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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1044/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCO SPICCIA e Parte_1
STEFANO PELLEGRINO;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CONCETTA Controparte_1
D'AGOSTINO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.09.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 premettendo di essere stato assunto da quest'ultimo con contratto a tempo indeterminato con qualifica di Esecutore amministrativo, Cat. B, posizione economica B1, all'esito del tirocinio formativo di nove mesi per il quale era stato selezionato con determina n. 341 del 31.05.2017 dell'Area Servizi Democratici – Gestione personale dell'ente locale resistente, risultando primo in graduatoria e, quindi, vincitore del bando della Regione Calabria, riservato ai lavoratori disabili pagina1 di 4
nell'ambito della convenzione di cui all'art. 11 L. 68/1999, stipulata con la Provincia di Reggio Calabria.
Ha dedotto che, a seguito di ricorso innanzi al giudice amministrativo proposto da prima della conclusione del contratto di Parte_2 lavoro, con sentenza n. 8556/2022 del 06.10.2022 il Consiglio di Stato annullava, fra l'altro, la determina n. 341, disponendo che la commissione di concorso si riunisse per procedere alla valutazione dei titoli sulla base della prescrizione dell'art. 6 del bando.
Ha dedotto che, in esecuzione della pronuncia del giudice amministrativo, il rinnovando la procedura di Controparte_1 selezione, con determina n. 160 del 17.02.2023 approvava la nuova graduatoria di merito, nella quale risultava vincitrice la , e Pt_2 procedeva con la successiva determina n. 173 del 23.02.2023 a dichiarare la decadenza del contratto di lavoro stipulato con esso ricorrente.
Deducendo, sotto vari profili, l'illegittimità di tale ultimo provvedimento, ne ha chiesto l'annullamento, salvo poi rinunciare alla predetta domanda nel corso della prima udienza, atteso l'esito negativo del ricorso da esso proposto avverso l'anzidetto provvedimento innanzi al giudice amministrativo.
Con il ricorso introduttivo ha, altresì, chiesto, in via subordinata, la condanna del convenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per aver quest'ultimo ingenerato in esso ricorrente un'aspettativa circa la legittimità dell'operato della commissione esaminatrice e sulla stabilità del contratto a tempo indeterminato concluso con la PA ovvero ex art. 1338 c.c. per aver il resistente taciuto, CP_1 all'atto della stipulazione del contratto, l'esistenza del ricorso al giudice amministrativo presentato dalla Pt_2
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che, in conseguenza dell'affidamento riposto sulla legittimità della procedura di concorso, aveva concluso diversi contratti di finanziamento, residuando all'atto del deposito del ricorso un debito pari ad euro
7.096,24, oltre ad aver concluso un accordo di separazione con il pagina2 di 4
coniuge, obbligandosi a corrispondere il complessivo importo di euro
700,00 per il mantenimento dei figli, anche in ragione del reddito percepito quale dipendente pubblico con contratto il contratto concluso con il . Controparte_1
Ha, inoltre, evidenziato che dalla condotta del convenuto era CP_1 derivato un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla mancata crescita professionale e per occasioni perdute, non avendo più investito nella propria attività professionale, oltre a non aver più partecipato a concorsi pubblici
1.1.- Costituendosi in giudizio, il ha domandato il Controparte_1 rigetto delle domande, contestando specificamente i motivi contenuti nel ricorso.
2.- A seguito della rinuncia alle altre domande, formulata nel corso della prima udienza, deve essere vagliata unicamente la richiesta di condanna dell'ente locale convenuto al risarcimento del danno, che deve essere rigettata, non avendo parte ricorrente offerto dimostrazione del pregiudizio lamentato.
In particolare, il ricorrente non ha offerto alcuna prova circa i contratti di finanziamento stipulati, così come non ha dimostrato l'esistenza di obbligazioni patrimoniali derivanti dalla separazione personale, essendosi limitato a depositare un ricorso per separazione consensuale dei coniugi, senza aver dato prova dell'avvenuta omologazione, costituente fonte legale di efficacia della stessa.
Inoltre, non ha dimostrato il pregiudizio consistito Parte_1 nella mancata crescita professionale, tenuto conto, peraltro, del fatto che risulta pacifico fra le parti che, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, avvenuta il 31.05.2018, sino all'adozione della determina n. 173 del 23.02.2023, il ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa.
Non risulta, altresì, dimostrato l'ulteriore pregiudizio derivante dall'avere il ricorrente perso altre occasioni di lavoro confidando nella stabilità del rapporto concluso con l'ente locale resistente,
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attesa l'assenza di allegazioni specifiche in ordine ai concorsi ai quali avrebbe potuto quantomeno partecipare. Parte_1
3.- Posto che, come pacifico fra le parti, al momento della stipulazione del contratto di lavoro oggetto del presente giudizio, non è stato comunicato all' l'esistenza di un procedimento Pt_1 innanzi al giudice amministrativo, incardinato da Parte_2 avverso la determina n. 341 del 31.05.2017, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Palmi, 06/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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