Sentenza 30 novembre 2023
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria, il decreto di convalida motivato "per relationem" postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più «indiretto» è il collegamento tra il reato e la "res" e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti.
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Presidente Ramacci - Relatore Galanti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 05/09/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l'istanza di riesame avanzata da F.G. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 4 agosto 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, in esecuzione del quale venivano sottoposti a vincolo probatorio i telefoni cellulari in uso all'indagato nonché una serie di documenti relativi all'impianto di depurazione e alle stazioni di sollevamento del Comune di Fuscaldo (CS). 2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il F.G., articolando due profili di censura. 2.1. Con il primo motivo lamenta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2023, n. 50324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50324 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ET DI, cui in udienza il medesimo P.G. si è riportato, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Valerio Vianello Accoretti del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. TE RE (come da nomina depositata), che si è riportato al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/06/2023, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di AL IR, indagata in ordine ai reati di cui 5 e 8 d. Igs. 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, la IR. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, c.p.p., 5 e 8 d. Igs. 74/2000, evidenziando la mancanza ovvero l'apparenza della motivazione in ordine al fumus commissi 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 50324 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 30/11/2023 Il decreto di convalida del pubblico ministero rinvia per relationem al verbale di sequestro probatorio effettuato dalla GDF in data 30 maggio 2023 e alla informativa del 31 maggio 2023. Esso manca, tuttavia, di qualsivoglia valutazione critica in ordine al contenuto degli atti richiamati, che consenta di inferire che l'organo requirente abbia effettivamente preso cognizione sostanziale degli atti e li abbia valutati criticamente. Erroneamente, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento di convalida del sequestro, laddove esso, al contrario, contiene solamente mere perifrasi delle disposizioni di legge che riguardano la convalida del sequestro probatorio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 324, commi 3 e 7, 309 c.p.p., avendo il pubblico ministero omesso di trasmettere al tribunale del riesame gli atti sottoposti a sequestro. 3. In data 16/11/2023, l'Avv. TE RE deposita richiesta di assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite della Corte, segnalando un contrasto di giurisprudenza sul quantum di motivazione necessario per la convalida del sequestro probatorio. 4. In data 17/11/2023 l'Avv. TE RE deposita motivi nuovi, anche in replica alle conclusioni del P.G., in cui evidenzia come la motivazione del sequestro non può limitarsi alla mera indicazione delle norme di legge violate e al rinvio secco ad informativa di polizia giudiziaria, ma contenere almeno una descrizione della condotta e deve dimostrare che il pubblico ministero ha preso reale cognizione degli atti richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Il primo motivo ricorso determina il necessario l'approfondimento di due differenti aspetti: quello relativo al quantum di motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio, e i limiti in cui è possibile, in sede di convalida del sequestro da parte del pubblico ministero, ricorrere alla motivazione per relationem. 2.1. Quanto al primo aspetto, anche di recente, la Corte (Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021, Marciano, n.m.) ha ribadito che l'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. impone un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato, così ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze TI (n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), e LA (n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226711). 2 In tal senso, ha progressivamente perso di significato la tradizionale distinzione (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, Pesci, Rv. 271643 - 01; Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, Carollo, Rv. 187027; Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510) secondo cui, mentre la nozione di «corpo del reato» postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore, la locuzione «cose pertinenti al reato» esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al «corpus delicti», e ai «producta sceleris», le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo", dovendosi avere riguardo, principalmente, ad altri parametri, come si vedrà in appresso. 2.2. Ciò premesso, il Collegio evidenzia come l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio impinge su diversi aspetti. 2.2.1. In primo luogo, la motivazione deve «coprire» la sussistenza del fumus commissi delicti, da intendersi (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01) come astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898), non essendo sufficiente una mera prospettazione «esplorativa» di indagine rispetto ad una notizia di reato. Il Collegio sul punto evidenzia, peraltro, come il provvedimento di sequestro probatorio, così come la sua convalida, in quanto «mezzo di ricerca della prova» dei fatti costituenti reato, non può - per la sua intrinseca natura - motivare sulla esistenza della «prova» del nesso di pertinenza delle cose oggetto del vincolo reale con il reato, ma solo sul «fumus» di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato (Sez. 3, n. 11498 dell'11/02/2015, Cerolini, n.m.). In altri termini, ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. Come evidenziato da questa Corte, inoltre (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01), il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non 3 altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, in ciò distinguendosi nettamente il fumus richiesto ai fini del sequestro probatorio dai «gravi indizi di colpevolezza» richiesto per l'emissione di misura cautelare reale. Inoltre, poiché il sequestro in parola è un «mezzo di ricerca della prova», per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso. Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti «ragionevolmente probabile» in base a specifici elementi (Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Pedron, Rv. 221275 - 01, non massimata sul punto). 2.2.2. In secondo luogo, il provvedimento deve evidenziare la «relazione qualificata» tra il reato e la res da apprendere, configurandosi la stessa come corpo di reato o cosa pertinente al reato (v. par.
