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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/11/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti Vanessa Gasteiger e Maria Malfertheiner del foro di Bolzano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Bolzano (BZ), via Vintler n. 17.
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Sara Cona del foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescantina
(VR), Via Busa n. 10/A.
RESISTENTE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) accertata la gravità dei vizi e difetti denunciati del materiale fornito dalla alla Controparte_2
sig.ra , dichiarare e/o disporre la risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti alla Parte_1
fine del 2020 oggetto del presente procedimento e condannare parte convenuta alla restituzione del corrispettivo versato pari ad € 23.980,64 oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Controparte_2 dalla sig.ra che si quantificano sin d'ora in Euro 28.000,00, o nella diversa somma che Parte_1
verrà accertata in corso di causa, ma in ogni caso entro lo scaglione compreso tra 26.000,00 euro e
52.00,00 euro;
3) condannare alla rifusione delle spese di lite, oltre rimborso spese forfetario, CPA Controparte_2
ed IVA come per legge.
Per parte resistente:
In via preliminare:
- si eccepisce l'inammissibilità della domanda di accertamento di difformità del prodotto per vendita su campione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 281 duodecies 4° co. c.p.c., in quanto nuova;
Nel merito: - respingersi le domande tutte avanzate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
In ogni caso: - competenze, spese ed anticipazioni, integralmente rifusi, oltre Iva, rimborso spese generali e CPA, oltre alle spese tecniche sostenute dalla resistente, il tutto come da nota spese corredata dalle allegate pezze giustificative, che si deposita separatamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_3
di far accertare e dichiarare la risoluzione, per gravi vizi e difetti del materiale fornito, del contratto di compravendita concluso tra le parti “alla fine del 2020”, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, pari ad € 23.980,64 (oltre rivalutazione e interessi); chiedeva inoltre la condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 28.000,00.
La ricorrente rappresentava di aver acquistato dalla società delle piastre per la Controparte_3
pavimentazione esterna - per zona circostante la piscina della casa di sua proprietà sita in Affi (VR), via pagina 2 di 10 (doc. 2 – ricorrente) - e che il materiale fornito, già pochi mesi dopo la posa Parte_2
(avvenuta nel novembre del 2020), si era rivelato difettoso, in ragione di evidenti “screpolature con staccamento di lamine di pietra”.
Lamentava, in particolare, l'inidoneità del materiale fornito – “marmo qualità Crema UN con trattamento Hydrofinishing” - alla posa in “spazi esterni in zone particolarmente fredde” sebbene della circostanza del suo specifico utilizzo fosse stato reso edotto il venditore al momento dell'acquisto.
2. Si costituiva in giudizio la società contestando quanto dedotto dalla ricorrente ed Controparte_3
evidenziando altresì come le lastre di Crema UN fornite fossero, oltre che prive di difetti, anche del tutto idonee all'uso esterno;
semmai, nella prospettiva della resistente, eventuali problematiche sarebbero state da ricondurre alla posa delle lastre ovvero all'utilizzo di trattamenti non adatti per la sua corretta manutenzione. Per queste ragioni chiedeva il rigetto delle domande attoree.
3. Alla prima udienza del 28/09/2023, il Giudice assegnava termini per memorie ex art. 281 duodecies co. 4, rinviando per il prosieguo alla successiva udienza del 25/1/2024; a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, con ordinanza depositata il 27/1/2024, veniva quindi disposta CTU al fine di chiarire se il materiale fornito fosse idoneo all'uso esterno, se presentasse vizi e se la pavimentazione fosse stata posata a regola d'arte ovvero fosse stata oggetto di interventi manutentivi inappropriati.
Espletata la CTU e concessi termini per ulteriori note di osservazione alla stessa, la causa veniva istruita anche mediante prove testimoniali, ammesse come da ordinanza del 25/11/2024.
Conclusa l'istruttoria, nonché concessi termini per note conclusive, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Preliminarmente deve rilevarsi, quanto al thema decidendum, come parte ricorrente, nelle conclusioni da ultimo precisate, non abbia riproposto la domanda di accertamento della difformità del prodotto fornito rispetto al campione presentato da parte venditrice formulata, ai sensi dell'art. 1522
c.c., nella prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e della quale parte resistente, nella seconda memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., aveva eccepito l'inammissibilità; domanda che deve dunque intendersi rinunciata.
5. Ebbene, tanto chiarito, la domanda attorea di risoluzione del contratto è infondata e deve esser pertanto rigettata, mentre va parzialmente accolta – nei termini di seguito precisati – la domanda risarcitoria.
pagina 3 di 10 6. Per linearità espositiva e logica, vanno analizzate separatamente due ordini di questioni: la prima riguardante la lamentata sussistenza di vizi, in senso materiale, delle lastre fornite, la seconda attinente alla consapevolezza da parte dell'acquirente delle caratteristiche del prodotto al momento dell'acquisto.
Ed invero, posto che la ricorrente riveste (incontestatamente) la qualità di consumatrice, trovano applicazione sia le norme del codice civile dedicate alla garanzia per vizi sia quelle speciali del Codice del Consumo: mentre le prime sotto-intendono una definizione di vizio come qualsiasi imperfezione o alterazione del bene dovuta alla sua produzione o conservazione, le normativa consumeristica, invece, allude al distinto concetto di “difetto di conformità”, da intendersi come difformità rispetto a quanto convenuto in contratto (a prescindere dall'esistenza di vizi in senso materiali).
