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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5109/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso, 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2180 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 2180 emesso dal Comune di Angri per IMU aree edificabili anno 2020 dell'importo complessivo di € 2.092,00, di cui € 1.504,00 a titolo di imposta.
Deduce che la pretesa, secondo quanto assunto dal Comune di Angri, trova fondamento nel Puc approvato con la deliberazione n. 111 del 13.10.2016 e nella delibera di Giunta Comunale n. 2/2023 con cui, in data
24.1.2023, sono stati determinati per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, nonché i criteri e i parametri correttivi per la rimodulazione dell'IMU sulle aree fabbricabili, che nell'atto impugnato si dà atto dell'esistenza di un verbale di contraddittorio preventivo firmato dalle parti in ottemperanza al procedimento di accertamento con adesione prescritto dal regolamento comunale, di aver ricevuto la notificazione di un invito, di aver inviato le proprie osservazioni e che alcun incontro successivo vi è stato in contraddittorio con l'amministrazione comunale, con conseguente difetto di motivazione dell'atto impugnato privo della cosiddetta “motivazione rafforzata”.
Rappresenta, altresì, che in relazione agli avvisi relativi alle annualità precedenti, notificati anche al comproprietario, la Corte tributaria di Salerno ha accolto le doglianze aventi ad oggetto il difetto di motivazione, che ad ogni modo l'infondatezza della richiesta trova dimostrazione proprio nel P.U.C. del Comune di Angri, che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non ha trasformato la Zona (cft. E4) in cui è ubicato il terreno in area fabbricabile, che il terreno di sua proprietà si trova in una zona del Comune di Angri (c.d.
“E4”) di natura agricola, come riconosciuto anche dalla C.G.T. di Primo Grado di Salerno con la sentenza n. 1384/2025 e che il Comune di Angri ha riconosciuto tale circostanza per per altri contribuenti in relazione ai terreni ubicati nella zona E4 del Territorio Comunale.
Assume che vi sia nell'atto impugnato anche un errore di calcolo, essendo stata la delibera di Giunta
Comunale n. 2/2023 di approvazione della determinazione dei valori venali per zone omogene delle aree c.d. fabbricabili modificata con delibera di Giunta dell'aprile 2024 con una riduzione delle tariffe e la variazione dei criteri di calcolo dell'imposta. Evidenzia che, in tema di aree fabbricabili, l'imposta municipale unica debba, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, essere determinata sulla base di parametri che tengano conto, principalmente, delle condizioni del singolo terreno e che il valore al metro quadro dichiarato dalla resistente è assolutamente sproporzionato e non conforme alla situazione reale del bene (destinazione agricola, inedificabilità del terreno, utilizzo del fondo in attività agricola, ubicazione vicino ad una superstrada, rischio idrogeologico, mancanza nella medesima zona di attività di compravendita).
Conclude come segue: “- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per le causali esposte, l'annullamento, ed in ogni caso, l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 2180 emesso il 3.6.2025 e notificato in data 9.7.2025 per il difetto motivazionale eccepito nonché per essere la pretesa infondata sia per le carenze probatorie indicate e sia per quanto statuito nei piani regolatori (P.R.G. e/o P.U.C.) approvati dal Comune di Angri che, per la zona su cui insiste il terreno di proprietà del contribuente (E4), ha statuito la non edificabilità degli stessi e, dunque, la loro mancata trasformazione;
- sempre nel merito, accogliere, in ogni caso, il presente ricorso e procedere, anche tenendo conto dei pagamenti medio-tempore effettuati, ad una rideterminazione delle somme eventualmente dovute sia a titolo di I.M.U. per l'anno di imposta 2020, che a titolo di interessi e sanzioni. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da ascriversi al sottoscritto procuratore con vincolo di antistatarietà”.
Fissata l'udienza del 19/1/2026 per la trattazione, la Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato……….”. Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto la busta nella quale era contenuto l'atto impugnato datato 3/6/2025, ma non la ricevuta dalla quale è possibile evincere l'epoca della ricezione e, dunque, la tempestività del ricorso. Il ricorrente intende provare la tempestività del ricorso con l'allegazione dell'esito spedizione tratto dal sito informatico delle poste private Posta_1, che ha valore informativo per l'utenza e non un valore giuridico.
Giova ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.
c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna (Cass. 2015 n. 4891; Cass.2009 n. 16184, Cass.
n.17373/2020. Cass. civ. n. 9552/2021).