2.1. che precede). 2.2.3. Esso deve, inoltre, rappresentare la concreta «finalità probatoria» perseguita con l'apposizione del vincolo reale. Il decreto di sequestro probatorio deve, in altre parole, indicare «le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore» (Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, Zamfir, Rv. 270698 - 01). Ciò, perché (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, LA, Rv. 226711; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391) «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e art. 12 primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito - ['accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi e. U.K)». 2.3. Sul «quantum» di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, come rammentato dalla citata sentenza Marciano, nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono diversi orientamenti. 2.3.1. Secondo una prima opzione ermeneutica, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla «progressione processuale», cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del 4 luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, Pettinari, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776). 2.3.2. Altro orientamento, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Primavera (su cui infra) sulla legittimità della motivazione per relationem (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Rv. 216664), ritiene soddisfatto l'onere di motivazione anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro contenga l'indicazione del titolo di reato per cui si procede, richiamando atti della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727; Si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 28051 del 27/04/2004 Antinolfi, Rv. 229595 secondo cui in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento). 2.3.3. Altro e più restrittivo orientamento, coltivato prevalentemente dalla Sesta Sezione della Corte, ritiene invece che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, affermando la necessità che la motivazione del decreto di sequestro probatorio debba contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; si veda anche Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688 secondo cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto). Analogamente, Sez. 6, n. 46224 del 4/11/2022, Cela, n.m., ha affermato che il decreto di sequestro probatorio non può limitarsi a indicare le disposizioni di legge violate ma deve contenere una concisa descrizione del fatto, con le sue coordinate spazio temporali, l'indicazione della fattispecie incriminatrice ipotizzata, della natura dei beni da vincolare e della ragione per cui possono considerarsi corpo del reato o cose ad esso pertinenti, nonchè l'esplicitazione della concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale 2.4. Il Collegio evidenzia che la questione relativa al quantum di motivazione deve a sua volta essere distinta in due differenti profili: quello relativo al grado di dettaglio della imputazione provvisoria, e quello relativo ai presupposti del sequestro probatorio (fumus commissi delicti, relazione qualificata ed esigenza probatoria). Quanto al primo aspetto, il Collegio evidenzia che il codice di rito prevede un processo di progressiva «raffinazione» e «specificazione» dell'imputazione. 5 L'articolo 253 prevede, infatti, che il decreto di sequestro sia «motivato», senza ulteriore specificazione. Analoga previsione il codice stabilisce per la perquisizione (art. 255) e il sequestro preventivo (art. 321). L'articolo 292 dispone che l'ordinanza che applica una misura cautelare contiene (lettera b) una «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si ritengono violate». L'articolo 415-bis deve contenere la «sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto». L'articolo 417 prevede che la richiesta di rinvio a giudizio contenga «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge». Il Collegio, valorizzando il dato testuale e sistematico, ritiene pertanto di esprimere il seguente principio di diritto: «nella fase delle indagini preliminari e prima della emissione (ove ve ne sia una) di misura cautelare, l'obbligo di motivazione in relazione alla imputazione è sufficientemente ottemperato dalla indicazione delle norme di legge violate, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere gli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto». Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato non presenta alcuna violazione di legge, essendo desumibile dal provvedimento di convalida e dagli atti richiamati, oltre che il titolo di reato e la data e il luogo del commesso reato, anche i suoi elementi essenziali. Il motivo è, sotto questo profilo, infondato. 2.5. Differente è il discorso relativo alla valutazione dell'esigenza probatoria, in relazione al quale occorre valutare la tematica sotto differenti angolazioni. 2.5.1. In primo luogo, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento, per così dire intermedio, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, cit.; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). In proposito, il Collegio ritiene che, nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressochè «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede (Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m., parla di casi in cui «sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa», citando Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205), il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di formule più generali. 