Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata Emanuela Viganò, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
del decreto del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- (notificato il 11/03/2025), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza ex art. 32 d.lgs. 286/1998 presentata da -ricorrente- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. NI SC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -ricorrente- insorge avverso la determinazione della Questura di Torino, meglio individuata in epigrafe, che ha disposto il rigetto della sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’impugnazione è affidata a tre motivi di doglianza (rubricati rispettivamente « 1) Violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90. Violazione di Legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione. - Violazione dell’art. art. 6, comma 1, lett. b, della l. n. 241/1990 », « 2) Violazione dell’art. 7. 8 e 10 bis della legge n. 241/90 – art. 3 e 97 Costituzione. Difetto di contraddittorio – Disparità di trattamento » e « 3) Violazione dell’art. 5 comma 5° del D.lvo n. 286/98 »), a mezzo dei quali il ricorrente imputa all’Amministrazione:
- di aver svolto un’istruttoria superficiale e incompleta, omettendo di valutare i documenti versati dall’interessato e mancando di acquisire ulteriore documentazione utile a fini decisori, agevolmente reperibile presso gli uffici dello stesso Ministero procedente (primo motivo di impugnazione);
- di non aver adeguatamente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale, non avendo precisato in sede di preavviso di rigetto ex art. 10- bis legge n. 241/1990 sotto quale profilo la domanda del ricorrente fosse lacunosa sul piano documentale;
- di aver escluso, in modo apodittico e arbitrario, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto dal ricorrente, come invece prescritto dall’art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998.
2. – Resiste in giudizio il Ministero intimato, chiedendo formalmente la reiezione del ricorso, senza tuttavia rassegnare difese di merito.
3. – Con ordinanza del 29/05/2025 n. 210, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta da -ricorrente-, disponendo la sospensione degli effetti esecutivi della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza.
4. – La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 17/02/2026, senza previa discussione, come da istanze congiuntamente proposte dalle parti.
5. – Il ricorso è fondato nei termini di cui seguito.
5.1 - La determinazione impugnata è giustificata dall’assenza di elementi di prova circa il concreto avvio da parte di -ricorrente- di un percorso di integrazione socio-economica nel territorio italiano. L’Amministrazione ha infatti contestato al ricorrente l’assenza, negli atti dell’istruttoria, di documentazione attestante la prosecuzione dell’affidamento ai Servizi sociali ex art. 13, co. 2 legge 07/04/2017 n. 47 e l’instaurazione di un rapporto lavorativo in Italia (« RILEVATO che il medesimo non ha documentato la copia del provvedimento di prosieguo amministrativo rilasciato dal Tribunale dei Minori, né ha documentato l’eventuale attività lavorativa svolta, allegando le relative buste paga »). Poiché -ricorrente- non aveva presentato osservazioni o versato documentazione integrativa in occasione della partesi partecipativa di cui all’art. 10- bis legge n. 241/1990, le lacune documentali descritte avrebbero impedito il rilascio di un qualsiasi permesso di soggiorno, anche ai fini di cui all’art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998, e avrebbero imposto l’integrale rigetto dell’istanza attorea (« CONSTATATO che la posizione di soggiorno del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che tanto meno appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili ah presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all’art. 19 D.Lvo nr. 286/98 »).
Tale iter motivazionale confligge con gli atti e i documenti di causa.
5.2 - Prima di chiarirne le ragioni, va precisato che le deduzioni attoree relative ai documenti che -ricorrente- avrebbe versato nel procedimento amministrativo sono tutt’altro che cristalline: il ricorrente rivendica infatti di aver depositato nell’istruttoria « la relazione della Comunità e anche il proseguo dell’affido, nonché il contratto di lavoro in essere » (pag. 2 ricorso), e al contempo si duole del fatto che l’Amministrazione abbia omesso di disporre d’ufficio l’acquisizione di tali documenti. A ciò si aggiunga che, a dispetto delle ellissi contenute nel ricorso, è pacifico che -ricorrente- non abbia presentato memorie endoprocedimentali né prodotto la documentazione integrativa sollecitata dall’Amministrazione. Gli scritti attorei non consentono insomma di comprendere quale documentazione fosse concretamente allegata all’istanza amministrativa di -ricorrente- (ammesso che ve ne fosse).
