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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8009/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 11.08.1982, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Corso Milano n. 37, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ) nato a [...] il giorno 29.01.1974, CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Cuocolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecco, C.so Martiri n.85, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, dando atto che il IG.
ha già lasciato la casa coniugale con il consenso scritto della moglie, portando con sé i propri Pt_1 effetti personali;
3. le parti concordano nel porre in vendita la casa coniugale al prezzo di € 160.000,00, con l'accordo che, dedotto quanto ancora dovuto a saldo del mutuo, l'importo residuo venga diviso tra le parti in modo tale che alla IG.ra spettino € 2.500,00 in più della somma spettante al IG. Parte_1
le parti precisano di aver già accettato una proposta di vendita/acquisto della loro CP_1 casa a cui si rinvia;
4. sino alla vendita, la casa coniugale resta assegnata alla IG.ra , dove convivrà con Parte_1
i figli;
5. sino alla vendita della casa, il IG. si impegna a versare il 50% della rata mensile di mutuo;
Pt_1 6. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno l'esercizio congiunto Per_1 della potestà genitoriale;
pertanto, gli stessi si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita del figlio, le sue condizioni di salute, e assumeranno di comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto anche delle volontà, delle inclinazioni e delle preferenze del figlio;
Per
7. considerata la maggiore età di e l'età di , prossimo ai 17 anni, non si ritiene di Per_1 concordare i diritti di visita, lasciandoli al libero apprezzamento degli stessi;
8. il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di € 600,00, a Pt_1 decorrere dal deposito delle condizioni congiunte, e pertanto dal 5 aprile 2025, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
9. il IG. provvederà al pagamento delle spese straordinarie sia non concordate che quelle da Pt_1 concordare previamente come Protocollo Tribunale di Monza, a cui si rimanda integralmente circa le voci di spesa e modalità di richiesta di pagamento ed adempimento, relative ai bisogni dei figli nella misura del 50%, previa esibizione delle pezze giustificative;
10. gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
11. Nulla è dovuto a titolo di mantenimento in favore della IG.ra , in quanto Parte_1 economicamente indipendente;
12. le auto tg. EA355PT e tg CF145KF intestate rispettivamente al IG. e Parte_1 CP_1 rimarranno assegnate ai rispettivi proprietari;
[...]
13. la IG.ra si impegna a ritirare le denunce presentate nei confronti del IG. Pt_1 CP_1
14. i ricorrenti si prestano reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, anche relativamente al figlio minore;
15. le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 04.12.2024, così provvede: CP_1
I. Omologa la separazione di e che hanno celebrato matrimonio Parte_1 CP_1 in Elbasan (Albania) il giorno 14 settembre 2000 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seregno al n. 54 parte II serie C), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Seregno al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8009/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 11.08.1982, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Corso Milano n. 37, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ) nato a [...] il giorno 29.01.1974, CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Cuocolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecco, C.so Martiri n.85, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, dando atto che il IG.
ha già lasciato la casa coniugale con il consenso scritto della moglie, portando con sé i propri Pt_1 effetti personali;
3. le parti concordano nel porre in vendita la casa coniugale al prezzo di € 160.000,00, con l'accordo che, dedotto quanto ancora dovuto a saldo del mutuo, l'importo residuo venga diviso tra le parti in modo tale che alla IG.ra spettino € 2.500,00 in più della somma spettante al IG. Parte_1
le parti precisano di aver già accettato una proposta di vendita/acquisto della loro CP_1 casa a cui si rinvia;
4. sino alla vendita, la casa coniugale resta assegnata alla IG.ra , dove convivrà con Parte_1
i figli;
5. sino alla vendita della casa, il IG. si impegna a versare il 50% della rata mensile di mutuo;
Pt_1 6. il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali avranno l'esercizio congiunto Per_1 della potestà genitoriale;
pertanto, gli stessi si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita del figlio, le sue condizioni di salute, e assumeranno di comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto anche delle volontà, delle inclinazioni e delle preferenze del figlio;
Per
7. considerata la maggiore età di e l'età di , prossimo ai 17 anni, non si ritiene di Per_1 concordare i diritti di visita, lasciandoli al libero apprezzamento degli stessi;
8. il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di € 600,00, a Pt_1 decorrere dal deposito delle condizioni congiunte, e pertanto dal 5 aprile 2025, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
9. il IG. provvederà al pagamento delle spese straordinarie sia non concordate che quelle da Pt_1 concordare previamente come Protocollo Tribunale di Monza, a cui si rimanda integralmente circa le voci di spesa e modalità di richiesta di pagamento ed adempimento, relative ai bisogni dei figli nella misura del 50%, previa esibizione delle pezze giustificative;
10. gli assegni familiari saranno percepiti al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
11. Nulla è dovuto a titolo di mantenimento in favore della IG.ra , in quanto Parte_1 economicamente indipendente;
12. le auto tg. EA355PT e tg CF145KF intestate rispettivamente al IG. e Parte_1 CP_1 rimarranno assegnate ai rispettivi proprietari;
[...]
13. la IG.ra si impegna a ritirare le denunce presentate nei confronti del IG. Pt_1 CP_1
14. i ricorrenti si prestano reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, anche relativamente al figlio minore;
15. le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 04.12.2024, così provvede: CP_1
I. Omologa la separazione di e che hanno celebrato matrimonio Parte_1 CP_1 in Elbasan (Albania) il giorno 14 settembre 2000 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seregno al n. 54 parte II serie C), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Seregno al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi