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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4778/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 08/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005614450000 MULTI ENTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100006718346 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110003558450 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110011950484 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110011950484 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110014630912
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120012717923
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120014733288 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120026969636 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140011646765
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140019140040 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140021009138 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150002781424 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150002781424 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150006329269 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150019684271 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170003251036 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006309019 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170010375240
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912180001000621 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000293188 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000293188 I.C.I. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008673929 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180012884203 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004781252 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190008110147 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201900112920368
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200001747314 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002137106 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2391/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 247/04/24 della CGT di Primo Grado di Agrigento che:
- aveva annullato tre cartelle per difetto di notifica/prescrizione;
- aveva annullato sanzioni e interessi relativi alle cartelle nn. 29120100006718346000,
29120110003558450000 e 29120120026929636000;
- aveva confermato per il resto la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29120229005614450000.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito proponendo appello incidentale, censurando l'illegittima applicazione del termine di prescrizione quinquennale agli accessori. L'appellante ha inoltre depositato memoria illustrativa formulando istanza di rinvio dell'udienza per l'asserita prossima approvazione della “rottamazione quinquies”, chiedendone l'applicazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello principale del sig. Ricorrente_1
1.1 Eccezioni di nullità delle notifiche
Le eccezioni relative al difetto di notifica delle cartelle sono infondate.
La documentazione prodotta (estratti di ruolo, relate, ricevute postali e PEC con firma digitale) costituisce piena prova dell'avvenuta notifica secondo i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 10326/2014; Cass. 2856/2019; Cass. 23902/2017; Cass. 14941/2020).
Le contestazioni relative al formato .eml, all'indirizzo PEC del mittente, all'utilizzo di operatori privati appaiono irrilevanti, superate dalla conoscenza effettiva dell'atto, comprovata dall'impugnazione (art. 156 c.p.c., Cass.
SS.UU. 7665/2016; 23620/2018; 15979/2022).
1.2 Prescrizione
Le eccezioni di prescrizione sono inammissibili, poiché dirette contro cartelle non impugnate nei termini (art. 19, co. 3, d.lgs. 546/92; Cass. 3005/2020; 714/2022; 8198/2022); inoltre nel merito risultano infondate, essendo i termini decennali per i tributi erariali (art. 2946 c.c., Cass. 25716/2020; 16232/2020; 32308/2019),
e risultando il decorso interrotto da successivi atti (richiesta di compensazione e intimazione). Infine le sospensioni OV (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 d.lgs. 159/2015) hanno ulteriormente prorogato i termini.
1.3 Violazione art. 25 d.P.R. 602/73
Le cartelle da controllo formale ex art. 36-ter risultano notificate tempestivamente: i ruoli sono stati consegnati entro i termini decadenziali.
1.4 Violazione dell'art. 68 D.L. 18/2020
La sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 opera comunque, e l'intimazione è stata notificata nei termini prorogati.
1.5 Sull'istanza di rinvio basata sulla futura “rottamazione quinquies”
Le richieste formulate dal sig. Ricorrente_1 nella memoria illustrativa, volte ad ottenere il rinvio dell'udienza per la preannunciata introduzione di una nuova procedura di definizione agevolata (“rottamazione quinquies”), devono essere rigettate.
La disciplina richiamata, come emerge dalla stessa memoria, è contenuta esclusivamente nel Disegno di
Legge di Bilancio 2026, attualmente all'esame del Parlamento e non ancora approvato, quindi privo di efficacia normativa. La normativa invocata non è vigente e non può determinare alcuna sospensione ope legis del giudizio. Qualsiasi effetto sospensivo potrà eventualmente derivare solo dalla approvazione definitiva della legge e dalla presentazione della dichiarazione di adesione. Si tratta di eventi futuri e incerti, non invocabili nel processo ( futura definizione agevolata “rottamazione quinquies)”;
2. Sull'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate
L'appello incidentale è fondato. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto prescritte sanzioni e interessi applicando il termine quinquennale. Tale impostazione contrasta con l'art. 24 d.lgs. 472/1997, secondo cui accessori e tributo seguono la stessa disciplina della riscossione e con quella giurisprudenza della Cassazione (Cass. SS.UU. 25790/2009; Cass. 10547/2019; 10549/2019), a cui il Collegio aderisce, che afferma la prescrizione unitaria decennale. Si legge nelal sentenza 10547/2019: "la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008). Pertanto, le sanzioni e gli interessi relativi alle cartelle annullate dal primo giudice devono essere ripristinati nella loro integrità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta integralmente l'appello principale del sig. Ricorrente_1; Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento;
In riforma della sentenza n. 247/04/24, dichiara pienamente dovuti anche sanzioni e interessi relativi alle cartelle: 29120100006718346000
29120110003558450000 29120120026929636000 Conferma nel resto la piena legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29120229005614450000; Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore di ADER e dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di
Agrigento nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno di essi. Palermo
18.12.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4778/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Via Della Vittoria 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 08/02/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005614450000 MULTI ENTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100006718346 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110003558450 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110011950484 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110011950484 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110014630912
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120012717923
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120014733288 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120026969636 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140011646765
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140019140040 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140021009138 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150002781424 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150002781424 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150006329269 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150019684271 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170003251036 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006309019 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170010375240
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912180001000621 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000293188 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912018000293188 I.C.I. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008673929 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180012884203 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190004781252 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190008110147 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201900112920368
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200001747314 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002137106 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2391/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 247/04/24 della CGT di Primo Grado di Agrigento che:
- aveva annullato tre cartelle per difetto di notifica/prescrizione;
- aveva annullato sanzioni e interessi relativi alle cartelle nn. 29120100006718346000,
29120110003558450000 e 29120120026929636000;
- aveva confermato per il resto la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29120229005614450000.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito proponendo appello incidentale, censurando l'illegittima applicazione del termine di prescrizione quinquennale agli accessori. L'appellante ha inoltre depositato memoria illustrativa formulando istanza di rinvio dell'udienza per l'asserita prossima approvazione della “rottamazione quinquies”, chiedendone l'applicazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello principale del sig. Ricorrente_1
1.1 Eccezioni di nullità delle notifiche
Le eccezioni relative al difetto di notifica delle cartelle sono infondate.