Va detto, tuttavia, che lo stesso Ministero intimato, pur ritualmente costituito, non ha prodotto in giudizio gli atti dell’istruttoria amministrativa, a norma dell’art. 46, co. 2 c.p.a. In particolare, non è presente in atti il preavviso di rigetto trasmesso al ricorrente, di talché non è dato conoscere quali integrazioni documentali siano state concretamente sollecitate dall’Amministrazione, né sulla scorta di quali elementi istruttori la determinazione impugnata sia stata infine assunta.
5.3 - Tanto precisato, è documentato in atti che il Tribunale per i Minorenni di Trieste, in accoglimento dell’istanza proposta dalla tutrice di -ricorrente-, abbia disposto la prosecuzione dell’affidamento di quest’ultimo ai Servizi sociali territorialmente competenti fino al compimento del ventunesimo anno di età, al fine di consentirgli « di completare il percorso di studio e formazione intrapreso nonché di usufruire del sostegno specialistico e psicoterapeutico di cui necessità per affrontare le proprie fragilità personali » (decreto presidenziale del 30/01/2020: doc. 4 ricorrente).
È altresì provato per tabulas che, a partire da diciannove anni, -ricorrente- ha svolto attività lavorativa con continuità, percependo redditi lordi annui pari a € 2.387,00 nel 2021, a € 16.522,00 nel 2022, a € 18.252,00 nel 2023, a € 13.333,00 nel 2024 e a € 1.720,83 nelle prime due mensilità del 2025: cfr. estratto contributivo INPS, sub doc. 8 ricorrente). Nessun dubbio può dunque esservi sul fatto che, al momento dell’adozione della determinazione impugnata, il ricorrente avesse consolidato il proprio percorso di integrazione socio-lavorativa e conseguito una capacità reddituale tutt’altro che trascurabile.
Ne consegue che, per entrambe le criticità evidenziate nella motivazione del provvedimento gravato (fuoriuscita dal percorso assistenziale e formativo, e mancata attività lavorativa), l’Amministrazione ha travisato il quadro fattuale di riferimento, non avvedendosi dei cospicui indici di integrazione del ricorrente in Italia. Per tali ragioni, il primo motivo di impugnazione deve reputarsi fondato.
5.4 - Ai fini dell’accoglimento del ricorso, non rileva che la documentazione prodotta in questo giudizio non sia – recte , possa non essere – stata prodotta negli atti dell’istruttoria amministrativa.
Sotto il profilo formale, la mancata (prova dalla) proroga dell’affidamento del minore non accompagnato al Servizio sociale non impedisce di per sé sola il rilascio del titolo del soggiorno, giacché in tal caso l’art. 32, co. 1- bis d.lgs. 286/1998 onera l’Amministrazione di acquisire il parere del Comitato per i minori stranieri (oggi Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), la cui assenza – si noti – non può essere imputata alla parte istante né costituire unico motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno (da ultimo ex plurimis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 05/01/2026, n. 4; cfr. anche TAR Piemonte, Sez. I, 05/05/2022, n. 424).
Sotto il profilo formale, la tardività della documentazione lavorativa (e financo la sua mancata produzione nel corso del procedimento amministrativo), se pure esclude l’illegittimità della determinazione gravata, non impedisce al Tribunale – e all’Amministrazione in sede di riedizione del potere – di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, alla luce delle sopravvenienze favorevoli documentate nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 13/01/2025 n. 219; Id. 03/01/2025 n. 11). Ne consegue che, in disparte ogni riflesso sulla legittimità del provvedimento gravato, la documentazione lavorativa (e socio-assistenziale) dimessa dal ricorrente in questo giudizio può e deve essere posta a fondamento dell’odierna decisione.
In definitiva, il primo motivo di impugnazione si appalesa fondato e conduce all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della determinazione gravata.
5.5 - Alla luce di quanto precede resta assorbito il secondo profilo di gravame, giacché, a fronte della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, nessun interesse può residuare all’accertamento di vizi di carattere formale. Stessa sorte va riservata al terzo motivo di impugnazione, in quanto proposto in via implicitamente subordinata al rigetto del primo.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione, alla luce delle sopravvenienze intervenute medio tempore , intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e decisori correlati alla condizione di integrazione socio-lavorativa documentati dal ricorrente.
6. – Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, stanti l’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e il mancato deposito di atti o documenti nella fase di merito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
NI SC ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SC ER | LE PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.