7. Quanto al primo profilo, si evidenzia come la CTU depositata – che si condivide integralmente essendo frutto di approfondita disamina delle risultanze di causa e dello stato dei luoghi e sostenuta da argomentazioni prive di vizi logici - abbia concluso nel senso che “i fenomeni rilevati non sono vizi ma manifestazioni peculiari, ovvero caratteristiche evidenti della e, sostanzialmente, non ne Parte_3 pregiudicano l'uso nelle funzioni per cui è stata acquistata” (v: pag. 16 CTU)
Ed invero, il consulente, nel rilevare “la presenza di degradi che, secondo la Norma NorMaL 1/88, possono essere definiti come distacco/esfoliazione che si manifestano con scagliature di strati superficiali del materiale lapideo”, ha - in ogni caso - ritenuto che “i suddetti fenomeni costituiscono una caratteristica tipica di questo genere di pietra naturale ed anche nel lungo periodo, se conservata con appropriata manutenzione, non ne compromettono le capacità prestazionali”; in altre parole,
“sono caratteristiche evidenti del materiale, già riconoscibili al momento dell'ordine, della consegna e certamente alla posa”.
7.1. Emergono peraltro dall'elaborato peritale circostanze che possono aver accelerato la manifestazione di tali fenomeni, avendo il CTU precisato, nel dettaglio che “le cause dei distacchi e delle esfoliazioni rilevati sono sostanzialmente ascrivibili alla perdita di efficacia del legante micritico.
Questa può avvenire per l'azione meccanica di acque “stagnanti” penetrate in superficie (gelo/disgelo con conseguenti variazioni volumetriche), la presenza di acque aggressive (ph acido che reagisce con il calcare), azioni meccaniche superficiali ad esempio abrasioni, vibrazioni (uso di utensili non adeguati al taglio o alla lavorazione) e sollecitazioni di urti o carichi concentrati (es: danneggiamenti durante i trasporti e movimentazioni). Ulteriore accentuazione dei fenomeni è ascrivibile all'Hydrofinish, trattamento che contribuisce al distacco di porzioni superficiali, nel caso della Pt_3
si tratta dei predetti fossili;
in fase di posa le parti incoerenti o che denotano degradi superficiali
[...]
pagina 4 di 10 dovrebbero essere consolidate e/o stuccate con prodotti specifici”. “I predetti degradi sono accentuati da una manutenzione non corretta, da una posa complessivamente non alla regola dell'arte e da una progettazione assente. Non siamo di fronte a vizi strutturali che incidono sull'utilizzabilità, poiché non sono dovuti ad un difetto derivante dal processo di fabbricazione, produzione, formazione o conservazione”. (v: pag. 7 CTU).
7.2 Le lastre fornite, inoltre, sono state ritenute idonee alla pavimentazione esterna anche avuto riguardo delle condizioni climatiche della specifica località in cui sono state poste (Affi - VR): si rinvia sul punto al paragrafo 5.2 della consulenza.
7.3 Trova così smentita, all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, l'assunto della ricorrente secondo cui il materiale acquistato sarebbe viziato e sarebbe integralmente inidoneo all'utilizzo cui è stato destinato.
7.4 Invero, unicamente per quanto riguarda la piccola porzione di pietra posata quale piatto doccia è stata ravvisata dal CTU l'inidoneità del materiale;
7.5 Pur ribadendo che “il materiale in oggetto è sostanzialmente idoneo all'uso per cui è stato acquistato - ovvero per pavimentazioni e rivestimenti esterni”, ha infatti precisato il CTU che esso
“non è idoneo all'uso come rivestimento del piatto doccia - poiché si tratta di posa in ambiente a costante contatto con acqua contenente agenti chimici aggressivi” Secondo il consulente d'ufficio, infatti, “la reazione tra acido e calcare determina la carbonatazione del legante micritico e la conseguente formazione di carbonati solubili causa di sfarinamenti e distacchi;
nella fattispecie la riduzione delle lastre in pianelle di piccole dimensioni, attraverso plurimi tagli geometrici, ha causato molteplici sollecitazioni meccaniche favorendo il distacco di elementi organici fissati dal “collante” micritico”.
7.6 Alla luce di quanto dianzi riportato deve quindi concludersi che l'accertamento tecnico disposto, fatta eccezione che per il piatto doccia, non ha riscontrato i lamentati vizi del materiale, ma – anzi - ha riscontrato la sua attitudine all'uso per la pavimentazione esterna.
7.7 Né, peraltro, risulta che la venditrice sia stata incaricata della progettazione esecutiva in vista della posa del materiale, incontestatamente avvenuta ad opera di soggetti terzi (la pianta della pavimentazione di cui al doc. 1 di parte ricorrente deve infatti ritenersi finalizzata a determinare quantità e tipologia del materiale, come evincibile dalla legenda, che ne riporta mq e dettaglio); deve pertanto escludersi una sua responsabilità anche sotto questo profilo.
pagina 5 di 10 8. Nemmeno possono dirsi fondate le osservazioni critiche mosse da parte ricorrente rispetto all'elaborato peritale (e alla metodologia d'analisi utilizzata), in ordine alle quali va sinteticamente osservato:
- quanto alla scelta del CTU di operare l'analisi sulla base di materiale fornito dalla resistente anziché su campioni prelevati dalla pavimentazione oggetto di contestazione, come la modalità operativa seguita dal CTU – che si ritiene appropriata anche in una complessiva ottica di economicità - sia stata condivisa nel contradditorio tra le parti (d'accordo con i CCTTP), al fine di evitare inutili aggravi di spesa.