Nulla viene disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Salerno, 19/1/2026 Dott.ssa Elvira Bellantoni
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5109/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Angri - Piazza Crocifisso, 23 84012 Angri SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2180 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 2180 emesso dal Comune di Angri per IMU aree edificabili anno 2020 dell'importo complessivo di € 2.092,00, di cui € 1.504,00 a titolo di imposta.
Deduce che la pretesa, secondo quanto assunto dal Comune di Angri, trova fondamento nel Puc approvato con la deliberazione n. 111 del 13.10.2016 e nella delibera di Giunta Comunale n. 2/2023 con cui, in data
24.1.2023, sono stati determinati per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, nonché i criteri e i parametri correttivi per la rimodulazione dell'IMU sulle aree fabbricabili, che nell'atto impugnato si dà atto dell'esistenza di un verbale di contraddittorio preventivo firmato dalle parti in ottemperanza al procedimento di accertamento con adesione prescritto dal regolamento comunale, di aver ricevuto la notificazione di un invito, di aver inviato le proprie osservazioni e che alcun incontro successivo vi è stato in contraddittorio con l'amministrazione comunale, con conseguente difetto di motivazione dell'atto impugnato privo della cosiddetta “motivazione rafforzata”.
Rappresenta, altresì, che in relazione agli avvisi relativi alle annualità precedenti, notificati anche al comproprietario, la Corte tributaria di Salerno ha accolto le doglianze aventi ad oggetto il difetto di motivazione, che ad ogni modo l'infondatezza della richiesta trova dimostrazione proprio nel P.U.C. del Comune di Angri, che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non ha trasformato la Zona (cft. E4) in cui è ubicato il terreno in area fabbricabile, che il terreno di sua proprietà si trova in una zona del Comune di Angri (c.d.
“E4”) di natura agricola, come riconosciuto anche dalla C.G.T. di Primo Grado di Salerno con la sentenza n. 1384/2025 e che il Comune di Angri ha riconosciuto tale circostanza per per altri contribuenti in relazione ai terreni ubicati nella zona E4 del Territorio Comunale.
Assume che vi sia nell'atto impugnato anche un errore di calcolo, essendo stata la delibera di Giunta
Comunale n. 2/2023 di approvazione della determinazione dei valori venali per zone omogene delle aree c.d. fabbricabili modificata con delibera di Giunta dell'aprile 2024 con una riduzione delle tariffe e la variazione dei criteri di calcolo dell'imposta. Evidenzia che, in tema di aree fabbricabili, l'imposta municipale unica debba, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, essere determinata sulla base di parametri che tengano conto, principalmente, delle condizioni del singolo terreno e che il valore al metro quadro dichiarato dalla resistente è assolutamente sproporzionato e non conforme alla situazione reale del bene (destinazione agricola, inedificabilità del terreno, utilizzo del fondo in attività agricola, ubicazione vicino ad una superstrada, rischio idrogeologico, mancanza nella medesima zona di attività di compravendita).
Conclude come segue: “- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per le causali esposte, l'annullamento, ed in ogni caso, l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 2180 emesso il 3.6.2025 e notificato in data 9.7.2025 per il difetto motivazionale eccepito nonché per essere la pretesa infondata sia per le carenze probatorie indicate e sia per quanto statuito nei piani regolatori (P.R.G. e/o P.U.C.) approvati dal Comune di Angri che, per la zona su cui insiste il terreno di proprietà del contribuente (E4), ha statuito la non edificabilità degli stessi e, dunque, la loro mancata trasformazione;
- sempre nel merito, accogliere, in ogni caso, il presente ricorso e procedere, anche tenendo conto dei pagamenti medio-tempore effettuati, ad una rideterminazione delle somme eventualmente dovute sia a titolo di I.M.U. per l'anno di imposta 2020, che a titolo di interessi e sanzioni. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio da ascriversi al sottoscritto procuratore con vincolo di antistatarietà”.
Fissata l'udienza del 19/1/2026 per la trattazione, la Corte decide in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 31/12/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato……….”. Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto la busta nella quale era contenuto l'atto impugnato datato 3/6/2025, ma non la ricevuta dalla quale è possibile evincere l'epoca della ricezione e, dunque, la tempestività del ricorso. Il ricorrente intende provare la tempestività del ricorso con l'allegazione dell'esito spedizione tratto dal sito informatico delle poste private Posta_1, che ha valore informativo per l'utenza e non un valore giuridico.
Giova ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.
c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna (Cass. 2015 n. 4891; Cass.2009 n. 16184, Cass.
n.17373/2020. Cass. civ. n. 9552/2021).
Nulla viene disposto in ordine alle spese, stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Salerno, 19/1/2026 Dott.ssa Elvira Bellantoni