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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/12/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2457/2021
R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa NN Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, promossa
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Ispica, via Statale n. 108, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gambuzza, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla citazione
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. con sede in Modica (RG), S.P. Rocciola Controparte_2
Scrofani Km. 4,400 (P.I.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
BA EM per mandato in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio professionale in Ragusa, Via
Roma n. 200
CONVENUTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo “preliminarmente, accertare, ritenere e Controparte_1 dichiarare che, nella esecuzione dei lavori di appalto del CP_3
sito in Pozzallo, via Roma n. 4, la ha contrattato con il
[...] Controparte_1
Condominio una tinta per esterni a base di farina di quarzo per il tramite del suo rappresentante sig. ; accertare, ritenere e dichiarare Parte_2 che la DI AB ha eseguito i lavori di tinteggiatura con il materiale fornito dalla TI che è risultato errato rispetto a quello concordato con i condomini;
accertare, ritenere e dichiarare che, allo smontaggio del ponteggio, i condomini hanno contestato il colore della facciata in quanto diverso da quello scelto e concordato con la accertare, ritenere CP_1
e dichiarare che la ha riconosciuto l'errore nella fornitura del CP_1 materiale per la tinteggiatura e ha dato la disponibilità al Condominio a provvedere a sue spese alla eliminazione dell'errore; accertare, ritenere e dichiarare che la ha chiesto alla ditta di procedere alla CP_1 Parte_1 nuova tinteggiatura della facciata con il materiale messo a disposizione dalla accertare, ritenere e dichiarare che la DI AB ha CP_1 eseguito le lavorazioni richieste da ed ha sostenuto la spesa di CP_1 complessivi € 27.706,80, ivi compresa la spesa per manodopera per due mani di pittura, di noleggio, montaggio e smontaggio del ponteggio e della mantovana parasassi;
per l'effetto, condannare la al Controparte_1 pagamento della somma di € 27.706,80, che viene contenuta in € 25.000,00 i fini del versamento del c.u., ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia al termine del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva la società convenuta, la quale chiedeva “reiectis adversis, in via preliminare nel merito, rigettare la domanda di risarcimento proposta dal sig. stante l'intervenuta decadenza ex art. 1495 comma 1 Parte_1
c.c. nonché l'intervenuta prescrizione ex art. 1495 comma 3 c.c. della domanda attrice, per le motivazioni di cui alla lett. B); nel merito, rigettare, 4
per le motivazioni di cui in narrativa, le richieste di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, appare fondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di avvenuta decadenza dalla garanzia per i vizi e difetti della cosa venduta in capo alla parte acquirente, per omessa tempestiva denuncia di essi.
L'onere di denuncia dei vizi, nel termine di otto giorni dalla scoperta, condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 cod. civ., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 6234 del 15.05.2000).
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord.n. 24348/2019; Cass. Sez. 2, ord.n. 12337/2023).
In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 2, ord.n. 16766/2019).
Nella specie il rapporto intercorso tra il e la è un Parte_1 CP_1 contratto di vendita, avente ad oggetto la fornitura di pittura per esterni a base di farina di quarzo, ovvero la tinta da applicare sulla facciata del palazzo condominiale di via Roma, in Pozzallo, che doveva essere fornita 5
dalla convenuta alla ditta attrice, la quale, a sua volta, aveva stipulato con il Condominio un contratto di appalto per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e tinteggiatura dell'immobile condominiale.
La ditta del ha eseguito i lavori di tinteggiatura della facciata Parte_1 condominiale utilizzando, appunto, il materiale fornitole dalla CP_1 risultato essere difforme da quello commissionato e concordato con i condomini.
Nessun dubbio, pertanto, sembra sussistere sull'avvenuta stipula tra le odierne parti di un contratto di vendita.