- quanto al fatto che detto modus operandi sarebbe inadeguato, per avere il CTU preso in esame documentazione tecnica riferita ad un campione di materiale non trattato con Hydrofinish, come emerga in più punti dell'elaborato peritale che il CTU ha tenuto in evidente considerazione, nel fornire le risposte ai quesiti, l'avvenuta l'applicazione del trattamento, menzionato anche nelle conclusioni peritali.
- quanto al luogo di estrazione del materiale, che il perito ha precisato come lo stesso sia stato prelevato
“da una cave sita nella località francese di Sainte Croix de Mareuil e, dallo studio della documentazione in atti, si evince che il banco d'estrazione è il B5 - ovvero quello che produce il materiale più compatto della cava”, sicché – anche sotto questo punto di vista – la CTU risulta aver fornito adeguato riscontro alla doglianza della ricorrente in punto provenienza del materiale (né peraltro la dott.ssa alle cui tesi fa richiamo la difesa di parte ricorrente, risulta essere stata Per_1
nominata CTP dalla PA e aver partecipato alle operazioni peritali;
ad ogni buon conto ha evidenziato il CTU come le osservazioni formulate dal CTP fossero ampiamente imbibite delle Per_2
considerazioni formulate dalla dott.sa che risultano dunque essere state oggetto di sostanziale Per_1
risposta da parte del CTU – v: pag. 10 elaborato peritale).
9. Alla luce di tali risultanze deve quindi escludersi che sussistano vizi e/o inidoneità del materiale fornito tali da determinare la risoluzione del contratto, attesa la limitata incidenza, rispetto al valore complessivo della compravendita, della quantità di materiale impiegato come piatto doccia - del quale soltanto il CTU ha ravvisato inidoneità all'uso - il cui valore è stato stimato nella modesta cifra di €
1.272,50.
10. Ora, considerato che il valore delle lastre del piatto doccia corrisponde a meno del 5% di quello complessivo della fornitura, si ritiene che l'inadempimento della resistente non possa superare la soglia di gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per lo scioglimento del vincolo contrattuale, di talché la domanda pagina 6 di 10 di risoluzione va rigettata, rimanendo ferma, piuttosto, la tutela risarcitoria accordata dall'art. 1494 c.c. in relazione al costo di sostituzione, appunto, della pavimentazione della zona doccia.
11. A identiche conclusioni deve peraltro approdarsi anche ad avere riguardo alla disciplina consumeristica.
11.1 L'art. 129 Cod. Consumo, infatti, prevede l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e indica come presupposti di detta conformità, oltre alle circostanze che i beni siano idonei all'uso tipico del prodotto, il fatto che gli stessi siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità presentate dal venditore.
Ebbene, anche a tal riguardo, dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso come l'acquirente sia stata informata delle peculiarità del prodotto acquistato (peraltro riconoscibili secondo la valutazione del CTU).
11.2 In particolare, dalle risultanze delle prove orali assunte è emerso come la sig.ra (anche per il Pt_1
tramite del suo compagno sig. , laddove questi ha agito quale suo rappresentante), sia stata resa Per_3 edotta, al momento dell'acquisto, delle peculiarità del materiale naturale prescelto.
Ciò risulta da varie deposizioni testimoniali. In particolare:
- il geometra direttore dei lavori di ristrutturazione della casa della sig.ra CP_4 Pt_1
presente ad uno degli incontri in cui sono state scelte le lastre - pur non ricordando con esattezza “se al momento della scelta fosse stato comunicato dalla che potevano CP_3 verificarsi distacchi” – ha comunque confermato che “quando vennero mostrate le lastre dei diversi tipi di materiale vennero precisate le differenze e anche le caratteristiche di ciascuno dei materiali” (v. verbale udienza del 4/3/2025);
- ex dipendente della ancor più puntualmente, ha dichiarato: Tes_1 Controparte_3
“preciso che al momento della scelta venne detto al cliente che il materiale era un materiale naturale che poteva presentare delle intrusioni, cioè il materiale può presentare dei “buchi” e delle disomogeneità, che possono variare a seconda delle lavorazione”; “confermo che la lastra presente nello show room è quella che si vede nella documentazione fotografica doc. 22, 23, e
24 dell'allegato 1 alla CTU e come si può vedere in particolare nella foto 23, in alto a destra, la lastra presenta le “magrosità” cioè le disomogenità tipiche della pietra naturale” (v. verbale udienza del 4/3/2025);
- così anche - agente immobiliare che ha seguito la compravendita Testimone_2 dell'immobile di Affi da parte della ricorrente - la quale, interrogata sul capitolo n. 8 di parte pagina 7 di 10 resistente, ha confermato: “è vero. Non ricordo le parole precise, ma ci avevano spiegato che essendo materiale naturale possono apparire come difetti quelle che sono caratteristiche materiali della pietra. Lo spiegano sempre, perché è un “classico” che poi i clienti si lamentano per alcune discromie o ritenute difettosità che tali non sono” (v. verbale udienza del
18/2/2025).