La documentazione prodotta (estratti di ruolo, relate, ricevute postali e PEC con firma digitale) costituisce piena prova dell'avvenuta notifica secondo i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 10326/2014; Cass. 2856/2019; Cass. 23902/2017; Cass. 14941/2020).
Le contestazioni relative al formato .eml, all'indirizzo PEC del mittente, all'utilizzo di operatori privati appaiono irrilevanti, superate dalla conoscenza effettiva dell'atto, comprovata dall'impugnazione (art. 156 c.p.c., Cass.
SS.UU. 7665/2016; 23620/2018; 15979/2022).
1.2 Prescrizione
Le eccezioni di prescrizione sono inammissibili, poiché dirette contro cartelle non impugnate nei termini (art. 19, co. 3, d.lgs. 546/92; Cass. 3005/2020; 714/2022; 8198/2022); inoltre nel merito risultano infondate, essendo i termini decennali per i tributi erariali (art. 2946 c.c., Cass. 25716/2020; 16232/2020; 32308/2019),
e risultando il decorso interrotto da successivi atti (richiesta di compensazione e intimazione). Infine le sospensioni OV (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 d.lgs. 159/2015) hanno ulteriormente prorogato i termini.
1.3 Violazione art. 25 d.P.R. 602/73
Le cartelle da controllo formale ex art. 36-ter risultano notificate tempestivamente: i ruoli sono stati consegnati entro i termini decadenziali.
1.4 Violazione dell'art. 68 D.L. 18/2020
La sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 opera comunque, e l'intimazione è stata notificata nei termini prorogati.
1.5 Sull'istanza di rinvio basata sulla futura “rottamazione quinquies”
Le richieste formulate dal sig. Ricorrente_1 nella memoria illustrativa, volte ad ottenere il rinvio dell'udienza per la preannunciata introduzione di una nuova procedura di definizione agevolata (“rottamazione quinquies”), devono essere rigettate.
La disciplina richiamata, come emerge dalla stessa memoria, è contenuta esclusivamente nel Disegno di
Legge di Bilancio 2026, attualmente all'esame del Parlamento e non ancora approvato, quindi privo di efficacia normativa. La normativa invocata non è vigente e non può determinare alcuna sospensione ope legis del giudizio. Qualsiasi effetto sospensivo potrà eventualmente derivare solo dalla approvazione definitiva della legge e dalla presentazione della dichiarazione di adesione. Si tratta di eventi futuri e incerti, non invocabili nel processo ( futura definizione agevolata “rottamazione quinquies)”;
2. Sull'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate
L'appello incidentale è fondato. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto prescritte sanzioni e interessi applicando il termine quinquennale. Tale impostazione contrasta con l'art. 24 d.lgs. 472/1997, secondo cui accessori e tributo seguono la stessa disciplina della riscossione e con quella giurisprudenza della Cassazione (Cass. SS.UU. 25790/2009; Cass. 10547/2019; 10549/2019), a cui il Collegio aderisce, che afferma la prescrizione unitaria decennale. Si legge nelal sentenza 10547/2019: "la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008). Pertanto, le sanzioni e gli interessi relativi alle cartelle annullate dal primo giudice devono essere ripristinati nella loro integrità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta integralmente l'appello principale del sig. Ricorrente_1; Accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento;
In riforma della sentenza n. 247/04/24, dichiara pienamente dovuti anche sanzioni e interessi relativi alle cartelle: 29120100006718346000
29120110003558450000 29120120026929636000 Conferma nel resto la piena legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29120229005614450000; Condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore di ADER e dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di
Agrigento nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuno di essi. Palermo
18.12.25 IL PRESIDENTE