6 In tal senso, Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 - 01, che parla del «caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l'arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379 - 01), quali, aggiunge il Collegio, le scritture e i documenti contabili nei procedimenti per reati fiscali o di crisi di impresa. Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 - 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza». 2.5.2. In secondo luogo, la pregnanza della motivazione dovrà essere tanto maggiore quanto maggiore sarà la il «grado di progressione» investigativa e processuale, dovendosi ritenere consentito, nella fase iniziale delle indagini preliminari, sia pure fermo restando il divieto di formule meramente stereotipate, l'utilizzo di motivazioni meno dettagliate. 2.5.3. Da ultimo, le Sez. U. LA e TI hanno evidenziato come - alla luce del dettato dell'art. 42 Cost. e del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Edu - nell'attività di ricerca della prova il canone da osservare sia quello del «giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni» (in tal senso anche Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537; Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391; Sez. 3, n. 11935/17 del 10/10/2016, Zamfir, Rv. 270698), canone che costituisce un corollario del più generale principio di «ragionevolezza e proporzionalità della misura» (v. Sez. U. LA, pag. 14, la quale cita Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K., secondo cui la motivazione deve dare conto «del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato»). Pertanto, ferma restando l'evidente sussistenza dell'interesse ad impugnare da parte del soggetto inciso dal provvedimento che appone il vincolo reale, il Collegio ritiene che l'obbligo di motivazione sia tanto più pregnante quanto maggiore è il grado di incisione del provvedimento sui diritti costituzionali del soggetto stesso, in primis quello di proprietà. 7 Nel caso in cui l'apprensione abbia ad oggetto la mera estrazione di copia (cartacea o informatica) di documentazione, con restituzione degli originali all'interessato, il punto di equilibrio, in una ipotetica bilancia, tra gli opposti interessi costituzionali porta a ritenere sufficientemente assolto l'obbligo di motivazione con formule meno dettagliate. 2.5.4. Altro aspetto della tematica, che ha influenza nel caso di specie, è quello dell'utilizzo di «moduli prestampati» nei provvedimenti di convalida. La prevalente giurisprudenza del Corte ha in proposito affermato (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, Dalton, Rv. 275007 - 01; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012, n.m.; contra: Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo Scorpo, Rv. 250959) che l'utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate, in quanto ciò che assume rilievo è la presenza o meno di una adeguata motivazione, e non la «forma» che, di volta in volta, essa può assumere. Nulla esclude, in altre parole, la possibile utilizzazione di moduli prestampati, laddove essi risultino in concreto idonei a soddisfare le esigenze di motivazione richieste dal legislatore. Evidenzia la succitata giurisprudenza che, in riferimento a specifiche tipologie di reati, rispetto ai quali è d'uso ricorrere a protocolli di indagine standardizzati, la motivazione si risolverebbe comunque nella mera ripetizione di quanto indicato, in precedenti occasioni, in riferimento a sequestri probatori relativi ad indagini per i medesimi reati, e dunque il divieto di utilizzo di modelli prestampati, seppur concretamente idonei alla finalità perseguite, configurerebbe un mero formalismo «alla rovescia» (le stesse Sez. U. TI, a pag. 18 della motivazione, tra parentesi, evidenziano come sia possibile ammettere l'utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate). 2.5.5. Conclusivamente, il Collegio ribadisce il principio espresso dalla citata sentenza Comersa (n. 14735/2020) secondo cui non esistono criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare le motivazioni di volta in volta assunte per stabilire se assolvano o meno all'onere motivazionale preteso dall'art. 253, comma 1, cod. proc. pen.: la latitudine dell'onere motivazionale va dunque valutata caso per caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, agli interessi e ai diritti coinvolti e alle specifiche esigenze investigative che l'ablazione del bene tende a soddisfare;