11.3. Deposizioni fra loro coerenti e che possono ritenersi attendibili, risultando peraltro rese da soggetti che non presentano attuali vincoli con la società resistente.
11.4 Risultano inoltre in linea con le dette deposizioni anche le dichiarazioni rese dal teste
[...]
socio di minoranza della . Tes_3 CP_3
11.5. Le concordi deposizioni testimoniali di cui si è detto inducono quindi a disattendere quanto in senso difforme riferito dal teste (le cui dichiarazioni, laddove ha affermato che la lastra Tes_4
mostrata aveva una superficie liscia e non presentava anomalie, avvallamenti o venature, appaiono peraltro in contrasto anche con la documentazione fotografica raccolta dal CTU (v: foto nn. 23 e 24) e con le stesse caratteristiche proprie del materiale di cui ha dato conto il perito.
12. Va poi osservato come dalla CTU risulti che il materiale fu oggetto di trattamenti manutentivi inidonei (testimoniati da evidenti tracce di utilizzo di utensili inappropriati e da modalità di manutenzione non adeguate) e come sia emerso in giudizio che si rese necessario effettuare un intervento di rimozione di vernice accidentalmente caduta al suolo.
12.1 Sul punto, il teste (elettricista che ha eseguito lavori nell'immobile di proprietà Testimone_5
della ricorrente), ha infatti riferito dell'avvenuto sversamento accidentale di una bomboletta di vernice sulla pavimentazione oggetto di causa, in occasione della tinteggiatura di una lampada esterna, precisando di aver contattato la propria assicurazione e che venne poi “una ditta specializzata nella pulizia dei marmi che ha quindi effettuato prima i test ed in seguito ha eseguito la pulizia” (v. sempre verbale udienza del 4/3/2025).
12.2. Consta poi dalla deposizione del teste che a seguito della caduta della vernice la Tes_3 CP_3
venne contattata, che venne fatto un sopralluogo sul posto e che vennero indicati prodotti che
[...]
potessero danneggiare il meno possibile il materiale, cosa difficile tenuto conto che si trattava – secondo quanto ritenuto dal teste - di una vernice acrilica,; ha inoltre precisato il teste di non sapere come siano poi intervenuti per la rimozione della vernice e che la non ha prodotti per CP_3
provvedere.
pagina 8 di 10 12.3 La ricostruzione dell'episodio non consente dunque di ravvisare alcuna responsabilità della società per il trattamento di pulitura della pavimentazione resosi necessario per Controparte_3
l'eliminazione della vernice, trattamento che, troppo aggressivo, può aver accelerato fenomeni di distacco/esfoliazione della pietra.
13. In conclusione, quindi, l'istruttoria espletata in corso di causa porta a concludere nel senso che: a) le lastre fornite erano prive di vizi;
b) le stesse erano idonee all'uso, ad eccezione della zona del piatto doccia;
c) l'acquirente è stata messa al corrente delle caratteristiche naturali del prodotto;
d)
l'accelerazione del degrado naturale della pietra è avvenuta per effetto di errati trattamenti o posa non a regola d'arte non effettuati dalla resistente (e che nemmeno risultano eseguiti da ditta specializzata da lei proposta, per cui deve escludersi anche una sua ipotetica culpa in eligendo).
14. Per le ragioni di cui si è detto, la domanda di risoluzione proposta da parte ricorrente va rigettata integralmente, sia sotto il profilo della disciplina del Codice civile sia sotto quello della normativa consumeristica.
15. Va invece accolta la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente nei limiti dell'importo di
€1.272,50, valore corrispondente al costo di integrale sostituzione delle lastre nella zona del piatto doccia secondo la stima offerta dal consulente tecnico incaricato.
15.1 Come sopra chiarito, infatti, il CTU ha evidenziato l'inidoneità del materiale fornito rispetto alla zona doccia, trattandosi di “ambiente a costante contatto con acqua contenente agenti chimici aggressivi” (ad esempio doccia schiuma il cui Ph medio è 4,5/5).
15.2 Sotto questo aspetto, quindi, si ravvisano gli estremi per riconoscere alla parte ricorrente il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1494 c.c. e dell'art. 135 septies del codice del consumo, relativamente alla spese per l'eliminazione dei vizi accertati nella specifica area in questione;
il venditore, infatti, ha omesso colposamente (essendogli nota la destinazione del materiale) di informare l'acquirente dell'inidoneità del materiale prescelto rispetto al piatto doccia, fornendo così un prodotto mancante delle qualità essenziali rispetto all'uso cui era destinato.
15.3 La resistente società va quindi condannata al pagamento, in favore della Controparte_2
ricorrente , della detta somma di 1.272,50, liquidata all'attualità. Parte_1
16. Stante la reciproca soccombenza (della ricorrente in ordine alla domanda di risoluzione e restitutoria e della resistente in ordine alla domanda risarcitoria, pur se accolta in misura estremamente ridotta rispetto all'importo richiesto) ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
pagina 9 di 10 17. Vanno infine poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di lite, come liquidate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di risoluzione e restitutoria proposta dalla ricorrente . Parte_1
CONDANNA la società resistente in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.272,50, liquidato all'attualità. Parte_1
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
PONE
a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come liquidate in giudizio.
