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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3722/2022 RGAC e vertente tra
- nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._1 dall'avv.to Pietrantonio Ciccone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola alla Piazza S. D'Acquisto;
- ricorrente -
CONTRO
- nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2 dall'avv.to Maria Tafuro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Nola alla via Giuseppe Fonseca n. 7;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Casamarciano il 10.10.1998 con la signora CP_1 dalla cui unione nascevano due figli, nato ad [...] il [...] Per_1
e nata ad [...] il [...], esponeva che con accordo di Per_2 negoziazione assistita del 30.09.2019 omologato dalla Procura della
Repubblica in data 808.10.2019, i coniugi si erano separati. Il ricorrente instava, pertanto, per la pronuncia di divorzio con la conferma delle condizioni di separazione.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di status, ma chiedeva l'aumento del mantenimento della prole nonché il riconoscimento di assegno divorzile. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del
22.09.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotto accordo di negoziazione assistita omologato dal PM.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che entrambi i figli sono maggiorenni e vivono con la madre. Inoltre, non vi è più contestazione in merito alla circostanza che i figli non siano economicamente indipendenti posto che, anche in sede di conclusioni, il ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento della prole, sia pur con un importo ridotto, stante l'intervenuto licenziamento.
Ciò posto, occorre analizzare la posizione economica patrimoniale delle parti, come emersa dal compendio in atti. Al riguardo il ricorrente è maestro pasticciere, ha lavorato per anni alle dipendenze della CP_2
poi con reddito annuo di circa 28.000,00
[...] Controparte_3 netti all'anno (con retribuzioni mensili anche di 3200,00 euro comprensive di 1000,00 per indennità di trasferta) fino all'anno 2024 per cui ha dichiarato un reddito netto di circa 52.000,00 euro netti (cfr. Unico 2025)
Successivamente, viene licenziato il 15.07.2025, ma ha aperto partita IVA
e lavora in proprio nella produzione e vendita di panettoni, percepisce anche NA (la cui istanza è stata accolta). Il ricorrente vive in immobile di proprietà del padre concesso in comodato gratuito, ha avuto in passato la disponibilità di un'auto A4 (come emerge dagli accordi di negoziazione assistita), ha dichiarato di avere avuto in uso un'auto intestata alla società
e di usare un motociclo Ducati del cugino di cui Controparte_3 paga anche l'assicurazione (fatto questo di scarsa credibilità). Circa
l'attività di vendita di cardellini e gli introiti asseritamente percepiti non vi è prova tranquillante, sia in quanto la testimonianza resa dai figli, comunque aventi interesse in causa, riguarda fatti anteriori al 2021, sia in quanto non vi è prova che l'attività i cui effettivi introiti sono incerti sia ancora svolta. Né vi è prova che il ricorrente abbia ricevuto compensi per l'attività di consulenza svolta per i Supermercati Extra, supermercati gestiti dallo zio. Anzi il sig. , amministratore dei Testimone_1
Supermercati Extra, ascoltato all'udienza del 17.03.2025 chiamato a testimoniare sul punto ha riferito di avere chiesto dei meri consigli al e di essersi poi rivolto ad altro maestro pasticciere, tale . Pt_1 Per_3
Ancora non vi è prova della circostanza che il ricorrente tenesse dei corsi retribuiti e con quale frequenza. La testimonianza resa sul punto dai figli è generica e de relato. È pacifico che il ricorrente abbia usufruito di una serie di vantaggi dall'attività lavorativa svolta, come vacanze offerte, uso di auto, ristoranti.
In ogni caso, ritiene il tribunale che, l'intervenuto licenziamento del ricorrente, non abbia di fatto comportato una contrazione delle entrate del il quale, stante l'esperienza maturata come maestro pasticciere, la Pt_1 rinomanza acquisita quale vincitore del premio del migliore panettone nel
2020, ben è in grado di inserirsi in modo proficuo e ben remunerato nel mercato del lavoro.
Quanto alla resistente, dagli atti è emerso che la signora a decorrere CP_1 dal febbraio 2021 è stata affetta da patologia oncologica che la rendeva inabile al lavoro giusto verbale della commissione INPS del 01.12.2024
(ma soggetto a revisione) con verosimile percezione dell'accompagnamento. La resistente, invero, ha continuato a lavorare fino al mese di ottobre 2024 con reddito annuale netto di circa 17.000,00 euro;
vive in immobile in locazione al canone di euro 411,81 oltre oneri condominiali per euro 82,00, ha acquistato un'auto KIA in data 4.08.2023 al costo di 16500,00 ed è intestataria di Yunday del 2016 del valore all'epoca di 4000,00 euro. Ad oggi il rapporto di lavoro è cessato tanto che la resistente deduce di percepire Naspi.
Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussista una significativa disparità economica. Ne deriva che questo tribunale ritiene di confermare la misura del mantenimento della prole come determinata in sede presidenziale in euro 1200,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021.
Ciò posto, circa la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, giova rammentare che sul tema è più volte intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a)
l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c)
l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. Civ.
21239/2019).
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n.
11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.
2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare – anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n.
593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, trascorrendo al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che pur sussistendo tra le parti una disparità economica rilevante, la resistente non ha dedotto tempestivamente, né ha comprovato di avere rinunciato a proprie aspirazione professionali per agevolare quelle del marito o per occuparsi prevalentemente della prole. Epperaltro, dalla lettura dell'estratto INPS emerge che la resistente ha lavorato fino al 1999 per poi riprendere a decorrere dal 2012 e in modo stabile dal 2017. L'interruzione dell'attività lavorativa, coincidente con la nascita dei figli e con la più giovane età degli stessi, si spiega con ragionevole convincimento stante l'esigenza di cura della prole, cui all'evidenza la signora era prevalentemente preposta. CP_1
Orbene, la circostanza che la signora per alcuni si sia dedicata alla cura dei figli, unitamente all'intervenuto licenziamento, alla presumibile difficoltà di facile reinserimento nel mercato del lavoro tenuto conto dell'età, della mancanza di una qualifica specifica, delle problematiche di salute oltre che le esigenze abitative (id est canone di locazione) inducono questo tribunale a riconoscere alla resistente un assegno divorzile in chiave compensativa e assistenziale che si stima congruo determinare (tenuto conto del contributo già dovuto dal per il mantenimento della prole e della circostanza che Pt_1 la resistente percepisce NA) in euro 200,00.
Ne deriva che, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, il sarà tenuto a versare alla signora entro il 5 di ogni mese la Pt_1 CP_1 somma di euro 200,00. Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto della soccombenza reciproca e dell'evoluzione delle vicende lavorative delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Casamarciano il 10.10.1998;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.87 n. 74;
c) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora entro il CP_1
5 di ogni mese euro 1200,00 per il mantenimento della prole, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese.
d) Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021, saranno sostenute dalle parti, nella misura del 50% ciascuno.
e) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla signora entro il 5 di ogni mese euro 200,00 a titolo di assegno di CP_1 divorzio con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
f) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola il 18.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3722/2022 RGAC e vertente tra
- nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._1 dall'avv.to Pietrantonio Ciccone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Nola alla Piazza S. D'Acquisto;
- ricorrente -
CONTRO
- nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentata e difesa giusta procura in atti C.F._2 dall'avv.to Maria Tafuro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Nola alla via Giuseppe Fonseca n. 7;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Casamarciano il 10.10.1998 con la signora CP_1 dalla cui unione nascevano due figli, nato ad [...] il [...] Per_1
e nata ad [...] il [...], esponeva che con accordo di Per_2 negoziazione assistita del 30.09.2019 omologato dalla Procura della
Repubblica in data 808.10.2019, i coniugi si erano separati. Il ricorrente instava, pertanto, per la pronuncia di divorzio con la conferma delle condizioni di separazione.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di status, ma chiedeva l'aumento del mantenimento della prole nonché il riconoscimento di assegno divorzile. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del
22.09.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotto accordo di negoziazione assistita omologato dal PM.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che entrambi i figli sono maggiorenni e vivono con la madre. Inoltre, non vi è più contestazione in merito alla circostanza che i figli non siano economicamente indipendenti posto che, anche in sede di conclusioni, il ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento della prole, sia pur con un importo ridotto, stante l'intervenuto licenziamento.