ed è ovvio che quanto più sono sacrificati diritti costituzionali inviolabili e/o non comprimibili, quanto più non sono di intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l'ipotesi di reato per la quale si procede e le esigenze investigative, tanto più ampio è l'onere del Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessità di acquisire al procedimento quello specifico bene. Il Collegio esprime dunque il seguente principio di diritto: 8 «il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, al grado di immediatezza che le cose presentano con il reato, al grado di progressione investigativa e processuale, nonché al grado di compressione di diritti costituzionalmente garantiti (in ossequio al principio di proporzionalità)». 2.6. Quanto al secondo aspetto indicato in premessa, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664) quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Ai fini della legittimità del decretò di sequestro probatorio motivato per relationem occorre, dunque, che emerga una valutazione critica dell'atto o degli atti di P.G. cui rinvia, non potendosi Io stesso limitare a una mera perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano tale mezzo di ricerca della prova. L'apparato motivazionale del provvedimento, quand'anche integrato dall'atto di P.G., deve, comunque, soddisfare i requisiti contenutistici propri del mezzo di ricerca della prova. Tale affermazione va, tuttavia, coordinata con quanto asserito al par. 2.4.2: la «valutazione critica» che il pubblico ministero dovrà effettuare sarà tanto più pregnante quanto più «indiretto» sarà il collegamento tra il reato e la res da apprendere, tanto maggiore sarà la «progressione investigativa» del procedimento e tanto maggiore sarà il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti. Il Collegio esprime quindi il seguente principio di diritto: «nel procedimento di convalida del sequestro probatorio, in caso di motivazione "per relationem", la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sarà tanto più pregnante quanto più «indiretto» sarà il collegamento tra il reato e la "res" da apprendere e quanto maggiore saranno la progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti». 2.7. Nel caso di specie, il pubblico ministero ha fatto utilizzo di un modulo prestampato in cui ha indicato, per relationem, il verbale di sequestro in data 30 maggio 2023, il quale a sua 9 volta, dopo aver premesso di avere svolto una verifica fiscale nei confronti della TT EI srl" (di cui la ricorrente è L.R.) relativamente ai periodi di imposta 2019-2022, precisava che «le attività ispettive esperite consentivano, tra l'altro, di disvelare l'esistenza di un complesso ed articolato meccanismo fraudolento nel settore della commercializzazione di prodotti ittici che ha generato un'imponente evasione fiscale derivante dall'emissione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui esiti sono compendiati in apposita annotazione di p.g. Che sarà trasmessa con separata trattazione». Seguiva elenco dei documenti sequestrati, considerati «cose pertinenti ai reati di cui agli articoli 2 e 4 d. Igs. 74/2000», acquisiti in copia elettronica, consistenti nella documentazione contabile e nelle fatture di acquisto, ritenute fittizie, emesse dalle ditte "King Fish Italia srl", "Celofish di OR Vlentino" e "Izzo Fish di Izzo Fortuna", nonché indicazione dettagliata delle FOI ricevute nelle annualità in esame. A sua volta, l'informativa del 31 maggio 2023, acquisita dalla Corte, evidenzia come nel periodo dal 15 dicembre 2022 al 30 maggio 2023, la Guardia di Finanza di Torre NN ha effettuato n. 3 verifiche e n. 3 controlli di natura fiscale su alcune ditte, tra cui la TI EI. La polizia giudiziaria, al termine delle verifiche, avrebbe ricostruito l'esistenza di un sodalizio criminale coordinato da tale Di RO ND, quale ideatore e beneficiario del sistema fraudolento in cui talune imprese cartiere, create «ad hoc», avrebbero effettuato acquisti in regime di non imponibilità di ingenti quantitativi di prodotti ittici provenienti da vari Paesi UE (tra cui Grecia, Olanda, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia) per un valore commerciale pari ad euro 32.805.369,82. Tali imprese, inserite in un articolato sistema di frode che ha coinvolto più soggetti economici operanti sul mercato ittico locale, ha generato un'ingente evasione fiscale nel periodo dal 2019 al 2022, mediante l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (secondo gli elementi sopra compendiati), in danno all'Erario. Di RO ND, secondo l'informativa, sarebbe stato l'amministratore di fatto delle citate imprese, tra cui figura anche la TI EI, formalmente amministrata dall'odierna ricorrente. L'informativa, pertanto, contiene una indicazione precisa in ordine al fumus commissi delicti. Viceversa, nulla dice in ordine alle concrete finalità probatorie perseguite con il mezzo di ricerca della prova, né può ritenersi a tal fine sufficiente la presenza, sul modulo prestampato utilizzato per la convalida (in sé legittimamente utilizzato), di locuzioni meramente ripetitive del contenuto dell'articolo 253 cod. proc. pen.. In alcun punto del provvedimento, inoltre, il pubblico ministero dà contezza - sia pure mediante l'utilizzo di formule non particolarmente diffuse - del fatto di aver criticamente valutato il contenuto degli atti richiamati per relationem. 10 Ritiene il Collegio che, stante lo stadio iniziale della indagine e la acquisizione, in prevalenza, di documentazione in copia, il pubblico ministero avrebbe soddisfatto l'onere di motivazione richiesto dalla lettera e dallo spirito della legge fornendo una concisa motivazione in riferimento agli aspetti anzidetti. Il che, tuttavia, non è avvenuto. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, così come il provvedimento di convalida del sequestro emesso in data 1.06.2023 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torre NN. 3. Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 1.6.2023 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torre NN e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso il 30/11/2023.