Verona, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2998/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti Vanessa Gasteiger e Maria Malfertheiner del foro di Bolzano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Bolzano (BZ), via Vintler n. 17.
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 con l'avv. Sara Cona del foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescantina
(VR), Via Busa n. 10/A.
RESISTENTE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) accertata la gravità dei vizi e difetti denunciati del materiale fornito dalla alla Controparte_2
sig.ra , dichiarare e/o disporre la risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti alla Parte_1
fine del 2020 oggetto del presente procedimento e condannare parte convenuta alla restituzione del corrispettivo versato pari ad € 23.980,64 oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Controparte_2 dalla sig.ra che si quantificano sin d'ora in Euro 28.000,00, o nella diversa somma che Parte_1
verrà accertata in corso di causa, ma in ogni caso entro lo scaglione compreso tra 26.000,00 euro e
52.00,00 euro;
3) condannare alla rifusione delle spese di lite, oltre rimborso spese forfetario, CPA Controparte_2
ed IVA come per legge.
Per parte resistente:
In via preliminare:
- si eccepisce l'inammissibilità della domanda di accertamento di difformità del prodotto per vendita su campione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 281 duodecies 4° co. c.p.c., in quanto nuova;
Nel merito: - respingersi le domande tutte avanzate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
In ogni caso: - competenze, spese ed anticipazioni, integralmente rifusi, oltre Iva, rimborso spese generali e CPA, oltre alle spese tecniche sostenute dalla resistente, il tutto come da nota spese corredata dalle allegate pezze giustificative, che si deposita separatamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_3
di far accertare e dichiarare la risoluzione, per gravi vizi e difetti del materiale fornito, del contratto di compravendita concluso tra le parti “alla fine del 2020”, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, pari ad € 23.980,64 (oltre rivalutazione e interessi); chiedeva inoltre la condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 28.000,00.
La ricorrente rappresentava di aver acquistato dalla società delle piastre per la Controparte_3
pavimentazione esterna - per zona circostante la piscina della casa di sua proprietà sita in Affi (VR), via pagina 2 di 10 (doc. 2 – ricorrente) - e che il materiale fornito, già pochi mesi dopo la posa Parte_2
(avvenuta nel novembre del 2020), si era rivelato difettoso, in ragione di evidenti “screpolature con staccamento di lamine di pietra”.
Lamentava, in particolare, l'inidoneità del materiale fornito – “marmo qualità Crema UN con trattamento Hydrofinishing” - alla posa in “spazi esterni in zone particolarmente fredde” sebbene della circostanza del suo specifico utilizzo fosse stato reso edotto il venditore al momento dell'acquisto.
2. Si costituiva in giudizio la società contestando quanto dedotto dalla ricorrente ed Controparte_3
evidenziando altresì come le lastre di Crema UN fornite fossero, oltre che prive di difetti, anche del tutto idonee all'uso esterno;
semmai, nella prospettiva della resistente, eventuali problematiche sarebbero state da ricondurre alla posa delle lastre ovvero all'utilizzo di trattamenti non adatti per la sua corretta manutenzione. Per queste ragioni chiedeva il rigetto delle domande attoree.
3. Alla prima udienza del 28/09/2023, il Giudice assegnava termini per memorie ex art. 281 duodecies co. 4, rinviando per il prosieguo alla successiva udienza del 25/1/2024; a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, con ordinanza depositata il 27/1/2024, veniva quindi disposta CTU al fine di chiarire se il materiale fornito fosse idoneo all'uso esterno, se presentasse vizi e se la pavimentazione fosse stata posata a regola d'arte ovvero fosse stata oggetto di interventi manutentivi inappropriati.
Espletata la CTU e concessi termini per ulteriori note di osservazione alla stessa, la causa veniva istruita anche mediante prove testimoniali, ammesse come da ordinanza del 25/11/2024.
Conclusa l'istruttoria, nonché concessi termini per note conclusive, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Preliminarmente deve rilevarsi, quanto al thema decidendum, come parte ricorrente, nelle conclusioni da ultimo precisate, non abbia riproposto la domanda di accertamento della difformità del prodotto fornito rispetto al campione presentato da parte venditrice formulata, ai sensi dell'art. 1522
c.c., nella prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e della quale parte resistente, nella seconda memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., aveva eccepito l'inammissibilità; domanda che deve dunque intendersi rinunciata.
5. Ebbene, tanto chiarito, la domanda attorea di risoluzione del contratto è infondata e deve esser pertanto rigettata, mentre va parzialmente accolta – nei termini di seguito precisati – la domanda risarcitoria.
pagina 3 di 10 6. Per linearità espositiva e logica, vanno analizzate separatamente due ordini di questioni: la prima riguardante la lamentata sussistenza di vizi, in senso materiale, delle lastre fornite, la seconda attinente alla consapevolezza da parte dell'acquirente delle caratteristiche del prodotto al momento dell'acquisto.
Ed invero, posto che la ricorrente riveste (incontestatamente) la qualità di consumatrice, trovano applicazione sia le norme del codice civile dedicate alla garanzia per vizi sia quelle speciali del Codice del Consumo: mentre le prime sotto-intendono una definizione di vizio come qualsiasi imperfezione o alterazione del bene dovuta alla sua produzione o conservazione, le normativa consumeristica, invece, allude al distinto concetto di “difetto di conformità”, da intendersi come difformità rispetto a quanto convenuto in contratto (a prescindere dall'esistenza di vizi in senso materiali).