A fronte della contestata decadenza dalla garanzia per i vizi e difetti delle cose vendute, sollevata dalla parte venditrice, odierna convenuta, la controparte non ha fornito alcuna prova sulla tempestività della denuncia, essendosi limitata ad asserire un preteso riconoscimento dell'errore commesso da parte della la quale avrebbe errato nella consegna CP_1 della tinta del colore prescelto dai condomini, e si sarebbe fatta carico del danno conseguito e delle spese per il materiale necessario per la tinteggiatura ex novo della facciata del chiedendo alla Controparte_3 ditta di provvedere alle lavorazioni rese necessarie, con Parte_1 conseguente nuova ritinteggiatura, noleggio di un nuovo ponteggio, apposizione di mantovana parasassi e di sbalzi, come da fatture prodotte in atti.
Nessuna prova, tuttavia, è stata fornita in merito a tale preteso riconoscimento dell'errore commesso da parte della società convenuta, non essendo stato alcuno dei testi, sentiti nel corso del giudizio de quo, in grado di rispondere sul punto.
L'attore medesimo ha dichiarato che i lavori in questione sono stati effettuati tra la fine del 2018 e il gennaio del 2019, e nessuna denuncia per vizi o difetti delle cose vendute risulta essere stata presentata prima dell'instaurazione del presente giudizio, con conseguente decadenza da tale garanzia, e comunque stante la maturata prescrizione dell'azione, essendo decorso un anno dalla consegna.
Nessun dubbio sembra sussistere, ad avviso di questo Giudice, in ordine alla natura di vendita del rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa, 6
su cui si fonda l'azione risarcitoria esercitata dall'odierno attore, il quale, appunto, ha richiesto il risarcimento dei danni subìti all'esito dell'erronea consegna da parte della di una tinta di colore difforme rispetto a CP_1 quella prescelta dai condomini.
Il teste , in qualità di Direttore dei lavori, ha confermato Testimone_1 che il materiale occorrente era stato fornito dalla su ordine del CP_1
, e che il colore da applicare era stato scelto dai condomini, e lo Parte_1 stesso e il si erano limitati a prenderne atto. Parte_1
Nulla di preciso, di contro, il teste ha saputo riferire in merito ad un eventuale riconoscimento dei vizi da parte della essendosi lo CP_1 stesso limitato ad affermare di essere intervenuto in cantiere quando già era stato deciso tutto, e di avere saputo soltanto de relato actoris che la questione era stata risolta.
ha dichiarato di essere stato contattato dal , Parte_2 Parte_1 che gli fornì un campione di colore di altra azienda da riprodurre.
Ha confermato che il colore era stato consegnato pronto per la posa dalla
CP_1
Ha negato ogni riconoscimento dell'errore commesso da parte della società convenuta, nonché che la stessa abbia messo a disposizione del nuovo materiale, ordinando alla ditta attrice di effettuare dei nuovi lavori per porre rimedio alla difformità di colore riscontrata.
Non ha saputo infine riferire circa la riconducibilità delle fatture esibitegli al cantiere in questione.
Il teste ha dichiarato di avere scelto insieme agli altri condomini Tes_2 il colore da applicare alla facciata dell'edificio condominiale, prendendo come riferimento il colore applicato in un altro cantiere, e visionando i campioni forniti dalla ditta medesima, ma di avere avuto dei contatti in via esclusiva con il , e non già con il per conto della Parte_1 Pt_2 CP_1 ha ricordato che i condomini espressero delle lamentele sulla difformità di colore utilizzato durante la fase di smontaggio del ponteggio, mentre non è stato in grado di rispondere in ordine al riconoscimento dell'errore commesso da parte della società convenuta. 7
Dalle dichiarazioni testimoniali succitate si evince chiaramente l'avvenuta commissione della tinta di colore da applicare sulla facciata condominiale da parte del nei confronti della nonchè le successive Parte_1 CP_1 lamentele sollevate dai condomini, in fase di ultimazione dei lavori, mentre nessuna prova certa è stata fornita circa un asserito riconoscimento dei vizi da parte della convenuta.
Ne consegue che l'eccezione ex art. 1495 c.c., sollevata dalla parte convenuta, deve essere accolta, e quindi la domanda attrice andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Condanna l'attore a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta, da determinarsi in euro 2.400,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte convenuta.
Così deciso, in Ragusa il 19 dicembre 2025. 8
Il Giudice
Dott.sa NN Scollo