TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 9/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 808/2024 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Crudele, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso;
opponente
contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carlo Colantonio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Bachelet n. 2;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, – quale condomina del condominio Parte_1 CP_2
- ha chiesto dichiararsi la nullità del precetto ricevuto in
[...]
1 data 1/10/2024 per mancata notifica del titolo esecutivo (costituito da decreto ingiuntivo n. 123/2023 emesso nei confronti del condominio e notificato unicamente al legale rappresentante del medesimo) e, in via subordinata, dichiararsi la sua nullità limitatamente alle somme eccedenti la quota dell'opponente.
Costituitosi in giudizio, ha dato atto di aver Controparte_1 notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 12/12/2024 ed a mezzo pec il 18/10/2024 atto di rinuncia al precetto opposto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in ragione del fatto che il titolo esecutivo è stato notificato al legale rappresentante del condominio per un debito di cui i condomini debbono rispondere in solido tra loro.
* * *
Stante l'avvenuta rinuncia da parte dell'opposto all'atto di precetto, viste le conclusioni concordi rassegnate dalle parti, si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A residuare, dunque, è unicamente la valutazione in merito alla soccombenza virtuale ai fini del riparto delle spese di lite.
Invero, “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (Cass. 29/11/2016 n. 24234)” (Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 24714 del 2022).
Innanzitutto, non può sortire effetti favorevoli per l'opposto l'asserita avvenuta notifica a mezzo pec della rinuncia al precetto in quanto la rinuncia è comunque successiva alla notifica della citazione avvenuta in pari data (nel dettaglio, la notifica della citazione è avvenuta alle ore 17:00, mentre la rinuncia al precetto sarebbe stata inviata alle ore 17:54).
2 Deve, quindi, rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di nullità del precetto sollevata dall'opponente, atteso che, sebbene il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al non direttamente destinatari del Parte_2 titolo, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479
c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo
(e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'art. 654 c.p.c). Infatti, il condomino minacciato dell'esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell'esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale. Per le illustrate ragioni, la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio (siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta) né dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale – a tacer d'altro – non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino (ex plurimis,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20590 del 2022; Cass. 29/03/2017, n.
8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693).
Conseguentemente, le spese di lite sono poste a carico della parte opposta e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione corrispondente al valore della somma oggetto di precetto, parametri minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Lo scostamento dai
3 parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 808/2024, ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 195,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Vasto, il 17/4/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
4