7. Quanto al primo profilo, si evidenzia come la CTU depositata – che si condivide integralmente essendo frutto di approfondita disamina delle risultanze di causa e dello stato dei luoghi e sostenuta da argomentazioni prive di vizi logici - abbia concluso nel senso che “i fenomeni rilevati non sono vizi ma manifestazioni peculiari, ovvero caratteristiche evidenti della e, sostanzialmente, non ne Parte_3 pregiudicano l'uso nelle funzioni per cui è stata acquistata” (v: pag. 16 CTU)
Ed invero, il consulente, nel rilevare “la presenza di degradi che, secondo la Norma NorMaL 1/88, possono essere definiti come distacco/esfoliazione che si manifestano con scagliature di strati superficiali del materiale lapideo”, ha - in ogni caso - ritenuto che “i suddetti fenomeni costituiscono una caratteristica tipica di questo genere di pietra naturale ed anche nel lungo periodo, se conservata con appropriata manutenzione, non ne compromettono le capacità prestazionali”; in altre parole,
“sono caratteristiche evidenti del materiale, già riconoscibili al momento dell'ordine, della consegna e certamente alla posa”.
7.1. Emergono peraltro dall'elaborato peritale circostanze che possono aver accelerato la manifestazione di tali fenomeni, avendo il CTU precisato, nel dettaglio che “le cause dei distacchi e delle esfoliazioni rilevati sono sostanzialmente ascrivibili alla perdita di efficacia del legante micritico.
Questa può avvenire per l'azione meccanica di acque “stagnanti” penetrate in superficie (gelo/disgelo con conseguenti variazioni volumetriche), la presenza di acque aggressive (ph acido che reagisce con il calcare), azioni meccaniche superficiali ad esempio abrasioni, vibrazioni (uso di utensili non adeguati al taglio o alla lavorazione) e sollecitazioni di urti o carichi concentrati (es: danneggiamenti durante i trasporti e movimentazioni). Ulteriore accentuazione dei fenomeni è ascrivibile all'Hydrofinish, trattamento che contribuisce al distacco di porzioni superficiali, nel caso della Pt_3
si tratta dei predetti fossili;
in fase di posa le parti incoerenti o che denotano degradi superficiali
[...]
pagina 4 di 10 dovrebbero essere consolidate e/o stuccate con prodotti specifici”. “I predetti degradi sono accentuati da una manutenzione non corretta, da una posa complessivamente non alla regola dell'arte e da una progettazione assente. Non siamo di fronte a vizi strutturali che incidono sull'utilizzabilità, poiché non sono dovuti ad un difetto derivante dal processo di fabbricazione, produzione, formazione o conservazione”. (v: pag. 7 CTU).
7.2 Le lastre fornite, inoltre, sono state ritenute idonee alla pavimentazione esterna anche avuto riguardo delle condizioni climatiche della specifica località in cui sono state poste (Affi - VR): si rinvia sul punto al paragrafo 5.2 della consulenza.
7.3 Trova così smentita, all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, l'assunto della ricorrente secondo cui il materiale acquistato sarebbe viziato e sarebbe integralmente inidoneo all'utilizzo cui è stato destinato.
7.4 Invero, unicamente per quanto riguarda la piccola porzione di pietra posata quale piatto doccia è stata ravvisata dal CTU l'inidoneità del materiale;
7.5 Pur ribadendo che “il materiale in oggetto è sostanzialmente idoneo all'uso per cui è stato acquistato - ovvero per pavimentazioni e rivestimenti esterni”, ha infatti precisato il CTU che esso
“non è idoneo all'uso come rivestimento del piatto doccia - poiché si tratta di posa in ambiente a costante contatto con acqua contenente agenti chimici aggressivi” Secondo il consulente d'ufficio, infatti, “la reazione tra acido e calcare determina la carbonatazione del legante micritico e la conseguente formazione di carbonati solubili causa di sfarinamenti e distacchi;
nella fattispecie la riduzione delle lastre in pianelle di piccole dimensioni, attraverso plurimi tagli geometrici, ha causato molteplici sollecitazioni meccaniche favorendo il distacco di elementi organici fissati dal “collante” micritico”.
7.6 Alla luce di quanto dianzi riportato deve quindi concludersi che l'accertamento tecnico disposto, fatta eccezione che per il piatto doccia, non ha riscontrato i lamentati vizi del materiale, ma – anzi - ha riscontrato la sua attitudine all'uso per la pavimentazione esterna.
7.7 Né, peraltro, risulta che la venditrice sia stata incaricata della progettazione esecutiva in vista della posa del materiale, incontestatamente avvenuta ad opera di soggetti terzi (la pianta della pavimentazione di cui al doc. 1 di parte ricorrente deve infatti ritenersi finalizzata a determinare quantità e tipologia del materiale, come evincibile dalla legenda, che ne riporta mq e dettaglio); deve pertanto escludersi una sua responsabilità anche sotto questo profilo.
pagina 5 di 10 8. Nemmeno possono dirsi fondate le osservazioni critiche mosse da parte ricorrente rispetto all'elaborato peritale (e alla metodologia d'analisi utilizzata), in ordine alle quali va sinteticamente osservato:
- quanto alla scelta del CTU di operare l'analisi sulla base di materiale fornito dalla resistente anziché su campioni prelevati dalla pavimentazione oggetto di contestazione, come la modalità operativa seguita dal CTU – che si ritiene appropriata anche in una complessiva ottica di economicità - sia stata condivisa nel contradditorio tra le parti (d'accordo con i CCTTP), al fine di evitare inutili aggravi di spesa.
