Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 29 milioni di lire, a provvedere a quanto occorre per l'acquisto e l'adattamento di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di 29 milioni di lire, a provvedere a quanto occorre per l'acquisto e l'adattamento di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.