Ciò posto, occorre analizzare la posizione economica patrimoniale delle parti, come emersa dal compendio in atti. Al riguardo il ricorrente è maestro pasticciere, ha lavorato per anni alle dipendenze della CP_2
poi con reddito annuo di circa 28.000,00
[...] Controparte_3 netti all'anno (con retribuzioni mensili anche di 3200,00 euro comprensive di 1000,00 per indennità di trasferta) fino all'anno 2024 per cui ha dichiarato un reddito netto di circa 52.000,00 euro netti (cfr. Unico 2025)
Successivamente, viene licenziato il 15.07.2025, ma ha aperto partita IVA
e lavora in proprio nella produzione e vendita di panettoni, percepisce anche NA (la cui istanza è stata accolta). Il ricorrente vive in immobile di proprietà del padre concesso in comodato gratuito, ha avuto in passato la disponibilità di un'auto A4 (come emerge dagli accordi di negoziazione assistita), ha dichiarato di avere avuto in uso un'auto intestata alla società
e di usare un motociclo Ducati del cugino di cui Controparte_3 paga anche l'assicurazione (fatto questo di scarsa credibilità). Circa
l'attività di vendita di cardellini e gli introiti asseritamente percepiti non vi è prova tranquillante, sia in quanto la testimonianza resa dai figli, comunque aventi interesse in causa, riguarda fatti anteriori al 2021, sia in quanto non vi è prova che l'attività i cui effettivi introiti sono incerti sia ancora svolta. Né vi è prova che il ricorrente abbia ricevuto compensi per l'attività di consulenza svolta per i Supermercati Extra, supermercati gestiti dallo zio. Anzi il sig. , amministratore dei Testimone_1
Supermercati Extra, ascoltato all'udienza del 17.03.2025 chiamato a testimoniare sul punto ha riferito di avere chiesto dei meri consigli al e di essersi poi rivolto ad altro maestro pasticciere, tale . Pt_1 Per_3
Ancora non vi è prova della circostanza che il ricorrente tenesse dei corsi retribuiti e con quale frequenza. La testimonianza resa sul punto dai figli è generica e de relato. È pacifico che il ricorrente abbia usufruito di una serie di vantaggi dall'attività lavorativa svolta, come vacanze offerte, uso di auto, ristoranti.
In ogni caso, ritiene il tribunale che, l'intervenuto licenziamento del ricorrente, non abbia di fatto comportato una contrazione delle entrate del il quale, stante l'esperienza maturata come maestro pasticciere, la Pt_1 rinomanza acquisita quale vincitore del premio del migliore panettone nel
2020, ben è in grado di inserirsi in modo proficuo e ben remunerato nel mercato del lavoro.
Quanto alla resistente, dagli atti è emerso che la signora a decorrere CP_1 dal febbraio 2021 è stata affetta da patologia oncologica che la rendeva inabile al lavoro giusto verbale della commissione INPS del 01.12.2024
(ma soggetto a revisione) con verosimile percezione dell'accompagnamento. La resistente, invero, ha continuato a lavorare fino al mese di ottobre 2024 con reddito annuale netto di circa 17.000,00 euro;
vive in immobile in locazione al canone di euro 411,81 oltre oneri condominiali per euro 82,00, ha acquistato un'auto KIA in data 4.08.2023 al costo di 16500,00 ed è intestataria di Yunday del 2016 del valore all'epoca di 4000,00 euro. Ad oggi il rapporto di lavoro è cessato tanto che la resistente deduce di percepire Naspi.
Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussista una significativa disparità economica. Ne deriva che questo tribunale ritiene di confermare la misura del mantenimento della prole come determinata in sede presidenziale in euro 1200,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021.
Ciò posto, circa la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, giova rammentare che sul tema è più volte intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a)
l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c)
l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. Civ.
21239/2019).
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n.
11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.
2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare – anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n.
593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, trascorrendo al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che pur sussistendo tra le parti una disparità economica rilevante, la resistente non ha dedotto tempestivamente, né ha comprovato di avere rinunciato a proprie aspirazione professionali per agevolare quelle del marito o per occuparsi prevalentemente della prole. Epperaltro, dalla lettura dell'estratto INPS emerge che la resistente ha lavorato fino al 1999 per poi riprendere a decorrere dal 2012 e in modo stabile dal 2017. L'interruzione dell'attività lavorativa, coincidente con la nascita dei figli e con la più giovane età degli stessi, si spiega con ragionevole convincimento stante l'esigenza di cura della prole, cui all'evidenza la signora era prevalentemente preposta. CP_1
Orbene, la circostanza che la signora per alcuni si sia dedicata alla cura dei figli, unitamente all'intervenuto licenziamento, alla presumibile difficoltà di facile reinserimento nel mercato del lavoro tenuto conto dell'età, della mancanza di una qualifica specifica, delle problematiche di salute oltre che le esigenze abitative (id est canone di locazione) inducono questo tribunale a riconoscere alla resistente un assegno divorzile in chiave compensativa e assistenziale che si stima congruo determinare (tenuto conto del contributo già dovuto dal per il mantenimento della prole e della circostanza che Pt_1 la resistente percepisce NA) in euro 200,00.
Ne deriva che, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, il sarà tenuto a versare alla signora entro il 5 di ogni mese la Pt_1 CP_1 somma di euro 200,00. Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto della soccombenza reciproca e dell'evoluzione delle vicende lavorative delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Casamarciano il 10.10.1998;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.87 n. 74;
c) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora entro il CP_1
5 di ogni mese euro 1200,00 per il mantenimento della prole, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese.
d) Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021, saranno sostenute dalle parti, nella misura del 50% ciascuno.
e) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla signora entro il 5 di ogni mese euro 200,00 a titolo di assegno di CP_1 divorzio con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
f) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola il 18.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)