- quanto al fatto che detto modus operandi sarebbe inadeguato, per avere il CTU preso in esame documentazione tecnica riferita ad un campione di materiale non trattato con Hydrofinish, come emerga in più punti dell'elaborato peritale che il CTU ha tenuto in evidente considerazione, nel fornire le risposte ai quesiti, l'avvenuta l'applicazione del trattamento, menzionato anche nelle conclusioni peritali.
- quanto al luogo di estrazione del materiale, che il perito ha precisato come lo stesso sia stato prelevato
“da una cave sita nella località francese di Sainte Croix de Mareuil e, dallo studio della documentazione in atti, si evince che il banco d'estrazione è il B5 - ovvero quello che produce il materiale più compatto della cava”, sicché – anche sotto questo punto di vista – la CTU risulta aver fornito adeguato riscontro alla doglianza della ricorrente in punto provenienza del materiale (né peraltro la dott.ssa alle cui tesi fa richiamo la difesa di parte ricorrente, risulta essere stata Per_1
nominata CTP dalla PA e aver partecipato alle operazioni peritali;
ad ogni buon conto ha evidenziato il CTU come le osservazioni formulate dal CTP fossero ampiamente imbibite delle Per_2
considerazioni formulate dalla dott.sa che risultano dunque essere state oggetto di sostanziale Per_1
risposta da parte del CTU – v: pag. 10 elaborato peritale).
9. Alla luce di tali risultanze deve quindi escludersi che sussistano vizi e/o inidoneità del materiale fornito tali da determinare la risoluzione del contratto, attesa la limitata incidenza, rispetto al valore complessivo della compravendita, della quantità di materiale impiegato come piatto doccia - del quale soltanto il CTU ha ravvisato inidoneità all'uso - il cui valore è stato stimato nella modesta cifra di €
1.272,50.
10. Ora, considerato che il valore delle lastre del piatto doccia corrisponde a meno del 5% di quello complessivo della fornitura, si ritiene che l'inadempimento della resistente non possa superare la soglia di gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per lo scioglimento del vincolo contrattuale, di talché la domanda pagina 6 di 10 di risoluzione va rigettata, rimanendo ferma, piuttosto, la tutela risarcitoria accordata dall'art. 1494 c.c. in relazione al costo di sostituzione, appunto, della pavimentazione della zona doccia.
11. A identiche conclusioni deve peraltro approdarsi anche ad avere riguardo alla disciplina consumeristica.
11.1 L'art. 129 Cod. Consumo, infatti, prevede l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e indica come presupposti di detta conformità, oltre alle circostanze che i beni siano idonei all'uso tipico del prodotto, il fatto che gli stessi siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità presentate dal venditore.
Ebbene, anche a tal riguardo, dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso come l'acquirente sia stata informata delle peculiarità del prodotto acquistato (peraltro riconoscibili secondo la valutazione del CTU).
11.2 In particolare, dalle risultanze delle prove orali assunte è emerso come la sig.ra (anche per il Pt_1
tramite del suo compagno sig. , laddove questi ha agito quale suo rappresentante), sia stata resa Per_3 edotta, al momento dell'acquisto, delle peculiarità del materiale naturale prescelto.
Ciò risulta da varie deposizioni testimoniali. In particolare:
- il geometra direttore dei lavori di ristrutturazione della casa della sig.ra CP_4 Pt_1
presente ad uno degli incontri in cui sono state scelte le lastre - pur non ricordando con esattezza “se al momento della scelta fosse stato comunicato dalla che potevano CP_3 verificarsi distacchi” – ha comunque confermato che “quando vennero mostrate le lastre dei diversi tipi di materiale vennero precisate le differenze e anche le caratteristiche di ciascuno dei materiali” (v. verbale udienza del 4/3/2025);
- ex dipendente della ancor più puntualmente, ha dichiarato: Tes_1 Controparte_3
“preciso che al momento della scelta venne detto al cliente che il materiale era un materiale naturale che poteva presentare delle intrusioni, cioè il materiale può presentare dei “buchi” e delle disomogeneità, che possono variare a seconda delle lavorazione”; “confermo che la lastra presente nello show room è quella che si vede nella documentazione fotografica doc. 22, 23, e
24 dell'allegato 1 alla CTU e come si può vedere in particolare nella foto 23, in alto a destra, la lastra presenta le “magrosità” cioè le disomogenità tipiche della pietra naturale” (v. verbale udienza del 4/3/2025);
- così anche - agente immobiliare che ha seguito la compravendita Testimone_2 dell'immobile di Affi da parte della ricorrente - la quale, interrogata sul capitolo n. 8 di parte pagina 7 di 10 resistente, ha confermato: “è vero. Non ricordo le parole precise, ma ci avevano spiegato che essendo materiale naturale possono apparire come difetti quelle che sono caratteristiche materiali della pietra. Lo spiegano sempre, perché è un “classico” che poi i clienti si lamentano per alcune discromie o ritenute difettosità che tali non sono” (v. verbale udienza del
18/2/2025).
