Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2022
Sentenza 13 settembre 2023
Ordinanza cautelare 22 aprile 2024
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01094/2026REG.PROV.COLL.
N. 02687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2024, proposto da
GE-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ON D'AP, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AdER-Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituita in giudizio;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01125/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. ON D'AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. OB AV e udito per la parte appellata l’avvocato Giacomo Sgobba.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il sig. ON D’AP ha impugnato la cartella di pagamento n. 01420210024025754000, notificata in data 9 ottobre 2021, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 36.696,18, relativa ai tributi coattivi anno 1996 e anno 2005, in materia di quote latte.
2. Nel corso del primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con ordinanza n 1476/2022, disponeva che le Amministrazioni intimate depositassero, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, “ tutta la documentazione relativa al caso in esame (tutti gli atti di accertamento e di intimazione dei pagamenti che riguardano la vicenda dedotta in giudizio dalla ditta ricorrente) e di far pervenire i necessari chiarimenti scritti, con riguardo ai rispettivi procedimenti ”.
3. L’ordinanza istruttoria rimaneva inevasa e il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato la prescrizione del credito, dando atto che le Amministrazioni avevano omesso di provare l’intervenuta interruzione della prescrizione del credito.
4. GE ha proposto appello, depositando contestualmente documenti e istando preliminarmente per l’ammissione degli stessi ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
5. Il sig. D’IL si è costituito in giudizio, resistendo all’appello, ma senza riproporre i motivi di primo grado non esaminati dal TAR.
6. La causa è stata chiamata alla udienza in camera di consiglio del 18 IL 2024, in occasione della quale il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione, e quindi alla pubblica udienza del 26 giugno 2025, in occasione della quale il Collegio, con ordinanza n. 5759 del 4 luglio 2025, ha disposto istruttoria per accertare se l’ordinanza istruttoria del TAR fosse stata comunicata all’GE.
7. Ad evasione della suddetta ordinanza la Segreteria della Terza Sezione del TAR per la Puglia ha depositato nota dell’11 agosto 2025, nella quale si conferma l’avvenuta spedizione ad GE, all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.agea.gov.it, dell’ordinanza collegiale n. 1476 del 29 ottobre 2022: il messaggio di invio risulta essere stato consegnato nella casella di destinazione.
8. La causa è stata nuovamente chiamata all’udienza del 13 gennaio 2026, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Va preliminarmente affrontata la questione dell’ammissibilità della documentazione prodotta solo in appello da GE, la quale potrebbe essere rilevante ai fini della riforma della statuizione, del primo giudice, di prescrizione del credito portato dalle intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio.
9.1. Come la Sezione ha recentemente puntualizzato (cfr la sentenza n. 271 del 13 gennaio 2026) “ pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello. ”.
9.2. Nel caso di specie GE non era costituita nel primo grado del giudizio, e l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1476 del 22 ottobre 2022 risulta essere stata ad essa comunicata presso la sede. Ne consegue, in applicazione del su ricordato principio, che dei documenti prodotti da GE nel presente giudizio possono essere ammessi solo quelli costituiti da sentenze, dovendosi escludere, invece, documenti di altra natura, come intimazioni di pagamento o istanze di rateizzazione.
10.1. Merita, ancora, ricordare, in linea generale che:
- la Sezione da tempo ha chiarito che relativamente alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare latte il termine prescrizionale è quello ordinario di dieci anni, mentre quello relativo agli interessi dovuti su dette somme è quinquennale ( ex multis . Cons. Stato, VI, 16 IL 2025 n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 IL 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare … non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). La prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. non si applica al capitale poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica. D’altra parte il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 è applicabile – come pure la Sezione ha già avuto modo di chiarire – solo alle irregolarità definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo, cioè le irregolarità idonee a cagionare un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, tra le quali non possono includersi i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte: ciò per la ragione che a decorrere dalla campagna 2003/2004 gli interessi finanziari dell’Unione Europea sono stati assicurati, nella materia di che trattasi, mediante introduzione di una responsabilità diretta degli Stati per il prelievo dovuto dalle aziende. Il credito erariale vantato dallo Stato nei confronti dei singoli produttori rimane perciò assoggettato alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301);
- per quanto riguarda gli interessi, invece, la Sezione si è già più volte pronunciata nel senso che ad essi sia applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che “ il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi ” (Cons. Stato, Sez. VI, 11 IL 2025, n. 3103);
- secondo la giurisprudenza della Sezione (ex multis: Cons. Stato, sez. VI 7 agosto 2023 n. 7609, 9 novembre 2023, n. 10303, 2 gennaio 2024, n. 64, 9 febbraio 2024 n. 1316) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento) e in esso l’amministrazione, costituendosi a difesa del proprio atto, abbia ribadito la spettanza della propria pretesa creditoria e, dunque, la richiesta di pagamento.
11. In concreto i provvedimenti giudiziali prodotti da GE in appello sono i seguenti:
-il decreto decisorio n. 8332/2011 del 28.10.2011, a mezzo del quale il TAR per il Lazio-Roma ha dichiarato perento il ricorso R.G. n. 14620/1999 avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 1996/97, proposto da diversi produttori, tra cui anche l’Azienda appellata: si tratta però di provvedimento reso in giudizio in cui l’Amministrazione non era costituita e che, ad ogni buon conto, non consente di individuare esattamente la natura degli atti impugnati e l’annualità cui si riferiscono;
-sentenza n. 2115/2011 del 14.12.2011, a mezzo del quale il TAR per la Puglia-Lecce ha respinto il ricorso proposto da diversi produttori, tra cui anche l’Azienda appellata, avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2005/06; provvedimento passato in giudicato in quanto l’appello è stato dichiarato perento, con decreto del Consiglio di Stato n. 1764 del 5 dicembre 2017; GE era costituita sia in primo grado che in appello.;
- decreto del Consiglio di Stato n. 1764 del 5 dicembre 2017, che ha dichiarato la perenzione dell’appello proposto avverso la sentenza del TAR per la Puglia n. 2115/2011.
11. Dai documenti menzionati al paragrafo che precede risulta che:
- non v’è prova dell’esistenza di atti interruttivi della prescrizione relativamente al prelievo dovuto per l’annata 1995/96, che era già prescritto quando, il 9 ottobre 2021, veniva notificata la cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio;
- quanto alla annata 2005/2006, esiste un atto interruttivo del 14 dicembre 2011, a fronte del quale la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 9 ottobre 2021, è idonea a interrompere la prescrizione decennale relativa al debito per sorte capitale; il debito relativo agli interessi, invece, è da ritenersi maturato al 14 dicembre 2016.
12. L’appello va dunque accolto limitatamente al capitale dovuto per il prelievo annata 2005/2006; l’appellata sentenza va invece confermata nel resto.
13. La mancata riproposizione dei motivi di primo grado esime il Collegio dalla disamina delle censure non esaminate dal TAR.
13. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1125/2023, accoglie in parte il ricorso di primo grado e annulla in parte la cartella di pagamento n. 01420210024025754000, notificata in data 9 ottobre 2021, limitatamente al credito per capitale e interessi relativo alla annualità 1995/96 nonché al credito per interessi dovuti sul prelievo relativo alla annualità 2005/2006.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
OB AV, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB AV | AN TT |
IL SEGRETARIO