Art. 3.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per il tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed e' composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il tesoro su proposta delle amministrazioni e degli enti interessati:
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'istituto mobiliare italiano.
Alle riunioni del comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per il tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed e' composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il tesoro su proposta delle amministrazioni e degli enti interessati:
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'istituto mobiliare italiano.
Alle riunioni del comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.