dell'obbligato e danno lamentato da nel caso in scrutinio (v. Cass. 8849/21; SSUU 9346/03; Trib. Pt_2
Roma 7357/24 e Trib. Milano 5.1.23).
Le premesse che precedono e gli insegnamenti giurisprudenziali appena indicati sono stati posti a fondamento della odierna decisione sulla base della ulteriore verifica delle emergenze probatorie acquisite agli atti.
Del riscontro probatorio.
Si torna a ripetere, l'unico testimone indicato dall'attore non ha potuto deporre in ordine ai fatti di causa per via della conclamata patologia di natura psichiatrica la cui gravità ha impedito l'acquisizione della prova orale con il testimone (v. certificato CP_7 medico dr. S. del 14.11.24). Per_1
Tuttavia, la storicità dell'evento dannoso è documentalmente allegata in atti (v. doc. 1 in citazione).
A fronte di tale rilievo ex actis, questo giudice onorario ha soppesato il fatto dedotto con comparsa di risposta del . Controparte_3
L'Avvocatura dello Stato ha tempestivamente eccepito, in punto di fatto, che
“la caduta accidentale del non si è verificata a causa di negligenza, imperizia Pt_2
o imprudenza della docente nella sorveglianza degli alunni, ma per tutelare un CP_7 alunno disabile da un pericolo concreto ed attuale (v. doc. 1 in citazione).
9 L'insegnante, infatti, si è prontamente attivata per evitare che il predetto alunno subisse un grave danno dalla caduta dal passeggino: alunno che si è svegliato dal sonno e che, improvvisamente, in modo imprevedibile, è sceso dal passeggino costituendo pericolo per sé stesso e per gli altri, a causa delle notevoli difficoltà motorie dovute alla sua disagiata condizione. La docente, infatti, non avrebbe potuto agire in modo diverso poichè l'alunno affetto da disabilità, a causa del suo comportamento imprevedibile, ha creato una situazione di pericolo attuale e grave. Attuale in quanto richiedeva un intervento immediato, e grave, poiché dal suo comportamento avrebbe potuto causare un notevole danno alla propria persona e agli altri alunni che si trovavano nelle immediate vicinanze. La prontezza nell'agire della docente dimostra che ha CP_7 adempiuto ai doveri derivanti dal suo ruolo di insegnante: la caduta del , Pt_2 anche per ipotesi ove riconducibile all'azione della non risulta essere imputabile CP_7 alla insegnante”.
In punto di diritto, il ha invocato il caso fortuito. CP_3
A fronte di tale difesa, l'attore avrebbe dovuto specificamente contestarne il contenuto illustrando le ragioni poste a fondamento della contrapposta-specifica posizione difensiva. Nella prima memoria dell'attore -ex art. 183, co. 6° c.p.c.- non v'è traccia della specificità assertiva richiesta dall'art. 115, co.1° c.p.c. in relazione al caso fortuito eccepito dal . Nella seconda memoria dell'attore non sono rinvenibili mezzi CP_3 di prova diretti, cioè idonei a confutare il fatto afferente al caso fortuito. Nella terza memoria dell'attore non sono riscontrabili prove contrarie-dirette con indicazione di altri testimoni per gli stessi fatti dedotti e articolati da controparte e neppure delle prove contrarie-indirette con i testimoni indicati da controparte e con indicazione di specifici capitoli. Di tal che ne deriva la triplice conseguenza desumibile dall'art. 115, primo comma c.p.c.. Riguardo all'attore, sul quale ricadeva l'onere di specifica contestazione,
i fatti allegati dal , in quanto non contestati o contestati solo CP_1 genericamente, debbono essere considerati incontroversi e, in quanto tali, hanno dispensato il convenuto-deducente da una ulteriore dimostrazione. A questo giudice onorario è demandato il compito della pedissequa applicazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c. con conseguente sussunzione del fatto eccepito dal nel novero della fattispecie di cui al caso fortuito da ritenersi, pertanto, CP_3 provato senza necessità di svolgere una apposita fase istruttoria sul punto. Nel caso in scrutinio, il fatto afferente al caso fortuito ha dispiegato effetti sul nesso causale materiale (condotta/danno) riconducibile ed evincibile dal documento numero uno
10 affoliato in citazione.
Il caso fortuito ha conseguentemente reso l'evento occorso il 30.1.13 assolutamente non prevedibile e non altrimenti prevenibile dalla insegnante e tale circostanza ha palesato la carenza assoluta di violazioni dei doveri di diligenza posti a carico del personale scolastico. Tale riscontro ha validato il convincimento di questo giudice circa l'infondatezza della domanda attorea. Le emergenze processuali, come sopra delineate, hanno consentito di ritenere acquisito il dato afferente al caso fortuito (tempestivamente eccepito dal così come difeso dall'Avvocatura dello Stato) contraddistinto CP_3 dalla impossibilità di un altro intervento tempestivo e diverso in quel preciso frangente da parte dell'insegnante il giorno 30.1.13 (per analogia, v. Cass. 12842/17 e Cass.
24835/11).
Delle spese di lite.
La ragione fondante l'odierna compensazione delle spese di lite s'incunea della impossibilità oggettiva che ha incolpevolmente impedito all'infortunato
[...] di escutere il testimone citato anche mediante Parte_2 CP_7 accompagnamento coattivo. Il testimone, più volte evocato in giudizio e non comparso, ha disertato le udienze a causa della grave malattia psichiatrica della quale è risultato affetto (v. certificato medico del 14.11.24 a firma del Dott. . Persona_1
A cagione di un evidente fatto impeditivo, afferente alla incolpevole impossibilità per l'attore di escutere il predetto testimone nel pieno contraddittorio tra le parti, è derivato il contrappeso connesso alla compensazione integrale delle spese di lite di cui all'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario IN MA Di IO, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
Rigetta la domanda attorea;
Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia, 22 dicembre 2025.
Il giudice onorario
IN MA Di IO
11 12