11.3. Deposizioni fra loro coerenti e che possono ritenersi attendibili, risultando peraltro rese da soggetti che non presentano attuali vincoli con la società resistente.
11.4 Risultano inoltre in linea con le dette deposizioni anche le dichiarazioni rese dal teste
[...]
socio di minoranza della . Tes_3 CP_3
11.5. Le concordi deposizioni testimoniali di cui si è detto inducono quindi a disattendere quanto in senso difforme riferito dal teste (le cui dichiarazioni, laddove ha affermato che la lastra Tes_4
mostrata aveva una superficie liscia e non presentava anomalie, avvallamenti o venature, appaiono peraltro in contrasto anche con la documentazione fotografica raccolta dal CTU (v: foto nn. 23 e 24) e con le stesse caratteristiche proprie del materiale di cui ha dato conto il perito.
12. Va poi osservato come dalla CTU risulti che il materiale fu oggetto di trattamenti manutentivi inidonei (testimoniati da evidenti tracce di utilizzo di utensili inappropriati e da modalità di manutenzione non adeguate) e come sia emerso in giudizio che si rese necessario effettuare un intervento di rimozione di vernice accidentalmente caduta al suolo.
12.1 Sul punto, il teste (elettricista che ha eseguito lavori nell'immobile di proprietà Testimone_5
della ricorrente), ha infatti riferito dell'avvenuto sversamento accidentale di una bomboletta di vernice sulla pavimentazione oggetto di causa, in occasione della tinteggiatura di una lampada esterna, precisando di aver contattato la propria assicurazione e che venne poi “una ditta specializzata nella pulizia dei marmi che ha quindi effettuato prima i test ed in seguito ha eseguito la pulizia” (v. sempre verbale udienza del 4/3/2025).
12.2. Consta poi dalla deposizione del teste che a seguito della caduta della vernice la Tes_3 CP_3
venne contattata, che venne fatto un sopralluogo sul posto e che vennero indicati prodotti che
[...]
potessero danneggiare il meno possibile il materiale, cosa difficile tenuto conto che si trattava – secondo quanto ritenuto dal teste - di una vernice acrilica,; ha inoltre precisato il teste di non sapere come siano poi intervenuti per la rimozione della vernice e che la non ha prodotti per CP_3
provvedere.
pagina 8 di 10 12.3 La ricostruzione dell'episodio non consente dunque di ravvisare alcuna responsabilità della società per il trattamento di pulitura della pavimentazione resosi necessario per Controparte_3
l'eliminazione della vernice, trattamento che, troppo aggressivo, può aver accelerato fenomeni di distacco/esfoliazione della pietra.
13. In conclusione, quindi, l'istruttoria espletata in corso di causa porta a concludere nel senso che: a) le lastre fornite erano prive di vizi;
b) le stesse erano idonee all'uso, ad eccezione della zona del piatto doccia;
c) l'acquirente è stata messa al corrente delle caratteristiche naturali del prodotto;
d)
l'accelerazione del degrado naturale della pietra è avvenuta per effetto di errati trattamenti o posa non a regola d'arte non effettuati dalla resistente (e che nemmeno risultano eseguiti da ditta specializzata da lei proposta, per cui deve escludersi anche una sua ipotetica culpa in eligendo).
14. Per le ragioni di cui si è detto, la domanda di risoluzione proposta da parte ricorrente va rigettata integralmente, sia sotto il profilo della disciplina del Codice civile sia sotto quello della normativa consumeristica.
15. Va invece accolta la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente nei limiti dell'importo di
€1.272,50, valore corrispondente al costo di integrale sostituzione delle lastre nella zona del piatto doccia secondo la stima offerta dal consulente tecnico incaricato.
15.1 Come sopra chiarito, infatti, il CTU ha evidenziato l'inidoneità del materiale fornito rispetto alla zona doccia, trattandosi di “ambiente a costante contatto con acqua contenente agenti chimici aggressivi” (ad esempio doccia schiuma il cui Ph medio è 4,5/5).
15.2 Sotto questo aspetto, quindi, si ravvisano gli estremi per riconoscere alla parte ricorrente il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1494 c.c. e dell'art. 135 septies del codice del consumo, relativamente alla spese per l'eliminazione dei vizi accertati nella specifica area in questione;
il venditore, infatti, ha omesso colposamente (essendogli nota la destinazione del materiale) di informare l'acquirente dell'inidoneità del materiale prescelto rispetto al piatto doccia, fornendo così un prodotto mancante delle qualità essenziali rispetto all'uso cui era destinato.
15.3 La resistente società va quindi condannata al pagamento, in favore della Controparte_2
ricorrente , della detta somma di 1.272,50, liquidata all'attualità. Parte_1
16. Stante la reciproca soccombenza (della ricorrente in ordine alla domanda di risoluzione e restitutoria e della resistente in ordine alla domanda risarcitoria, pur se accolta in misura estremamente ridotta rispetto all'importo richiesto) ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
pagina 9 di 10 17. Vanno infine poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di lite, come liquidate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di risoluzione e restitutoria proposta dalla ricorrente . Parte_1
CONDANNA la società resistente in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, al Controparte_3 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.272,50, liquidato all'attualità. Parte_1
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
PONE
a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come liquidate in giudizio.
Verona, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
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