Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 576
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tempestività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché il ricorrente non ha fornito prova della data di ricezione dell'atto impugnato, ma solo un'attestazione di spedizione priva di valore giuridico. La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna al destinatario e l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provarne la data.

  • Inammissibile
    Rideterminazione somme dovute

    La domanda accessoria di rideterminazione delle somme dovute è inammissibile in quanto il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 576
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 576
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo